Art. 6. 1. Nell' articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218 , e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Il decreto 22 giugno 1982, limitatamente all'articolo 22, continua ad essere applicato alle sole navi esistenti abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa fino al 31 dicembre 2004».
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 30 del decreto ministeriale n. 218/2002 , come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 30 (Norme abrogate) - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, entrambi citati in premessa.
2. I decreti di cui al comma 1, continuano ad essere applicati, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003.
2.-bis. Il decreto 22 giugno 1982, limitatamente all'art. 22, continua ad essere applicato alle sole navi esistenti abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entrale 20 miglia dalla costa fino al 31 dicembre 2004.».
«2-bis. Il decreto 22 giugno 1982, limitatamente all'articolo 22, continua ad essere applicato alle sole navi esistenti abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa fino al 31 dicembre 2004».
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 30 del decreto ministeriale n. 218/2002 , come modificato dal regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 30 (Norme abrogate) - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982 e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, entrambi citati in premessa.
2. I decreti di cui al comma 1, continuano ad essere applicati, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, fino al 31 dicembre 2003.
2.-bis. Il decreto 22 giugno 1982, limitatamente all'art. 22, continua ad essere applicato alle sole navi esistenti abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entrale 20 miglia dalla costa fino al 31 dicembre 2004.».