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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/12/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO
SEZIONE PRIMA
Il Giudice Designato Dott.ssa Porzia Persio
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 333 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e avente ad oggetto “occupazione senza titolo di immobile” vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Sava (TA) presso lo studio dell' Avv. Parte_1
PE AL che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo.
ATTORE
E
e , elettivamente domiciliati in Lizzano (Ta) Controparte_1 Controparte_2 presso lo studio dell'Avv. PE Masini che li rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
all'udienza del 16.07.2025 i procuratori della parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30.12.2021 regolarmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio i sig.ri e , innanzi
[...] Controparte_1 Controparte_2
a questo Tribunale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accogliere la domanda attrice e previo accertamento dell'illegittima occupazione dell'immobile condannare i convenuti al risarcimento dei danni pari ad
€24.000,00 ( quale indennità per la perdita del canone di locazione per 5 anni) oltre ad €2000,00 per l'inevitabile deperimento del bene per l'assenza delle opere di ristrutturazione interna o nella diversa misura che l'On. Le Tribunale adito riterrà di giustizia o equo liquidare anche a seguito di CTU;
2) Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.
Deduceva l'attore di essere proprietario di un immobile sito in Torricella con annesso garage acquistato con atto del 10.02.2003 per Notaio . Tale immobile era Per_1 occupato sine titulo da oltre 10 anni dai convenuti che non lo rilasciavano nonostante l'invito in tal senso inoltrato con lettera raccomandata del 15.10.2021. Le parti convenute non avevano mai versato alcuna somma a titolo di indennità per l'occupazione e pertanto l'attore chiedeva il rilascio dell'immobile e il pagamento delle somme indicate nelle conclusioni a titolo di risarcimento del danno per l'omesso versamento del canone di locazione e per i danni causati dalla omessa manutenzione.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.05.2022 si costituivano in giudizio i convenuti impugnando e contestando ogni addebito e adducendo che l'immobile era stato liberato oltre 5 anni addietro.
Il convenuti concludevano chiedendo il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita mediante prove orali e consulenza tecnica d'ufficio e successivamente, all'udienza del 16.07.2025 trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 5 Dall'esame degli atti di causa e dalla documentazione acquisita è emersa la parziale fondatezza della domanda proposta dall'attore che pertanto può essere accolta per quanto di ragione.
In particolare sostiene l'attore sig. di avere instaurato il presente giudizio al Parte_1 fine di far accertare l'illegittima occupazione del proprio immobile da parte di
[...]
e e conseguentemente ottenere il risarcimento dei danni. CP_1 Persona_2
Sostiene ancora che nel corso del processo è stata dimostrata l'occupazione illegittima dell'immobile oggetto del giudizio da parte del sig. dal 2019 – 2020 e Controparte_3 prima da parte di . Tanto emergerebbe dalle dichiarazioni rese dal Controparte_1
nel verbale di inizio delle operazioni peritali sottoscritto dalle parti e Persona_2 non contestato, dalla denuncia-querela sporta dall'attore presso i Carabinieri di
Torricella nonche' dalle dichiarazioni rese dal teste e da altri Testimone_1 testimoni ascoltati nel corso dell'attività istruttoria.
E' stata prodotta in giudizio una lettera raccomandata A/R del 15.10.2021 con la quale l'attore chiede alla sig.ra il solo rilascio dell'immobile, Controparte_1 documento non contestato dalle altre parti, e che lascia presumere l'esistenza reale di un contratto di comodato verbale confermato dalle dichiarazioni rese dai testi Tes_2
e .
[...] Testimone_3
Solo con atto di citazione notificato il 14.01.2022 l'attore chiede, oltre all'accertamento della occupazione illegittima, anche il risarcimento del danno per la perdita del canone di locazione nonché per i danni subiti dall'immobile a causa della mancata “ristrutturazione interna “ dell'immobile illegittimamente detenuto.
In data 31.03.2025 nel corso del giudizio il sig. ha riconsegnato Controparte_2 all'attore le chiavi dell'immobile.
La difesa dei convenuti contesta la fondatezza delle domande attoree sostenendo che dall'istruttoria è emerso che la disponibilità dell'immobile da parte della famiglia risale ad un accordo verbale di comodato stipulato tra il sig. CP_1 Tes_3
, nonno dei convenuti, il sig. e lo stesso , genero di
[...] Tes_1 Parte_1 [...]
come riferito dai testi e . Ne deriva che i convenuti Tes_1 Tes_2 Testimone_3 utilizzavano l'immobile non in modo clandestino o abusivo, ma in ragione di un contratto di comodato stipulato verbalmente validamente concluso fino alla lettera del
Pag. 3 di 5 15 ottobre 2021 con la quale viene chiesta la restituzione dell'immobile senza richiesta di pagamento di indennizzo o risarcimento dei danni.
