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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/10/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23/2022
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 10/10/2025
Dott.ssa RI XO Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. RUSSO ALEXANDER sostituito dall'Avv. M.A. LODDO
APPELLANTE/I contro
CP_1
Avv. PISENTI FRANCESCO sostituito dall'Avv. A. ESPOSITO
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa RI XO
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa RI XO Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 23/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO ALEXANDER come da procura in Parte_1 atti
APPELLANTE contro
rappresentata e difesa dall'avv. PISENTI FRANCESCO come da procura in atti CP_1
APPELLATA
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 3343/2017 Parte_1 convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania in relazione all'utenza CP_1 idrica ad uso domestico n. 6502412, per il pagamento della somma di euro 5513,36, contestando:
- la condotta del gestore idrico per la mancanza di periodicità nella fatturazione;
- l'anomalia dei consumi, poiché non corrispondenti a quelli reali e la non potabilità dell'acqua. Pertanto, l'utente richiese, previa sospensione del provvedimento opposto, la revoca dell'ingiunzione di pagamento, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituì richiedendo il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese, ritenendo CP_1 come dovute in ogni caso le somme portate dalla fattura di cui all'ingiunzione di pagamento opposta.
Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 241/2021, pubblicata il 18.01.2021, rigettò l'opposizione proposta da , condannando quest'ultima Parte_1
pagina 2 di 7 alla rifusione delle spese di lite in favore di nella misura di euro 3.235,00 oltre spese CP_1 generali (15%) e accessori di legge. In particolare, il giudice di prime cure rilevò:
- che l'utente, oppostasi all'espletamento della c.t.u. sul funzionamento del contatore, non aveva fornito la prova del fatto che l'eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
- che aveva fornito correttamente la prova documentale del proprio credito. CP_1
*** Avverso tale sentenza ha proposto appello , affidato alle seguenti doglianze: Parte_1
1) l'errata applicazione dei principi sulla distribuzione dell'onere probatorio nel rapporto di somministrazione;
2) l'erroneo giudizio sulla prova del credito vantato da rispetto alla CP_1 documentazione versata in atti ed alle contestazioni dell'attrice. La parte appellante ha richiesto l'accertamento negativo del credito vantato da sulla CP_1 base dell'ingiunzione opposta, con vittoria di compensi professionali e spese, per il doppio grado di giudizio.
Si è costituita richiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sul primo motivo d'appello Con il primo motivo d'appello ha lamentato l'erronea applicazione da parte del Parte_1 giudice di prime cure dei principi riguardanti la distribuzione dell'onere probatorio nel rapporto di somministrazione, sotto un duplice profilo, ed in particolare:
- per avere il giudice di prime cure affermato che avrebbe soddisfatto il suo onere CP_1 probatorio di dimostrare il corretto funzionamento del contatore con la richiesta di c.t.u. sul misuratore stesso, non disposta per il contegno processuale della stessa opponente. Ha lamentato la mancata considerazione da parte del tribunale sul fatto che la c.t.u. non costituisce un mezzo di prova (ma un mezzo di controllo sui fatti costituenti la prova) ed è rimessa al potere discrezionale del giudice. Ha sostenuto che tale indagine, nel caso di specie, sarebbe stata inammissibile per il suo carattere meramente esplorativo, dato che pur al cospetto delle eccezioni stragiudiziali e CP_1 giudiziali dell'utente circa il malfunzionamento del contatore, oltre a non aver fornito alcun riscontro, non aveva mai eseguito dei controlli sull'apparecchiatura installata ed aveva sostituito il contatore in corso di causa;
- per avere il tribunale addebitato all'utente il mancato assolvimento del proprio onere probatorio in ordine alla prova negativa su circostanze non soltanto ipotetiche e peregrine e neppure oggetto di contestazione specifica, pur trattandosi di “fattori esterni” al controllo dello stesso utente (v. sentenza). Tali censure non meritano pregio.
