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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/12/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.726/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione tardiva a decreto ingiuntivo promosso da
Parte_1
(C.F.: ) domiciliata ex lege presso gli uffici
[...] P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania dalla quale è organicamente patrocinata;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania, via Gabriele Controparte_1 P.IVA_2
D'Annunzio, 25 presso lo studio dell'avv. Olga Renata Lucchese come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 10.10.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.4890/2023, pubblicata il 30.11.2023, il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva avanzata dal Controparte_2
, avverso il decreto ingiuntivo n.1457/2018, emesso dal
[...] medesimo tribunale il 14.3.2018 in favore di con cui era stato intimato Controparte_1 all'opponente il pagamento della somma di €.187.357,02 oltre interessi, importo portato dalla fattura n.1 del 9.10.2017 e dal SAL n.4, quale corrispettivo il cui titolo era costituito dal contratto di subappalto, stipulato il 27.7.2015 tra e la società consortile a r.l. Controparte_1 CP_3
, appaltatrice dei lavori della rete metropolitana di Catania per la tratta Giovanni XXIII-
[...]
Stesicoro, con autorizzazione al pagamento diretto alla subappaltatrice, rilasciata dalla committente
Circumetnea il 18.4.2016. Pt_1
Con atto di citazione, notificato il 28.5.2024, il Controparte_2
proponeva appello avverso la detta sentenza che
[...] censurava con i motivi esposti e ne chiedeva l'integrale modifica con la restituzione delle somme pagate a seguito della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria dei compensi del doppio grado di giudizio e la condanna anche ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva contestando la fondatezza del gravame del Controparte_4 quale chiedeva il rigetto con il pagamento delle spese del grado e la condanna di controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c. per temerarietà della lite.
1) Con il 1° motivo l'appellante contesta la dichiarata inammissibilità della proposta opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n.1457/2018, emesso dal Tribunale di Catania, non avendo il giudice di prime cure considerato che vi fosse la prova della tempestività della proposta opposizione tardiva, come emergeva dalla nota prot. n.5564 del 7.5.2018 con cui la
[...] aveva trasmesso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_2
Catania il predetto decreto ingiuntivo, notifica affetta da nullità in quanto eseguita alla stessa
Amministrazione statale il 5.4.2018, anziché all'Avvocatura distrettuale dello Stato.
Assume che il documento contrassegnato dal numero 0, sebbene non prodotto telematicamente, era stato tempestivamente acquisito al processo, in quanto lo stesso giudice lo aveva esaminato con l'ordinanza del 21.1.2019, con cui aveva rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, ritenendo ammissibile la proposta opposizione tardiva a seguito dell'esame della predetta nota del 7.5.2018 e per averlo esaminato la difesa della società opposta con la comparsa di costituzione, avendone preso posizione.
2 Trovava quindi applicazione il principio di non contestazione ex art.115 c.p.c. ed, in subordine, proponeva istanza di rimessione in termini al fine di produrre il predetto documento, anche in via telematica e non solo in forma cartacea.
1.1) Il motivo è privo di rilevanza se si considera che sulla questione della avvenuta produzione nel giudizio di prime cure del documento con cui l'Avvocatura intende provare la tempestività della proposta opposizione, ovvero la trasmissione del decreto ingiuntivo dalla
Amministrazione statale, alla quale era stata eseguita la notifica, all'Avvocatura distrettuale dello
Stato, in data 7.5.2018, da un canto il Tribunale etneo ha riconosciuto che il predetto documento, sebbene fosse stato acquisito irregolarmente al giudizio, in quanto non prodotto telematicamente, ma allegato in cartaceo alla copia di cortesia dell'atto di citazione in opposizione, ha fatto tempestivo ingresso nel processo, posto che già con la comparsa di costituzione l'opposta aveva svolto le proprie difese in ordine a tale documento e che tale documento era stato esaminato dallo stesso tribunale con il provvedimento di rigetto della istanza di revoca della provvisoria esecuzione.
Inoltre la stessa società appellata, costituendosi in questo grado, non solo non ha proposto appello incidentale sul punto, ma ha sostenuto che le ragioni di inammissibilità della opposizione tardiva ex art.615 c.p.c. non risiedono nella irrituale produzione del documento contrassegnato con il numero 0, allegato in cartaceo al fascicolo, ma non depositato nel fascicolo telematico, confermando invece di averne preso conoscenza fin dalla costituzione e di averlo contestato in ordine alla mancanza di data certa.
2) Con altro motivo l'appellante critica la decisione impugnata per avere ritenuto priva di data certa la trasmissione del decreto ingiuntivo all'Avvocatura dello Stato non avendo considerato che la prova della tempestività della proposta opposizione tardiva fosse costituita dal protocollo contenente numero, data, corrispondenza di oggetto, mittente e destinatario, numero e descrizione degli allegati, non potendo l'Avvocatura proporre opposizione prima della trasmissione dell'atto, notificato direttamente all'Amministrazione, ovvero prima di averne avuto conoscenza.
2) La decisione di prime cure va riformata avendo negato che il documento in questione fosse idoneo a provare la tempestività della proposta opposizione tardiva.
Sul punto la sentenza, dopo aver correttamente sostenuto che la notifica del decreto ingiuntivo eseguita direttamente presso l'Amministrazione statale, anziché presso l'Avvocatura dello Stato, è nulla e che comunque tale nullità non è da sola sufficiente a rendere ammissibile l'opposizione tardiva, occorrendo altresì la prova di avere instaurato il giudizio nel termine di 40 giorni dalla conoscenza dell'atto da impugnare, ha erratamente negato che tale prova fosse stata
3 Cont offerta con la nota protocollata in data 7.5.2018, con cui la trasmetteva all'Avvocatura distrettuale di Catania il decreto ingiuntivo, notificato direttamente all'ente statale il 5.4.2018.
