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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
AMURA LL, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 903/2020 depositato il 10/07/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni Rotondo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1374 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto ricorso alla Corte Tributaria Provinciale di Foggia avverso avviso di accertamento emesso per omesso versamento dell'imposta IMU 2014, con contestuale irrogazione delle sanzioni;
si eccepisce il difetto di delega e sottoscrizione del funzionario responsabile dell'ente e carenza di motivazione;
difetto di contraddittorio preventivo ed omessa sottoscrizione dell'avviso.
Il Comune di S. Giovanni Rotondo non è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'analisi della documentazione depositata da sola parte ricorrente ed in carenza di contraria allegazione da parte del Comune di S. Giovanni Rotondo emerge invece come il provvedimento impugnato sussista effettivamente quantomeno un difetto di allegazione del potere di sottoscrizione, delega e di funzione conferito dall'Ente al funzionario che risulta avere sottoscritto digitalmente l'intimazione impugnata, circostanza puntualmente eccepita dal destinatario dell'atto.
Sussistono equi motivi per la compensazione delle spese in ragione dei motivi di accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ,spese compensate
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
AMURA LL, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 903/2020 depositato il 10/07/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni Rotondo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1374 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto ricorso alla Corte Tributaria Provinciale di Foggia avverso avviso di accertamento emesso per omesso versamento dell'imposta IMU 2014, con contestuale irrogazione delle sanzioni;
si eccepisce il difetto di delega e sottoscrizione del funzionario responsabile dell'ente e carenza di motivazione;
difetto di contraddittorio preventivo ed omessa sottoscrizione dell'avviso.
Il Comune di S. Giovanni Rotondo non è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'analisi della documentazione depositata da sola parte ricorrente ed in carenza di contraria allegazione da parte del Comune di S. Giovanni Rotondo emerge invece come il provvedimento impugnato sussista effettivamente quantomeno un difetto di allegazione del potere di sottoscrizione, delega e di funzione conferito dall'Ente al funzionario che risulta avere sottoscritto digitalmente l'intimazione impugnata, circostanza puntualmente eccepita dal destinatario dell'atto.
Sussistono equi motivi per la compensazione delle spese in ragione dei motivi di accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ,spese compensate