pagina 3 di 7 Innanzitutto, occorre rilevare che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito (come quella in disamina), grava sull'opponente, il quale assume la posizione di attore in senso sostanziale, l'onere della prova circa l'inesistenza del diritto vantato dal creditore. Esso, quindi, deve fornire la prova di fatti che costituiscono la sua pretesa, o dimostrare l'esistenza di circostanze impeditive, estintive o modificative del credito stesso, mentre grava a carico di chi si afferma creditore dimostrare l'esistenza del credito derivante dal contratto di somministrazione e provare che il soggetto nei cui confronti la pretesa è vantata sia l'effettivo titolare del rapporto controverso. In materia di contratti di somministrazione, quanto all'applicazione dei principi appena enunciati di ripartizione dell'onere probatorio, si è espressa più volte la Corte di Cassazione, la quale da ultimo (Cass. n. 17401/2024) ha chiarito che “è stato anche di recente ribadito (Cass., 18/10/2023, n. 28984, pag. 6) che «“il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno, “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.)», fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che «l'eccessività dei consumi è [stata] dovuta a fattori esterni al suo controllo» (Cass., n. 28984 del 2023, cit., stessa pag. 6), che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non
“mera” contestazione, dovendo «l'utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali [presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)» (Cass., 09/01/2020, n. 297, pag. 9). Alla luce dei principi di diritto richiamati e dell'orientamento giurisprudenziale appena rievocato, a fronte delle doglianze formulate dalla parte appellante, si rende necessario in questa sede esaminare la contestazione sul malfunzionamento del contatore formulata dall'utente, i fatti di causa e la totalità delle emergenze istruttorie. Orbene, nel caso di specie, giova evidenziare che si era limitata a dare atto della Parte_1 sussistenza di consumi anomali addebitati da con la fattura oggetto di causa – in quanto CP_1 pagina 4 di 7 duplicati rispetto ai consumi medi dell'utente – imputandoli genericamente “ad un guasto del contatore
o ad una perdita dell'impianto di pertinenza” (v. pag. 6 atto di citazione in opposizione – primo grado). La contestazione è priva di una ricostruzione dei consumi storici e non fa riferimento in alcun modo ai presumibili consumi di energia effettuati nel periodo di cui alla fattura, sulla base dei dati statistici medi. A nulla rilevano in questo senso i pochi elementi forniti dall'utente stesso, inerenti al “modus operandi” del gestore del servizio idrico integrato, quali l'emissione di una fattura successiva in un secondo momento annullata, l'indicazione di fattura successiva (del 31.03.2017, con consumi pari a 62 mc) con il fine di sottolinearne la differenza con la fattura oggetto di causa “esorbitante rispetto ai consumi medi” ed, infine, la sostituzione del contatore. Tali elementi, peraltro, non risultano sufficienti per poter essere nel complesso considerati come sintomatici di un malfunzionamento del contatore. Perciò, non è condivisibile l'assunto secondo cui le diverse circostanze di fatto richiamate deponevano per un'anomalia dei consumi fatturati dovuta al cattivo funzionamento del contatore. In conclusione, la contestazione operata da appare meramente allegata in quanto è Parte_1 stata indicata quale ipotetica causa – tra le tante – dell'anomalia dei consumi, poiché scarna e priva del supporto probatorio necessario al fine di ritenerla compiuta in quanto tale. A tal proposito deve evidenziarsi che neppure i reclami presentati dall'utente prima dell'instaurazione del procedimento hanno rilevanza, considerato che si tratta di richieste generiche non presentate attraverso l'apposita modulistica e non corredate da prove certe ( “…la lettura del contatore rilevata dal vs. personale, e riportata in fattura, risulta eccessivamente elevata, e considerato che la Sig.ra ha potuto Pt_1 constatare che non vi sono perdite visibili nel proprio impianto idrico, è del tutto plausibile che sussista un guasto al Vs. contatore (…) ovvero una duplicazione per consumi già fatturati e puntualmente pagati in precedenza dalla mia cliente (…)” v. all. 4 fasc. primo grado parte opponente). Inoltre, la genericità della contestazione si evince anche dalla circostanza per cui era stata la stessa parte appellante ad evidenziare la sussistenza di un'alternatività di cause generanti l'anomalia dei consumi rilevata, quali il malfunzionamento del contatore, la perdita idrica dell'impianto o la duplicazione di consumi già pagati, lungo tutto il procedimento (v. atto di citazione in opposizione e successive memorie 183 co. 6 c.p.c.; atto di appello), ed anche in sede di reclamo (v. all. 4 fascicolo di primo grado parte opponente). In conclusione, a fronte delle argomentazioni appena svolte e di una mera contestazione dell'utente, Codesta Corte ritiene non superata la presunzione di correttezza dei consumi registrati dal misuratore riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 17401/2024), come correttamente già valutato dal primo giudice, non essendo pertanto necessario nessun approfondimento istruttorio tramite indagine tecnica alla quale la stessa si era opposta in primo grado. Pt_1
