Ordinanza presidenziale 27 settembre 2022
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00117/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00245/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2022, proposto dai signori RI EL, DA EL, AL EL, CA EL, PI EL, SE EL, AL EL, NI EL, AL AL, NA D'TI, GI RT, ES IL, TI IL, AR HE CH, HE IL, SE NI, LE NI, LI RA EL, ES IN, RI NA ET, CA IN, IA IN, RIno AL EL, RIgrazia UB, EM NO ME, AZ MO e TT PE, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Ceniccola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Riccia, l’A.S.Re.M. - Azienda Sanitaria Regionale del Molise e l’A.R.P.A. Molise, non costituiti in giudizio;
nei confronti
il sig. SE CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del permesso di costruire n. 5 del 6 giugno 2022, rilasciato dal Comune di Riccia in favore del sig. SE CO per la realizzazione di un capannone avicolo, e di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;
- del parere di conformità urbanistica espresso il 14 gennaio 2022 relativamente al progetto per la realizzazione di tale capannone avicolo nel Comune di Riccia;
- della delibera del Consiglio comunale di Riccia n. 5 del 21 marzo 2022, recante “ determinazioni in materia di urbanistica conseguenti alla richiesta di permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di un capannone avicolo da realizzarsi alla contrada colle raio - zona agricola e 1 ”;
- delle N.T.A. del piano regolatore del Comune di Riccia, nella parte in cui non contengono una espressa previsione riguardo alle distanze minime degli impianti zootecnici dalle abitazioni;
- del parere dell'A.R.P.A. Molise del 13 maggio 2022, reso su richiesta del Comune del 4 aprile 2022;
- del parere sanitario dell'A.S.Re.M. del 20 giugno 2022, reso su richiesta del Comune del 4 aprile 2022;
- ove occorrer possa, della deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 5 giugno 1993 di perimetrazione urbana ai fini dell'attuazione del Codice della Strada;
- ove occorrer possa, dell'art. 11, punto 13, delle N.T.A. del piano regolatore, secondo cui “ La costruzione di stalle e fienili di dimensioni rilevanti deve avvenire a non meno di 500 m. dal centro abitato. Si rimanda alle disposizioni in materia sanitaria per le distanze dalle “zone G”, facendo salve comunque le situazioni preesistenti ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte controinteressata;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza non definitiva n. 54 del 24 febbraio 2025;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. LU LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 29 luglio 2022 gli odierni ricorrenti hanno proposto la presente impugnativa, allegando di essere proprietari a vario titolo di beni riconducibili a edifici e terreni tutti ubicati nel territorio del Comune di Riccia e posti, precisamente, a distanza inferiore a 500 metri dal luogo nel quale il sig. SE CO è stato autorizzato dall’Amministrazione a realizzare un capannone destinato all’allevamento di polli.
Il Comune di Riccia, segnatamente, con il provvedimento n. 5 del 6 giugno 2022, pronunciandosi sulla pratica edilizia n. 9042/2021, avviata dal sig. SE CO con l’istanza del 15 luglio 2021, gli ha difatti rilasciato il permesso di costruire “ per i “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE AVICOLO” ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001, sull’immobile sito in CONTRADA COLLE RAIO e distinto in catasto al foglio 39 part. 404 – Zona omogenea E1 del vigente strumento urbanistico generale ” (cfr. all. n. 1 alla produzione della parte ricorrente del 29 luglio 2022).
E soltanto successivamente l’A.S.RE.M. ha rilasciato il parere positivo di competenza (n. prot. 64972/2022 del 20 giugno 2022, all. denominato “Parere AS” alla produzione della ricorrente del 29 luglio 2022).
2. Contro le determinazioni amministrative autorizzanti la esecuzione del suddetto capannone avicolo gli odierni ricorrenti hanno quindi proposto il presente ricorso, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati:
I- « VIOLAZIONE DELLA DISTANZA MINIMA INDEROGABILE DI MT. 500 TRA L’IMPIANTO ED IL CENTRO ABITATO DI CUI ALL’ART. 11 N.T.A. DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI RICCIA APPRVATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGINALE N. 99 DEL 27.04.2004. - VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L.N.241/90: CARENZA DI ISTRUTTORIA: CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO »;
II- « VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DELLE NTA AL PIANO REGOLATORE DI RICCIA NELLA PARTE IN CUI DISPONE LA DISTANZA MINIMA INDEROGABILE DI MT. 500 TRA L’IMPIANTO ED IL CENTRO ABITATO INTESI QUALI AGGLOMERATI RURALI, AI SENSI DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL’ART. 2 DEL D.M. 2 ARILE 1968 N.1444. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L.N. 241/90: CARENZA DI ISTRUTTORIA; ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO; ILLOGICITA’ E CONTRADDITORIETA’ MANIFESTA; CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE; ILLEGITTIMITA’ DEVATA; ILLOGICTA’ MANIFESTA »;
III- « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 216 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE DO CUI AL R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 126; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 5 SETTEMBRE 1994; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 32 DELLA COSTITUZIONE; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL PARERE DELL’ARPA MOLISE DEL 13.05.2022; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL PARERE DELL’AS DEL 20.06.2022; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L.N.241/90: CARENZA DI ISTRUTTORIA; ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO; ILLOGICITA’ E CONTRADDITORIETA’ MANIFESTA; - CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE; - ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI DELL'ERRORE DEI PRESUPPOSTI DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELL’ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ, INGTUSTIZIA MANIFESTA, CONTRADDTTORIETA’, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, NONCHÉ DELL’INOPPORTUNITÀ »;
IV- « VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL DLGS N.152/2006 COMBINATO DISPOSTO DELL’ALLEGATO IV - PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI COMPETENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, L’ALLEGATO V - CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 19 ED IL D.M. AMBIENTE N. 52 DEL 30 MARZO 2015; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL PARERE DELL’ARPA MOLISE DEL 13.05.2022; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2005/94/CE »;
V- « VIOLAZIONE DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVA E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA) ARTT.5 e 20 (R) PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE; -VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO ART. 17-BIS DELLA LEGGE N.241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI GIUSTO PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ART.97 COST. E 1 DELLA L.N.241/90: CARENZA DI ISTRUTTORIA SOTTO ALTRO PROFILO ».
In estrema sintesi, gli interessati con il loro ricorso si sono doluti del fatto che il capannone avicolo assentito, stanti le sue dimensioni e tipologia, sarebbe stato potenzialmente dannoso per l’insediamento abitativo limitrofo all’impianto, assurgente a “centro abitato”: e questo anche per il cumulo con impianti della medesima tipologia già in precedenza realizzati nel medesimo contesto territoriale.
2.1. I contenuti dei singoli mezzi di censura possono essere così compendiati:
a) il parere comunale di conformità urbanistica del progetto si sarebbe basato sulla delimitazione del centro abitato disposta con la delibera della Giunta comunale n. 208 del 5 giugno 1993 ai meri fini della disciplina del Codice della Strada, in luogo della perimetrazione ridefinita dal P.R.G. approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 99 del 27 aprile 2004, la quale avrebbe previsto delle zone appartenenti alla tipologia C1 e C2 (ossia, destinate a “ nuove zone residenziali ”) le quali osterebbero alla realizzazione dell’impianto in base all’art. 11, comma 13, delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di Riccia, secondo cui “ La costruzione di stalle e fienili di dimensioni rilevanti deve avvenire a non meno di 500 m dal centro abitato ”; in subordine, la delimitazione di cui alla Delibera della Giunta comunale n. 208/1993, ove mai valevole ai fini che qui interessano, dovrebbe comunque essere dichiarata illegittima in quanto risalente nel tempo e superata dal nuovo assetto del territorio delineato dal P.R.G. vigente, con il quale si sarebbe trovata in contrasto (motivo I);
b) l’impianto assentito violerebbe le prescrizioni di cui all’art. 216 del Testo Unico sulle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 1934, in quanto l’allevamento progettato, lungi dal risultare isolato nelle campagne, come la legge richiederebbe, sarebbe stato localizzato, per un verso, a soli 15 metri da una casa (destinata ad abitazione di residenza del sig. RIno EL e della sua famiglia, immobile però non riportato nella corografia di progetto), e, per altro verso, a meno di 500 metri dalla zona del territorio comunale denominata “Colle Favaro”, contrada densamente popolata e urbanizzata al punto di assurgere ad “ agglomerato rurale ” ai sensi della disciplina contenuta nell’art. 2 del D.M. n. 1444 del 2 aprile del 1968, e come tale rilevante ai fini dell’applicazione del già richiamato art. 11, comma 13 delle N.T.A. al P.R.G. (motivo II);
c) stante la densità abitativa della zona, la realizzazione del capannone avicolo sarebbe illegittima per violazione dell’art. 216 del citato T.U.L.S. del 1934, nonché del D.M del 5 settembre 1994 in base al quale l’allevamento di animali sarebbe stato incluso nell’elenco delle cd. industrie insalubri; una simile localizzazione risulterebbe poi anche in contrasto con l’espansione residenziale in atto da anni in quella determinata zona, dove non solo si sarebbe “ prevalentemente spostata la popolazione che ha progressivamente abbandonato il centro del paese ”, ma si troverebbero già altri impianti del genere risalenti agli anni ’70, il cumulo dei quali comprometterebbe definitivamente la salubrità di un area che, secondo la pianificazione comunale, sarebbe invece da considerare “ Distretto del benessere ” (cfr. pagg. 22 e 23 del ricorso);
l’azione amministrativa sarebbe inoltre inficiata da un deficit istruttorio: - per essere stata basata sui pareri resi dall’A.R.P.A. Molise e dall’A.S.Re.M., i quali non avrebbero però tenuto conto dell’esistenza dell’abitazione del sig. EL, ubicata a distanza di soli 15 metri dal perimetro dell’impianto, né della presenza, a breve distanza, di un serbatoio dell’acquedotto comunale, manufatti entrambi inspiegabilmente non riportati nella corografia di progetto; - per essersi basata sulla erronea affermazione del progettista secondo la quale nel raggio di un chilometro dall’impianto sarebbe stato presente un solo altro capannone avicolo, mentre in realtà ne esisterebbero ben tre dello stesso tipo; - per essere stato il permesso di costruire rilasciato prima della scadenza del termine di cui all’art. 17- bis della legge n. 241/1990 per il rilascio del parere dell’A.S.Re.M.; - per non essere stato valutato quanto prescritto dall’A.S.Re.M. in merito alla verifica delle distanze dai centri abitati e dalle culture per uso alimentare, né la presenza di falde idriche superficiali (motivo III);
d) la realizzazione del capannone avicolo sarebbe stata da sottoporre a V.I.A. ai sensi del combinato disposto del D.M. n. 52/2015 e dell’allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006, le cui soglie relative alla specifica categoria progettuale sarebbero state da ridurre del 50 % per la presenza di altri impianti zootecnici nel raggio di un chilometro dal progetto, laddove l’Amministrazione avrebbe concluso, invece, per la non assoggettabilità a V.I.A. basandosi su calcoli asseritamente errati (motivo IV);
e) l’Amministrazione comunale, infine, avrebbe rilasciato il proprio permesso di costruire senza indire la Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, senza attendere il previo rilascio del parere dell’A.S.Re.M., e senza che sul punto si fosse formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17- bis della legge n. 241 del 1990 (motivo V).
