Art. 10. (Insegnanti delle scuole e classi speciali - Requisiti)
Le insegnanti addette alle scuole ed alle sezioni destinate ai bambini di cui ai commi terzo e quarto dello articolo 3 della presente legge debbono essere fornite di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza del 8 - 16 giugno 1983, n. 173 (in G.U. 1a s.s. 22/6/1983, n. 170) ha dichiarato ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968 nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.
Le insegnanti addette alle scuole ed alle sezioni destinate ai bambini di cui ai commi terzo e quarto dello articolo 3 della presente legge debbono essere fornite di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza del 8 - 16 giugno 1983, n. 173 (in G.U. 1a s.s. 22/6/1983, n. 170) ha dichiarato ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968 nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.