Anche in relazione alla seconda censura relativa al mancato assolvimento da parte dell'utente del proprio onere probatorio relativo all'assenza di fattori esterni idonei a generare l'eccessività dei consumi, non ha fornito evidenza alcuna in ordine al fatto che l'eccessività dei Parte_1 consumi fosse dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, o di avere vigilato al fine di evitare eventuali intrusioni di terzi, che avrebbero potuto alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare incremento dei consumi. Tale incombente probatorio avrebbe dovuto essere, in ogni caso, assolto da parte dell'utente, la quale era stata correttamente informata dal Gestore del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. B.35 del pagina 5 di 7 Regolamento SII, secondo cui “il Gestore evidenzierà in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente” e in base al quale il contatore è giudicato funzionante “qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno”. In materia, si è espressa anche la Corte Suprema di Cassazione la quale ha chiarito che “In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno” (Cass. n. 24904/2021). Nel caso di specie, risulta dagli atti che aveva ricevuto comunicazione da parte di Parte_1 con la missiva in risposta del 30.07.2014 (v. all. 5 copia riscontri – fasc. primo CP_1 CP_1 grado parte opponente) nella quale veniva invitata a formulare reclamo con l'apposita modulistica, nonché la segnalazione specifica di una riscontrata anomalia dei consumi relativi alla sua utenza in data 5.06.2014 (v. all. 10 missiva – fasc. primo grado parte opponente), nella quale veniva CP_1 espressamente invitata ad “effettuare con urgenza un controllo dell'impianto, anche al fine di escludere eventuali perdite idriche occulte”, senza nessun comportamento attivo e collaborativo da parte sua, successivo a tale ricezione.
2. Sul secondo motivo d'appello Non colgono nel segno le censure di cui al secondo motivo d'appello, riguardanti l'erroneità della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ritenne comprovato il credito in capo alla società opposta. Difatti, concordemente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, deve darsi atto del fatto che la società opposta aveva fornito la prova del credito da lei vantato nei confronti dell'utente, secondo i principi di diritto soprarichiamati, ai sensi degli artt. 1218, 1559, 2697 c.c. Risulta che aveva prodotto: CP_1
- la fattura a saldo n. 2014/402217441 del 29.05.2014, emessa sulla base dei consumi reali, contabilizzati da letture rilevate e non stimate, quindi, consumi effettivamente registrati dal contatore in uso, stante la presunzione di veridicità degli stessi, sopraprecisata, indicanti una prima lettura di 706 mc del 31.03.2011 ed una seconda lettura di 2634 mc del 27.09.2013;
- lo storico delle letture del contatore n. 01/529379 sostituito, a disposizione dell'utenza intestata ad;
Parte_1
- l'estratto conto aggiornato;
- la documentazione fotografica riguardante la lettura oggetto di contestazione, da cui – contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante – è possibile riscontrare il momento esatto di rilevazione, stante l'indicazione risultante nella fotografia, presumibilmente generata in automatico dalla macchina fotografica utilizzata (“2013-09-27”). Pertanto, dall'esame degli elementi appena menzionati, il credito deve ritenersi provato secondo quanto indicato nella richiamata fattura a saldo, ancorata ai consumi effettivi registrati dal contatore. L'inadempimento circa gli obblighi di periodica lettura e fatturazione dei consumi – che più volte ha lamentato –, ai sensi dell'art. B16 del Regolamento del S.I. I., secondo cui “Il Parte_1 pagina 6 di 7 Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte l'anno. Alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall'Autorità d'Ambito (…)”, non può comunque elidere il credito vantato dall'ente gestore per il servizio erogato e può al più giustificare una tutela risarcitoria dell'utente che richiederebbe, tuttavia, oltre che precisa domanda in questo senso, l'allegazione e la prova di un concreto ed attuale pregiudizio subito in diretta derivazione causale dalle condotte omissive. Orbene, nel