In particolare, sul punto così motiva la sentenza (pag. 5): la nota richiamata non ha una data certa, bensì una data apposta dalla stessa parte opponente, che ha protocollato in data
07.05.2018 la comunicazione con cui l'ente assistito ha dato notizia dell'ingiunzione ricevuta, ammettendo peraltro di averne avuto notizia mediante notificazione del 05.04.2018”.
Aggiunge dopo qualche rigo: “è la stessa amministrazione ingiunta a riconoscere di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo in data 05.04.2018 e, dunque, anche sotto tale profilo deve ritenersi inammissibile l'opposizione, in quanto non è stato né dedotto né provato che a causa della irregolarità o nullità della notifica la parte intimata non abbia avuto tempestiva conoscenza del provvedimento e non sia stato posta in grado di impugnarlo nei termini”.
A sostegno della decisione, richiama l'arresto della Cassazione civile che, a sezioni unite, con la sentenza del 12.05.2005, n. 9938, riguardante un caso analogo, ha espresso il principio per cui, l'art. 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non già al mero “ritardo” della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto
“tempestiva conoscenza” dello stesso per effetto della irregolarità della notifica;
di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione, l'ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della “non tempestività” della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva.”
La conseguenza è che nel caso come quello in esame nel quale l'opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta da una amministrazione statale, tenuta a stare in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, “la prova della mancata tempestiva conoscenza del decreto come conseguenza del vizio della sua notificazione non è implicita nell'ipotesi in cui il decreto sia stato notificato all'amministrazione, anziché all'Avvocatura dello Stato, occorrendo, per l'ammissibilità dell'opposizione al decreto, la specifica dimostrazione, che è a carico dell'opponente, dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., e quindi del fatto che, a causa dell'invalidità della notifica,
l'opponente non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso”.
Ora, proprio alla luce della citata sentenza delle sezioni unite, emerge l'errore in cui è Cont incorso il tribunale per avere ritenuto che l'atto protocollato in data 7.5.2018, con cui la trasmetteva all'Avvocatura distrettuale dello Stato il decreto ingiuntivo direttamente notificatole, non avesse data certa, in quanto sarebbe stata apposta dalla stessa opponente.
4 Le sezioni unite, sempre nella sentenza sopra citata, così affermano: “Va qui ribadita
l'affermazione, sovente fatta da questa Corte (v., tra le altre, le sentenze 15 luglio 2003 n.11066; 3 febbraio 1999 n.880; 30 dicembre 1994 n.11313), secondo cui la prova della non tempestiva conoscenza può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Ma tale prova presuntiva non può esaurirsi nella nullità della notifica (sia pure di un particolare tipo), come finisce con l'affermare
l'orientamento interpretativo seguito da questa Corte nelle sentenze qui criticate, perché in tal modo si mutila il disposto dell'art. 650 c.p.c.. Né può dirsi che si chieda all'intimato che proponga una opposizione tardiva la prova di un fatto negativo. In linea generale può osservarsi che la dimostrazione della non tempestività della conoscenza del decreto ingiuntivo notificato in modo irregolare implica normalmente la prova del fatto positivo di come tale conoscenza si sia avuta e di quando ciò sia avvenuto. Questa osservazione vale particolarmente per la fattispecie qui giudicata
(decreto ingiuntivo invalidamente notificato presso l'ufficio amministrativo, anziché presso
l'Avvocatura dello Stato domiciliataria ex lege), dato che, in siffatta ipotesi, può facilmente provarsi la data in cui il decreto stesso è stato trasmesso dall'ufficio e poi ricevuto dall'Avvocatura dello Stato. Onde sarà facile, per l'opponente e per il giudice del merito, valutare la tempestività o meno della conoscenza del decreto in relazione alla scadenza del termine posto dall'art. 641 per la proposizione dell'opposizione.” Cont E' proprio con la data di trasmissione del decreto ingiuntivo dalla , al quale l'atto era stato notificato, alla Avvocatura distrettuale dello Stato, alla quale andava invece notificato, che è stata data prova della data dalla quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato ne aveva avuto conoscenza e quindi della data a partire dalla quale decorreva il termine per proporre l'opposizione ex art.615 c.p.c.
Può certamente affermarsi che la prova dell'avvenuta consegna di un atto alla pubblica amministrazione è certa ed è validamente attestata dal numero di protocollo e dalla data risultante dal timbro dell'ente, trattandosi di atto equipollente alla sottoscrizione di avvenuta ricezione apposta sulla cartolina postale.
Il protocollo dell'ente, infatti, conferisce data certa dell'esistenza e della trasmissione del documento all'ente che lo protocolla e costituisce “il mezzo per attribuire al documento data certa facente fede fino a querela di falso” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, n.24867; ibidem
27/04/2018, n.10315; Cass. S.U. n. 759 del 1999; Cass. n. 9959 del 1998).
Di conseguenza, la data di trasmissione del decreto ingiuntivo agli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania è dimostrata dal numero e dalla data del protocollo di ricezione
5 dell'atto medesimo, protocollo che conferisce prova della esistenza e della trasmissione del documento, nonché della data certa in cui il documento è stato ricevuto.
Nel caso di specie la data certa a partire dalla quale il decreto ingiuntivo è divenuto conoscibile da parte dell'Avvocatura e dalla quale decorreva il termine perentorio per proporre l'opposizione tardiva.
L'opposizione ex art.615 c.p.c. è dunque tempestiva essendo stata notificata il 19.5.2018 a fronte della avvenuta conoscenza del decreto ingiuntivo opposto in data 7.5.2018.