3. In resistenza al ricorso si è costituito in giudizio il controinteressato sig. SE CO, titolare del permesso di costruire impugnato, il quale ha eccepito l’infondatezza complessiva del gravame, oltre che la sua preliminare inammissibilità per asserito difetto di legittimazione attiva e di interesse all’impugnativa da parte dei nominati in epigrafe, sotto i seguenti profili:
i) i ricorrenti si sarebbero limitati a dedurre a tale proposito la mera vicinitas tra i fondi, senza tuttavia l’allegazione di alcuno specifico pregiudizio; e avrebbero prodotto i soli rispettivi titoli di proprietà, senza la contestuale affermazione dell’effettiva residenza, né tanto meno dello svolgimento in loco dell’attività agricola;
ii) in concreto nessuna utilità deriverebbe ai ricorrenti da un annullamento degli atti impugnati, venendo comunque in rilievo una zona già incisa negativamente dalla presenza di insediamenti zootecnici, alcuni dei quali peraltro riconducibili agli stessi ricorrenti;
iii) vi sarebbe stata una potenziale condizione di conflitto di interessi tra le posizioni dei ricorrenti, non tutti residenti, posti a distanze diverse dall’area di localizzazione dell’impianto, e titolari, alcuni di loro, di analoghe attività zootecniche, il cui regolare svolgimento sarebbe -in tesi- ipoteticamente esposto ad atti di autotutela nel caso di eventuale accoglimento del presente ricorso;
iv) l’annullamento del permesso di costruire non produrrebbe alcuna utilità per i ricorrenti, anche per la ragione dell’essersi già precedentemente formato, sull’istanza del controinteressato, il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001.
4. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 102 del 27 settembre 2022 ha disposto incombenti istruttori in capo al Comune di Riccia, non costituitosi in giudizio, al fine di acquisire documenti ritenuti necessari ai fini del decidere, oltre che una “ sintetica relazione documentata intesa a illustrare: i) i passaggi dell’iter procedimentale che ha condotto all’emanazione del permesso di costruire impugnato, con la relativa scansione temporale; ii) le eventuali attività di verifica e di riscontro compiute sugli esposti presentati dai ricorrenti nel corso del procedimento per il rilascio del permesso a costruire; iii) le eventuali valutazioni compiute sulla presenza, nell’area confinante con il capannone, oltre ad alcune abitazioni, di altre strutture (altre imprese operanti in settori analoghi, frutteti, un serbatoio, falde superficiali); iv) le scelte compiute nei documenti di pianificazione impugnati (la deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 5 giugno 1993 di perimetrazione urbana e l’art. 11 delle N.T.A. del piano regolatore), avuto riguardo alle doglianze formulate in questa sede dai ricorrenti (cfr. T.A.R. Molise, ordinanza cautelare n. 102 del 27 settembre 2022).
Il Comune di Riccia, con la produzione del 15 novembre 2022, ha depositato i documenti richiesti dal T.A.R..
Nel corso del giudizio la parte ricorrente e la controinteressata hanno depositato ulteriori memorie e documenti.
5. Con la sentenza non definitiva n. 54 del 24 febbraio 2025 il Tribunale ha così deciso:
- ha rigettato le eccezioni sollevate in rito dalla controinteressata (di cui sopra ai punti i, ii, iii e iv),
- ha respinto il ricorso nella parte relativa alle contestazioni avanzate dal primo motivo di gravame;
- ha disposto incombenti istruttori a carico della Stazione dei Carabinieri competente per territorio e in capo all’A.R.P.A. Molise ai fini del vaglio delle ulteriori censure.
In particolare, gli incombenti istruttori sono stati così disposti:
« 9. Il Collegio, ai fini della decisione dei restanti motivi di ricorso, ritiene invece necessario disporre incombenti istruttori a carico della locale Stazione dei Carabinieri e dell’A.R.P.A. Molise, reputando utile, al fine di integrare il quadro delle risultanze disponibili, l’acquisizione dei chiarimenti e della documentazione che di seguito verrà indicata.
9.1. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso si è lamentata la violazione dell’art. 216 del Testo Unico sulle Leggi Sanitarie - R.D. n. 1265 del 1934, in quanto l’allevamento progettato, lungi dal risultare isolato nelle campagne, come la legge richiederebbe, sarebbe stato localizzato, per un verso, a soli 15 metri da una casa (destinata ad abitazione di residenza del sig. RIno EL e della sua famiglia, in stabile non riportato nella corografia di progetto); per altro verso, a meno di 500 metri dalla zona del territorio comunale denominata “Colle Favaro”, contrada che si vuole densamente popolata e urbanizzata al punto di assurgere ad “agglomerato rurale” ai sensi della disciplina contenuta nell’art. 2 del D.M. n. 1444 del 2 aprile del 1968, e quindi di rilevanza tale da doversene tenere conto ai fini della scelta circa l’assoggettamento a V.I.A. dell’intervento in contestazione. Inoltre, nella prospettiva del terzo mezzo, l’azione amministrativa sarebbe stata inficiata anche per non aver tenuto conto dell’abitazione del sig. EL (ubicata, si è detto, a distanza minima dall’impianto).
Su questi temi il Collegio ravvisa l’esigenza di acquisire, ai fini del decidere, una relazione di chiarimenti, con la contestuale allegazione di tutta la pertinente documentazione, sui seguenti punti:
- lo stato effettivo dei luoghi e l’entità della consistenza dell’insediamento urbano sito nel territorio del Comune di Riccia, nei pressi delle località Colle Raio e Colle Favaro;
- il numero di abitazioni esistenti entro il perimetro di 500 metri dal punto in cui dovrebbe essere realizzato il capannone avicolo oggetto della controversia;
- per ciascuna delle abitazioni (o loro gruppo) di cui al punto precedente, la distanza dal sito in cui dovrebbe sorgere il capannone, nonché il rispettivo stato di effettiva abitabilità e il numero di persone che stabilmente vi risiede, dimora o abita.
I dianzi richiamati incombenti istruttori, risultando il Comune di Riccia parte in causa (ancorché non costituito in giudizio), non possono che essere opportunamente demandati alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio, la quale dovrà procedere al deposito di quanto sopra richiesto entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica, se anteriore.
9.2. Per altro verso, con il ricorso in esame è stata lamentata la mancata sottoposizione a V.I.A. dell’intervento in questione, il quale, nella prospettazione del ricorso, sarebbe stato da considerare, per dimensioni e carichi di animali, in termini di rapporto tra numero di capi e peso degli animali vivi per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento, tale da superare le soglie al raggiungimento delle quali l’intervento sarebbe soggetto a V.I.A.: questo soprattutto tenuto conto del fatto che le ridette soglie sarebbero state da dimezzare, in base alle particolari regole della materia, per la presenza di altri impianti zootecnici riconducibili alla medesima categoria nel raggio di un chilometro dal progetto.
… 9.2.3. Sullo specifico argomento, che chiama in causa valutazioni tecniche non prive di complessità, il Collegio rileva quindi l’ineludibile esigenza istruttoria di acquisire, da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per la Regione Molise – A.R.P.A. Molise, una congrua relazione tecnica di chiarimenti, intesa ad analizzare la correttezza dei dati rispettivamente espressi dalla difesa delle parti ricorrenti e da quella della controinteressata, al fine di chiarire la portata dei profili tecnici sui quali le citate posizioni risultano essere effettivamente divergenti, nonché il livello di rispettiva attendibilità in punto di assoggettabilità, o meno, dell’intervento alla V.I.A..
L’A.R.P.A. Molise dovrà procedere al deposito di quanto sopra richiesto entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica, se anteriore » (cfr. T.A.R. Molise, sentenza non definitiva n. 54 del 24 febbraio 2025).
6. Con la produzione del 14 aprile 2025 l’A.R.P.A. Molise ha depositato una relazione tecnica di “ Risposta al quesito richiesto da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, (sentenza non definitiva) ”, nella quale si è concluso che, “ In considerazione di quanto esposto, viste le ragioni dell'istanza del ricorrente si può dire che dai calcoli effettuati, e considerando l'attuale superficie aziendale superiore ai 22 ettari così come da ultimo fascicolo AGEA, si conclude che l’azienda SE CO, non necessita di una verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto ambientale V.I.A., in quanto il carico di bestiame per ettaro è ampliamente inferiore alla soglia prevista dalla normativa vigente (D.M. 52/2015) ” (cfr. la nota n. 5640 del 14 aprile 2025, all. alla produzione dell’A.R.P.A. Molise del 14 aprile 2025).
7. Dal canto suo la Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” - Stazione di Riccia, con produzione del 29 maggio 2025, ha depositato la relazione del 20 marzo 2025 avente ad oggetto “ Sentenza non definitiva TAR Molise, 24.02.2025, n. 54. Esito delega ”, con i relativi allegati (cfr. la produzione dell’Arma dei Carabinieri del 29 maggio 2025).
I Carabinieri, in particolare, hanno redatto con l’ausilio di un applicativo denominato “QGIS” un elenco dei fabbricati ricadenti nell’area compresa nel raggio di cinquecento metri dal sito presso il quale dovrebbe essere realizzato il capannone avicolo oggetto della presente controversia, oltre ad attestare che “ Militari del comando effettuavano fisicamente il controllo abitazione per abitazione, intervistando le persone, ed estrapolando il numerico delle persone presenti, risultando censite in loco 99 persone di cui 92 sono residenti e 90 domiciliati stabilmente come riportato nella tabella di cui all’allegato 3 ” (cfr. la relazione n. 53/5-3-2025 del 20 marzo 2025, allegata alla produzione dell’Arma dei Carabinieri del 29 maggio 2025).
8. Nel successivo corso del giudizio le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti.
8.1. In particolare, con la memoria del 5 settembre 2025, la parte ricorrente ha rispettivamente:
- evidenziato che “ con il ricorso è stato censurato che la domanda di permesso di costruire presentata dal sig. CO contiene una corografia e una relazione tecnica che non rappresentano l’effettivo stato dei luoghi, documenti tecnici sui quali l’AS e l’ARPA hanno espresso i loro pareri, censurati per difetto di istruttoria, proprio in virtù delle gravi 3 incongruenze sulla rappresentazione dello stato dei luoghi oggetto di intervento edificatorio. In particolare, nella corografia (doc. 21 allegato al ricorso) non è rappresentata l’abitazione del sig. RIno EL, collocata, come confermato anche dall’accertamento dei carabinieri a circa 20 metri dall’impianto, mentre, nella relazione tecnica allegata al progetto (doc. 23 allegato al ricorso) è stato erroneamente dichiarato (pag. 21, punto 6.2.8 “impatto sulla popolazione”) che “L’impianto è sufficientemente isolato rispetto alle zone residenziali nonché alle abitazioni sparse più vicine come precedentemente elencato”, sebbene: - l’immobile del sig. EL è collocato a soli 20 metri dall’impianto; - nella stessa relazione tecnica non vi è alcun censimento/elencazione delle abitazioni sparse presenti nella zona: - i Carabinieri, contrariamente a quanto dichiarato nell’istanza del sig. CO, hanno accertato che nel raggio di 500 dall’impianto abitano oltre 100 persone, tra cui molti bambini ” (cfr. la memoria della parte ricorrente del 5 settembre 2025 alle pagine 2 e 3);
- eccepito l’inutilizzabilità della relazione dei Carabinieri, per essere stata depositata tardivamente rispetto ai termini assegnati dalla sentenza n. 54/2025, e, nel merito, l’erroneità della stessa nella parte in cui ha calcolato la distanza dal centro del sito di realizzazione dei capannoni avicoli e non, invece, dal perimetro degli stessi: in questa prospettiva, al numero di abitazioni presenti in loco secondo la relazione dei Carabinieri dovrebbero aggiungersi ulteriori 6 fabbricati e 11 unità abitative (cfr. la memoria della parte ricorrente del 5 settembre 2025 alle pagine 4 e 5);
- eccepito l’illogicità della relazione dell’A.R.P.A. Molise “ in relazione alla questione nodale relativa al dato di partenza da utilizzare ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per un allevamento avicolo intensivo (industria insalubre di prima categoria), ovvero il carico medio degli animali allevati, così come dichiarato nella relazione agronomica presentata dal sig. CO, invece del dato corretto rappresentato dalla capacità produttiva massima dell’impianto ” (cfr. la memoria della parte ricorrente del 5 settembre 2025 a pag. 6).
