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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/11/2025, n. 3569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3569 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2328/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa Giudice dr.ssa Carolina Dini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2328 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Sartini Parte_1
Ricorrente
e rappresentato e difeso dall'avv. Sara Lori Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (verbale di udienza del 28.10.2025):
“I procuratori delle parti precisano congiuntamente le conclusioni come riportate nella memoria depositata in data 23.10.25” ovvero “
1. I coniugi vivranno separati e liberi di autodeterminare la propria vita portandosi reciproco rispetto;
1 2. Circa la casa coniugale sita in Scandicci (FI) alla Via Vito Frazzi n 20 acquistata da entrambi nel settembre 2019 in comproprietà al 50% con accensione di mutuo cointestato e del valore di € 305.000,00 come da perizia di stima di Amistad Immobiliare prodotta come (doc. 1), viene pattuito che la venderà la sua quota di immobile (pari al 50%) al Parte_1 CP_1 che accetta, al valore di € 152.500,00 =;
3. l'immobile è gravato da mutuo acceso in data 12.09.2019 con piano di ammortamento in n. 360 rate mensili con scadenza al 30.09.2049, la cui somma residua all'ultima rata n. 72 pagata il 30 settembre 2025 ammonta ad Euro
168.902,12=, pertanto dalla quota del 50% da devolvere alla Sig.ra occorre decurtare la quota parte del 50% del residuo mutuo pari Parte_1 ad Euro 84.451,06 =; di conseguenza la somma che il Sig. verserà CP_1 alla Sig.ra per l'acquisto della sua quota del 50% ammonta ad Parte_1
Euro 68.049,00= (doc. n. 2 contratto di mutuo fondiario immobiliare del
12.09.2019 Reg. in Fi il 17.09.19 al n. 11342 serie 1T rep. 8868 racc, 7015 con allegato lett."B" piano di ammortamento);
4. Il trasferimento della quota del 50% di proprietà della Sig.ra al Parte_1
Sig. per la somma sopra conteggiata di Euro 68.049,00= verrà CP_1 effettuato ai rogiti del Notaio iscritta al Collegio Notarile Persona_1 dei Distretti di Firenze, Prato e Pistoia entro e non oltre 45 giorni dall'emananda sentenza di omologa della separazione consensuale;
5. Il Sig. per effetto di quanto sopra, si obbliga ad accollarsi l'intero CP_1 mutuo rimanente sull'immobile di Via Frazzi, 20 Scandicci (FI) e/o a estinguerlo ovvero a negoziare nuovo mutuo con la Banca mutuante, ottenendo dall'Istituto di credito erogante la rimozione di qualsivoglia garanzia reale o personale prestata dalla Sig.ra in quanto cointestataria, senza Parte_1 pregiudizievoli conseguenze per la stessa in quanto non più proprietaria di quota parte dell'immobile; l'operazione di accollo e/o surroga del mutuo verrà eseguita entro 30 giorni dalla omologa della sentenza di separazione personale dei coniugi ed in ogni caso entro la data concordata del rogito;
2 6. Ogni onere e/o spesa afferente la suddetta compravendita (a mero titolo esemplificativo, compensi del notaio ecc) è a carico esclusivo del Sig.
che espressamente se l'assume; CP_1
7. Per quanto riguarda gli arredi e la mobilia della casa coniugale acquistata al
50% tra le parti, il Sig. riconosce alla Sig.ra per la CP_1 Parte_1 sua quota parte, considerata l'usura ed il normale deperimento degli stessi, dal
2019 ad oggi, la somma omnia di Euro 2.000,00= con esclusione della mobilia relativa alla camera del figlio maggiorenne che ancora resta ad abitare con il padre, che la Sig.ra accetta a tacitazione di ogni altra ed Parte_1 ulteriore pretesa rilasciando quietanza con la sottoscrizione della presente memoria dietro versamento della citata somma a mezzo bonifico bancario di cui si produce contabile in allegato (doc. n. 3);
8. Resta inteso che gli arredi e la mobilia di proprietà esclusiva della Sig.ra e/o della famiglia di origine della stessa, nonché quanto dalla Parte_1 stessa interamente acquistato in costanza di matrimonio, ovvero la credenza, la libreria del salotto, il frigorifero, la lavatrice, l'asciugatrice e la TV 55 pollici del salotto saranno dalla medesima prelevate dall'abitazione entro la data del
30 novembre 2025 a spese e cure della stessa . I mobili di cui Parte_1 sopra dovranno essere liberati dalle cose del entro la data del 20 CP_1 novembre 2025;
9. Per la quota parte della Sig.ra relativa alle utenze domestiche Parte_1 fino ad oggi maturate, i ratei mutuo da luglio 2025 ad settembre 2025, la rata condominiale non saldata e la visita dal fisiatra del 08.10.2025 per il figlio pari ad Euro 964,61 == , le parti concordano di compensare tale Per_2 somma a tacitazione di tutte le pendenze in parte con la somma di € 700,00= percepita dal Sig. come rimborso del mod. 730 per l'anno 2025 e CP_1 per il restante quale rinuncia alla restituzione della somma da parte del Sig. da considerare parte integrante dell'accordo di cui al punto 7); CP_1