3) Prima dell'esame del merito della proposta opposizione, rimasto assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità ed i cui motivi sono stati riproposti nel grado ai sensi dell'art.346
c.p.c., occorre statuire sulla eccezione di formazione del giudicato riguardo la domanda di annullamento o revoca del decreto ingiuntivo opposto, avanzata dall'appellata con la comparsa di costituzione.
Si assume che non avendo l'appellante riproposto la domanda di annullamento o revoca del decreto ingiuntivo, ma avendo chiesto il rigetto delle domande avanzate dall'originaria ricorrente, non può essere emessa tale pronuncia dal giudice dell'appello.
3.1) L'eccezione non è fondata.
Basti considerare che una volta ritenuta ammissibile l'opposizione e riproposti nel grado i motivi su cui l'opposizione si fonda, rimasti assorbiti dalla statuizione preliminare, l'accoglimento delle ragioni di opposizione non può che avere come conseguenza la revoca del decreto ingiuntivo,
a prescindere dalla riproposizione esplicita della domanda di revoca del provvedimento monitorio.
Va ricordato che l'art.653 c.p.c. stabilisce che se l'opposizione è accolta, anche solo in parte, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza e pertanto dall'accoglimento dell'opposizione discende la necessaria revoca del decreto ingiuntivo a prescindere da una domanda specifica in tal senso da parte dell'opponente.
Del tutto incoerente è il richiamo al giudicato per omessa riproposizione della domanda di revoca del decreto ingiuntivo anche tenuto conto che in assenza di una espressa pronuncia in parte qua del primo giudice non può derivarne la formazione di un giudicato interno.
D'altra parte, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del decreto ingiuntivo opposto, ma determina il sorgere di un ordinario giudizio di cognizione, che ha ad oggetto l''esistenza del diritto di credito fatto valere dal ricorrente in via monitoria.
6 Di conseguenza, se a seguito dell'opposizione si accerta che la somma ingiunta non è dovuta o è dovuta in misura inferiore, l'opposizione va accolta in tutto o in parte ed il decreto ingiuntivo va necessariamente revocato e sostituito dalla sentenza di merito.
Infatti, secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza, il giudizio di opposizione non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e nell'accertare se in quel momento sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della pretesa creditoria che se risulta infondata determina la revoca del provvedimento monitorio concesso inaudita altera parte.
4) Venendo all'esame dei motivi di opposizione avanzati dalla in Controparte_6 primo grado e riproposti in appello, si assume che il credito di euro 187.357,02 vantato dalla società in forza del contratto di subappalto del 27.7.2015, riguardante i lavori della rete Parte_2 metropolitana di Catania, nella tratta Stesicoro-Giovanni XXIII, portato dalla fattura n.1/2017 Pt emessa il 9.1.2017 nei riguardi della società consortile a e dal SAL n.4, non Controparte_3
Cont sono opponibili alla stazione appaltante in quanto non fanno parte della contabilità tra la stazione appaltante e l'appaltatrice Tecnis S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, ma della contabilità interna tra la subappaltatrice e l'appaltatore Tecnis S.p.A., che si era Parte_3 avvalsa per l'esecuzione dei lavori della società consortile Metro Catania 2013 a r.l.
L'appellante richiama la convenzione stipulata fra la stazione appaltante e la società appaltatrice del 8.4.2016 con cui era stato richiesto il pagamento diretto dalla appaltatrice Tecnis
S.p.A., all'epoca in amministrazione giudiziaria, alla subappaltatrice e la ratifica Controparte_1
Cont da parte della stazione appaltante del 18.4.2016, la quale prevede che il pagamento diretto alla subappaltatrice potrà avvenire solo in presenza di determinate condizioni specificate nella richiamata autorizzazione, ovvero che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati Cont dall'impresa esecutrice sulla base di certificati di pagamento emessi da previa ricezione delle seguenti informazioni: individuazione della quota parte delle prestazioni eseguite dalla subappaltatrice in relazione al SAL emesso dall'appaltatrice, fattura emessa dalla subappaltatrice, indicazione del conto corrente di quest'ultima per la tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo che tali circostanze non si fossero verificate avuto riguardo alla fattura in contestazione. Cont Aggiunge che la precedente fattura n.29 del 27.9.2016, pagata da direttamente alla subappaltatrice era stata trasmessa dalla Tecnis S.p.A., nelle more tutto il gruppo CP_1 societario era stato posto in amministrazione straordinaria legge che ne ha richiesto il Per_1 pagamento diretto al subappaltatore per esigenze contingenti alla procedura, Controparte_1
7 Cont tenuto conto del certificato di pagamento emesso da sulla base del SAL maturato tra la predetta appaltatrice e la stazione appaltante.
Infine, deduce che ha chiesto per la medesima fattura per cui è causa anche Controparte_1
l'ammissione allo stato passivo della procedura concorsuale della Tecnis S.p.A.
4.1) Di contro assume l'appellata che l'obbligo di pagamento diretto nasce dall'obbligazione Cont assunta in tal senso da con la convenzione del 18.4.2016, obbligo al quale non può sottrarsi e Cont senza considerare, da un canto che il credito è stato riconosciuto dalla stessa avendo ammesso che i lavori eseguiti dalla subappaltatrice saranno contabilizzati in sede di redazione di stato finale, dall'altro ha ammesso il proprio inadempimento per l'omessa contabilizzazione dei lavori, che comunque costituisce una scelta interna della stessa amministrazione, non rilevante per il creditore.
4.2) Il motivo di opposizione è fondato.