8.2. La difesa della parte controinteressata, dal canto suo, ha dedotto che:
- “ Dall’attività istruttoria svolta dalla stazione dei Carabinieri risulta che all’interno del perimetro dei 500 metri dal costruendo capannone sono state censite 90 persone stabilmente domiciliate e n. 21 fabbricati abitati. Il fabbricato residenziale del Sig. RIno EL, contrariamente a quanto dichiarato dal medesimo (“…a soli 15 metri dal perimetro dell’impianto”), risulta invece ubicato ad una distanza nettamente superiore (circa 60 metri). Gli altri sei fabbricati risultano disabitati ” (cfr. la memoria del 5 settembre 2025, pag. 2);
- “ In merito alla tesi di parte ricorrente circa la ritenuta necessità di sottoporre a V.I.A. il progetto, l’A.R.P.A. Molise ha prodotto la propria relazione concludendo che l’intervento non necessiti di una verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto ambientale V.I.A., in quanto il carico di bestiame per ettaro è ampliamente inferiore alla soglia prevista dalla normativa vigente (D.M. 52/2015) considerando l'attuale superficie aziendale superiore ai 22 ettari così come da ultimo fascicolo AGEA. Infatti dal calcolo eseguito dall’ARPA, tenendo conto anche del dimezzamento delle soglie di cui al punto 1, lettera c) dell’Allegato IV del 152/2006 e ss.mm.ii ossia da 40 a 20 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento, la superficie di terreno necessaria a soddisfare la funzionalità dell’allevamento è pari a 12,36 ettari ” (cfr. la citata memoria a pag. 10).
8.3. Le parti ricorrente e controinteressata si sono scambiate memorie di replica.
9. All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025, uditi i difensori presenti riportarsi alle conclusioni dei rispettivi scritti, la causa è infine stata trattenuta definitivamente in decisione.
10. Il ricorso deve essere accolto per la sussistenza di un irrimediabile deficit istruttorio che ha inficiato l’azione amministrativa in contestazione.
11. La controversia all’esame del Collegio attiene ad un tema di particolare rilevanza sotto il profilo della salute umana e animale, oltre che ambientale, la cui comprensione necessita di una preliminare ricostruzione normativa tesa a richiamare i principali canoni regolatori della materia.
11.1. Innanzitutto, in base al Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, cd. T.U.L.S.), “ Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute de gli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.
Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate cautele . …” (cfr. l’art. 216 del citato T.U.L.S.).
Inoltre, “ Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza . …” (cfr. l’art. 217 del citato T.U.L.S.).
E non a caso le dianzi richiamate disposizioni sono immediatamente seguite dalla regola di cui all’art. 218 del T.U.L.S., secondo la quale “ I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l'interno. …”, a dimostrazione del fatto che l’insediamento di particolari tipologie di industrie può riflettersi sulla “ salubrità dell’aggregato urbano e rurale e delle abitazioni ”.
11.2. Il D.M. del 5 settembre 1994, dal canto suo, riporta l’elenco “ delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie ”, collocando l’attività di “ Allevamento di animali ” tra le “industrie di prima classe” (parte I, lett. C)).
11.3. Al di là dei profili strettamente sanitari, inoltre, il quadro regolatorio in rilievo è completato, in materia ambientale, dalle previsioni del D.Lgs. n. 152/2006, il cui allegato IV, alla parte II, individua tra i “ Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ” anche gli “ Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini ” (all. IV cit., art. 1 lett. c)).
11.4. In tema vanno poi richiamate anche le “ Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ”, approvate con il D.M. n. 52 del 30 marzo 2015.
Si tratta di linee guida che “ forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (art. 4, allegato II, allegato III) ”, linee le quali “ integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA ”, allo scopo di determinare “ una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente ” (cfr. le linee guida approvate con il D.M. n. 52 del 30 marzo 2015).
Il richiamo alle citate linee guida è utile anche allo scopo di rammentare che “ La verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. «screening») è la procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi significativi sull'ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale. La direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA) prevede un preciso obbligo per gli Stati membri di assoggettare a VIA non solo i progetti elencati nell'allegato I della direttiva, ma anche i progetti elencati nell'allegato II della direttiva VIA, qualora, all'esito della procedura di verifica, l'autorità competente determini che tali progetti possono causare effetti negativi significativi sull'ambiente. Tale verifica deve essere effettuata tenendo conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III della direttiva VIA e trasposti integralmente nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006. La parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, attraverso il combinato disposto degli articoli 5, 6, 19 e 20, disciplina l'ambito di applicazione e le modalità di svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. In particolare, all'art. 5, comma 1, lettera m), è stabilita la definizione di verifica di assoggettabilità, ovvero la procedura «attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente»: tale disposizione definisce compiutamente la finalità della procedura. L'ambito di applicazione e le relative competenze per la procedura di verifica di assoggettabilità sono stabilite negli articoli 6, comma 7, 19, comma 1, e 20: per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, la verifica di assoggettabilità è attribuita alla competenza delle regioni e delle province autonome ” (cfr. le linee guida approvate con il D.M. n. 52 del 30 marzo 2015).
Dette linee guida hanno integrato i criteri utilizzati dal D.Lgs. n. 152/2006 per la fissazione delle soglie stabilite nell’allegato IV alla parte II prevedendo ulteriori criteri, tra i quali, quello del “ cumulo con altri progetti ”, in base al quale “ Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:
la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.
Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:
appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006;
ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;
per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale.
L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità previste al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da:
una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);
una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).
Le autorità competenti provvedono a rendere disponibili ai soggetti proponenti le informazioni sui progetti autorizzati secondo le modalità più opportune a garantire un'agevole fruibilità delle stesse, senza nuovi oneri a carico del proponente e delle amministrazioni interessate.
La sussistenza dell'insieme delle condizioni sopra elencate comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo …” (cfr. le linee guida approvate con il D.M. n. 52 del 30 marzo 2015).
12. Tutto ciò premesso, le censure articolate nei motivi di ricorso che restano da decidere possono essere così compendiate.
Innanzitutto, vi sono le seguenti due doglianze di carattere procedimentale:
a1) per un verso, sotto il profilo sanitario, parte ricorrente ha contestato la mancata valutazione delle possibili incidenze sulle abitazioni vicine al progettato impianto produttivo in relazione all’art. 216 del T.U.L.S.;
a2) per altro verso, con riguardo agli aspetti ambientali, la stessa parte si è doluta del fatto che il progetto non sia stato sottoposto a V.I.A., in violazione alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e delle linee guida approvate con il D.M. n. 52/2015.
In aggiunta a tanto, con censure di natura sostanziale il ricorso ha contestato il provvedimento impugnato asserendo che:
b1) il capannone avicolo non sarebbe sorto in un sito isolato nelle campagne, come previsto dall’art. 216 T.U.L.S.;
b2) il progetto, per le sue caratteristiche, sarebbe stato inoltre da sottoporre a VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e linee guida di cui al D.M. n. 52/2015.
12.1. A fronte di queste doglianze, va subito anticipato che il Collegio, che rileverà la fondatezza di entrambe le censure procedimentali sopra richiamate (a1 e a2), con conseguente necessità di una rinnovazione del procedimento amministrativo, non potrà vagliare in questo stesso contesto anche le due suddette censure di tipo sostanziale (b1 e b2), poiché l’apprezzamento di queste ultime implicherebbe, da parte sua, un inammissibile esercizio di poteri tecnico-discrezionali ancora da esercitarsi da parte delle competenti Autorità amministrative.
Con riferimento ai suddetti due profili procedimentali (a1 e a2), si è già avvertito, l’azione amministrativa risulterà inficiata da un irrimediabile deficit istruttorio: le Autorità amministrative preposte alla cura dell’interesse sanitario (l’A.S.RE.M.) e di quello ambientale (l’A.R.P.A. Molise) non hanno infatti valutato, rispettivamente:
- l’una, le condizioni di effettivo “isolamento nelle campagne” del sito destinato ad accogliere l’impianto de quo ;
- l’altra, la sussistenza dei presupposti per una eventuale sottoposizione a VIA dell’intervento, anche tenuto conto dell’effetto di cumulo con altri impianti della medesima tipologia in sito.
Ma il Tribunale non può andare in questa sede al di là del riscontro di simili carenze istruttorie procedimentali, e sostituirsi alle competenti autorità nella verifica diretta della sussistenza (o meno) dei presupposti per l’avvio dell’attività produttiva in questione, sotto questo versante vertendosi al cospetto di poteri che spetta all’Amministrazione ancora esercitare.
12.2. Con le proprie doglianze di natura sostanziale, infatti, parte ricorrente:
- da un lato, ha dedotto che l’impianto assentito violerebbe le prescrizioni dell’art. 216 del Testo Unico sulle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265 del 1934, in quanto l’allevamento progettato, lungi dal risultare isolato nelle campagne, come la legge richiederebbe, sarebbe stato localizzato, per un verso, a soli 15 metri da una casa (destinata ad abitazione di residenza del sig. RIno EL e della sua famiglia, immobile però non riportato nella corografia di progetto), e, per altro verso, a meno di 500 metri dalla zona del territorio comunale denominata “Colle Favaro”, contrada densamente popolata e urbanizzata al punto di assurgere ad “ agglomerato rurale ” ai sensi della disciplina contenuta nell’art. 2 del D.M. n. 1444 del 2 aprile del 1968, e come tale rilevante ai fini dell’applicazione del già richiamato art. 11, comma 13 delle N.T.A. al P.R.G. (motivi II seconda parte e III prima parte);
- dall’altro, si è doluta del fatto che la realizzazione del capannone avicolo sarebbe stata da sottoporre preventivamente a V.I.A. ai sensi del combinato disposto del D.M. n. 52/2015 e dell’allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006, le cui soglie relative alla specifica categoria progettuale sarebbero state da ridurre del 50 % per la presenza di altri impianti zootecnici nel raggio di un chilometro dal progetto, laddove l’Amministrazione avrebbe invece concluso per la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto basandosi su calcoli asseritamente errati (motivo IV).
Ma queste censure di carattere sostanziale prospettate dal ricorso, va ribadito, non possono essere qui scrutinate dal Collegio, in quanto ciò implicherebbe l’inammissibile esercizio, da parte del Giudice amministrativo, di poteri valutativi ancora da esercitare:
- sia con riguardo alla valutazione del fatto che il sito del progettato impianto si trovi, o meno, “isolato nelle campagne”;
- sia in relazione all’apprezzamento dell’entità dell’impatto che la realizzazione dell’impianto determinerebbe sull’ambiente, ai fini dell’assoggettabilità a VIA del relativo progetto.
Come sta per vedersi, infatti, il Permesso di costruire in contestazione è stato rilasciato senza che l’A.S.RE.M. avesse valutato l’impatto sanitario del progetto, e senza che l’A.R.P.A. Molise avesse valutato l’esistenza dei presupposti per l’assoggettabilità a VIA dell’intervento.
13. Il Tribunale deve dunque ora procedere all’esame delle censure di natura procedimentale di cui si tratta.
13.1. Secondo l’impostazione patrocinata dal ricorso, nella vicenda in esame sarebbero mancate, in sintesi:
- da parte dell’A.S.RE.M., la valutazione della circostanza che l’impianto era stato localizzato in una zona oggetto di espansione residenziale, e a distanza di soli 15 metri da un’abitazione (motivi II, prima parte, e III, seconda parte);
- da parte dell’A.R.P.A. Molise, la valutazione del fatto che nelle vicinanze erano presenti già altri impianti del genere, risalenti agli anni ’70, il cumulo dei quali – che avrebbe compromesso definitivamente la salubrità dell’area- sarebbe stato valutato, nell’ambito del procedimento in scrutinio, “ sulla scorta delle sole dichiarazioni del progettista ” (cfr. pagg. 23, 24 e 26 del ricorso, motivo III prima e terza parte).
