TAR Campobasso, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 117
TAR
Ordinanza presidenziale 27 settembre 2022
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TAR
Sentenza 24 febbraio 2025
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TAR
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione normativa sanitaria e carenza di istruttoria

    Il permesso di costruire è stato rilasciato prima dell'acquisizione del parere sanitario dell'ASReM, configurando un vizio procedurale. Inoltre, l'ASReM ha espresso un parere postumo che evidenziava criticità non adeguatamente approfondite dall'amministrazione, inclusa la mancata valutazione della vicinanza ad abitazioni e colture, e la corretta gestione dei reflui. La corografia di progetto presentata dal controinteressato ometteva l'abitazione più vicina, compromettendo l'istruttoria.

  • Accolto
    Violazione normativa ambientale e carenza di istruttoria

    L'ARPA Molise ha espresso un parere favorevole preliminare, demandando all'ufficio tecnico la verifica dell'applicabilità del DM 52/2015 sul cumulo di progetti. Tuttavia, l'amministrazione comunale ha rilasciato il permesso di costruire basandosi esclusivamente sull'asseverazione del progettista, senza un'adeguata istruttoria da parte dell'ARPA circa il cumulo di progetti e la corretta determinazione della superficie aziendale funzionalmente asservita. Sono emerse contraddizioni nei dati relativi alla superficie aziendale e ai metodi di calcolo della potenzialità dell'impianto, non risolte dalla relazione istruttoria dell'ARPA.

  • Accolto
    Violazione normativa urbanistica e carenza di istruttoria

    Il parere di conformità urbanistica è stato ritenuto illegittimo in quanto basato su una delimitazione del centro abitato ai soli fini del Codice della Strada, anziché sulla perimetrazione ridefinita dal PRG vigente che avrebbe comportato l'applicazione della distanza minima di 500 metri per gli impianti zootecnici.

  • Accolto
    Violazione normativa urbanistica e carenza di istruttoria

    La delibera è stata annullata in conseguenza dell'accoglimento delle censure relative al permesso di costruire e al parere di conformità urbanistica, evidenziando un vizio procedurale e di istruttoria.

  • Rigettato
    Mancanza di previsione normativa sulle distanze minime

    La censura è stata respinta in quanto il Tribunale ha ritenuto che la normativa vigente e gli strumenti urbanistici applicabili (in particolare l'art. 11 delle N.T.A.) fossero sufficienti a regolare la materia, senza che fosse necessaria una previsione esplicita e separata per le distanze dagli insediamenti abitativi.

  • Accolto
    Carenza di istruttoria e valutazione basata su dati errati

    Il parere dell'ARPA Molise è stato ritenuto illegittimo in quanto basato sulla documentazione progettuale errata, in particolare la corografia che non includeva l'abitazione del ricorrente e il serbatoio dell'acquedotto, compromettendo la corretta valutazione ambientale.

  • Accolto
    Carenza di istruttoria e parere espresso postumo

    Il parere sanitario è stato ritenuto illegittimo perché espresso in ritardo rispetto al rilascio del permesso di costruire e perché, pur evidenziando la necessità di verifiche su distanze, falde acquifere e colture, tali approfondimenti non sono stati effettuati dall'amministrazione. La corografia di progetto incompleta ha ulteriormente compromesso l'istruttoria.

  • Accolto
    Illegittimità della perimetrazione urbana ai fini urbanistici

    La delibera è stata annullata in quanto la sua applicazione ai fini urbanistici per la definizione del centro abitato ai fini delle distanze degli impianti zootecnici è risultata illegittima, essendo superata dal PRG vigente e non più idonea a tale scopo.

  • Rigettato
    Interpretazione della norma sulle distanze minime

    La censura è stata respinta in quanto il Tribunale ha ritenuto che l'interpretazione data dall'amministrazione alla norma, pur contestata dai ricorrenti, non fosse di per sé illegittima, ma che le criticità risiedessero piuttosto nella carenza di istruttoria e nell'errata applicazione della norma a causa di presupposti fattuali non correttamente accertati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Campobasso, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 117
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
    Numero : 117
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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