Va in primo luogo rilevato che l'obbligo di pagamento diretto dalla stazione appaltante alla subappaltatrice, richiesto dalla Tecnis S.p.A., all'epoca in amministrazione giudiziaria, non previsto nell'originario contratto di appalto, è stato autorizzato dalla stazione appaltante ma con specifiche modalità.
In particolare la nota n.4260 del 18.4.2016, in risposta alla richiesta di pagamento diretto al subappaltatore, dispone che il pagamento diretto è condizionato alla trasmissione da parte dell'appaltatore di una serie di informazioni, fra le quali l'indicazione della “quota parte delle prestazioni eseguite dalla ditta subappaltatrice e riferite al SAL emesso” nonché dovendo essere il credito oggetto del pagamento diretto “certo, liquido ed esigibile” occorre che sia maturato nell'ambito del certificato di pagamento emesso dalla stazione appaltante.
Tale procedimento, infatti, è stato esattamente seguito per il pagamento diretto della precedente fattura n.29 del 27.10.2016 emessa dalla quale subappaltatrice e Controparte_1
Cont trasmessa dalla Tecnis S.p.A. con la richiesta di pagamento diretto ad , pagamento avvenuto a seguito della emissione del certificato di pagamento n.32 del 4.10.2016 afferente al SAL n.32 per i lavori eseguiti a tutto il 6.9.2016 della contabilità fra la stazione appaltante Controparte_6
e l'appaltatrice Tecnis S.p.A.
[...]
Nella predetta richiesta di pagamento diretto, proveniente dalla Tecnis S.p.A. e inoltrata alla Cont Gestione Governativa , per la fattura n.29 del 27.9.2016 di euro 235.880,68 emessa dal subappaltatore, dopo aver premesso che la Tecnis avrebbe proceduto a richiedere il pagamento Cont diretto dei subappaltatori per i soli crediti certi, liquidi ed esigibili, ha chiesto alla di procedere al pagamento diretto della predetta fattura assumendo che la somma dei predetti lavori eseguiti in subappalto per l'importo portato dalla fattura n.29 sarà “a valersi sul credito della scrivente (n.d.r.
8 Co Tecnis) derivate dalla fattura del 5.11.2016 relativa al certificato di pagamento n.32 per i lavori di cui all'oggetto (n.d.r. tratta Stesicoro-Giovanni XXIII metropolitana Catania).
Tanto che il pagamento diretto della predetta fattura è avvenuto nell'ambito del certificato di pagamento n.32 che è stato emesso secondo il SAL n.32 per i lavori eseguiti a tutto il 6.9.2016.
Nel caso della fattura per cui è causa manca la richiesta di pagamento da parte dell'appaltatrice Tecnis S.p.a. alla stazione appaltante con l'attestazione che il credito sia certo, liquido ed esigibile in quanto rientrante nei lavori già contabilizzati fra la stazione appaltante e l'appaltatrice Tecnis S.p.A. in A.S. con emissione del relativo SAL e del conseguente certificato di pagamento emessi nell'ambito della contabilità fra l'appaltatore e la stazione appaltante. Cont Anzi, l'ultimo SAL emesso dalla stazione appaltante, come dedotto da e non contestato, afferisce ai lavori eseguiti fino al 6.9.2016 nell'ambito dei quali è stata già pagata la fattura n.29 del 27.9.2016 del subappaltatore per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto, mentre le lavorazioni a seguito delle quali è stata emessa la fattura n.1 del 2017, afferendo ad un periodo successivo al 6.9.2016, avrebbero richiesto per il pagamento la contabilizzazione dei lavori mediante l'emissione del SAL nella contabilità dell'appalto al fine di rendere il credito della
[...] certo, liquido ed esigibile. Controparte_1
4.3) Infine non può non evidenziarsi come il credito ingiunto è stato ammesso allo stato passivo della procedura concorsuale cui sono sottoposte la Tecnis S.p.A. e tutte le società facenti parte del gruppo, compresa la Metro Catania 2013 a r.l., con domanda del 19.7.2018, CP_7 rispondendo tale ammissione al rispetto del principio della par condicio creditorum, ove di contro il Cont chiesto pagamento direttamente alla con il decreto ingiuntivo opposto ne costituirebbe palese violazione dovendo essere considerato il subappaltatore un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione (Cassazione civile sez. I, 27/07/2022, n.23447; ibidem 27/07/2022, n.23442).
Il decreto ingiuntivo n.1457/2018 emesso dal Tribunale di Catania il 14.3.2018 di euro
187.357,02 va quindi revocato.
Le somme corrisposte dall'odierna appellante alla appellata a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, vanno pertanto restituite, come da domanda proposta con il gravame.
Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c.
Riguardo le spese di lite il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso
9 che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
Ciò posto, considerato l'accoglimento dell'opposizione, le spese di lite di entrambi i gradi vanno poste a carico della appellata e liquidate come in dispositivo applicando le tabelle di cui al d.m. n.
147 del 2022 tenuto conto del valore della controversia, esclusa nel grado la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m. n.55 del 2014, come modificato dal d.m. n.147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.726/2024 R.G. in accoglimento dell'opposizione ex art.615 c.p.c. e a modifica della sentenza del
Tribunale di Catania n.4890/2023, pubblicata il 30.11.2023, revoca il decreto ingiuntivo n.1457/2018 emesso dal Tribunale di Catania il 14.3.2018 di euro 187.357,02 in favore di
[...]