Di seguito si procederà separatamente alla trattazione di ciascuno dei due citati aspetti.
I.
14. Cominciando la disamina dalle questioni attinenti allo specifico profilo della tutela della salute, secondo il ricorso il deficit istruttorio da esso denunciato sarebbe rinvenibile in una molteplicità di dati e circostanze.
14.1. Innanzitutto, l’illegittimità dell’azione amministrativa si evincerebbe dal fatto che il Comune di Riccia avrebbe rilasciato il Permesso di costruire senza nemmeno attendere il parere dell’A.S.RE.M.: e questo nonostante non fossero ancora trascorsi i novanta giorni previsti dall’art. 17- bis della legge n. 241/1990 per la formazione del silenzio-assenso tra Pubbliche Amministrazioni.
Secondo il ricorso, “ Infatti, nel caso di specie il permesso di costruire è stato rilasciato il 6 giugno 2022, quando invece il termine di 90 giorni per il rilascio del parere dell’AS, decorrente dal 4.04.2022 (data di trasmissione della richiesta di parere) non era ancora scaduto, essendo poi scaduto solo il 4.07.2022” (cfr. il ricorso a pag. 27, motivo III parte quinta).
14.2. Una comprova sostanziale del relativo deficit istruttorio dell’azione amministrativa si rinverrebbe poi nel confronto con il parere reso dall’A.S.RE.M. dopo che era già stato rilasciato il Permesso di costruire, dato che “ L’AS con il richiamato parere, che di fatto non è entrato nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, ha raccomandato tra l’altro la verifica delle distanze dai centri abitati e dalle colture per uso alimentare, nonché la necessità di verificare la presenza di falde idriche superficiali nella zona. Ribadito che l’impianto non rispetta la distanza minima dal centro abitato stabilita nelle N.T.A., avendo il Comune rilasciato il permesso di costruire prima che l’AS avesse reso il proprio parere sanitario, nessuna verifica sulle distanze dalle colture per uso alimentare e sulla presenza di falde idriche superficiali prescritta dall’AS è stata effettuata. Infatti, se tale accertamento fosse stato condotto, avrebbe rilevato che le colture per uso alimentare circondano l’intero lotto oggetto di intervento edificatorio, tenuto conto che a ridosso dell’edificando impianto, sono presenti dal lato sud-est orti e frutteti (con numerosi alberi da frutta piantati oltre venti anni orsono, collocato tra l’abitazione del sig. EL e l’impianto – come si rileva dal … e dalla rappresentazione fotografica …. La presenza degli orti e del frutteto è stata incomprensibilmente negata dal progettista (così come la presenza dell’abitazione del sig. EL) laddove a pag. 1 della “Relazione tecnica integrativa…” (…) afferma: “sotto il profilo ambientale la zona dell’allevamento è inserita in un contesto agricolo caratterizzato da seminativi e prati”. Inoltre, sempre con riferimento alle prescrizioni contenute nel parere dell’AS, pervenuto successivamente al rilascio del permesso di costruire, deve rilevarsi che nella zona sono presenti diversi pozzi artesiani che comprovano la presenza di falde idriche superficiali, per le quali il ciclo produttivo comporterebbe un evidente rischio di inquinamento ” (cfr. il ricorso a pag. 29, motivo III parte sesta).
Infine, si è lamentato con il ricorso che “ l’AS con il parere rilasciato il 20.06.2022 ha segnalato tra l’altro la necessità di rispettare la normativa in merito allo smaltimento delle acque nere e delle deiezioni provenienti dalla zona di allevamento ”, laddove la relazione tecnica allegata al progetto avrebbe attestato sul punto, sempre alla stregua del ricorso, che, “al posto di una relazione sullo smaltimento degli stessi, sono presenti solo poche righe nelle quali laconicamente si dichiara che lo smaltimento avverrà attraverso la cessione ad altre aziende agricole (…) o a ditte incaricate che destinano il prodotto per altri utilizzi (…) quindi senza tener conto minimante dell’effettivo carico bestiame in rappo alla superficie aziendale al fine di cercare di eludere l’indicazione della effettiva disponibilità dei terreni su cui spargere la pollina …” (cfr. il ricorso alle pagine 29 e 30, motivo III parte settima).
14.3. Un ulteriore indice del deficit istruttorio lamentato dal ricorso è stato ravvisato nel fatto che “ il parere favorevole dell’AS (Prot. n. 64972 del 20.06.2022 …), di cui non si è tenuto conto ai fini del rilascio del permesso di costruire perché successivo ad esso, è stato reso sulla base di una rappresentazione della realtà non veritiera, in quanto alla richiesta di parere inviata dal Comune all’AS è stata allegata la documentazione tecnica di progetto, nella quale alla tavola n. 2 contenente la corografia, stranamente, non è rappresentato l’immobile di proprietà del sig. RIno EL regolarmente accatastato ed utilizzato come abitazione principale per la propria famiglia da oltre 20 anni ed ubicato a soli 15 metri dall’impianto (…). Inoltre in tale corografia non è rappresentato nemmeno il serbatoio dell’acquedotto comunale collocato in direzione sud rispetto all’edificando impianto ad una distanza di circa 90 mt .” (cfr. il ricorso a pag. 24, motivo III seconda parte, e nello stesso senso il motivo II prima parte).
E il ricorso ha proseguito, sotto questo profilo, sottolineando che “ l’AS, pur evidenziando la necessità di tenere quanto più lontano possibile dalle abitazioni tali insediamenti produttivi insalubri, non essendo a conoscenza che l’abitazione del sig. EL (con relativi orti e frutteti) è collocata a soli 15 metri dall’impianto ed in particolare dalla zona nevralgica dello stesso, in quanto non rappresentata nella corografia di progetto, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla realizzazione dell’impianto. In ragione di quanto evidenziato, tale parere è illegittimo per carenza di istruttoria, atteso che è basato su una falsa rappresentazione della realtà, in quanto come detto sulla corografia fornita dal controinteressato allegata al progetto e trasmessa all’AS dal Comune (che si produce DOC. 21) non sono contemplate né l’abitazione di uno dei ricorrenti, sig. RIno EL, né il serbatoio dell’acquedotto comunale, come risulta chiaramente dalla documentazione versata in atti ” (cfr. il ricorso a pag. 26, motivo III, seconda parte, e nello stesso senso il motivo II, prima parte).
14.4. Ebbene, l’azione amministrativa in contestazione presenta effettivamente il deficit istruttorio denunciato da parte ricorrente con riferimento a ciascuno dei profili di criticità appena elencati.
15. Procedendo in ordine di gravità, va subito evidenziata la fondatezza della doglianza con la quale si è lamentato che il Permesso di costruire in contestazione sia stato rilasciato senza attendere il prescritto parere dell’A.S.RE.M. ( supra par. 14.1).
15.1. Come è stato illustrato al precedente par. 11.1., l'art. 216 del Regio Decreto n. 1265 del 1934 impone di tenere le industrie insalubri di prima classe isolate nelle campagne e distanti dalle abitazioni.
La ratio della prescrizione è quella di tenere le industrie insalubri al di fuori dei centri abitati, mentre, per quanto riguarda le abitazioni isolate site in zona agricola, la norma in questione non detta una distanza specifica da osservare, essendo all’uopo sufficiente una distanza idonea in concreto ad evitare immissioni pregiudizievoli sotto il profilo igienico-sanitario.
In generale, gli allevamenti di animali costituiscono in ogni caso industrie nocive di cui al D.M. 12.2.1971, oggi D.M. 5 settembre 1994.
L'allevamento avicolo, infatti, è -per giurisprudenza costante- qualificabile come industria insalubre di prima classe, ai sensi dell'art. 216 T.U.L.S. di cui al R.D. n. 1265 del 1943 e dell'elenco contenuto nel D.M. 5 settembre 1994, n. 1, lett. c) (Cons. Stato, Sez. V, Sent., 4 settembre 2013, n. 4409; T.A.R. Campania, Sez. VIII, 19 maggio 2015, n. 2762): e questo indipendentemente dalla natura tradizionale o intensiva del singolo allevamento.
Anche secondo la giurisprudenza più risalente, “ nella dizione “allevamenti di animali”, classificati tra le industrie insalubri di prima classe dai D.M. 12 febbraio 1971 e 23 dicembre 1976, sono compresi tutti i tipi di allevamento, anche quelli di tipo "tradizionale" che danno sempre luogo ad attività agricola (allevamenti di bestiame previsti dall'art. 2135 c.c., intendendosi per bestiame solo i bovini, ovini, caprini, equini e suini, ossia animali da lavoro, carne, latte e lana), o quelli che possono acquistare carattere agrario solo come attività connesse all'agricoltura, se ed in quanto esercitate nell'ambito di un'impresa di coltivazione del fondo, come gli allevamenti degli animali da cortile e le altre attività di allevamento, quali la coniglicoltura, la pollicoltura, l'apicoltura, ecc. (T.A.R. Veneto, 8-5-1980, n. 325) ” (cfr. T.A.R. Campania, Sez. VIII, 19 maggio 2015, n. 2762).
Ciò posto, va subito chiarito che non vi è alcuna normativa nazionale che escluda la possibilità di localizzare gli allevamenti di animali, costituenti industrie insalubri nei termini anzi detti, all'interno delle aree a destinazione agricola (cfr. T.A.R. Campania, Sez. VIII, 19 maggio 2015, n. 2762).
L'art. 216 del citato T.U.L.S., infatti, impone unicamente che le industrie insalubri della prima classe (vale a dire quelle produttive di " vapori, gas o altre esalazioni insalubri " pericolose per la salute umana, tra le quali sono compresi gli allevamenti di bestiame ex D.M. del 1994 citato, lett. C, n. 1), siano " isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni " (cfr. T.A.R. Campania, Sez. VIII, 19 maggio 2015, n. 2762; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 21 febbraio 2009, n. 477; Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 1998, n. 778).
Al riguardo, la prescrizione normativa nazionale non contiene inoltre alcuna fissazione di specifiche distanze minime, consentendo, anzi, che quelle imposte dalla disciplina di legge o di piano regolatore possano in ipotesi essere derogate ove venga dimostrato che l'esercizio dell'attività non reca pregiudizi alla salute del vicinato (Cons. Stato, sez. IV., 15 dicembre 2011, n. 6612; sez. V, 13 ottobre 2004, n. 6648).
Divieti e limitazioni all'istallazione di industrie insalubri (tra cui allevamento zootecnici) in zona agricola possono ben essere previste, tuttavia, negli strumenti urbanistici in sede di pianificazione del territorio.
15.2. Ora, sebbene l'art. 216 T.U.L.S. -come appena indicato- non preveda distanze minime (limitandosi a stabilire che le industrie insalubri debbano essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni), il punto essenziale ai fini di causa è che nel caso di specie, al riguardo, nessun tipo di valutazione è stata effettuata da parte dell’A.S.RE.M. sulla localizzazione dell’impianto in un luogo che fosse “ isolato e nelle campagne ”.
Il Permesso di costruire impugnato, infatti, è stato adottato prima (e, quindi, in assenza) dell’adozione, da parte dell'A.S.RE.M., del parere tecnico di competenza.
E sul punto, il provvedimento impugnato si è limitato a dare atto che:
- da un lato, “ con nota prot. 3778 del 04/04/2022 venivano chiesto all’AS il parere di competenza relativo all’ammissibilità dell’intervento a livello igienico-sanitario, in relazione alla tutela della collettività dai fattori di rischio insiti nell’esercizio dell’attività di allevamento ”;
- dall’altro, “ non è pervenuto alcun riscontro alla richiesta di parere trasmesso all’AS con nota del 04/04/2022 ” (cfr. il Permesso di costruire impugnato, in all. alla produzione della parte ricorrente del 29 luglio 2022).
Come già emerso, il Permesso di costruire è stato quindi rilasciato senza attendere il parere dell’A.S.RE.M..