10. Le parti precisano che, avendo partecipato entrambi alle spese di ristrutturazione della casa familiare ed alle spese straordinarie condominiali di ristrutturazione delle facciate, la detrazione fiscale risultante dal modello 730, ad oggi congiunto, verrà riversata dal Sig. nella misura del 50% CP_1
3 del rimborso netto annualmente percepito, alla Sig.ra entro il Parte_1 mese di luglio dell'anno di competenza, fino all'effettiva durata del beneficio previsto per il rimborso fiscale medesimo. Si precisa che alla data del presente atto residuano a corrispondere dal alla complessivi CP_1 Parte_1
€ 2.108,00 dal luglio 2026 compreso in poi
11. Con l'esatto adempimento di quanto ai punti 4, 5 e 7, le parti dichiarano di non avere null'altro che pretendere l'un l'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione e si rilasciano reciprocamente ogni più ampia quietanza;
12. In merito al mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente, i ricorrenti concordano e convengono il mantenimento diretto provvedendo alle spese ordinarie del figlio rispettivamente in ordine al tempo trascorso con l'uno e l'altro genitore, mentre per le spese straordinarie queste verranno compartecipate da entrambi i genitori nella misura del 50%;
13. Entrambi i coniugi concordemente dichiarano di poter far fronte alle proprie rispettive necessità di vita quotidiana ciascuno col proprio reddito e, quindi, stabiliscono che niente sia dovuto l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento avendo ognuno adeguati redditi propri;
14. Le parti dichiarano di dare immediata efficacia tra di loro agli accordi che qui sottoscrivono.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio a Firenze il 25.07.2010, a seguito del deterioramento irreversibile del rapporto coniugale. Ha dedotto la intollerabilità della convivenza per via di comportamenti denigratori e umilianti da parte del marito, che avrebbero compromesso il benessere personale e familiare della ricorrente. Ha quindi chiesto la dichiarazione della separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale o, in alternativa, un assegno mensile di € 500,00, il mantenimento diretto del figlio maggiorenne e Per_2 la divisione al 50% delle spese straordinarie, la restituzione di € 2.808,00 per detrazioni
4 fiscali già anticipate, la ripartizione equa dei beni e delle spese sostenute durante il matrimonio.
2. si è costituito con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 contestando integralmente le deduzioni della ricorrente, sostenendo che la crisi coniugale non sarebbe stata imputabile al proprio comportamento. Ha rappresentato che sarebbe economicamente autosufficiente e che non sussisterebbero i Parte_1 presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento. Ha inoltre dedotto che l'assegnazione della casa coniugale debba avvenire nell'interesse del figlio , Per_2 ancora non autosufficiente, e non per esigenze personali della controparte. Ha infine dichiarato la propria disponibilità a corrispondere, in forma rateale, la somma di €
2.808,00 relativa alle detrazioni fiscali anticipate dalla ricorrente.
3. Con memoria congiunta depositata in data 23.10.2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito da separazione giudiziale a separazione consensuale, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. Contestualmente, hanno depositato l'accordo sottoscritto.
4. All'udienza del 28.10.2025 le parti, tramite i rispettivi difensori, hanno illustrato al
Giudice l'accordo raggiunto e depositato. Hanno quindi precisato conclusioni congiunte come sopra riportato e rinunciato ai termini di legge per il deposito di conclusionali. Il
Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
3. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile già da alcuni anni con il venir meno dell'affectio coniugalis, del reciproco supporto e con una progressiva cessazione dell'unione sentimentale. Si rileva, quindi, che i coniugi sono separati di fatto già da alcuni anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, ed hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio , seppur maggiorenne Per_2 essendo nato a Bagno a Ripoli (FI) il [...], in [...] non ancora economicamente indipendente. Le condizioni pattuite garantiscono continuità e stabilità
5 abitativa, nonché una gestione condivisa delle spese straordinarie, assicurando così il sostegno necessario fino al raggiungimento della sua autonomia.
Inoltre, le parti hanno regolato ogni reciproca pendenza economica, dichiarando di essere economicamente indipendenti ed il Tribunale ne prende atto.
4. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. , nato ad [...] il [...]