Controparte_1 ordina a la restituzione in favore della Gestione Controparte_4
Cont Governativa delle somme ricevute in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza appellata;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dei compensi di entrambi i gradi del giudizio che liquida quanto al primo grado in €.9.000,00 e per il grado di appello in €.8.000,00 oltre spese generali nonché IVA e CPA se dovuti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 05/12/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.726/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione tardiva a decreto ingiuntivo promosso da
Parte_1
(C.F.: ) domiciliata ex lege presso gli uffici
[...] P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania dalla quale è organicamente patrocinata;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania, via Gabriele Controparte_1 P.IVA_2
D'Annunzio, 25 presso lo studio dell'avv. Olga Renata Lucchese come da procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 10.10.2025, previa assegnazione del termine di giorni 30 prima dell'udienza, richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, entrambi i difensori discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.4890/2023, pubblicata il 30.11.2023, il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva avanzata dal Controparte_2
, avverso il decreto ingiuntivo n.1457/2018, emesso dal
[...] medesimo tribunale il 14.3.2018 in favore di con cui era stato intimato Controparte_1 all'opponente il pagamento della somma di €.187.357,02 oltre interessi, importo portato dalla fattura n.1 del 9.10.2017 e dal SAL n.4, quale corrispettivo il cui titolo era costituito dal contratto di subappalto, stipulato il 27.7.2015 tra e la società consortile a r.l. Controparte_1 CP_3
, appaltatrice dei lavori della rete metropolitana di Catania per la tratta Giovanni XXIII-
[...]
Stesicoro, con autorizzazione al pagamento diretto alla subappaltatrice, rilasciata dalla committente
Circumetnea il 18.4.2016. Pt_1
Con atto di citazione, notificato il 28.5.2024, il Controparte_2
proponeva appello avverso la detta sentenza che
[...] censurava con i motivi esposti e ne chiedeva l'integrale modifica con la restituzione delle somme pagate a seguito della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria dei compensi del doppio grado di giudizio e la condanna anche ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva contestando la fondatezza del gravame del Controparte_4 quale chiedeva il rigetto con il pagamento delle spese del grado e la condanna di controparte ai sensi dell'art.96 c.p.c. per temerarietà della lite.
1) Con il 1° motivo l'appellante contesta la dichiarata inammissibilità della proposta opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n.1457/2018, emesso dal Tribunale di Catania, non avendo il giudice di prime cure considerato che vi fosse la prova della tempestività della proposta opposizione tardiva, come emergeva dalla nota prot. n.5564 del 7.5.2018 con cui la
[...] aveva trasmesso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_2
Catania il predetto decreto ingiuntivo, notifica affetta da nullità in quanto eseguita alla stessa
Amministrazione statale il 5.4.2018, anziché all'Avvocatura distrettuale dello Stato.
Assume che il documento contrassegnato dal numero 0, sebbene non prodotto telematicamente, era stato tempestivamente acquisito al processo, in quanto lo stesso giudice lo aveva esaminato con l'ordinanza del 21.1.2019, con cui aveva rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, ritenendo ammissibile la proposta opposizione tardiva a seguito dell'esame della predetta nota del 7.5.2018 e per averlo esaminato la difesa della società opposta con la comparsa di costituzione, avendone preso posizione.
2 Trovava quindi applicazione il principio di non contestazione ex art.115 c.p.c. ed, in subordine, proponeva istanza di rimessione in termini al fine di produrre il predetto documento, anche in via telematica e non solo in forma cartacea.
1.1) Il motivo è privo di rilevanza se si considera che sulla questione della avvenuta produzione nel giudizio di prime cure del documento con cui l'Avvocatura intende provare la tempestività della proposta opposizione, ovvero la trasmissione del decreto ingiuntivo dalla
Amministrazione statale, alla quale era stata eseguita la notifica, all'Avvocatura distrettuale dello
Stato, in data 7.5.2018, da un canto il Tribunale etneo ha riconosciuto che il predetto documento, sebbene fosse stato acquisito irregolarmente al giudizio, in quanto non prodotto telematicamente, ma allegato in cartaceo alla copia di cortesia dell'atto di citazione in opposizione, ha fatto tempestivo ingresso nel processo, posto che già con la comparsa di costituzione l'opposta aveva svolto le proprie difese in ordine a tale documento e che tale documento era stato esaminato dallo stesso tribunale con il provvedimento di rigetto della istanza di revoca della provvisoria esecuzione.
Inoltre la stessa società appellata, costituendosi in questo grado, non solo non ha proposto appello incidentale sul punto, ma ha sostenuto che le ragioni di inammissibilità della opposizione tardiva ex art.615 c.p.c. non risiedono nella irrituale produzione del documento contrassegnato con il numero 0, allegato in cartaceo al fascicolo, ma non depositato nel fascicolo telematico, confermando invece di averne preso conoscenza fin dalla costituzione e di averlo contestato in ordine alla mancanza di data certa.
2) Con altro motivo l'appellante critica la decisione impugnata per avere ritenuto priva di data certa la trasmissione del decreto ingiuntivo all'Avvocatura dello Stato non avendo considerato che la prova della tempestività della proposta opposizione tardiva fosse costituita dal protocollo contenente numero, data, corrispondenza di oggetto, mittente e destinatario, numero e descrizione degli allegati, non potendo l'Avvocatura proporre opposizione prima della trasmissione dell'atto, notificato direttamente all'Amministrazione, ovvero prima di averne avuto conoscenza.
2) La decisione di prime cure va riformata avendo negato che il documento in questione fosse idoneo a provare la tempestività della proposta opposizione tardiva.
Sul punto la sentenza, dopo aver correttamente sostenuto che la notifica del decreto ingiuntivo eseguita direttamente presso l'Amministrazione statale, anziché presso l'Avvocatura dello Stato, è nulla e che comunque tale nullità non è da sola sufficiente a rendere ammissibile l'opposizione tardiva, occorrendo altresì la prova di avere instaurato il giudizio nel termine di 40 giorni dalla conoscenza dell'atto da impugnare, ha erratamente negato che tale prova fosse stata
3 Cont offerta con la nota protocollata in data 7.5.2018, con cui la trasmetteva all'Avvocatura distrettuale di Catania il decreto ingiuntivo, notificato direttamente all'ente statale il 5.4.2018.