Il Comune di Riccia, infatti, si è limitato a richiedere il parere dell’A.S.RE.M., senza indire alcuna Conferenza di Servizi, e poi, ancor prima che l’A.S.RE.M. potesse esprimere la posizione tecnica di sua competenza, il Permesso di costruire al richiedente è stato rilasciato: il che è quindi avvenuto senza alcuna valutazione sul punto della collocazione dell’impianto in un contesto che potesse dirsi isolato e nelle campagne, in aderenza ai termini di cui all’art. 216 del citato Regio Decreto n. 1265 del 1934.
15.3. E occorre aggiungere, sul punto, che l’art. 11 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale del Comune di Riccia, in tema, disponeva quanto segue:
- “ Sono classificate zone "E1" tutte le restanti parti del territorio comunale ad uso agricolo, con esclusione delle zone boschive e delle zone sottoposte al vincolo del Decreto “Galasso” ” (comma 1);
- “ La distanza delle stalle dai confini con terzi deve essere non minore di mt. 15,00. E' ammessa la costruzione di stalle a confine sempre di terzi previa esibizione di autorizzazione scritta dei confinanti ” (comma 2);
- “ Nella zona"E1" potranno essere consentiti impianti produttivi zootecnici non strettamente dipendenti dal fondo agricolo, nel rispetto delle seguenti norme: - iff (indice di fabbricabilità fondiario) mc.2,00/mq. - Lotto minimo mq. 3.000,00 - Ic (Indice di copertura) non superiore a 0,20 - Dc (Distanza dai confini) non minore di 10,00 mt. - H. max. 6,50 tranne che per gli impianti tecnologici speciali (silos, cisterne ecc.) ” (comma 7);
- “ Il rilascio della Concessione Edilizia per gli impianti a carattere industriale di cui al precedente comma 7) è subordinato al parere della ASL competente per territorio ” (comma 9);
- “ La costruzione di stalle e fienili di dimensioni rilevanti deve avvenire a non meno di 500 m dal centro abitato. Si rimanda alle disposizioni in materia sanitaria per le distanze dalle “zone G”, facendo salve comunque le situazioni preesistenti ” (comma 13);
- “ Per tutti gli interventi ricadenti nella zona E, che prevedono una superficie coperta superiore a mq. 1.200 e che abbiano carattere e natura di allevamenti zootecnici – industriali, piuttosto che collegati alla superficie agricola di riferimento, è necessario il preventivo assenso del Consiglio Comunale ” (comma 15).
15.4. In definitiva, il Permesso di costruire n. 5 del 6 giugno 2025 è stato dunque rilasciato dal Comune senza che fosse stato acquisito il parere dell’A.S.RE.M. prescritto anche dall’art. 11 delle N.T.A. del P.R.G. comunale, e, di conseguenza, in assenza di alcun tipo di valutazione sulla effettività della localizzazione dell’impianto in un luogo isolato e nelle campagne, in aderenza al disposto dell’art. 216 del T.U.L.S..
16. Munita di pregio risulta altresì la connessa censura, integrativa della precedente, vertente sul fatto che il parere dell’A.S.RE.M. intervenuto dopo il rilascio del provvedimento avrebbe confermato le criticità insite nella realizzazione del progettato impianto, evidenziando la necessità di approfondimenti valutativi che, tuttavia, non sono stati mai svolti ( supra par. 14.2).
16.1. Sotto questo profilo va subito chiarito che il parere dell’A.S.RE.M. -effettivamente intervenuto solo dopo il rilascio del Permesso di costruire in contestazione- non potrebbe mai valere a sanare ex post la carenza istruttoria sopra rilevata.
Con il parere del 20 giugno 2022, infatti, l’A.S.RE.M. si è limitata ad affermare che “ Sulla scorta della documentazione esaminata si rilascia parere igienico sanitario favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto a condizione che venga rispettata la normativa vigente in merito a: - Smaltimento delle acque nere dei servizi igienici del personale (fossa settica o rete fognaria comunale); - Trattamento delle deiezioni provenienti dalla zona di allevamento; - Verifica di assenza di falde idriche superficiali nella zona di allevamento; - Distanza dai centri abitati e dai terreni destinati a colture per uso alimentare; - Distanza (se sono presenti) dalle aree sensibili individuare dalla Regione Molise ” (cfr. il parere dell’A.S.RE.M. del 20 giugno 2022, allegato denominato “Parere AS” alla produzione della parte ricorrente del 29 luglio 2022).
In pratica, un simile parere non esprime alcuna valutazione tecnica sugli aspetti che l’Autorità sanitaria avrebbe dovuto valutare, in particolare -ma non solo- sotto il profilo del rispetto delle distanze prescritte ai fini sanitari (ex art. 216 T.U.L.S.).
16.2. Inoltre, il succitato parere ha addirittura imposto una serie di prescrizioni di approfondimento istruttorio all’Amministrazione comunale, stabilendo che, “ Per quanto concerne le moleste emissioni olfattive prodotte dagli allevamenti avicoli e sfavorevolmente impattanti sulla qualità di vita dei cittadini residenti in tali aree, come segnalato, risulta necessario attenersi a criteri di ordine generale atti a disciplinare le attività produttive, quali quelle del caso specifico. a) Norme relative alla localizzazione degli impianti mediante una programmazione urbanistica che miri a tenere quanto più lontano possibile dalle abitazioni tali insediamenti produttivi insalubri; b) Valutata la compatibilità dell’insediamento in quell’area è necessario mettere in atto qualsiasi mezzo atto a contenere le moleste emissioni odorigene quali la creazione di barriere arboree nel perimetro dell’allevamento ” (cfr. il parere dell’A.S.RE.M. del 20 giugno 2022).
Nessuno di questi approfondimenti risulta tuttavia essere stato svolto nel caso concreto: né prima, né dopo il parere dell’A.S.RE.M. del 20 giugno 2022.
16.3. In definitiva, pertanto, la posizione postuma espressa dall’A.S.RE.M., da un lato, per i contenuti che l’hanno caratterizzata, non è idonea a sanare ex post l’azione amministrativa in esame, e, dall’altro, lascia emergere l’ulteriore deficit istruttorio consistente nella mancata valutazione degli aspetti critici sui quali pure il parere tecnico del 20 giugno 2022 aveva invitato a fare attento esame: giacché non risulta che alcuna Amministrazione abbia condotto alcuno degli approfondimenti richiesti sul punto dall’A.S.RE.M..
17. Per finire, ha colto nel segno anche la censura ricorsuale appuntata sulla carenza istruttoria rivelata dal fatto che nella corografia di progetto presentata dall’interessato ai fini del rilascio del Permesso di costruire non era presente l’abitazione posta più vicina alla sede del progettato impianto.
Sul punto, come non ha mancato di lamentare il ricorso, il progetto presentato dall’interessato al vaglio delle competenti Autorità amministrative era composto da una “ Corografia ” nella quale non era però riportata l’abitazione del sig. EL (cfr. allegato denominato “Corografia di progetto” alla produzione della parte ricorrente del 29 luglio 2022).
E, al di là dell’esatta distanza dell’abitazione predetta dal sito -che il ricorso rappresenta in misura di 15 metri, mentre la parte controinteressata ha dedotto essere di circa 60 metri (cfr. la memoria del 5 settembre 2025, pag. 2)-, il fatto è che in nessuna delle pagine della corografia di progetto era stato riportato l’immobile di cui si discute.
La difesa della controinteressata ha eccepito, al riguardo, che nella propria corografia di progetto erano stati comunque allegati “ i fogli di mappa ”, ed ha addotto quanto segue. “ Trattasi di due fogli di mappa distinti, separati dalla via comunale "feudo". Alla richiesta di concessione è stata allegata la planimetria contenente la particella 404 foglio 39, su cui ricade il costruendo capannone. Viceversa, il fabbricato asseritamente più prossimo si trova sul foglio 40. Conseguentemente, il progettista ha correttamente prodotto il foglio corrispondente all’intervento edificatorio da assentire, non avendo alcun onere di allegarne di ulteriori, ben potendo gli uffici preposti provvedere ad ogni eventuale ulteriore verifica e/o integrazione. Verifica e/o integrazione, in ogni caso, assolutamente non necessaria, atteso che il vigente piano regolatore prescrive la realizzazione del manufatto ad una distanza non inferiore a 10 metri dal confine, nulla dicendo in merito alla distanza da fabbricati esistenti ” (cfr. la memoria di replica del 2 ottobre 2024 a pag. 4).
Se la tesi della difesa controinteressata fosse stata corretta, la Corografia non avrebbe dovuto allora contenere la rappresentazione di edifici diversi da quelli ricadenti nel foglio di mappa n. 39.
In realtà, però, la Corografia in questione era composta non solo dal foglio di mappa n. 39 (pag. 3 dell’allegato denominato “Corografia di progetto” alla citata produzione della parte ricorrente del 29 luglio 2022), ma anche da altre due mappe, entrambe intestate come “ corografia scala 1:5000 ”, nelle quali era rappresentata la più ampia area dell’intervento, ma, inspiegabilmente, venivano raffigurate tante altre abitazioni del circondario, tranne proprio quella più vicina all’impianto progettato (pagine 2 e 4 dell’allegato denominato “Corografia di progetto” alla citata produzione della parte ricorrente).
Sotto questo profilo, dunque, risulta fondata la deduzione ricorsuale che “ circostanza oltremodo rilevante e/o illogica e/o sintomatica è che mentre sulla corografia di progetto sono state segnalate le altre unità abitative maggiormente distanti rispetto all’impianto da realizzare; risulta, invece, essere stata omessa proprio l’abitazione più prossima e, dunque, quella in forza della quale sarebbe stato maggiormente necessario e/o comunque opportuno verificare ed appurare il rispetto da parte del costruendo impianto della prescrizione volta ad imporre una distanza adeguata dall’esistente abitazione (così come contenuta nell’art. 216 del T.U.L.S. e richiamata anche nel parere dell’AS del 20.06.2022) ” (cfr. il ricorso a pag. 19 e, nello stesso senso, alle pagine 26 e 27).
Non si può non rilevare, pertanto, che effettivamente l’A.S.RE.M. ha reso il proprio parere (peraltro, solo postumo) senza nemmeno sapere che, in aggiunta alle abitazioni rappresentate nella corografia di progetto, esisteva una casa di abitazione ancora più vicina al sito destinato ad accogliere il capannone avicolo de quo .
Onde l’azione amministrativa risulta inficiata anche sotto questo profilo.
18. In conclusione, già sul versante della tutela della salute l’azione amministrativa risulta inficiata da insanabili carenze istruttorie: e queste risultano ancor più gravi se solo si tiene conto del fatto che ciascuna di quelle sopra descritte ha inciso sulla corretta espressione del parere tecnico di competenza, che, oltretutto, mentre avrebbe dovuto costituire il pilastro centrale del provvedimento finale di abilitazione alla costruzione del capannone avicolo (trattandosi della valutazione degli aspetti cruciali dell’insediamento di una attività insalubre per sua natura), è invece intervenuto solo ex post , e con contenuti sostanzialmente solo interlocutori.
Le censure procedimentali avanzate dal ricorso (motivi II e III) risultano quindi fondate nei termini dianzi esposti.
II.
19. Venendo ora alle censure procedimentali avanzate rispetto alle valutazioni dell’A.R.P.A. Molise sul tema dell’assoggettabilità a VIA dell’intervento, anche in questo caso va preliminarmente avvertito che, una volta acclarata la sussistenza del deficit istruttorio, il Collegio non potrà sostituirsi alla competente Autorità amministrativa nel giudizio di assoggettabilità, o meno, a VIA del progetto nella direzione invocata dal ricorso.