caso di specie, risulta che la società opposta è stata parzialmente inadempiente quanto agli obblighi di periodica lettura, avendo fatto trascorrere circa un anno e sei mesi tra una lettura e l'altra (prima lettura del 31.03.2011 e seconda lettura del 27.09.2013). Tuttavia, Codesta Corte ritiene che tale inadempimento sia irrilevante, per i motivi di seguito precisati. Innanzitutto, giova rilevare che non ha formulato in sede di appello specifica Parte_1 domanda per il risarcimento del danno derivante dall'asserito pregiudizio patito per l'inadempimento della società appellata. Inoltre, occorre ribadire in questa sede quanto già precisato nella disamina del primo motivo d'appello ed evidenziare in particolare che aveva rispettato gli obblighi di informazione a cui era CP_1 tenuta ai sensi dell'art. B35 del Regolamento del SII a tutela del diritto dell'utente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali, con la conseguenza che lo stesso era stato messo nella condizione di adottare le iniziative cui è tenuto (onere di verifica dell'impianto e del contatore, autolettura etc.) per evitare l'aggravamento del danno (v. Cass. n. 24904/2021). Pertanto, tenuto conto dell'assenza di prove del fatto che l'eccessività dei consumi era dipesa da fattori esterni al controllo dell'utente e della mancata allegazione e dimostrazione di un danno concreto ed attuale, derivante dalla condotta omissiva di deve rigettarsi la pretesa avanzata dalla CP_1 parte appellante.
Per tutti questi motivi la sentenza di primo grado deve essere confermata. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/22 (valore causa da 5.201,00 a 26.000,00 - valori minimi stante la semplicità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Si dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 241/2021, emessa dal Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania il 18.01.2021, che conferma;
- condanna a rifondere ad le spese di lite del presente grado del Parte_1 CP_1 giudizio, che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002. Così deciso in Sassari, Il 10.10.2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa RI XO pagina 7 di 7
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 10/10/2025
Dott.ssa RI XO Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. RUSSO ALEXANDER sostituito dall'Avv. M.A. LODDO
APPELLANTE/I contro
CP_1
Avv. PISENTI FRANCESCO sostituito dall'Avv. A. ESPOSITO
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa RI XO
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa RI XO Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 23/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO ALEXANDER come da procura in Parte_1 atti
APPELLANTE contro
rappresentata e difesa dall'avv. PISENTI FRANCESCO come da procura in atti CP_1
APPELLATA
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 3343/2017 Parte_1 convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania in relazione all'utenza CP_1 idrica ad uso domestico n. 6502412, per il pagamento della somma di euro 5513,36, contestando:
- la condotta del gestore idrico per la mancanza di periodicità nella fatturazione;
- l'anomalia dei consumi, poiché non corrispondenti a quelli reali e la non potabilità dell'acqua. Pertanto, l'utente richiese, previa sospensione del provvedimento opposto, la revoca dell'ingiunzione di pagamento, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituì richiedendo il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese, ritenendo CP_1 come dovute in ogni caso le somme portate dalla fattura di cui all'ingiunzione di pagamento opposta.
Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 241/2021, pubblicata il 18.01.2021, rigettò l'opposizione proposta da , condannando quest'ultima Parte_1
pagina 2 di 7 alla rifusione delle spese di lite in favore di nella misura di euro 3.235,00 oltre spese CP_1 generali (15%) e accessori di legge. In particolare, il giudice di prime cure rilevò:
- che l'utente, oppostasi all'espletamento della c.t.u. sul funzionamento del contatore, non aveva fornito la prova del fatto che l'eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
- che aveva fornito correttamente la prova documentale del proprio credito. CP_1
*** Avverso tale sentenza ha proposto appello , affidato alle seguenti doglianze: Parte_1
1) l'errata applicazione dei principi sulla distribuzione dell'onere probatorio nel rapporto di somministrazione;
2) l'erroneo giudizio sulla prova del credito vantato da rispetto alla CP_1 documentazione versata in atti ed alle contestazioni dell'attrice. La parte appellante ha richiesto l'accertamento negativo del credito vantato da sulla CP_1 base dell'ingiunzione opposta, con vittoria di compensi professionali e spese, per il doppio grado di giudizio.