In particolare, sul punto così motiva la sentenza (pag. 5): la nota richiamata non ha una data certa, bensì una data apposta dalla stessa parte opponente, che ha protocollato in data
07.05.2018 la comunicazione con cui l'ente assistito ha dato notizia dell'ingiunzione ricevuta, ammettendo peraltro di averne avuto notizia mediante notificazione del 05.04.2018”.
Aggiunge dopo qualche rigo: “è la stessa amministrazione ingiunta a riconoscere di aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo in data 05.04.2018 e, dunque, anche sotto tale profilo deve ritenersi inammissibile l'opposizione, in quanto non è stato né dedotto né provato che a causa della irregolarità o nullità della notifica la parte intimata non abbia avuto tempestiva conoscenza del provvedimento e non sia stato posta in grado di impugnarlo nei termini”.
A sostegno della decisione, richiama l'arresto della Cassazione civile che, a sezioni unite, con la sentenza del 12.05.2005, n. 9938, riguardante un caso analogo, ha espresso il principio per cui, l'art. 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non già al mero “ritardo” della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto
“tempestiva conoscenza” dello stesso per effetto della irregolarità della notifica;
di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione, l'ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della “non tempestività” della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva.”
La conseguenza è che nel caso come quello in esame nel quale l'opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta da una amministrazione statale, tenuta a stare in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, “la prova della mancata tempestiva conoscenza del decreto come conseguenza del vizio della sua notificazione non è implicita nell'ipotesi in cui il decreto sia stato notificato all'amministrazione, anziché all'Avvocatura dello Stato, occorrendo, per l'ammissibilità dell'opposizione al decreto, la specifica dimostrazione, che è a carico dell'opponente, dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., e quindi del fatto che, a causa dell'invalidità della notifica,
l'opponente non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso”.
Ora, proprio alla luce della citata sentenza delle sezioni unite, emerge l'errore in cui è Cont incorso il tribunale per avere ritenuto che l'atto protocollato in data 7.5.2018, con cui la trasmetteva all'Avvocatura distrettuale dello Stato il decreto ingiuntivo direttamente notificatole, non avesse data certa, in quanto sarebbe stata apposta dalla stessa opponente.
4 Le sezioni unite, sempre nella sentenza sopra citata, così affermano: “Va qui ribadita
l'affermazione, sovente fatta da questa Corte (v., tra le altre, le sentenze 15 luglio 2003 n.11066; 3 febbraio 1999 n.880; 30 dicembre 1994 n.11313), secondo cui la prova della non tempestiva conoscenza può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Ma tale prova presuntiva non può esaurirsi nella nullità della notifica (sia pure di un particolare tipo), come finisce con l'affermare
l'orientamento interpretativo seguito da questa Corte nelle sentenze qui criticate, perché in tal modo si mutila il disposto dell'art. 650 c.p.c.. Né può dirsi che si chieda all'intimato che proponga una opposizione tardiva la prova di un fatto negativo. In linea generale può osservarsi che la dimostrazione della non tempestività della conoscenza del decreto ingiuntivo notificato in modo irregolare implica normalmente la prova del fatto positivo di come tale conoscenza si sia avuta e di quando ciò sia avvenuto. Questa osservazione vale particolarmente per la fattispecie qui giudicata
(decreto ingiuntivo invalidamente notificato presso l'ufficio amministrativo, anziché presso
l'Avvocatura dello Stato domiciliataria ex lege), dato che, in siffatta ipotesi, può facilmente provarsi la data in cui il decreto stesso è stato trasmesso dall'ufficio e poi ricevuto dall'Avvocatura dello Stato. Onde sarà facile, per l'opponente e per il giudice del merito, valutare la tempestività o meno della conoscenza del decreto in relazione alla scadenza del termine posto dall'art. 641 per la proposizione dell'opposizione.” Cont E' proprio con la data di trasmissione del decreto ingiuntivo dalla , al quale l'atto era stato notificato, alla Avvocatura distrettuale dello Stato, alla quale andava invece notificato, che è stata data prova della data dalla quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato ne aveva avuto conoscenza e quindi della data a partire dalla quale decorreva il termine per proporre l'opposizione ex art.615 c.p.c.
Può certamente affermarsi che la prova dell'avvenuta consegna di un atto alla pubblica amministrazione è certa ed è validamente attestata dal numero di protocollo e dalla data risultante dal timbro dell'ente, trattandosi di atto equipollente alla sottoscrizione di avvenuta ricezione apposta sulla cartolina postale.
Il protocollo dell'ente, infatti, conferisce data certa dell'esistenza e della trasmissione del documento all'ente che lo protocolla e costituisce “il mezzo per attribuire al documento data certa facente fede fino a querela di falso” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, n.24867; ibidem
27/04/2018, n.10315; Cass. S.U. n. 759 del 1999; Cass. n. 9959 del 1998).
Di conseguenza, la data di trasmissione del decreto ingiuntivo agli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania è dimostrata dal numero e dalla data del protocollo di ricezione
5 dell'atto medesimo, protocollo che conferisce prova della esistenza e della trasmissione del documento, nonché della data certa in cui il documento è stato ricevuto.
Nel caso di specie la data certa a partire dalla quale il decreto ingiuntivo è divenuto conoscibile da parte dell'Avvocatura e dalla quale decorreva il termine perentorio per proporre l'opposizione tardiva.
L'opposizione ex art.615 c.p.c. è dunque tempestiva essendo stata notificata il 19.5.2018 a fronte della avvenuta conoscenza del decreto ingiuntivo opposto in data 7.5.2018.