19.1. Ciò premesso, si ricorda che il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base dei seguenti atti istruttori:
- “ il nulla-osta idrogeologico ex Art. 20 del R.D. 1126/26 (prot. 14257 del 12/11/20021) ”;
- “ il parere di conformità urbanistica prot. 384 del 14/01/2022, con il quale si esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell’intervento e si sottoponeva il progetto all’attenzione del Consiglio comunale per il preventivo assenso propedeutico al rilascio del Permesso di costruire, ai sensi dell’art. 11 comma 15 delle N.T.A. allegate al vigente P.R.G. ”;
- “ il parere tecnico agronomico acquisito al prot. 5667 16/05/3033, con il quale dall’ARPA Molise esprimeva parere favorevole e demandava l’ufficio tecnico e il progettista alla verifica dell’eventuale presenza di ulteriori impianti nella zona, ai fini della corretta valutazione dell’applicabilità del D.M. n. 52 del 30/03/2015 ” (cfr. il provvedimento impugnato).
19.2. Nel ricorso, per quanto ora interessa, è stato lamentato che “ La stessa censura di carenza di istruttoria vale anche per il parere reso dall’ARPA Molise, sulla scorta della medesima documentazione tecnica di progetto che rappresenta una situazione di fatto non veritiera, che non ha consentito l’espletamento di una corretta istruttoria da parte dei tecnici dell’Ente regionale deputato alla tutela ambientale ” (cfr. il ricorso a pag. 26, motivo III terza parte, e nello stesso senso il motivo III parte prima).
In altre parole, ha proseguito il ricorso, “ Il rilascio del Permesso impugnato non è stato quindi supportato da un’autonoma attività istruttoria da parte degli Enti regionali ad essa deputati, né da accertamenti idonei da parte dello stesso Comune di Riccia, sebbene delegati dal Consiglio al responsabile del V settore, atteso che anche la decisione dell’Ente si è basata sulla falsa rappresentazione della realtà indotta dal controinteressato attraverso la corografia allegata al progetto in cui come detto non è presente né l’abitazione del ricorrente, sig. RIno EL, né il serbatoio dell’acquedotto comunale ”. Sicché è stato dedotto che, “ Alla luce di quanto sopra evidenziato e documentato - ovvero della errata rappresentazione della realtà contenuta nei documenti progettuali, utilizzati anche dall’AS e dall’ARPA Molise per esprimere i pareri di propria competenza, le conclusioni del progettista circa l’impatto dell’impianto zootecnico, sono erronee in quanto fondate sugli erronei presupposti secondo cui a ridosso dell’impianto: A) non vi sarebbe alcun immobile adibito ad abitazione e le abitazioni sparse sarebbero state elencate nella relazione tecnica; B) non vi sarebbe alcun serbatoio di acqua potabile per le esigenze domestiche dei cittadini riccesi; C) vi sarebbe un solo altro impianto zootecnico nella fascia di rispetto di un chilometro ” (il ricorso alle pagine 26 e 27, motivo III parte quarta).
19.3. E osserva il Collegio che per acclarare la fondatezza in parte qua della censura è sufficiente richiamare quanto già dianzi illustrato al precedente par. 17.
20. Proseguendo nella disamina delle censure relative agli aspetti ambientali della vicenda, con il quarto motivo di ricorso è stato contestato che, in base alle soglie relative alla specifica categoria progettuale -in tesi, da ridurre del 50 % per la presenza di altri impianti zootecnici nel raggio di un chilometro dal progetto- l’Amministrazione avrebbe dovuto concludere per l’assoggettabilità a V.I.A. dell’intervento (motivo IV).
Nemmeno una simile censura di tipo sostanziale può però essere analizzata dal Collegio in questa sede, perché anche sotto quest’angolazione -come sta per vedersi- emerge un deficit procedimentale dell’azione amministrativa, rilevato il quale il Collegio non potrà sostituirsi all’Autorità competente nell’esercizio dei poteri valutativi demandatile dalla legge.
A ben vedere, infatti, nel procedimento di valutazione dell’assoggettabilità a V.I.A. l’A.R.P.A. Molise non risulta aver valutato l’impatto ambientale del progetto sotto il profilo del cumulo con gli altri impianti dello stesso tipo già presenti nell’area di cui si discute.
20.1. A tal proposito, invero, il Permesso di Costruire in contestazione, sul punto specifico, ha richiamato “ il parere tecnico agronomico acquisito al prot. 5667 16/05/3033, con il quale dall’ARPA Molise esprimeva parere favorevole e demandava l’ufficio tecnico e il progettista alla verifica dell’eventuale presenza di ulteriori impianti nella zona, ai fini della corretta valutazione dell’applicabilità del D.M. n. 52 del 30/03/2015 ” (cfr. il provvedimento impugnato).
Quanto al parere dell’A.R.P.A. Molise richiamato dal provvedimento impugnato, esso aveva però concluso nei seguenti termini: « Alla luce di quanto descritto negli elaborati progettuali in linea di massima, non si evidenziano motivi ostativi di natura tecnico-agronomica. Tuttavia, si raccomanda all'ufficio tecnico competente e ai tecnici progettisti, al fine della valutazione corretta dell’applicabilità del D.M. n.52 del 30/03/2015, che prevede il dimezzamento delle soglie di cui al punto 1, lettera c) dell’Allegato IV del 152/2006 e ss.mm.ii in caso di “cumulo con altri progetti appartenenti alla stessa categoria”, la verifica dell’eventuale presenza di altri impianti della stessa categoria progettuale nell’ambito territoriale stabilito dalla normativa non essendo la scrivente Agenzia in possesso di tutte le informazioni necessarie a tale riscontro » (cfr. all. denominato “Parere ARPA Molise” alla produzione della parte ricorrente del 29 luglio 2022).
Dopo tale parere, tuttavia, è avvenuto che il Comune di Riccia ha rilasciato il Permesso di costruire senza che l’Ufficio tecnico, sul punto critico rappresentato dall’A.R.P.A., approfondisse alcunché, al di là della presa d’atto della asseverazione acquisita al prot. 6318 del 30/05/2022, con la quale il tecnico progettista dichiarava la non assoggettabilità dell’intervento alla V.I.A., ed il rispetto delle soglie di cui al punto 1, lettera c) dell’allegato IV del 152/2006 e s,m. i.” (cfr. il provvedimento impugnato).
In altre parole, le verifiche in ordine all’assoggettabilità a VIA dell’intervento non sono state quindi effettivamente svolte dall’Amministrazione, la quale si è aprioristicamente affidata alla relazione unilaterale del progettista: e già questo denota un’irrimediabile carenza istruttoria.
20.2. Scendendo più nel dettaglio, poi, emergono ulteriori elementi sintomatici del deficit che ha inficiato, anche in parte qua , l’azione amministrativa in esame.
21. L’asseverazione del progettista, ai fini della dimostrazione della non assoggettabilità a VIA dell’intervento, ha attestato quanto segue: « all’interno del raggio di m. 1000, dal capannone da realizzare, insiste un altro allevamento avicolo e in ottemperanza al D.M. n. 52 del 30 marzo 2015 che prevede il dimezzamento delle soglie di cui al punto 1, lettera c) dell’Allegato IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ossia: da 40 a 20 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento.
Considerato che il capannone in oggetto prevede l’allevamento medio di n. 17.500 polli per un peso medio pollo di kg. 1,7 si ha:
- Peso vivo che si prevede di allevare = n. 17.500 polli x Kg. 1,7 = Kg. 29.750 pari a q.li 297,50.
- Terreno necessario funzionalmente asservito all’allevamento= 297,50 q.li/20 q/Ha= Ha 14,88
- Superficie aziendale Ha 15.84.67 > Terreno necessario funzionalmente asservito all’allevamento di Ha 14.88.00 » (cfr. l’asseverazione del progettista del 30 maggio 2022, allegato denominato “ Dichiarazione asseverata dal progettista il 21.05.2022 ” alla produzione della parte ricorrente del 29 luglio 2022).
21.1. Parte ricorrente ha tuttavia opposto in merito che:
- ai fini dell’esclusione della VIA, il calcolo del peso vivo degli animali sarebbe dovuto partire “ dalla presunta portata teorica media dell’impianto (n. 17.500 polli x Kg. 1,7=Kg. 29750 pari a q. 297,50), mentre alle pagine 11 e 12 della relazione tecnica integrativa (firmata dallo stesso tecnico) viene dichiarata una densità massima di allevamento, considerando la superficie utile di stabulazione di 1535 mq, di 59.865 kg, pari a 598,65 q ” (cfr. il ricorso a pag. 33);
- “il peso da cui parte il progettista nella dichiarazione asseverata (DOC. 18) di 297,50 quintali (per escludere la V.I.A.) è un dato grossolanamente sottostimato, in quanto ai fini della capacità produttiva dell’impianto (e del conseguente impatto ambientale dello stesso), come indicato nella stessa relazione, il Decreto legislativo per il benessere degli animali prevede un peso massimo per metro quadrato di allevamento di pollame pari a 33 kg per metro quadrato – ulteriormente accrescibile a seguito di deroga fino a 39 kg per metro quadrato (Decreto legislativo del 27/09/2010 - N. 181 art. 3, comma 2. “La densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in alcun momento 33 kg/m²”). Pertanto, la potenzialità dell’impianto in parola è di 33 Kg per metro quadrato. Tenuto conto che il capannone avicolo sviluppa una superficie netta di 1535 mq., la potenzialità massima allevabile (33Kg.x1535mq.) è di 50.655 kg pari a 506,55 quinali (ovvero nel caso di deroga come dichiarato nella relazione tecnica: 39kgx1.535,00mq. = 59.865 kg) peso da cui si deve partire per poter valutare l’impatto ambientale dell’impianto. Quindi, applicando la riduzione del 50% alla soglia di 40 quintali per ettaro prevista alla lettera c) dell’allegato IV alla parte II del D.M. n. 152/2006, risulta il seguente calcolo: 506,55q./20q= 25,3 ettari funzionalmente asserviti. Avendo il progettista dichiarato di aver asservito una superficie di 15,84 ettari (superficie risultante dal fascicolo AGEA che comunque si contesta), tale estensione non è minimamente sufficiente ad escludere la procedura di V.I.A .” (cfr. pag. 35 del ricorso);
- “Anche a voler considerare i dati sulle caratteristiche del ciclo produttivo, per quanto sopra osservato ampiamente sottostimati dal progettista e riportati alle pagine 10 e 11 della relazione tecnica integrativa al progetto, il terreno funzionalmente asservito dal sig. CO non è sufficiente ad escludere la V.I.A.. Ed infatti alle pagine 10 e 11 della relazione tecnica integrativa al progetto viene affermato che: “Il peso medio finale, considerata la presenza del 50% di maschi e del 50% di femmine, si aggira sui 2,6·2,7 kg ed è ottenuto mediante la vendita delle femmine al peso di 1,6·1,8 kg (età 35-40 giorni circa) ed a quella dei maschi al peso di 3,4·3,7 kg (età 52·56 giorni). E' inoltre possibile accasare solo soggetti maschi, che raggiungono un peso finale d i 3,3·3,5 kg (età 50-55 giorni) previo sfoltimenti per il 30% degli animali, oppure solo femmine, che raggiungono un peso fina le di 1,7-1,8 kg (età 35-38 giorni)”. Considerando l’ipotesi di accasamento di soli soggetti maschi e calcolando il peso di uscita degli stessi (3,5 kg x 18.000 numero di maschi) si ottengono 630 quintali da cui pur decurtando il previsto sfoltimento del 30% (necessario a salvaguardare il benessere animale di cui al citato D.lgs. n. 181/2010) si arriva ad un peso 441 quintali, che diviso per 20 quintali (soglia prevista dal D.M. 152/2005 così come dimezzata dal D.M. n. 52/l 2015) da una superficie minima da asservire pari a 22,05 ettari, comunque di gran lunga superiore a quella asservita dalla ditta CO, con conseguente mancato rispetto del rapporto previsto dalla norma per escludere l’impianto dalla V.I.A. regionale. In ragione di quanto evidenziato, il progetto del sig. CO avendo asservito in una prima fase solo 7,44 ettari e successivamente (30.05.2022) 15,84 ettari, si colloca ben al di sopra del previsto rapporto peso vivo/ettaro per cui avrebbe potuto escludersi la VIA, così come dichiarato dal progettista e recepito del tecnico comunale ” (cfr. il ricorso alle pagine 35 e 36);
- “Sotto ulteriore profilo si rileva che dal fascicolo AGEA allegato solo alla seconda dichiarazione asseverata (DOC. 18) risultano terreni funzionalmente asseribili per soli 14,26 ettari (superficie inferiore a quella ritenuta necessaria nella stessa dichiarazione asseverata di 14,88 ettari), in quanto dei 15,84 ettari dichiarati quale superficie aziendale, 1,58 ettari essendo costituiti da boschi e tare non possono essere considerati superficie agricola utilizzabile. A ciò si aggiunga che al netto dell’ingombro del capannone e delle opere accessorie le superfici funzionalmente asservite all’allevamento limitrofe ed adiacenti allo stesso capannone sono pressoché inesistenti. Per cui anche sotto tale ulteriore concorrente profilo, il terreno funzionalmente asservito non è comunque sufficiente ad escludere la V.I.A .” (cfr. il ricorso a pag. 36).
