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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.8892/2021 R.G. tra
quale genitore esercente la potestà sulla minore Parte_1 Persona_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Giorgio Marsano come da procura speciale a margine
[...] del ricorso ricorrente ed in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Oreste Manzi e Maria Teresa CP_1
Petrucci come da procura generale indicata nella memoria difensiva resistente
Oggetto: giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 627 c.p.c. depositato il 16.08.2021, la ricorrente indicata in epigrafe premetteva:
- che con sentenza del Tribunale di Lecce n.2067/2019 l' era stato condannato a ripristinare CP_1
l'indennità di frequenza in favore della minore, nonché al pagamento dei ratei arretrati;
- di aver proceduto a pignoramento presso terzi per il recupero di € 10.688,76 a titolo di n.36 ratei di prestazione dovuti nel periodo da ottobre 2017 (epoca di sospensione dei pagamenti) a settembre
2020 (epoca di intimazione dell'atto di precetto);
- che l' aveva proposto opposizione all'esecuzione, eccependo la perdita di efficacia del CP_1 pignoramento ai sensi dell'art.543, comma 4, c.p.c., l'inidoneità della sentenza a costituire titolo esecutivo e l'eccessività della somma richiesta per le ragioni indicate in atti;
- che il Giudice dell'esecuzione aveva sospeso parzialmente l'esecuzione limitatamente alle somme eccedenti l'importo di € 3.822,91 (quali ratei maturati da febbraio 2018 a maggio 2019, data di pronuncia della sentenza), contestualmente assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
1 Ciò premesso, introduceva il giudizio di merito contestando la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare dichiarare l'opposizione inammissibile, improcedibile ed irricevibile per difetto di procura;
B) Nel merito, alla luce della sentenza n.
2067/2019 a firma del Dr. Amato Carbone e della legge n. 289 del 11.10.1990, respingere l'opposizione CP_ dell' C) Assegnare le somme dovute alla creditrice al netto degli acconti di € 1.183,96; D) Vinte le spese, i diritti e gli onorari di causa”.
Instaurato il contraddittorio, l' concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo della procedura esecutiva, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente respinta l'eccezione di perdita di efficacia del pignoramento ai sensi dell'art.543, comma 4, c.p.c, ai sensi del quale (nella formulazione all'epoca vigente): “Eseguita
l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.
La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore”.
Difatti, l'iscrizione a ruolo appare correttamente eseguita in data 01.12.2020, nel rispetto del termine di 30 giorni indicato dalla norma.
Va respinta anche l'eccezione di difetto di procura del difensore dell' essendo in atti procura CP_1 generale alle liti rilasciata in data 21.07.2015 dal Presidente dell'istituto previdenziale in favore dell'Avv. Maria Teresa Petrucci.
Nel merito, occorre preliminarmente precisare che l'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva;
condizione, questa, che deve essere sempre verificata dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento delle parti.
Tanto premesso, appare rilevante dare atto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro non può dirsi generica, ma costituisce valido titolo esecutivo e non è, quindi, necessario un ulteriore intervento, rivolto alla quantificazione del credito, da parte di un giudice diverso da quello che l'ha emessa -qualora l'ammontare della prestazione possa essere determinato mediante operazioni meramente aritmetiche, eseguibili sulla base dei dati contenuti nella medesima sentenza, escluso ogni riferimento ad atti o documenti non trasfusi nella pronuncia del giudice (cfr. ex plurimis Cass. n.
16259/2003); come ulteriore elaborazione di questo principio, è stato pure sostenuto che la
2 sentenza di condanna costituisce titolo esecutivo anche nel caso in cui la misura della prestazione spettante al creditore possa essere determinata, sempre mediante una semplice operazione aritmetica, direttamente in base alla legge (Cass. 11 luglio 2001 n. 9389).
