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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GOSO RICHARD, Presidente
PARENTINI MIRKO, RE
MORBELLI LUCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 917/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B505154/2024 ADDIZIONALI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B505154/2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B505154/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B505154/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il collegio premesso che:
il sig. Ricorrente_1, con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado l'annullamento totale dell'avviso di accertamento n. TL301B505154/2024 mediante il quale l'Agenzia delle Entrate ha accertato un reddito evaso di € 26.976 ha intimato il pagamento al ricorrente di una maggiore Irpef per € 6.276,00, addizionale regionale per € 358,00, addizionale comunale per € 133,00, Irap per € 545,00, IVA per € 5.935,00, oltre a sanzione amministrativa pecuniaria unica per
€ 11.751,30;
il ricorrente ha dedotto, fra l'altro, quale causa di nullità dell'avviso l'omessa sottoscrizione da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate o di funzionario dallo stesso Direttore delegato;
l'Agenzia delle Entrate ha dedotto, sul punto, la sussistenza di valida delega rilasciata dal Direttore al funzionario che aveva sottoscritto l'avviso risultando il nominativo del funzionario sottoscrittore dall'allegato
A del DDS n 26 del 28/03/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio considerato in fatto e in diritto che:
- in tema d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento, a norma dell'art. 42 del d.P.R.
n. 600 del 1973 e dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto "agenzie fiscali" per il quadriennio 2002-2005, applicabile "ratione temporis", da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente;
- ove il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento (come nel caso in specie), l'Amministrazione finanziaria, in ragione dell'immediato e facile accesso ai propri dati, ha l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi, nonché l'esistenza della delega (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 22800 del 09/11/2015; Sez. 5, Sentenza n. 18758 del 05/09/2014;
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9736 del 12/05/2016);
- l'Agenzia delle Entrate ha depositato in giudizio il DDS n 26 del 28/03/2025 (il quale regola in via generale il rilascio delle deleghe nell'ambito della Direzione Provinciale) ma non il richiamato allegato A dal quale risulterebbe il nominativo del funzionario (che ha sottoscritto l'atto) e la relativa area di appartenenza;
ritenuto, pertanto, che non essendo stato prodotto l'allegato A indicato nelle controdeduzioni non vi è prova che il funzionario sottoscrittore dell'avviso fosse munito di delega;
ritenuto, altresì, che vadano compensate le spese di lite stante la peculiarità del caso e del fatto che, comunque, neppure vi è prova agli atti che il funzionario avesse agito in radicale carenza di delega;
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
compensa le spese di lite. Genova 13.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
(dr. Parentini Mirko) (dr. Goso Richard)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GOSO RICHARD, Presidente
PARENTINI MIRKO, RE
MORBELLI LUCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 917/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B505154/2024 ADDIZIONALI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B505154/2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B505154/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B505154/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il collegio premesso che:
il sig. Ricorrente_1, con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado l'annullamento totale dell'avviso di accertamento n. TL301B505154/2024 mediante il quale l'Agenzia delle Entrate ha accertato un reddito evaso di € 26.976 ha intimato il pagamento al ricorrente di una maggiore Irpef per € 6.276,00, addizionale regionale per € 358,00, addizionale comunale per € 133,00, Irap per € 545,00, IVA per € 5.935,00, oltre a sanzione amministrativa pecuniaria unica per
€ 11.751,30;
il ricorrente ha dedotto, fra l'altro, quale causa di nullità dell'avviso l'omessa sottoscrizione da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate o di funzionario dallo stesso Direttore delegato;
l'Agenzia delle Entrate ha dedotto, sul punto, la sussistenza di valida delega rilasciata dal Direttore al funzionario che aveva sottoscritto l'avviso risultando il nominativo del funzionario sottoscrittore dall'allegato
A del DDS n 26 del 28/03/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio considerato in fatto e in diritto che:
- in tema d'imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento, a norma dell'art. 42 del d.P.R.
n. 600 del 1973 e dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto "agenzie fiscali" per il quadriennio 2002-2005, applicabile "ratione temporis", da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente;
- ove il contribuente contesti, anche genericamente, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento (come nel caso in specie), l'Amministrazione finanziaria, in ragione dell'immediato e facile accesso ai propri dati, ha l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi, nonché l'esistenza della delega (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 22800 del 09/11/2015; Sez. 5, Sentenza n. 18758 del 05/09/2014;
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9736 del 12/05/2016);
- l'Agenzia delle Entrate ha depositato in giudizio il DDS n 26 del 28/03/2025 (il quale regola in via generale il rilascio delle deleghe nell'ambito della Direzione Provinciale) ma non il richiamato allegato A dal quale risulterebbe il nominativo del funzionario (che ha sottoscritto l'atto) e la relativa area di appartenenza;
ritenuto, pertanto, che non essendo stato prodotto l'allegato A indicato nelle controdeduzioni non vi è prova che il funzionario sottoscrittore dell'avviso fosse munito di delega;
ritenuto, altresì, che vadano compensate le spese di lite stante la peculiarità del caso e del fatto che, comunque, neppure vi è prova agli atti che il funzionario avesse agito in radicale carenza di delega;
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
compensa le spese di lite. Genova 13.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
(dr. Parentini Mirko) (dr. Goso Richard)