21.2. Sul tema in discorso, infine, la difesa della parte controinteressata ha obiettato a sua volta quanto segue.
« Come analiticamente esposto nella relazione agronomica (doc. 15), l’intervento prevede un accasamento di circa 16.740 (come da contratto di soccida in essere) capi a ciclo pari a circa 11 capi / mq. I capi accasati previsti sono polli sia maschi che femmine di tipo medio che rimangono in allevamento fino a 55 gg circa raggiungendo un peso finale medio di 3,10 kg/capo. A circa 46 giorni di età viene fatto un primo carico di bestiame per l’operazione di sfoltimento in modo da aumentare lo spazio a disposizione dei restanti animali allevati. Il vuoto sanitario medio è di 15 giorni, necessario a effettuare le operazioni di svuotamento del locale di allevamento della pollina e di pulizia delle pareti e dei pavimenti secondo le normali procedure previste dalla vigente normativa; pertanto in un anno l'azienda effettua presumibilmente 5,2 cicli (365gg / 52gg stabulazione + 15 gg vuoto sanitario)) = 5,2 cicli/anno).
In questo caso si ha:
- Mq allevamento:1.535 mq
- n. capi accasati/mq:11,00
- durata ciclo:52gg
- n. cicli anno: 5,2
- peso iniziale medio pulcini: 80 gr/capo
- peso finale medio:3,1 kg/capo
- Mortalità media: 3%
- Vitalità media: 97%
Calcolo del n. di capi accasati: superficie di allevamento moltiplicato il numero di capi per mq 1.535 X 11 = 16.885
Calcolo del n. di capi portati a termine (vitalità media del 97%)
Totale capi accasati X vitalità
16.885 X 0,97 = 16.378
Calcolo del totale dei giorni di allevamento Giorni di allevamento X numero di cicli annui
52 X 5,2 = 270.4
Incidenza sull’anno (365 gg)
Giorni totali di allevamento / giorni dell’anno
270,4 / 365 = 0,7408
Calcolo n. capi mediamente presenti a mq
Capi allevati a mq X incidenza giorni allevamento
16.378 X 0,7408 = 12.133,16 (che approssimeremo per eccesso a 12.134)
Calcolo peso vivo medio degli animali allevati
(Peso vivo finale- peso vivo iniziale) / 2
(3,1 - 0,08) / 2 = 1,51 kg pv medio/capo
Calcolo peso vivo medio totale allevamento
Peso vivo medio capo X n. capi totali allevati
1,51 kg X 16.378 capi = 24.730,78 kg
che per comodità approssimiamo a 24.731 kg totali pari a 247 q.li
Facendo riferimento a quanto riportato nell’allegato IV del del D Lgs 152/2006 comma c, dove si riporta un peso vivo medio allevabile per ettaro di terreno funzionalmente asservito, in relazione ai dati sopra indicati si può affermare che l’azienda CO ha bisogno solo di 6,18 ettari calcolati dividendo il peso vivo totale allevato (247 q.li) nell’anno rispetto ai 40 q.li previsti nel succitato Allegato IV. Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (cfr. pag. 23, secondo capoverso: “…Tali pericolosi effetti, cumulandosi con quelli derivanti dagli altri impianti presenti nella zona, autorizzati alla fine degli anni ’70 (a 350 mt. vi è un impianto con due capannoni di 75x15 mt., con portata di oltre 20.000 capi per ciclo; a 550 mt. vi è un ulteriore capannone con dimensioni 130x15 mt., anch’esso con portata di oltre 20.000 capi per ciclo ed a 600 mt. vi è un incubatoio con 170.300 capi – DOC.TI 24 e 25)”) non si comprende come siano stati calcolati i 170.300 capi allevati in incubatoio, in quanto la funzione dell’incubatoio è quella di permettere la schiusa delle uova, la selezione del sesso e l’invio dei pulcini sessati presso allevamenti specializzati entro il giorno di età; conseguentemente, il peso medio dei pulcini allevati è pari a 80 gr/capo. Qualora non si trattasse di incubatoio sarebbe oltremodo impensabile che si possa allevare tale numero di capi in una struttura singola in quanto, considerando il numero medio di animali allevabili per mq (circa 11) saremmo in presenza di una struttura allevatoriale di oltre 15.000 mq (170.300 / 11 = 15.484). Pertanto, aderendo alle conclusioni della relazione agronomica in atti, sulla scorta dei calcoli precedentemente enunciati, è possibile affermare che: a) I due capannoni di ml 75 x 15 possono allevare circa 20.000 capi per ciclo; b) Tale consistenza numerica comporta la presenza media annua espressa in capi pari a circa 14.371 che moltiplicati per un peso vivo medio di 1,51 kg. corrisponderebbero a 20.799 kg (208 q.li); c) Relativamente al secondo capannone di ml 130 x 15 (1.950 mq) e con una consistenza dichiarata di 20.000 capi avrebbe la stessa consistenza precedentemente calcolata;
… Conseguentemente, la richiesta del sig. CO SE non è assoggettabile a VIA in quanto la somma degli animali presenti nel raggio di 1000 ml è pari a 40.876 (12.134 + 14.371 + 14.371). Ad un esito analogo si perviene anche qualora, in via prudenziale, si volesse considerare il rischio di cumulo con altri progetti appartenenti alla stessa categoria (pertanto solo polli da carne e galline ovaiole): orbene, anche in tal caso, l’azienda CO avrebbe comunque le condizioni per la piena legittimità delle autorizzazioni in quanto l’attuale dimensione aziendale è superiore ai 22 ettari (come da ultimo fascicolo aziendale – doc. 16), mentre sarebbero sufficienti 14,50 ettari per rispettare il dimezzamento delle soglie di cui al punto 1, lettera c) dell'Allegato IV del 152/ 2006 e ss.mm.ii » (cfr. la memoria della difesa controinteressata del 9 settembre 2022, alle pagine 31 e ss).
21.3. Sullo specifico argomento, che chiama in causa valutazioni tecniche non prive di complessità, il Collegio, con la sentenza non definitiva n. 54/2025, ha rilevato l’ineludibile esigenza istruttoria di acquisire, da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per la Regione Molise – A.R.P.A. Molise, una congrua relazione tecnica di chiarimenti, intesa ad analizzare la correttezza dei dati rispettivamente espressi dalla difesa della parte ricorrente e da quella della controinteressata, al fine di chiarire la portata dei profili tecnici sui quali le citate posizioni risultano essere effettivamente divergenti, nonché il livello di rispettiva attendibilità in punto di assoggettabilità, o meno, dell’intervento alla V.I.A. (cfr. T.A.R. Molise, sentenza non definitiva n. 54 del 24 febbraio 2025).
E l’A.R.P.A. Molise con la produzione del 14 aprile 2025 ha depositato una relazione tecnica di “ Risposta al quesito richiesto da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, (sentenza non definitiva) ”, nella quale si è concluso che, “ In considerazione di quanto esposto, viste le ragioni dell'istanza del ricorrente si può dire che dai calcoli effettuati, e considerando l'attuale superficie aziendale superiore ai 22 ettari così come da ultimo fascicolo AGEA, si conclude che l’azienda SE CO, non necessita di una verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto ambientale V.I.A., in quanto il carico di bestiame per ettaro è ampliamente inferiore alla soglia prevista dalla normativa vigente (D.M. 52/2015) ” (cfr. la nota n. 5640 del 14 aprile 2025, all. alla produzione dell’A.R.P.A. Molise del 14 aprile 2025).
21.4. Il Tribunale, in proposito, deve però innanzitutto osservare che la relazione istruttoria depositata dall’A.R.P.A. Molise in adempimento della citata sentenza non definitiva n. 54/2025 non può valere, ora per allora, a sanare il deficit istruttorio dell’azione amministrativa consistente nel fatto che la stessa A.R.P.A. Molise non aveva valutato, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, simili aspetti.
Inoltre, occorre porre in evidenza il punto che la relazione di chiarimenti dell’A.R.P.A. Molise del 14 aprile 2025 ha ripreso acriticamente il metodo di calcolo utilizzato a suo tempo dal progettista di parte, senza confrontarlo -come era stato richiesto invece dal Collegio- con le contrarie deduzioni della difesa della parte ricorrente.
Si deve pertanto subito rilevare che una simile relazione di chiarimenti non risulta idonea a superare le criticità lamentate dal ricorso.
21.5. Più in dettaglio, il metodo di calcolo utilizzato al fine di escludere la assoggettabilità a VIA dell’intervento in esame, in pratica, è stato il seguente:
-si è partiti dal numero di capi indicati nel contratto di soccida (16.740) per stabilire il numero di 11 capi per ogni mq (in termini la memoria della parte controinteressata del 9 settembre 2022 pagine 31 e ss. secondo cui “ l’intervento prevede un accasamento di circa 16.740 (come da contratto di soccida in essere) capi a ciclo pari a circa 11 capi / mq ”);
- dopo di che, dal numero di 11 capi/mq si è stabilita la portata potenziale dell’impianto moltiplicando il numero di 11 capi per il numero di mq della superficie di stabulazione (1.535 mq) per arrivare al numero di capi potenziale di 16.885;
- è stato poi calcolato il peso medio per animale di 1,51 kg (risultante dalla media tra il peso adulto di 3,10 kg e il peso del pulcino di 80 g);
- è stato calcolato il numero di capi destinato a sopravvivere secondo la percentuale di vitalità media stimata nel 97%, che sul numero di 16.885 capi è pari a n. 16.378 capi;
- è stato poi determinato il peso totale dei capi (16.378 capi x 1,51 kg = 24.730,78 kg);
- il numero di 24.730,78 kg è stato convertito nella misura di 247 quintali (q);
- è stata calcolata la superficie necessaria in ettari (Ha), per allevare quel numero di capi dal peso di 247 quintali nel rispetto del limite di 40 q/ha (pari a 6,18 Ha);
- è stata calcolata la superficie necessaria in ettari (Ha), per allevare quel numero di capi dal peso di 247 quintali nel rispetto del limite di 20 q/Ha (pari a 12,36 Ha);
- si è così concluso che la superficie aziendale, in ettari, fosse superiore a quella richiesta.
21.6. Ebbene, sul punto dell’esatta quantificazione della superficie aziendale funzionalmente asservita all’allevamento sono emerse delle contraddittorietà che la relazione di chiarimenti dell’A.R.P.A. Molise non è riuscita a superare.