Si è costituita richiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sul primo motivo d'appello Con il primo motivo d'appello ha lamentato l'erronea applicazione da parte del Parte_1 giudice di prime cure dei principi riguardanti la distribuzione dell'onere probatorio nel rapporto di somministrazione, sotto un duplice profilo, ed in particolare:
- per avere il giudice di prime cure affermato che avrebbe soddisfatto il suo onere CP_1 probatorio di dimostrare il corretto funzionamento del contatore con la richiesta di c.t.u. sul misuratore stesso, non disposta per il contegno processuale della stessa opponente. Ha lamentato la mancata considerazione da parte del tribunale sul fatto che la c.t.u. non costituisce un mezzo di prova (ma un mezzo di controllo sui fatti costituenti la prova) ed è rimessa al potere discrezionale del giudice. Ha sostenuto che tale indagine, nel caso di specie, sarebbe stata inammissibile per il suo carattere meramente esplorativo, dato che pur al cospetto delle eccezioni stragiudiziali e CP_1 giudiziali dell'utente circa il malfunzionamento del contatore, oltre a non aver fornito alcun riscontro, non aveva mai eseguito dei controlli sull'apparecchiatura installata ed aveva sostituito il contatore in corso di causa;
- per avere il tribunale addebitato all'utente il mancato assolvimento del proprio onere probatorio in ordine alla prova negativa su circostanze non soltanto ipotetiche e peregrine e neppure oggetto di contestazione specifica, pur trattandosi di “fattori esterni” al controllo dello stesso utente (v. sentenza). Tali censure non meritano pregio.
pagina 3 di 7 Innanzitutto, occorre rilevare che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito (come quella in disamina), grava sull'opponente, il quale assume la posizione di attore in senso sostanziale, l'onere della prova circa l'inesistenza del diritto vantato dal creditore. Esso, quindi, deve fornire la prova di fatti che costituiscono la sua pretesa, o dimostrare l'esistenza di circostanze impeditive, estintive o modificative del credito stesso, mentre grava a carico di chi si afferma creditore dimostrare l'esistenza del credito derivante dal contratto di somministrazione e provare che il soggetto nei cui confronti la pretesa è vantata sia l'effettivo titolare del rapporto controverso. In materia di contratti di somministrazione, quanto all'applicazione dei principi appena enunciati di ripartizione dell'onere probatorio, si è espressa più volte la Corte di Cassazione, la quale da ultimo (Cass. n. 17401/2024) ha chiarito che “è stato anche di recente ribadito (Cass., 18/10/2023, n. 28984, pag. 6) che «“il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, sicché, “di fronte alla pretesa creditoria” avanzata dal somministrante “è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata, nello stesso senso, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 gennaio 2020, n. 297, Rv. 656455-01). Nondimeno, “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti” a carico dell'utente “sulla base delle indicazioni del contatore”, evidentemente, “non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”, con la conseguenza, dunque, che “la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 23699 del 2016, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02; nonché Cass. Sez. 3, ord. n. 13605 del 2019, cit., e Cass. Sez. 6-3, ord. n. 297 del 2020, cit.)», fermo che, all'esito, il fruitore deve offrire evidenza, per andare esente dalla sua responsabilità, del fatto che «l'eccessività dei consumi è [stata] dovuta a fattori esterni al suo controllo» (Cass., n. 28984 del 2023, cit., stessa pag. 6), che, perciò, non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi;
come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non
“mera” contestazione, dovendo «l'utente … contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali [presumibili] consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte -secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)» (Cass., 09/01/2020, n. 297, pag. 9). Alla luce dei principi di diritto richiamati e dell'orientamento giurisprudenziale appena rievocato, a fronte delle doglianze formulate dalla parte appellante, si rende necessario in questa sede esaminare la contestazione sul malfunzionamento del contatore formulata dall'utente, i fatti di causa e la totalità delle emergenze istruttorie. Orbene, nel caso di specie, giova evidenziare che si era limitata a dare atto della Parte_1 sussistenza di consumi anomali addebitati da con la fattura oggetto di causa – in quanto CP_1 pagina 4 di 7 duplicati rispetto ai consumi medi dell'utente – imputandoli genericamente “ad un guasto del contatore