Più di recente, con pronuncia a Sezioni Unite (n.11067/2012), la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, sebbene l'art. 474 c.p.c. richieda che il diritto accertato sia esattamente individuato, ciò non implica un'esigenza di compiutezza del documento giudiziario la cui mancanza impedisca di accedere agli atti del processo in cui il provvedimento si è formato;
in altri termini, la
Suprema Corte ha affermato che, rispetto alla definizione della portata del titolo esecutivo, è doveroso ricorrere anche ad elementi extratestuali derivanti dal processo nel cui ambito il titolo si
è formato.
Così impostati i termini della questione, deve innanzitutto riconoscersi l'idoneità della sentenza del
Tribunale di Lecce n.2067/2019 del 14.05.2019 a costituire valido titolo esecutivo, atteso che la data di sospensione dei pagamenti della indennità di frequenza in favore della minore risulta indicata nel ricorso introduttivo del giudizio di cognizione (ottobre 2017) e che l'importo della prestazione è predeterminato per legge.
In secondo luogo, è pacifico che l' abbia corrisposto i ratei maturati sino a gennaio 2018 (cfr. CP_1 la documentazione prodotta in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 27.03.2024), in aggiunta a quelli relativi al periodo da febbraio 2018 a maggio 2019, per cui ad oggi si controverte unicamente intorno al pagamento dei ratei maturati dopo la pronuncia della sentenza (14.05.2019), vale a dire quelli compresi tra giugno 2019 e settembre 2020 (ultima mensilità calcolata nell'atto di pignoramento).
Orbene, gli effetti del giudicato precludono all' di rimettere in discussione i presupposti per CP_1
l'ottenimento della indennità di frequenza per il periodo anteriore alla pronuncia della sentenza, per cui i pagamenti eseguiti in relazione a tale primo periodo, sulla esattezza dei quali non vi è stata contestazione da parte della ricorrente, restano definitivamente acquisiti al patrimonio della minore.
Quanto al periodo successivo, deve farsi applicazione della regola generale secondo cui “In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Cass. Sez.L., sent. n.15493/2015. Conf. Cass. Sez. 2, ord. n.
10174/2018).
Nel caso di specie, la sentenza in esame ha testualmente condannato l' al “ripristino della CP_1 prestazione sin dalla sospensione e al pagamento dei ratei arretrati, oltre accessori”. Ripristinare la
3 prestazione altro non può significare se non riprendere a corrispondere i pagamenti mensili, per cui la pretesa attorea potrebbe essere paralizzata soltanto dalla allegazione di sopravvenienze - in fatto ed in diritto – rispetto al momento di formazione del giudicato, alle quali invece non si è fatto cenno.
Per le ragioni che precedono, l'opposizione all'esecuzione proposta dall' deve essere rigettata, CP_1 accertandosi che quale genitore esercente la potestà sulla minore Parte_1 [...]
aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell' sulla Persona_1 CP_1 base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Lecce n.2067/2019, per €
10.688,76 pari a n.36 di indennità di frequenza compresi nel periodo tra ottobre 2017 e settembre
2020.
Le spese processuali vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza e, stante CP_1
l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce del 15.07.2020), vanno liquidate come da dispositivo in favore dello Stato anticipatario ai sensi dell'art.133 del D.P.R. n.115/2002.
PQM
definitivamente pronunciando nella controversia, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dall' avverso l'atto di pignoramento presso terzi CP_1 notificato in data 04.11.2020 e per l'effetto accerta che quale genitore Parte_1 esercente la potestà sulla minore , aveva diritto di procedere ad esecuzione Persona_1 forzata nei confronti dell' sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale CP_1 di Lecce n.2067/2019, per € 10.688,76 pari a n.36 ratei di indennità di frequenza compresi nel periodo tra ottobre 2017 e settembre 2020;
- condanna l' al pagamento, in favore dello Stato anticipatario, delle spese processuali CP_1 sostenute da parte ricorrente, liquidate in € 1.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA.
