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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 03/02/2026, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1592/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
IA OR, RE
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12712/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1158-2019 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79949 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79951-2020 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79952-2021 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: assente.
Resistente: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento per omesso pagamento dell' Imposta Unica Comunale
(IUC) - TASI per un importo di euro 37.362,22 e ne chiedeva l'annullamento.
Preliminarmente, eccepiva che gli avvisi di accertamento fossero inerenti agli immobili siti in Roma in Via della Maglianella nn. 173-175 per i quali era stata depositata al Comune di Roma la richiesta di condono.
La domanda era rigettata con prot. N. 0/552367 perché l'immobile ricadeva in area sottoposta a tutela di vincoli paesaggistici. Di conseguenza non vi erano i requisiti per dover versare l'imposta.
Si costituiva Roma Capitale che controdeduceva la legittimità del suo operato. In merito all'applicazione del sistema agevolativo IMU/TASI, con riferimento specifico alla riduzione del 50% prevista dal richiamato art. 13, co. 3, lett. b) del D. L. n. 201/2011 occorreva offrire la prova che non era allegata ad alcuna domanda.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso non merita accoglimento.
Occorre evidenziare che il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è intervenuto sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), apportando modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011: in particolare per la riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, è attribuita ai comuni la possibilità di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
L'agevolazione, dunque, non è automatica ma deve essere il proprietario dell'unità immobiliare che deve dimostrare l'effettiva impossibilità di utilizzazione dell'immobile ai fini della esenzione delle imposte. Occorre, pertanto, che vi sia una dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, cui consegue la non utilizzabilità in astratto, bensì la inutilizzazione in concreto dell'immobile. (In tal senso, CTR Roma, sent. n. 21/38/2012 e n. 198/38/13 del 30/05/2013).
Si osserva che parte ricorrente non ha offerto la prova per poter accogliere le sue doglianze. Tanto premesso la Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
IA OR, RE
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12712/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1158-2019 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79949 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79951-2020 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79952-2021 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 264/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: assente.
Resistente: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento per omesso pagamento dell' Imposta Unica Comunale
(IUC) - TASI per un importo di euro 37.362,22 e ne chiedeva l'annullamento.
Preliminarmente, eccepiva che gli avvisi di accertamento fossero inerenti agli immobili siti in Roma in Via della Maglianella nn. 173-175 per i quali era stata depositata al Comune di Roma la richiesta di condono.
La domanda era rigettata con prot. N. 0/552367 perché l'immobile ricadeva in area sottoposta a tutela di vincoli paesaggistici. Di conseguenza non vi erano i requisiti per dover versare l'imposta.
Si costituiva Roma Capitale che controdeduceva la legittimità del suo operato. In merito all'applicazione del sistema agevolativo IMU/TASI, con riferimento specifico alla riduzione del 50% prevista dal richiamato art. 13, co. 3, lett. b) del D. L. n. 201/2011 occorreva offrire la prova che non era allegata ad alcuna domanda.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso non merita accoglimento.
Occorre evidenziare che il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è intervenuto sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), apportando modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011: in particolare per la riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, è attribuita ai comuni la possibilità di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
L'agevolazione, dunque, non è automatica ma deve essere il proprietario dell'unità immobiliare che deve dimostrare l'effettiva impossibilità di utilizzazione dell'immobile ai fini della esenzione delle imposte. Occorre, pertanto, che vi sia una dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, cui consegue la non utilizzabilità in astratto, bensì la inutilizzazione in concreto dell'immobile. (In tal senso, CTR Roma, sent. n. 21/38/2012 e n. 198/38/13 del 30/05/2013).
Si osserva che parte ricorrente non ha offerto la prova per poter accogliere le sue doglianze. Tanto premesso la Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00.