CASS
Sentenza 27 gennaio 2021
Sentenza 27 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 27/01/2021, n. 3387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3387 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/11/2018 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 3387 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 15/12/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di VI IO per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, confermando anche il punto della durata delle pene accessorie fallimentari applicate dal Tribunale nella misura "fissa" di dieci anni. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 40 cod. pen. per inosservanza di legge penale e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. 2.1. L'imputato si era doluto che il Tribunale aveva fondato la sentenza di condanna solo sulla relazione del curatore al quale era risultato, da verifiche condotte al PRA, che al momento del fallimento i veicoli fossero ancora in possesso della società fallita, mentre la circostanza era stata negata dall'imputato. La Corte di appello non ha risposto al motivo, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado con "il sistema del copia incolla". Inoltre la Corte distrettuale non ha seguito la tesi della necessità di un nesso causale tra condotta distrattiva e fallimento, né ha tenuto conto che la Corte di cassazione, con sentenza del 16 marzo 2015, ha ritenuto necessario il dolo specifico per distinguere il reato di bancarotta fraudolenta documentale da quello di bancarotta semplice. Infine nessuna motivazione sarebbe stata offerta sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, tranne la ritenuta ostatività dei precedenti penali dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile;
tuttavia deve essere rilevata di ufficio l'illegalità delle pene accessorie applicate ex art. 216 u.c. I. fall.. 4. I motivi proposti sono disancorati da un confronto critico con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata e poggiano su tesi giuridiche erronee o ampiamente superate. 4.1. La Corte di appello evidenzia come l'imputato non abbia dato conto della destinazione dei due veicoli di cui la società fallita risultava proprietaria (pag. 1). 4.2. Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (cfr. per tutte Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804). 4.3. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fa II. prevede due fattispecie alternative: -quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (alla quale è equiparata l'omessa tenuta), che richiede il dolo specifico;
- quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Nella specie risulta contestata e ritenuta la seconda ipotesi, per la quale è sufficiente il dolo generico. 4.4. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche poggia sui "numerosi precedenti penali del VI", si tratta di motivazione stringata, ma non per questo illogica, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 5. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». 5.2 La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez. U, n. 2 / ___.--- 33040 del 26/02/2015, Jazouli;
Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon;
Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione). 6. L'illegalità sopravvenuta delle pene accessorie in rassegna impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito che provvederà alla determinazione in concreto della durata delle stesse in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite CI (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286). Il ricorso è inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 15/12/2020.
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 3387 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 15/12/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di VI IO per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, confermando anche il punto della durata delle pene accessorie fallimentari applicate dal Tribunale nella misura "fissa" di dieci anni. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 40 cod. pen. per inosservanza di legge penale e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. 2.1. L'imputato si era doluto che il Tribunale aveva fondato la sentenza di condanna solo sulla relazione del curatore al quale era risultato, da verifiche condotte al PRA, che al momento del fallimento i veicoli fossero ancora in possesso della società fallita, mentre la circostanza era stata negata dall'imputato. La Corte di appello non ha risposto al motivo, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado con "il sistema del copia incolla". Inoltre la Corte distrettuale non ha seguito la tesi della necessità di un nesso causale tra condotta distrattiva e fallimento, né ha tenuto conto che la Corte di cassazione, con sentenza del 16 marzo 2015, ha ritenuto necessario il dolo specifico per distinguere il reato di bancarotta fraudolenta documentale da quello di bancarotta semplice. Infine nessuna motivazione sarebbe stata offerta sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, tranne la ritenuta ostatività dei precedenti penali dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile;
tuttavia deve essere rilevata di ufficio l'illegalità delle pene accessorie applicate ex art. 216 u.c. I. fall.. 4. I motivi proposti sono disancorati da un confronto critico con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata e poggiano su tesi giuridiche erronee o ampiamente superate. 4.1. La Corte di appello evidenzia come l'imputato non abbia dato conto della destinazione dei due veicoli di cui la società fallita risultava proprietaria (pag. 1). 4.2. Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (cfr. per tutte Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804). 4.3. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fa II. prevede due fattispecie alternative: -quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (alla quale è equiparata l'omessa tenuta), che richiede il dolo specifico;
- quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Nella specie risulta contestata e ritenuta la seconda ipotesi, per la quale è sufficiente il dolo generico. 4.4. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche poggia sui "numerosi precedenti penali del VI", si tratta di motivazione stringata, ma non per questo illogica, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 5. Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». 5.2 La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez. U, n. 2 / ___.--- 33040 del 26/02/2015, Jazouli;
Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon;
Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., in motivazione). 6. L'illegalità sopravvenuta delle pene accessorie in rassegna impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito che provvederà alla determinazione in concreto della durata delle stesse in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite CI (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286). Il ricorso è inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 15/12/2020.