Lecce, 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.8892/2021 R.G. tra
quale genitore esercente la potestà sulla minore Parte_1 Persona_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Giorgio Marsano come da procura speciale a margine
[...] del ricorso ricorrente ed in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Oreste Manzi e Maria Teresa CP_1
Petrucci come da procura generale indicata nella memoria difensiva resistente
Oggetto: giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 627 c.p.c. depositato il 16.08.2021, la ricorrente indicata in epigrafe premetteva:
- che con sentenza del Tribunale di Lecce n.2067/2019 l' era stato condannato a ripristinare CP_1
l'indennità di frequenza in favore della minore, nonché al pagamento dei ratei arretrati;
- di aver proceduto a pignoramento presso terzi per il recupero di € 10.688,76 a titolo di n.36 ratei di prestazione dovuti nel periodo da ottobre 2017 (epoca di sospensione dei pagamenti) a settembre
2020 (epoca di intimazione dell'atto di precetto);
- che l' aveva proposto opposizione all'esecuzione, eccependo la perdita di efficacia del CP_1 pignoramento ai sensi dell'art.543, comma 4, c.p.c., l'inidoneità della sentenza a costituire titolo esecutivo e l'eccessività della somma richiesta per le ragioni indicate in atti;
- che il Giudice dell'esecuzione aveva sospeso parzialmente l'esecuzione limitatamente alle somme eccedenti l'importo di € 3.822,91 (quali ratei maturati da febbraio 2018 a maggio 2019, data di pronuncia della sentenza), contestualmente assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
1 Ciò premesso, introduceva il giudizio di merito contestando la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare dichiarare l'opposizione inammissibile, improcedibile ed irricevibile per difetto di procura;
B) Nel merito, alla luce della sentenza n.
2067/2019 a firma del Dr. Amato Carbone e della legge n. 289 del 11.10.1990, respingere l'opposizione CP_ dell' C) Assegnare le somme dovute alla creditrice al netto degli acconti di € 1.183,96; D) Vinte le spese, i diritti e gli onorari di causa”.
Instaurato il contraddittorio, l' concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo della procedura esecutiva, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente respinta l'eccezione di perdita di efficacia del pignoramento ai sensi dell'art.543, comma 4, c.p.c, ai sensi del quale (nella formulazione all'epoca vigente): “Eseguita
l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.
La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore”.
Difatti, l'iscrizione a ruolo appare correttamente eseguita in data 01.12.2020, nel rispetto del termine di 30 giorni indicato dalla norma.
Va respinta anche l'eccezione di difetto di procura del difensore dell' essendo in atti procura CP_1 generale alle liti rilasciata in data 21.07.2015 dal Presidente dell'istituto previdenziale in favore dell'Avv. Maria Teresa Petrucci.
Nel merito, occorre preliminarmente precisare che l'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva;
condizione, questa, che deve essere sempre verificata dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento delle parti.
Tanto premesso, appare rilevante dare atto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro non può dirsi generica, ma costituisce valido titolo esecutivo e non è, quindi, necessario un ulteriore intervento, rivolto alla quantificazione del credito, da parte di un giudice diverso da quello che l'ha emessa -qualora l'ammontare della prestazione possa essere determinato mediante operazioni meramente aritmetiche, eseguibili sulla base dei dati contenuti nella medesima sentenza, escluso ogni riferimento ad atti o documenti non trasfusi nella pronuncia del giudice (cfr. ex plurimis Cass. n.
16259/2003); come ulteriore elaborazione di questo principio, è stato pure sostenuto che la
2 sentenza di condanna costituisce titolo esecutivo anche nel caso in cui la misura della prestazione spettante al creditore possa essere determinata, sempre mediante una semplice operazione aritmetica, direttamente in base alla legge (Cass. 11 luglio 2001 n. 9389).
Più di recente, con pronuncia a Sezioni Unite (n.11067/2012), la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, sebbene l'art. 474 c.p.c. richieda che il diritto accertato sia esattamente individuato, ciò non implica un'esigenza di compiutezza del documento giudiziario la cui mancanza impedisca di accedere agli atti del processo in cui il provvedimento si è formato;
in altri termini, la
Suprema Corte ha affermato che, rispetto alla definizione della portata del titolo esecutivo, è doveroso ricorrere anche ad elementi extratestuali derivanti dal processo nel cui ambito il titolo si
è formato.
Così impostati i termini della questione, deve innanzitutto riconoscersi l'idoneità della sentenza del
Tribunale di Lecce n.2067/2019 del 14.05.2019 a costituire valido titolo esecutivo, atteso che la data di sospensione dei pagamenti della indennità di frequenza in favore della minore risulta indicata nel ricorso introduttivo del giudizio di cognizione (ottobre 2017) e che l'importo della prestazione è predeterminato per legge.
In secondo luogo, è pacifico che l' abbia corrisposto i ratei maturati sino a gennaio 2018 (cfr. CP_1 la documentazione prodotta in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 27.03.2024), in aggiunta a quelli relativi al periodo da febbraio 2018 a maggio 2019, per cui ad oggi si controverte unicamente intorno al pagamento dei ratei maturati dopo la pronuncia della sentenza (14.05.2019), vale a dire quelli compresi tra giugno 2019 e settembre 2020 (ultima mensilità calcolata nell'atto di pignoramento).
Orbene, gli effetti del giudicato precludono all' di rimettere in discussione i presupposti per CP_1
l'ottenimento della indennità di frequenza per il periodo anteriore alla pronuncia della sentenza, per cui i pagamenti eseguiti in relazione a tale primo periodo, sulla esattezza dei quali non vi è stata contestazione da parte della ricorrente, restano definitivamente acquisiti al patrimonio della minore.
Quanto al periodo successivo, deve farsi applicazione della regola generale secondo cui “In ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Cass. Sez.L., sent. n.15493/2015. Conf. Cass. Sez. 2, ord. n.
10174/2018).
Nel caso di specie, la sentenza in esame ha testualmente condannato l' al “ripristino della CP_1 prestazione sin dalla sospensione e al pagamento dei ratei arretrati, oltre accessori”. Ripristinare la
3 prestazione altro non può significare se non riprendere a corrispondere i pagamenti mensili, per cui la pretesa attorea potrebbe essere paralizzata soltanto dalla allegazione di sopravvenienze - in fatto ed in diritto – rispetto al momento di formazione del giudicato, alle quali invece non si è fatto cenno.
Per le ragioni che precedono, l'opposizione all'esecuzione proposta dall' deve essere rigettata, CP_1 accertandosi che quale genitore esercente la potestà sulla minore Parte_1 [...]
aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell' sulla Persona_1 CP_1 base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Lecce n.2067/2019, per €
10.688,76 pari a n.36 di indennità di frequenza compresi nel periodo tra ottobre 2017 e settembre
2020.
Le spese processuali vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza e, stante CP_1
l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce del 15.07.2020), vanno liquidate come da dispositivo in favore dello Stato anticipatario ai sensi dell'art.133 del D.P.R. n.115/2002.
PQM
definitivamente pronunciando nella controversia, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dall' avverso l'atto di pignoramento presso terzi CP_1 notificato in data 04.11.2020 e per l'effetto accerta che quale genitore Parte_1 esercente la potestà sulla minore , aveva diritto di procedere ad esecuzione Persona_1 forzata nei confronti dell' sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale CP_1 di Lecce n.2067/2019, per € 10.688,76 pari a n.36 ratei di indennità di frequenza compresi nel periodo tra ottobre 2017 e settembre 2020;
- condanna l' al pagamento, in favore dello Stato anticipatario, delle spese processuali CP_1 sostenute da parte ricorrente, liquidate in € 1.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA.
Lecce, 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
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