[...] C.F._2
(matrimonio contratto a Firenze in data 25.07.2010, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Scandicci al n. 62 Parte 2 Serie A Anno 2010);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti al punto 12 dell'accordo depositato;
- prende atto che le parti concordano in merito alle condizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 dell'accordo depositato;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
6 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa Giudice dr.ssa Carolina Dini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2328 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Sartini Parte_1
Ricorrente
e rappresentato e difeso dall'avv. Sara Lori Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (verbale di udienza del 28.10.2025):
“I procuratori delle parti precisano congiuntamente le conclusioni come riportate nella memoria depositata in data 23.10.25” ovvero “
1. I coniugi vivranno separati e liberi di autodeterminare la propria vita portandosi reciproco rispetto;
1 2. Circa la casa coniugale sita in Scandicci (FI) alla Via Vito Frazzi n 20 acquistata da entrambi nel settembre 2019 in comproprietà al 50% con accensione di mutuo cointestato e del valore di € 305.000,00 come da perizia di stima di Amistad Immobiliare prodotta come (doc. 1), viene pattuito che la venderà la sua quota di immobile (pari al 50%) al Parte_1 CP_1 che accetta, al valore di € 152.500,00 =;
3. l'immobile è gravato da mutuo acceso in data 12.09.2019 con piano di ammortamento in n. 360 rate mensili con scadenza al 30.09.2049, la cui somma residua all'ultima rata n. 72 pagata il 30 settembre 2025 ammonta ad Euro
168.902,12=, pertanto dalla quota del 50% da devolvere alla Sig.ra occorre decurtare la quota parte del 50% del residuo mutuo pari Parte_1 ad Euro 84.451,06 =; di conseguenza la somma che il Sig. verserà CP_1 alla Sig.ra per l'acquisto della sua quota del 50% ammonta ad Parte_1
Euro 68.049,00= (doc. n. 2 contratto di mutuo fondiario immobiliare del
12.09.2019 Reg. in Fi il 17.09.19 al n. 11342 serie 1T rep. 8868 racc, 7015 con allegato lett."B" piano di ammortamento);
4. Il trasferimento della quota del 50% di proprietà della Sig.ra al Parte_1
Sig. per la somma sopra conteggiata di Euro 68.049,00= verrà CP_1 effettuato ai rogiti del Notaio iscritta al Collegio Notarile Persona_1 dei Distretti di Firenze, Prato e Pistoia entro e non oltre 45 giorni dall'emananda sentenza di omologa della separazione consensuale;
5. Il Sig. per effetto di quanto sopra, si obbliga ad accollarsi l'intero CP_1 mutuo rimanente sull'immobile di Via Frazzi, 20 Scandicci (FI) e/o a estinguerlo ovvero a negoziare nuovo mutuo con la Banca mutuante, ottenendo dall'Istituto di credito erogante la rimozione di qualsivoglia garanzia reale o personale prestata dalla Sig.ra in quanto cointestataria, senza Parte_1 pregiudizievoli conseguenze per la stessa in quanto non più proprietaria di quota parte dell'immobile; l'operazione di accollo e/o surroga del mutuo verrà eseguita entro 30 giorni dalla omologa della sentenza di separazione personale dei coniugi ed in ogni caso entro la data concordata del rogito;
2 6. Ogni onere e/o spesa afferente la suddetta compravendita (a mero titolo esemplificativo, compensi del notaio ecc) è a carico esclusivo del Sig.
che espressamente se l'assume; CP_1
7. Per quanto riguarda gli arredi e la mobilia della casa coniugale acquistata al
50% tra le parti, il Sig. riconosce alla Sig.ra per la CP_1 Parte_1 sua quota parte, considerata l'usura ed il normale deperimento degli stessi, dal
2019 ad oggi, la somma omnia di Euro 2.000,00= con esclusione della mobilia relativa alla camera del figlio maggiorenne che ancora resta ad abitare con il padre, che la Sig.ra accetta a tacitazione di ogni altra ed Parte_1 ulteriore pretesa rilasciando quietanza con la sottoscrizione della presente memoria dietro versamento della citata somma a mezzo bonifico bancario di cui si produce contabile in allegato (doc. n. 3);
8. Resta inteso che gli arredi e la mobilia di proprietà esclusiva della Sig.ra e/o della famiglia di origine della stessa, nonché quanto dalla Parte_1 stessa interamente acquistato in costanza di matrimonio, ovvero la credenza, la libreria del salotto, il frigorifero, la lavatrice, l'asciugatrice e la TV 55 pollici del salotto saranno dalla medesima prelevate dall'abitazione entro la data del
30 novembre 2025 a spese e cure della stessa . I mobili di cui Parte_1 sopra dovranno essere liberati dalle cose del entro la data del 20 CP_1 novembre 2025;
9. Per la quota parte della Sig.ra relativa alle utenze domestiche Parte_1 fino ad oggi maturate, i ratei mutuo da luglio 2025 ad settembre 2025, la rata condominiale non saldata e la visita dal fisiatra del 08.10.2025 per il figlio pari ad Euro 964,61 == , le parti concordano di compensare tale Per_2 somma a tacitazione di tutte le pendenze in parte con la somma di € 700,00= percepita dal Sig. come rimborso del mod. 730 per l'anno 2025 e CP_1 per il restante quale rinuncia alla restituzione della somma da parte del Sig. da considerare parte integrante dell'accordo di cui al punto 7); CP_1
10. Le parti precisano che, avendo partecipato entrambi alle spese di ristrutturazione della casa familiare ed alle spese straordinarie condominiali di ristrutturazione delle facciate, la detrazione fiscale risultante dal modello 730, ad oggi congiunto, verrà riversata dal Sig. nella misura del 50% CP_1
3 del rimborso netto annualmente percepito, alla Sig.ra entro il Parte_1 mese di luglio dell'anno di competenza, fino all'effettiva durata del beneficio previsto per il rimborso fiscale medesimo. Si precisa che alla data del presente atto residuano a corrispondere dal alla complessivi CP_1 Parte_1
€ 2.108,00 dal luglio 2026 compreso in poi
11. Con l'esatto adempimento di quanto ai punti 4, 5 e 7, le parti dichiarano di non avere null'altro che pretendere l'un l'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione e si rilasciano reciprocamente ogni più ampia quietanza;
12. In merito al mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente, i ricorrenti concordano e convengono il mantenimento diretto provvedendo alle spese ordinarie del figlio rispettivamente in ordine al tempo trascorso con l'uno e l'altro genitore, mentre per le spese straordinarie queste verranno compartecipate da entrambi i genitori nella misura del 50%;
13. Entrambi i coniugi concordemente dichiarano di poter far fronte alle proprie rispettive necessità di vita quotidiana ciascuno col proprio reddito e, quindi, stabiliscono che niente sia dovuto l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento avendo ognuno adeguati redditi propri;
14. Le parti dichiarano di dare immediata efficacia tra di loro agli accordi che qui sottoscrivono.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio a Firenze il 25.07.2010, a seguito del deterioramento irreversibile del rapporto coniugale. Ha dedotto la intollerabilità della convivenza per via di comportamenti denigratori e umilianti da parte del marito, che avrebbero compromesso il benessere personale e familiare della ricorrente. Ha quindi chiesto la dichiarazione della separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale o, in alternativa, un assegno mensile di € 500,00, il mantenimento diretto del figlio maggiorenne e Per_2 la divisione al 50% delle spese straordinarie, la restituzione di € 2.808,00 per detrazioni
4 fiscali già anticipate, la ripartizione equa dei beni e delle spese sostenute durante il matrimonio.
2. si è costituito con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 contestando integralmente le deduzioni della ricorrente, sostenendo che la crisi coniugale non sarebbe stata imputabile al proprio comportamento. Ha rappresentato che sarebbe economicamente autosufficiente e che non sussisterebbero i Parte_1 presupposti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento. Ha inoltre dedotto che l'assegnazione della casa coniugale debba avvenire nell'interesse del figlio , Per_2 ancora non autosufficiente, e non per esigenze personali della controparte. Ha infine dichiarato la propria disponibilità a corrispondere, in forma rateale, la somma di €
2.808,00 relativa alle detrazioni fiscali anticipate dalla ricorrente.
3. Con memoria congiunta depositata in data 23.10.2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito da separazione giudiziale a separazione consensuale, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. Contestualmente, hanno depositato l'accordo sottoscritto.
4. All'udienza del 28.10.2025 le parti, tramite i rispettivi difensori, hanno illustrato al
Giudice l'accordo raggiunto e depositato. Hanno quindi precisato conclusioni congiunte come sopra riportato e rinunciato ai termini di legge per il deposito di conclusionali. Il
Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
3. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile già da alcuni anni con il venir meno dell'affectio coniugalis, del reciproco supporto e con una progressiva cessazione dell'unione sentimentale. Si rileva, quindi, che i coniugi sono separati di fatto già da alcuni anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, ed hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio , seppur maggiorenne Per_2 essendo nato a Bagno a Ripoli (FI) il [...], in [...] non ancora economicamente indipendente. Le condizioni pattuite garantiscono continuità e stabilità
5 abitativa, nonché una gestione condivisa delle spese straordinarie, assicurando così il sostegno necessario fino al raggiungimento della sua autonomia.
Inoltre, le parti hanno regolato ogni reciproca pendenza economica, dichiarando di essere economicamente indipendenti ed il Tribunale ne prende atto.
4. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. , nato ad [...] il [...]
[...] C.F._2
(matrimonio contratto a Firenze in data 25.07.2010, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Scandicci al n. 62 Parte 2 Serie A Anno 2010);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti al punto 12 dell'accordo depositato;
- prende atto che le parti concordano in merito alle condizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 dell'accordo depositato;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
6 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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