3) Prima dell'esame del merito della proposta opposizione, rimasto assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità ed i cui motivi sono stati riproposti nel grado ai sensi dell'art.346
c.p.c., occorre statuire sulla eccezione di formazione del giudicato riguardo la domanda di annullamento o revoca del decreto ingiuntivo opposto, avanzata dall'appellata con la comparsa di costituzione.
Si assume che non avendo l'appellante riproposto la domanda di annullamento o revoca del decreto ingiuntivo, ma avendo chiesto il rigetto delle domande avanzate dall'originaria ricorrente, non può essere emessa tale pronuncia dal giudice dell'appello.
3.1) L'eccezione non è fondata.
Basti considerare che una volta ritenuta ammissibile l'opposizione e riproposti nel grado i motivi su cui l'opposizione si fonda, rimasti assorbiti dalla statuizione preliminare, l'accoglimento delle ragioni di opposizione non può che avere come conseguenza la revoca del decreto ingiuntivo,
a prescindere dalla riproposizione esplicita della domanda di revoca del provvedimento monitorio.
Va ricordato che l'art.653 c.p.c. stabilisce che se l'opposizione è accolta, anche solo in parte, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza e pertanto dall'accoglimento dell'opposizione discende la necessaria revoca del decreto ingiuntivo a prescindere da una domanda specifica in tal senso da parte dell'opponente.
Del tutto incoerente è il richiamo al giudicato per omessa riproposizione della domanda di revoca del decreto ingiuntivo anche tenuto conto che in assenza di una espressa pronuncia in parte qua del primo giudice non può derivarne la formazione di un giudicato interno.
D'altra parte, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del decreto ingiuntivo opposto, ma determina il sorgere di un ordinario giudizio di cognizione, che ha ad oggetto l''esistenza del diritto di credito fatto valere dal ricorrente in via monitoria.
6 Di conseguenza, se a seguito dell'opposizione si accerta che la somma ingiunta non è dovuta o è dovuta in misura inferiore, l'opposizione va accolta in tutto o in parte ed il decreto ingiuntivo va necessariamente revocato e sostituito dalla sentenza di merito.
Infatti, secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza, il giudizio di opposizione non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e nell'accertare se in quel momento sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della pretesa creditoria che se risulta infondata determina la revoca del provvedimento monitorio concesso inaudita altera parte.
4) Venendo all'esame dei motivi di opposizione avanzati dalla in Controparte_6 primo grado e riproposti in appello, si assume che il credito di euro 187.357,02 vantato dalla società in forza del contratto di subappalto del 27.7.2015, riguardante i lavori della rete Parte_2 metropolitana di Catania, nella tratta Stesicoro-Giovanni XXIII, portato dalla fattura n.1/2017 Pt emessa il 9.1.2017 nei riguardi della società consortile a e dal SAL n.4, non Controparte_3
Cont sono opponibili alla stazione appaltante in quanto non fanno parte della contabilità tra la stazione appaltante e l'appaltatrice Tecnis S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, ma della contabilità interna tra la subappaltatrice e l'appaltatore Tecnis S.p.A., che si era Parte_3 avvalsa per l'esecuzione dei lavori della società consortile Metro Catania 2013 a r.l.
L'appellante richiama la convenzione stipulata fra la stazione appaltante e la società appaltatrice del 8.4.2016 con cui era stato richiesto il pagamento diretto dalla appaltatrice Tecnis
S.p.A., all'epoca in amministrazione giudiziaria, alla subappaltatrice e la ratifica Controparte_1
Cont da parte della stazione appaltante del 18.4.2016, la quale prevede che il pagamento diretto alla subappaltatrice potrà avvenire solo in presenza di determinate condizioni specificate nella richiamata autorizzazione, ovvero che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati Cont dall'impresa esecutrice sulla base di certificati di pagamento emessi da previa ricezione delle seguenti informazioni: individuazione della quota parte delle prestazioni eseguite dalla subappaltatrice in relazione al SAL emesso dall'appaltatrice, fattura emessa dalla subappaltatrice, indicazione del conto corrente di quest'ultima per la tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo che tali circostanze non si fossero verificate avuto riguardo alla fattura in contestazione. Cont Aggiunge che la precedente fattura n.29 del 27.9.2016, pagata da direttamente alla subappaltatrice era stata trasmessa dalla Tecnis S.p.A., nelle more tutto il gruppo CP_1 societario era stato posto in amministrazione straordinaria legge che ne ha richiesto il Per_1 pagamento diretto al subappaltatore per esigenze contingenti alla procedura, Controparte_1
7 Cont tenuto conto del certificato di pagamento emesso da sulla base del SAL maturato tra la predetta appaltatrice e la stazione appaltante.
Infine, deduce che ha chiesto per la medesima fattura per cui è causa anche Controparte_1
l'ammissione allo stato passivo della procedura concorsuale della Tecnis S.p.A.
4.1) Di contro assume l'appellata che l'obbligo di pagamento diretto nasce dall'obbligazione Cont assunta in tal senso da con la convenzione del 18.4.2016, obbligo al quale non può sottrarsi e Cont senza considerare, da un canto che il credito è stato riconosciuto dalla stessa avendo ammesso che i lavori eseguiti dalla subappaltatrice saranno contabilizzati in sede di redazione di stato finale, dall'altro ha ammesso il proprio inadempimento per l'omessa contabilizzazione dei lavori, che comunque costituisce una scelta interna della stessa amministrazione, non rilevante per il creditore.
4.2) Il motivo di opposizione è fondato.