21.6.1. L’A.R.P.A. Molise ha concluso che “ Nel caso di specie, considerando i parametri reali di allevamento, e delle dimensioni dell’area di allevamento (1.535 mq), si ha il seguente rapporto: SUPERFICIE NECESSARIA FUNZIONALMENTE ASSERVIBILE: 247 (q.li peso vivo)/40 (q.li di peso vivo/HA) = 6,18 Ha (funzionalmente asserviti). Nel caso in cui si volesse applicare il D.M. n. 52 del 30 marzo 2015 che prevede il dimezzamento delle soglie di cui al punto 1, lettera c) dell’Allegato IV del 152/2006 e ss.mm.ii. ossia da 40 a 20 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento si ha il seguente rapporto: SUPERFICIE NECESSARIA FUNZIONALMENTE ASSERVIBILE: 247 (q.li peso vivo)/20 (q.li di peso vivo/HA) = 12,36 Ha (funzionalmente asserviti) ” (cfr. la citata relazione di chiarimenti).
Tuttavia, nel ritenere sufficiente la superficie aziendale rispetto ai suddetti valori in gioco è stata considerata una “ Superficie aziendale: 15.84.67 ettari (fascicolo aziendale AGEA del 20/05/2022), il cui terreno necessario funzionalmente asservito all’allevamento è di 14.88.00 ettari ” (cfr. la citata relazione di chiarimenti), senza fornire alcuna spiegazione sull’affidabilità di un simile dato.
21.6.2. Si deve invece registrare, in proposito, che la relazione del progettista del 23 settembre 2021, non senza contraddizioni, sul punto della superficie aziendale aveva originariamente indicato la misura di “ Ha 10.07.72 ” (cfr. l’allegato denominato “Dichiarazione asseverata dal progettista il 23.09.2021” alla produzione della parte ricorrente del 29 luglio 2022), salvo poi correggere il tiro nella successiva relazione del progettista del 21 maggio 2022, dove il valore indicato quale misura della superficie aziendale era stato corretto in “ Ha 15.84.67 ” (cfr. l’allegato denominato “Dichiarazione asseverata dal progettista il 21.05.2022” alla produzione della parte ricorrente del 29 luglio 2022).
21.6.2. Del resto, altrettanto contraddittoriamente, nella relazione agronomica depositata dalla parte controinteressata nel corso del giudizio, è stato riportato, al riguardo, un dato diverso: lì dove è stato evidenziato che “ l’azienda CO avrebbe comunque le condizioni per la liceità delle autorizzazioni in quanto l’attuale dimensione aziendale è superiore ai 22 ettari (come da ultimo fascicolo aziendale) mentre servirebbero 14,50 ettari per rispettare il dimezzamento delle soglie di cui al punto 1, lettera c) dell’Allegato IV del 152/2006 e ss.mm.ii .” (cfr. pag. 6 dell’allegato n. 15 alla produzione della parte controinteressata del 9 settembre 2022).
21.6.3. In proposito, la relazione tecnica depositata dalla parte ricorrente in data 12 settembre 2024, ha attestato invece quanto segue: « Superficie funzionalmente asservita all’allevamento 1) 15,84,67 ha, nell’asseverazione di esclusione dalla VIA del 25/05/2022. A quanto asseverato, bisogna precisare che: - Il fascicolo aziendale del 20/05/2022 riporta una superficie totale aziendale di 15,84,17 ha; - Non tutta la superficie risulta essere funzionalmente asservibile, perché devono essere detratte le superfici classificate come boschi, strade, manufatti e tare in generale, in quanto non è possibile spandervi la pollina prodotta dall’allevamento. Nel caso in esame, tale superficie è pari a 1,58,10 ha; - Va detratta la superficie corrispondete alla particella catastale n. 404 del foglio di mappa n. 39 del comune di Riccia, perché, costruito il capannone, questa superficie non è più funzionalmente asservita all’allevamento. Questa superficie è pari 0,81,80 ha; - In virtù di quanto riportato, la superficie funzionalmente asservita risulta essere pari a 13,44,77 ha (differenza tra superficie aziendale da fascicolo aziendale validato in data 20/05/2022 e superficie non asservibile). 2) Superficie superiore a 22 ettari, indicata nella relazione agronomica dell’Dott. Agr. Angelo Cappuccio. - Per le motivazioni riportate al punto precedente e con riferimento al fascicolo aziendale validato in data 24/08/2022, richiamato in relazione, la superficie determinata funzionalmente asservita all’allevamento è pari a 21,64,69 ha .» (cfr. all. denominato “Relazione tecnica a firma del dott. Vincelli” alla produzione della parte ricorrente del 12 settembre 2024).
21.6.4. Un dato ancora diverso è stato poi rappresentato nella relazione tecnica depositata nel corso del giudizio dalla controinteressata, dove si è dedotto che: « Si fa presente che attualmente, l’azienda dispone di una superficie complessiva pari a 24,72 ettari, se a questo valore vengono sottratte le superfici boschive, le tare e gli incolti, la rimanente superficie agricola seminabile supera abbondantemente i 22 ettari citati nella relazione redatta dal Dott. Agr. Angelo Cappucco … » (cfr. pag. 7 della relazione, all. n. 17 alla produzione della parte controinteressata del 20 settembre 2024).
21.6.5. Ebbene, al cospetto di una simile diversità di vedute in ordine alla reale entità della superficie aziendale effettivamente asservibile all’allevamento, emerge ancor più nitidamente la carenza istruttoria dell’azione amministrativa, per non avere l’Amministrazione valutato aspetti così decisivi ai fini dell’autorizzazione alla costruzione dell’impianto in contestazione.
Trattandosi, infatti, di un aspetto di fondamentale importanza al fine di escludere l’assoggettabilità a VIA dell’intervento, l’Amministrazione non si poteva limitare a prendere atto dell’asseverazione resa sul punto dal progettista incaricato dall’interessato, dovendo invece sottoporre nuovamente all’A.R.P.A. Molise tutti gli elementi occorrenti al fine di formulare l’apposito giudizio tecnico, con l’approfondimento che il caso richiedeva.
Sotto quest’angolazione, pertanto, si profila un ulteriore deficit istruttorio dell’azione amministrativa in esame.
21.7. Un altro elemento di anomalia dell’istruttoria in esame è rappresentato dal fatto che il metodo di calcolo utilizzato dal progettista (indicato al precedente par. 21.5) è partito dal dato relativo all’accasamento di 11 capi per mq per calcolare il valore potenziale dell’impianto (stimato in numero complessivo di 16.885 capi).
Ma il dato di 11 capi/mq è stato dedotto dal numero di animali che, stando al contratto di soccida, dovrebbero essere allevati (indicato in numero di 16.740 capi).
Ora, la necessità di ricostruire la portata potenziale dell’impianto, pur al cospetto del dato di partenza di 16.740 capi da contratto di soccida, lascia emergere la non implausibilità della tesi patrocinata dal ricorso secondo la quale, nella valutazione del rispetto delle soglie di assoggettabilità a VIA dell’intervento prescritte dalla legge, si dovrebbe avere riguardo alla capacità potenziale del capannone, piuttosto che alle mere stime dell’interessato.
Laddove la scelta di utilizzare il dato del numero di capi per mq (estrapolato facendo ricorso al dato dei capi assegnati dal contratto di soccida) per determinare la potenzialità numerica dell’allevamento non trova apparente giustificazione.
Sull’inattendibilità di simile impostazione, la parte ricorrente ha allegato la relazione di un tecnico di parte nella quale è stato illustrato che: « Il progetto per la costruzione del capannone per l’allevamento di polli da ingrasso prevede l’allevamento, dichiarato, di 18.000 polli/ciclo, per 4,5/5 cicli anno e per una densità massima di allevamento di 39 kg/m2 . L’imprenditore che realizza un progetto di questa tipologia, impiegando ingenti risorse finanziarie, cercherà di massimizzare il profitto per rientrare dall’investimento nel minore tempo possibile. Ciò significa, far rendere al massimo delle possibilità il capannone, cercando di sfruttare il valore di densità di allevamento richiesto in progetto. Non avrebbe alcun senso chiedere una densità in deroga per, poi, lavorare a regimi inferiori. Ma in che momento del ciclo si raggiunge il valore di densità massima? A fine ciclo, nel momento in cui, i polli allevati, raggiungono il peso massimo prima della macellazione. Ed è nel momento di massima densità di allevamento che si possono verificare problematiche di compatibilità ambientale che vanno analizzate … In via cautelativa, vista la richiesta di autorizzazione per una densità di allevamento pari a 39 kg/m2, la verifica di assoggettabilità deve essere eseguita su questo valore e non su valori diversamente determinati, perché è in corrispondenza di questo valore che si possono avere problematiche di compatibilità ambientale. Diverse determinazioni, come quelle fatte nelle varie relazioni agronomiche a corredo e a integrazione del progetto, che tengono conto del totale dei giorni di allevamento, del peso medio dei capi allevati, del numero dei capi mediamente presenti e del peso medio vivo totale dell’allevamento, non sono valide ai fini dell’analisi della compatibilità ambientale in sede di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA » (cfr. all. denominato “Relazione tecnica a firma del dott. Vincelli” alla produzione della parte ricorrente del 12 settembre 2024, alle pagine 7 e 8).
Non solo: l’impostazione secondo la quale la stima, nel calcolo del rispetto delle soglie, doveva partire dal peso consentito dalla legge sul singolo mq ha trovato conferma nella stessa relazione depositata dalla controinteressata, dove però è stato pur sempre dedotto anche che, al contrario di quanto sostenuto dal tecnico della parte ricorrente, “ i valori reali stabiliti dalla normativa sanitaria, fanno riferimento ad un carico massimo 33 kg./mq. di peso vivo ” (cfr. pag. 6 della relazione, all. n. 17 alla produzione della parte controinteressata del 20 settembre 2024).
Ebbene, il Collegio è dell’avviso che, senza entrare nel merito di quale sarebbe stato il metodo di calcolo più attendibile, ai fini che qui rilevano è sufficiente notare che anche da questo punto di vista l’attività istruttoria posta a base dell’azione amministrativa in contestazione si presenta gravemente lacunosa e deficitaria. L’Amministrazione, infatti, in nessuna fase del procedimento si è fatta carico di valutare l’attendibilità del metodo di calcolo impiegato dal progettista che ha asseverato che l’intervento non doveva essere assoggettato a VIA.
Onde anche in parte qua il ricorso deve trovare accoglimento.
22. La fondatezza delle censure procedimentali appuntate sul rilievo del deficit istruttorio inficiante sotto molteplici aspetti l’azione amministrativa, censure avanzate dai motivi di ricorso II, III e IV, risulta assorbente rispetto alle restanti censure del ricorso.
Come sopra anticipato, non sono invece scrutinabili tutte le doglianze ricorsuali di ordine sostanziale, vertendosi in tema di poteri non ancora esercitati dall’Amministrazione.
23. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione, per l’assorbente fondatezza delle censure di ordine procedimentale avanzate dai motivi di gravame II, III e IV, con la conseguenza che il Permesso di costruire in questa sede impugnato deve essere per tale ragione annullato.
24. Le spese processuali dell’intero giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra gli odierni ricorrenti e il Comune di Riccia, e sono liquidate in dispositivo a favore dei primi.
Le spese sono invece compensate con riguardo alla parte controinteressata e alle altre Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il Permesso di costruire impugnato.
Condanna il Comune di Riccia al pagamento, in favore degli odierni ricorrenti, delle spese dell’intero giudizio nella misura complessiva di € 4.200,00 (di cui 2.000,00 € relativi alle spese ancora da liquidare secondo la sentenza non definitiva n. 54/2025, e 2.200,00 € per la presente ulteriore fase del giudizio), oltre accessori di legge ove dovuti.
Spese compensate nei rapporti tra i ricorrenti, le altre Amministrazioni intimate e la parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
LU LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU LA | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO