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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 20/02/2026, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2638/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2174/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401504719 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13269/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: -“in accoglimento del presente ricorso: dichiari la nullità dell'Avviso di Accertamento Ta.ri / T.e. f.a. n° 112401504719 del 28/10/2024. Con vittoria di spese di giudizio. Si deposita: 1) Avviso accertamento TARI/TEFA n° 112401504719 anni 2018/2023; 2) Dichiarazione successione;
3) Pagamenti TARI 2018/2023"; Resistente: -respingere il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte , AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO D'UFFICIO PER OMESSA DICHIARAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (Ta.Ri.) E DEL TRIBUTO PER
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) ANNI
2018 - 2023 N. 112401504719 emesso Roma Capitale per l'importo totale da versare 2.436,00 con riferimento ai seguenti tre immobili:
-)1 Indirizzo_1 dati catastali_1 Categoria cat C02;
2) Indirizzo_2 dati catastali_2 Categoria catastale 0254 Categoria cat.C06;
3) Indirizzo_2 dati catastali_3 Categoria cat A02.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa ed ha dedotto:
-che in data 30/01/2010 il coniuge della ricorrente Sig. Nominativo_1 è deceduto ( All. 2) e che per mera dimenticanza, il coniuge superstite Sig.ra Ricorrente_1 non ha provveduto a volturare l'intestazione del codice utenza per la TARI e la Tefa, lasciando immutato il soggetto passivo del tributo nella persona del Sig. Nominativo_1 codice utente 0010501580. Tuttavia, come si evince dalla documentazione allegata (All.3), la TARI dovuta per l'immobile di cui trattasi, è stata sempre assolta nel corso degli anni (dal 2018 al 2023)
a nome del Sig. Nominativo_1 anziché dal coniuge superstite Sig.ra Ricorrente_1. Per quanto sopra illustrato, la ricorrente ritiene che l'avviso di accertamento TA.RI. / T.E.F.A. n° 112401504719 del 28/10/2024 relativo agli anni d'imposta 2018/2023, sia illegittimo in quanto non tiene conto della reale situazione fattuale in merito alla avvenuta corresponsione del tributo dovuto per l'utenza relativa all'immobile sito in Roma Indirizzo_2 di cui ai riferimenti catastali sopra riportati.
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra riportate.
B) Si è costituita in giudizio con controdeduzioni Roma Capitale in data 17.12.2025 che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione con vittoria di spese.
C) All'udienza del giorno 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
-) In relazione all'avviso di accertamento impugnato la parte ricorrente ha dedotto che la TARI dovuta è stata sempre assolta nel corso degli anni (dal 2018 al 2023) a nome del Sig. Nominativo_1 anziché dal coniuge superstite Sig.ra Ricorrente_1.
Le affermazioni del ricorrente trovano riscontro nella documentazione depositata da cui risulta l'avvenuto pagamento del tributo.
-) Per contro l'Ufficio si è costituito il solo tardivamente in data 17.12.2025 depositando le proprie controdeduzioni, ovvero ben oltre il termine fissato dall'art 32 del decreto legislativo 546/92 che prevede:
“le parti, a pena di decadenza, possono: entro 20 giorni liberi prima dell'udienza depositare documenti;
entro10 giorni liberi prima dell'udienza depositare le memorie illustrative;
entro 5 giorni liberi prima dell'udienza depositare brevi repliche scritte”.
Sulla tardiva costituzione in giudizio si richiama e si condividono le argomentazioni della Comm. Trib. Reg. per la Liguria contenuta nella sentenza del 25/10/2019 n. 1242/1 in cui si legge: "E' ammessa la tardiva costituzione dell'Ufficio resistente anche oltre i previsti 60 giorni, purchè sia rispettato il termine, di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione". In base a tale principio della Suprema Corte (sentenza n. 11943/2016) la CTR ligure citata ha accolto l'appello del contribuente ritenendo non sufficiente il deposito di memorie da parte del Comune, avvenuto solo cinque giorni prima dell'udienza.
Al di là dell'inammissibilità dei documenti depositati tardivamente, a garanzia del diritto di difesa previsto dall'art 24 della Costituzione è comunque consentito al Comune solo svolgere “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza.
-) Si osserva inoltre che l'Ufficio non ha confutato la sostanza delle deduzioni e dei motivi di impugnazione della parte ricorrente.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, come da estratto della sentenza n. 1340/2007, ha esteso il principio di non contestazione al processo tributario come segue: ”…la giurisprudenza è giunta ad ulteriori conseguenze ed ha affermato che, ricorrendone le condizioni, l'onere di (tempestiva) contestazione può riguardare (non solo il convenuto ma) anche l'attore, ed avere a fondamento (non solo i fatti su cui la domanda è fondata, ma) anche fatti rilevanti per il processo (v. Cass. n. 3245 de 2003 e n. 12636 del 2005), così “emancipando” il suddetto principio dalla specificità del rito del lavoro, dalla posizione del convenuto e, soprattutto, dalla previsione degli artt. 416 e 167 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza da ultimo citata, infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto, potendo anche trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. Può pertanto affermarsi che nell'evoluzione giurisprudenziale l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo – comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive – che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c. – che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti – ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.. In particolare, giova sottolineare che la struttura ontologicamente dialettica del processo civile (nonchè di quelli ad esso assimilati) comporta che soprattutto il momento probatorio sia dominato da un generale onere di
“attivazione” delle parti (o comunque di “reazione” alle attività della controparte) anche in funzione di una sollecitazione semplificatoria, come evincibile persino dalle disposizioni del codice civile in materia di prova
(si pensi, ad esempio, in relazione alle produzioni della controparte, alla previsione della querela di falso nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2700 e 2702 c.c., al generale onere di contestarne la conformità previsto, per riproduzioni meccaniche e copie fotografiche, dagli artt. 2712 e 2719 c.c. ovvero all'onere di espresso disconoscimento previsto, con riguardo agli atti di ricognizione o rinnovazione, dall'art. 2720 c.c. – per un'applicazione specifica nel processo tributario dell'art. 2712 c.c. v. da ultimo Cass. n. 8108 del 2003)”. -) Conclusivamente, sebbene non risulti effettuata la voltura dell'utenza riferita alle unità abitative di mq. 90 sita all'indirizzo Indirizzo_2 (- dati catastali_1 Categoria cat C02; -dati catastali_3 Categoria catastale 0254 Categoria cat.C06; -dati catastali_3 Categoria cat A02) e perciò sussista, per gli anni in contestazione, una situazione di irregolarità formale della dichiarazione a fini Ta.Ri., va data prevalenza all'avvenuto pagamento di quanto dovuto per dette annualità e detti semestri, anche se a nome di altro utente deceduto, come da bollettini di pagamento in atti (in sé non contestati da Roma Capitale, che ha eccepito soltanto violazioni formali per la mancata voltura dell'utenza).
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al giudice, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Quanto al carico delle spese di lite vengono compensate per gravi motivi, tenuto conto che il contenzioso
TARI deriva da disguidi di carattere amministrativo e non da mancato versamento del tributo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Roma il giorno 18.12.2025.
Il giudice (Margherita Mantini)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2174/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401504719 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13269/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: -“in accoglimento del presente ricorso: dichiari la nullità dell'Avviso di Accertamento Ta.ri / T.e. f.a. n° 112401504719 del 28/10/2024. Con vittoria di spese di giudizio. Si deposita: 1) Avviso accertamento TARI/TEFA n° 112401504719 anni 2018/2023; 2) Dichiarazione successione;
3) Pagamenti TARI 2018/2023"; Resistente: -respingere il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte , AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO D'UFFICIO PER OMESSA DICHIARAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (Ta.Ri.) E DEL TRIBUTO PER
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) ANNI
2018 - 2023 N. 112401504719 emesso Roma Capitale per l'importo totale da versare 2.436,00 con riferimento ai seguenti tre immobili:
-)1 Indirizzo_1 dati catastali_1 Categoria cat C02;
2) Indirizzo_2 dati catastali_2 Categoria catastale 0254 Categoria cat.C06;
3) Indirizzo_2 dati catastali_3 Categoria cat A02.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa ed ha dedotto:
-che in data 30/01/2010 il coniuge della ricorrente Sig. Nominativo_1 è deceduto ( All. 2) e che per mera dimenticanza, il coniuge superstite Sig.ra Ricorrente_1 non ha provveduto a volturare l'intestazione del codice utenza per la TARI e la Tefa, lasciando immutato il soggetto passivo del tributo nella persona del Sig. Nominativo_1 codice utente 0010501580. Tuttavia, come si evince dalla documentazione allegata (All.3), la TARI dovuta per l'immobile di cui trattasi, è stata sempre assolta nel corso degli anni (dal 2018 al 2023)
a nome del Sig. Nominativo_1 anziché dal coniuge superstite Sig.ra Ricorrente_1. Per quanto sopra illustrato, la ricorrente ritiene che l'avviso di accertamento TA.RI. / T.E.F.A. n° 112401504719 del 28/10/2024 relativo agli anni d'imposta 2018/2023, sia illegittimo in quanto non tiene conto della reale situazione fattuale in merito alla avvenuta corresponsione del tributo dovuto per l'utenza relativa all'immobile sito in Roma Indirizzo_2 di cui ai riferimenti catastali sopra riportati.
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra riportate.
B) Si è costituita in giudizio con controdeduzioni Roma Capitale in data 17.12.2025 che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instando per la sua reiezione con vittoria di spese.