Il rapporto di comodato verbale risulterebbe pertanto essere stato revocato con la predetta raccomandata del 15.10.2021.
Nell'ordinamento vigente il contratto di comodato senza scadenza (precario) è valido e può essere revocato in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 1810 cc.
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se non adempie a tali obblighi il comodante può chiedere il risarcimento del danno oltre alla restituzione della cosa.
La raccomandata inviata alla sig.ra contenente la richiesta di restituzione CP_1 dell'immobile è stata inoltrata in data 15.10.2021 ma non ha avuto riscontro alcuno inducendo pertanto l'attore a notificare l'atto di citazione in giudizio notificato in data
14.01.2022 e contenente anche la richiesta di risarcimento del danno. Nel caso di specie dall'attività istruttoria è emerso che la sig.ra ha occupato Controparte_1
l'immobile per un periodo e ha successivamente consentito a di Controparte_2 continuare ad occuparlo fino alla riconsegna delle chiavi avvenuta in data 21.03.2025.
Tanto premesso si ritiene che l'attore abbia diritto al risarcimento del danno nella misura di €311,58 al mese, come quantificato dal CTU ( la cui relazione questo Giudice ritiene di fare propria), con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione fino alla restituzione delle chiavi avvenuta il 21.03.2025 per un totale di €11.840,04
(€311,54X38 mesi circa).
Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno relativa alla mancata ristrutturazione interna rimasta totalmente sfornita di prova.
Le spese di questo giudizio, stante la soccombenza parziale, possono essere integralmente compensate tra le parti incluse le somme liquidate al consulente tecnico di ufficio.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti di e , ogni diversa istanza,
[...] Controparte_1 Controparte_2 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente la domanda e condanna i convenuti
[...]
e , in solido tra loro, a corrispondere al sig. CP_1 Controparte_2
la somma di €11.840,00 calcolati all'attualità; Parte_1
b) Spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Taranto il 28.11.2025
Il Giudice
( Porzia Persio)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO
SEZIONE PRIMA
Il Giudice Designato Dott.ssa Porzia Persio
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 333 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e avente ad oggetto “occupazione senza titolo di immobile” vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Sava (TA) presso lo studio dell' Avv. Parte_1
PE AL che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo.
ATTORE
E
e , elettivamente domiciliati in Lizzano (Ta) Controparte_1 Controparte_2 presso lo studio dell'Avv. PE Masini che li rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
all'udienza del 16.07.2025 i procuratori della parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30.12.2021 regolarmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio i sig.ri e , innanzi
[...] Controparte_1 Controparte_2
a questo Tribunale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accogliere la domanda attrice e previo accertamento dell'illegittima occupazione dell'immobile condannare i convenuti al risarcimento dei danni pari ad
€24.000,00 ( quale indennità per la perdita del canone di locazione per 5 anni) oltre ad €2000,00 per l'inevitabile deperimento del bene per l'assenza delle opere di ristrutturazione interna o nella diversa misura che l'On. Le Tribunale adito riterrà di giustizia o equo liquidare anche a seguito di CTU;
2) Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.
Deduceva l'attore di essere proprietario di un immobile sito in Torricella con annesso garage acquistato con atto del 10.02.2003 per Notaio . Tale immobile era Per_1 occupato sine titulo da oltre 10 anni dai convenuti che non lo rilasciavano nonostante l'invito in tal senso inoltrato con lettera raccomandata del 15.10.2021. Le parti convenute non avevano mai versato alcuna somma a titolo di indennità per l'occupazione e pertanto l'attore chiedeva il rilascio dell'immobile e il pagamento delle somme indicate nelle conclusioni a titolo di risarcimento del danno per l'omesso versamento del canone di locazione e per i danni causati dalla omessa manutenzione.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.05.2022 si costituivano in giudizio i convenuti impugnando e contestando ogni addebito e adducendo che l'immobile era stato liberato oltre 5 anni addietro.
Il convenuti concludevano chiedendo il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita mediante prove orali e consulenza tecnica d'ufficio e successivamente, all'udienza del 16.07.2025 trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 5 Dall'esame degli atti di causa e dalla documentazione acquisita è emersa la parziale fondatezza della domanda proposta dall'attore che pertanto può essere accolta per quanto di ragione.
In particolare sostiene l'attore sig. di avere instaurato il presente giudizio al Parte_1 fine di far accertare l'illegittima occupazione del proprio immobile da parte di
[...]
e e conseguentemente ottenere il risarcimento dei danni. CP_1 Persona_2
Sostiene ancora che nel corso del processo è stata dimostrata l'occupazione illegittima dell'immobile oggetto del giudizio da parte del sig. dal 2019 – 2020 e Controparte_3 prima da parte di . Tanto emergerebbe dalle dichiarazioni rese dal Controparte_1
nel verbale di inizio delle operazioni peritali sottoscritto dalle parti e Persona_2 non contestato, dalla denuncia-querela sporta dall'attore presso i Carabinieri di
Torricella nonche' dalle dichiarazioni rese dal teste e da altri Testimone_1 testimoni ascoltati nel corso dell'attività istruttoria.
E' stata prodotta in giudizio una lettera raccomandata A/R del 15.10.2021 con la quale l'attore chiede alla sig.ra il solo rilascio dell'immobile, Controparte_1 documento non contestato dalle altre parti, e che lascia presumere l'esistenza reale di un contratto di comodato verbale confermato dalle dichiarazioni rese dai testi Tes_2
e .
[...] Testimone_3
Solo con atto di citazione notificato il 14.01.2022 l'attore chiede, oltre all'accertamento della occupazione illegittima, anche il risarcimento del danno per la perdita del canone di locazione nonché per i danni subiti dall'immobile a causa della mancata “ristrutturazione interna “ dell'immobile illegittimamente detenuto.
In data 31.03.2025 nel corso del giudizio il sig. ha riconsegnato Controparte_2 all'attore le chiavi dell'immobile.
La difesa dei convenuti contesta la fondatezza delle domande attoree sostenendo che dall'istruttoria è emerso che la disponibilità dell'immobile da parte della famiglia risale ad un accordo verbale di comodato stipulato tra il sig. CP_1 Tes_3
, nonno dei convenuti, il sig. e lo stesso , genero di
[...] Tes_1 Parte_1 [...]
come riferito dai testi e . Ne deriva che i convenuti Tes_1 Tes_2 Testimone_3 utilizzavano l'immobile non in modo clandestino o abusivo, ma in ragione di un contratto di comodato stipulato verbalmente validamente concluso fino alla lettera del
Pag. 3 di 5 15 ottobre 2021 con la quale viene chiesta la restituzione dell'immobile senza richiesta di pagamento di indennizzo o risarcimento dei danni.
Il rapporto di comodato verbale risulterebbe pertanto essere stato revocato con la predetta raccomandata del 15.10.2021.
Nell'ordinamento vigente il contratto di comodato senza scadenza (precario) è valido e può essere revocato in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 1810 cc.
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se non adempie a tali obblighi il comodante può chiedere il risarcimento del danno oltre alla restituzione della cosa.
La raccomandata inviata alla sig.ra contenente la richiesta di restituzione CP_1 dell'immobile è stata inoltrata in data 15.10.2021 ma non ha avuto riscontro alcuno inducendo pertanto l'attore a notificare l'atto di citazione in giudizio notificato in data
14.01.2022 e contenente anche la richiesta di risarcimento del danno. Nel caso di specie dall'attività istruttoria è emerso che la sig.ra ha occupato Controparte_1
l'immobile per un periodo e ha successivamente consentito a di Controparte_2 continuare ad occuparlo fino alla riconsegna delle chiavi avvenuta in data 21.03.2025.
Tanto premesso si ritiene che l'attore abbia diritto al risarcimento del danno nella misura di €311,58 al mese, come quantificato dal CTU ( la cui relazione questo Giudice ritiene di fare propria), con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione fino alla restituzione delle chiavi avvenuta il 21.03.2025 per un totale di €11.840,04
(€311,54X38 mesi circa).
Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno relativa alla mancata ristrutturazione interna rimasta totalmente sfornita di prova.
Le spese di questo giudizio, stante la soccombenza parziale, possono essere integralmente compensate tra le parti incluse le somme liquidate al consulente tecnico di ufficio.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti di e , ogni diversa istanza,
[...] Controparte_1 Controparte_2 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente la domanda e condanna i convenuti
[...]
e , in solido tra loro, a corrispondere al sig. CP_1 Controparte_2
la somma di €11.840,00 calcolati all'attualità; Parte_1
b) Spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Taranto il 28.11.2025
Il Giudice
( Porzia Persio)
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