o ad una perdita dell'impianto di pertinenza” (v. pag. 6 atto di citazione in opposizione – primo grado). La contestazione è priva di una ricostruzione dei consumi storici e non fa riferimento in alcun modo ai presumibili consumi di energia effettuati nel periodo di cui alla fattura, sulla base dei dati statistici medi. A nulla rilevano in questo senso i pochi elementi forniti dall'utente stesso, inerenti al “modus operandi” del gestore del servizio idrico integrato, quali l'emissione di una fattura successiva in un secondo momento annullata, l'indicazione di fattura successiva (del 31.03.2017, con consumi pari a 62 mc) con il fine di sottolinearne la differenza con la fattura oggetto di causa “esorbitante rispetto ai consumi medi” ed, infine, la sostituzione del contatore. Tali elementi, peraltro, non risultano sufficienti per poter essere nel complesso considerati come sintomatici di un malfunzionamento del contatore. Perciò, non è condivisibile l'assunto secondo cui le diverse circostanze di fatto richiamate deponevano per un'anomalia dei consumi fatturati dovuta al cattivo funzionamento del contatore. In conclusione, la contestazione operata da appare meramente allegata in quanto è Parte_1 stata indicata quale ipotetica causa – tra le tante – dell'anomalia dei consumi, poiché scarna e priva del supporto probatorio necessario al fine di ritenerla compiuta in quanto tale. A tal proposito deve evidenziarsi che neppure i reclami presentati dall'utente prima dell'instaurazione del procedimento hanno rilevanza, considerato che si tratta di richieste generiche non presentate attraverso l'apposita modulistica e non corredate da prove certe ( “…la lettura del contatore rilevata dal vs. personale, e riportata in fattura, risulta eccessivamente elevata, e considerato che la Sig.ra ha potuto Pt_1 constatare che non vi sono perdite visibili nel proprio impianto idrico, è del tutto plausibile che sussista un guasto al Vs. contatore (…) ovvero una duplicazione per consumi già fatturati e puntualmente pagati in precedenza dalla mia cliente (…)” v. all. 4 fasc. primo grado parte opponente). Inoltre, la genericità della contestazione si evince anche dalla circostanza per cui era stata la stessa parte appellante ad evidenziare la sussistenza di un'alternatività di cause generanti l'anomalia dei consumi rilevata, quali il malfunzionamento del contatore, la perdita idrica dell'impianto o la duplicazione di consumi già pagati, lungo tutto il procedimento (v. atto di citazione in opposizione e successive memorie 183 co. 6 c.p.c.; atto di appello), ed anche in sede di reclamo (v. all. 4 fascicolo di primo grado parte opponente). In conclusione, a fronte delle argomentazioni appena svolte e di una mera contestazione dell'utente, Codesta Corte ritiene non superata la presunzione di correttezza dei consumi registrati dal misuratore riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 17401/2024), come correttamente già valutato dal primo giudice, non essendo pertanto necessario nessun approfondimento istruttorio tramite indagine tecnica alla quale la stessa si era opposta in primo grado. Pt_1
Anche in relazione alla seconda censura relativa al mancato assolvimento da parte dell'utente del proprio onere probatorio relativo all'assenza di fattori esterni idonei a generare l'eccessività dei consumi, non ha fornito evidenza alcuna in ordine al fatto che l'eccessività dei Parte_1 consumi fosse dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto, o di avere vigilato al fine di evitare eventuali intrusioni di terzi, che avrebbero potuto alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare incremento dei consumi. Tale incombente probatorio avrebbe dovuto essere, in ogni caso, assolto da parte dell'utente, la quale era stata correttamente informata dal Gestore del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. B.35 del pagina 5 di 7 Regolamento SII, secondo cui “il Gestore evidenzierà in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente” e in base al quale il contatore è giudicato funzionante “qualora le indicazioni del contatore risultassero contenute entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno”. In materia, si è espressa anche la Corte Suprema di Cassazione la quale ha chiarito che “In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno” (Cass. n. 24904/2021). Nel caso di specie, risulta dagli atti che aveva ricevuto comunicazione da parte di Parte_1 con la missiva in risposta del 30.07.2014 (v. all. 5 copia riscontri – fasc. primo CP_1 CP_1 grado parte opponente) nella quale veniva invitata a formulare reclamo con l'apposita modulistica, nonché la segnalazione specifica di una riscontrata anomalia dei consumi relativi alla sua utenza in data 5.06.2014 (v. all. 10 missiva – fasc. primo grado parte opponente), nella quale veniva CP_1 espressamente invitata ad “effettuare con urgenza un controllo dell'impianto, anche al fine di escludere eventuali perdite idriche occulte”, senza nessun comportamento attivo e collaborativo da parte sua, successivo a tale ricezione.
2. Sul secondo motivo d'appello Non colgono nel segno le censure di cui al secondo motivo d'appello, riguardanti l'erroneità della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ritenne comprovato il credito in capo alla società opposta. Difatti, concordemente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, deve darsi atto del fatto che la società opposta aveva fornito la prova del credito da lei vantato nei confronti dell'utente, secondo i principi di diritto soprarichiamati, ai sensi degli artt. 1218, 1559, 2697 c.c. Risulta che aveva prodotto: CP_1
- la fattura a saldo n. 2014/402217441 del 29.05.2014, emessa sulla base dei consumi reali, contabilizzati da letture rilevate e non stimate, quindi, consumi effettivamente registrati dal contatore in uso, stante la presunzione di veridicità degli stessi, sopraprecisata, indicanti una prima lettura di 706 mc del 31.03.2011 ed una seconda lettura di 2634 mc del 27.09.2013;
- lo storico delle letture del contatore n. 01/529379 sostituito, a disposizione dell'utenza intestata ad;
Parte_1
- l'estratto conto aggiornato;
- la documentazione fotografica riguardante la lettura oggetto di contestazione, da cui – contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante – è possibile riscontrare il momento esatto di rilevazione, stante l'indicazione risultante nella fotografia, presumibilmente generata in automatico dalla macchina fotografica utilizzata (“2013-09-27”). Pertanto, dall'esame degli elementi appena menzionati, il credito deve ritenersi provato secondo quanto indicato nella richiamata fattura a saldo, ancorata ai consumi effettivi registrati dal contatore. L'inadempimento circa gli obblighi di periodica lettura e fatturazione dei consumi – che più volte ha lamentato –, ai sensi dell'art. B16 del Regolamento del S.I. I., secondo cui “Il Parte_1 pagina 6 di 7 Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte l'anno. Alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario determinato dall'Autorità d'Ambito (…)”, non può comunque elidere il credito vantato dall'ente gestore per il servizio erogato e può al più giustificare una tutela risarcitoria dell'utente che richiederebbe, tuttavia, oltre che precisa domanda in questo senso, l'allegazione e la prova di un concreto ed attuale pregiudizio subito in diretta derivazione causale dalle condotte omissive. Orbene, nel caso di specie, risulta che la società opposta è stata parzialmente inadempiente quanto agli obblighi di periodica lettura, avendo fatto trascorrere circa un anno e sei mesi tra una lettura e l'altra (prima lettura del 31.03.2011 e seconda lettura del 27.09.2013). Tuttavia, Codesta Corte ritiene che tale inadempimento sia irrilevante, per i motivi di seguito precisati. Innanzitutto, giova rilevare che non ha formulato in sede di appello specifica Parte_1 domanda per il risarcimento del danno derivante dall'asserito pregiudizio patito per l'inadempimento della società appellata. Inoltre, occorre ribadire in questa sede quanto già precisato nella disamina del primo motivo d'appello ed evidenziare in particolare che aveva rispettato gli obblighi di informazione a cui era CP_1 tenuta ai sensi dell'art. B35 del Regolamento del SII a tutela del diritto dell'utente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali, con la conseguenza che lo stesso era stato messo nella condizione di adottare le iniziative cui è tenuto (onere di verifica dell'impianto e del contatore, autolettura etc.) per evitare l'aggravamento del danno (v. Cass. n. 24904/2021). Pertanto, tenuto conto dell'assenza di prove del fatto che l'eccessività dei consumi era dipesa da fattori esterni al controllo dell'utente e della mancata allegazione e dimostrazione di un danno concreto ed attuale, derivante dalla condotta omissiva di deve rigettarsi la pretesa avanzata dalla CP_1 parte appellante.
Per tutti questi motivi la sentenza di primo grado deve essere confermata. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/22 (valore causa da 5.201,00 a 26.000,00 - valori minimi stante la semplicità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Si dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 241/2021, emessa dal Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania il 18.01.2021, che conferma;
- condanna a rifondere ad le spese di lite del presente grado del Parte_1 CP_1 giudizio, che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti, per l'appellante, per il versamento del doppio importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002. Così deciso in Sassari, Il 10.10.2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa RI XO pagina 7 di 7