C) All'udienza del giorno 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
-) In relazione all'avviso di accertamento impugnato la parte ricorrente ha dedotto che la TARI dovuta è stata sempre assolta nel corso degli anni (dal 2018 al 2023) a nome del Sig. Nominativo_1 anziché dal coniuge superstite Sig.ra Ricorrente_1.
Le affermazioni del ricorrente trovano riscontro nella documentazione depositata da cui risulta l'avvenuto pagamento del tributo.
-) Per contro l'Ufficio si è costituito il solo tardivamente in data 17.12.2025 depositando le proprie controdeduzioni, ovvero ben oltre il termine fissato dall'art 32 del decreto legislativo 546/92 che prevede:
“le parti, a pena di decadenza, possono: entro 20 giorni liberi prima dell'udienza depositare documenti;
entro10 giorni liberi prima dell'udienza depositare le memorie illustrative;
entro 5 giorni liberi prima dell'udienza depositare brevi repliche scritte”.
Sulla tardiva costituzione in giudizio si richiama e si condividono le argomentazioni della Comm. Trib. Reg. per la Liguria contenuta nella sentenza del 25/10/2019 n. 1242/1 in cui si legge: "E' ammessa la tardiva costituzione dell'Ufficio resistente anche oltre i previsti 60 giorni, purchè sia rispettato il termine, di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione". In base a tale principio della Suprema Corte (sentenza n. 11943/2016) la CTR ligure citata ha accolto l'appello del contribuente ritenendo non sufficiente il deposito di memorie da parte del Comune, avvenuto solo cinque giorni prima dell'udienza.
Al di là dell'inammissibilità dei documenti depositati tardivamente, a garanzia del diritto di difesa previsto dall'art 24 della Costituzione è comunque consentito al Comune solo svolgere “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza.
-) Si osserva inoltre che l'Ufficio non ha confutato la sostanza delle deduzioni e dei motivi di impugnazione della parte ricorrente.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, come da estratto della sentenza n. 1340/2007, ha esteso il principio di non contestazione al processo tributario come segue: ”…la giurisprudenza è giunta ad ulteriori conseguenze ed ha affermato che, ricorrendone le condizioni, l'onere di (tempestiva) contestazione può riguardare (non solo il convenuto ma) anche l'attore, ed avere a fondamento (non solo i fatti su cui la domanda è fondata, ma) anche fatti rilevanti per il processo (v. Cass. n. 3245 de 2003 e n. 12636 del 2005), così “emancipando” il suddetto principio dalla specificità del rito del lavoro, dalla posizione del convenuto e, soprattutto, dalla previsione degli artt. 416 e 167 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza da ultimo citata, infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto, potendo anche trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. Può pertanto affermarsi che nell'evoluzione giurisprudenziale l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo – comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive – che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c. – che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti – ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.. In particolare, giova sottolineare che la struttura ontologicamente dialettica del processo civile (nonchè di quelli ad esso assimilati) comporta che soprattutto il momento probatorio sia dominato da un generale onere di
“attivazione” delle parti (o comunque di “reazione” alle attività della controparte) anche in funzione di una sollecitazione semplificatoria, come evincibile persino dalle disposizioni del codice civile in materia di prova
(si pensi, ad esempio, in relazione alle produzioni della controparte, alla previsione della querela di falso nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2700 e 2702 c.c., al generale onere di contestarne la conformità previsto, per riproduzioni meccaniche e copie fotografiche, dagli artt. 2712 e 2719 c.c. ovvero all'onere di espresso disconoscimento previsto, con riguardo agli atti di ricognizione o rinnovazione, dall'art. 2720 c.c. – per un'applicazione specifica nel processo tributario dell'art. 2712 c.c. v. da ultimo Cass. n. 8108 del 2003)”. -) Conclusivamente, sebbene non risulti effettuata la voltura dell'utenza riferita alle unità abitative di mq. 90 sita all'indirizzo Indirizzo_2 (- dati catastali_1 Categoria cat C02; -dati catastali_3 Categoria catastale 0254 Categoria cat.C06; -dati catastali_3 Categoria cat A02) e perciò sussista, per gli anni in contestazione, una situazione di irregolarità formale della dichiarazione a fini Ta.Ri., va data prevalenza all'avvenuto pagamento di quanto dovuto per dette annualità e detti semestri, anche se a nome di altro utente deceduto, come da bollettini di pagamento in atti (in sé non contestati da Roma Capitale, che ha eccepito soltanto violazioni formali per la mancata voltura dell'utenza).
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al giudice, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Quanto al carico delle spese di lite vengono compensate per gravi motivi, tenuto conto che il contenzioso
TARI deriva da disguidi di carattere amministrativo e non da mancato versamento del tributo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Roma il giorno 18.12.2025.
Il giudice (Margherita Mantini)