Va in primo luogo rilevato che l'obbligo di pagamento diretto dalla stazione appaltante alla subappaltatrice, richiesto dalla Tecnis S.p.A., all'epoca in amministrazione giudiziaria, non previsto nell'originario contratto di appalto, è stato autorizzato dalla stazione appaltante ma con specifiche modalità.
In particolare la nota n.4260 del 18.4.2016, in risposta alla richiesta di pagamento diretto al subappaltatore, dispone che il pagamento diretto è condizionato alla trasmissione da parte dell'appaltatore di una serie di informazioni, fra le quali l'indicazione della “quota parte delle prestazioni eseguite dalla ditta subappaltatrice e riferite al SAL emesso” nonché dovendo essere il credito oggetto del pagamento diretto “certo, liquido ed esigibile” occorre che sia maturato nell'ambito del certificato di pagamento emesso dalla stazione appaltante.
Tale procedimento, infatti, è stato esattamente seguito per il pagamento diretto della precedente fattura n.29 del 27.10.2016 emessa dalla quale subappaltatrice e Controparte_1
Cont trasmessa dalla Tecnis S.p.A. con la richiesta di pagamento diretto ad , pagamento avvenuto a seguito della emissione del certificato di pagamento n.32 del 4.10.2016 afferente al SAL n.32 per i lavori eseguiti a tutto il 6.9.2016 della contabilità fra la stazione appaltante Controparte_6
e l'appaltatrice Tecnis S.p.A.
[...]
Nella predetta richiesta di pagamento diretto, proveniente dalla Tecnis S.p.A. e inoltrata alla Cont Gestione Governativa , per la fattura n.29 del 27.9.2016 di euro 235.880,68 emessa dal subappaltatore, dopo aver premesso che la Tecnis avrebbe proceduto a richiedere il pagamento Cont diretto dei subappaltatori per i soli crediti certi, liquidi ed esigibili, ha chiesto alla di procedere al pagamento diretto della predetta fattura assumendo che la somma dei predetti lavori eseguiti in subappalto per l'importo portato dalla fattura n.29 sarà “a valersi sul credito della scrivente (n.d.r.
8 Co Tecnis) derivate dalla fattura del 5.11.2016 relativa al certificato di pagamento n.32 per i lavori di cui all'oggetto (n.d.r. tratta Stesicoro-Giovanni XXIII metropolitana Catania).
Tanto che il pagamento diretto della predetta fattura è avvenuto nell'ambito del certificato di pagamento n.32 che è stato emesso secondo il SAL n.32 per i lavori eseguiti a tutto il 6.9.2016.
Nel caso della fattura per cui è causa manca la richiesta di pagamento da parte dell'appaltatrice Tecnis S.p.a. alla stazione appaltante con l'attestazione che il credito sia certo, liquido ed esigibile in quanto rientrante nei lavori già contabilizzati fra la stazione appaltante e l'appaltatrice Tecnis S.p.A. in A.S. con emissione del relativo SAL e del conseguente certificato di pagamento emessi nell'ambito della contabilità fra l'appaltatore e la stazione appaltante. Cont Anzi, l'ultimo SAL emesso dalla stazione appaltante, come dedotto da e non contestato, afferisce ai lavori eseguiti fino al 6.9.2016 nell'ambito dei quali è stata già pagata la fattura n.29 del 27.9.2016 del subappaltatore per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto, mentre le lavorazioni a seguito delle quali è stata emessa la fattura n.1 del 2017, afferendo ad un periodo successivo al 6.9.2016, avrebbero richiesto per il pagamento la contabilizzazione dei lavori mediante l'emissione del SAL nella contabilità dell'appalto al fine di rendere il credito della
[...] certo, liquido ed esigibile. Controparte_1
4.3) Infine non può non evidenziarsi come il credito ingiunto è stato ammesso allo stato passivo della procedura concorsuale cui sono sottoposte la Tecnis S.p.A. e tutte le società facenti parte del gruppo, compresa la Metro Catania 2013 a r.l., con domanda del 19.7.2018, CP_7 rispondendo tale ammissione al rispetto del principio della par condicio creditorum, ove di contro il Cont chiesto pagamento direttamente alla con il decreto ingiuntivo opposto ne costituirebbe palese violazione dovendo essere considerato il subappaltatore un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione (Cassazione civile sez. I, 27/07/2022, n.23447; ibidem 27/07/2022, n.23442).
Il decreto ingiuntivo n.1457/2018 emesso dal Tribunale di Catania il 14.3.2018 di euro
187.357,02 va quindi revocato.
Le somme corrisposte dall'odierna appellante alla appellata a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, vanno pertanto restituite, come da domanda proposta con il gravame.
Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c.
Riguardo le spese di lite il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso
9 che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
Ciò posto, considerato l'accoglimento dell'opposizione, le spese di lite di entrambi i gradi vanno poste a carico della appellata e liquidate come in dispositivo applicando le tabelle di cui al d.m. n.
147 del 2022 tenuto conto del valore della controversia, esclusa nel grado la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m. n.55 del 2014, come modificato dal d.m. n.147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.726/2024 R.G. in accoglimento dell'opposizione ex art.615 c.p.c. e a modifica della sentenza del
Tribunale di Catania n.4890/2023, pubblicata il 30.11.2023, revoca il decreto ingiuntivo n.1457/2018 emesso dal Tribunale di Catania il 14.3.2018 di euro 187.357,02 in favore di
[...]
Controparte_1 ordina a la restituzione in favore della Gestione Controparte_4
Cont Governativa delle somme ricevute in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza appellata;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante dei compensi di entrambi i gradi del giudizio che liquida quanto al primo grado in €.9.000,00 e per il grado di appello in €.8.000,00 oltre spese generali nonché IVA e CPA se dovuti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 05/12/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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