Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
Sentenza 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 14/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00128/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00521/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2022, proposto da NZ Di OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sermoneta, non costituito in giudizio;
nei confronti
ON AT, NA RI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del rigetto formatosi sulla istanza di accesso documentale presentata il 22 luglio 2022 ed assunta al prot.n.9306 per l'accesso formale ai documenti amministrativi ed in ogni caso per l'annullamento della nota prot. n.0010515 del 18.8.2022 con cui il Comune di Sermoneta ha denegato l'accesso agli atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AT SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 17 dicembre 2022, il ricorrente ha impugnato la nota prot. n.0010515 del 18 agosto 2022 con cui il Comune di Sermoneta ha denegato l’accesso agli atti richiesti dal medesimo con istanza del 22 luglio 2022, deducendo, al riguardo la violazione degli articoli 1 e 2 della Costituzione, degli articoli 22, 24 e seguenti della legge n. 241/1990, eccesso di potere per sviamento, ed ha chiesto, oltre l’annullamento del provvedimento impugnato, anche di ordinare al Comune resistente l’accesso a tutti i documenti indicati nell'istanza di cui sopra.
Con ordinanza collegiale n. 753 del 25 settembre 2025, è stato rilevato che il ricorrente assumeva di avere intimato sia il Comune di Sermoneta che i controinteressati, senza, tuttavia, depositare in atti la prova della notifica del ricorso in epigrafe alle parti resistenti, peraltro non costituiti, ed è stato, pertanto, concesso alla parte ricorrente il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, per provvedere al deposito delle relate di notifica del ricorso, rinviando ogni decisione sullo stesso alla camera di consiglio fissata per il 17 dicembre 2025.
Quindi all’esito della camera di consiglio così fissata, è stata emessa altra ordinanza collegiale n. 1116 del 18 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 73, 3° comma, del c.p.a., con cui è stato fatto presente che, dopo il passaggio in decisione della causa, sono stati rilevati profili di inammissibilità del ricorso, per non essere stata adempiuta l’ordinanza collegiale n. 753 del 25 settembre 2025, con cui era stato rilevato che “… il ricorrente assume di avere intimato sia il Comune di Sermoneta che i controinteressati, senza, tuttavia, depositare in atti la prova della notifica del ricorso in epigrafe alle parti resistenti, peraltro non costituiti ;” ed era stato pertanto concesso alla parte ricorrente il termine perentorio di 15 giorni, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza, per provvedere al deposito delle relate di notifica del ricorso, rinviando ogni decisione sullo stesso alla odierna camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
E’ stato, rilevato, altresì, che ai sensi dell’art. 116 del c.p.a. “ Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. ”.
Pertanto, rilevato che la parte non ha provveduto ad eseguire l’ordine istruttorio nel termine perentorio assegnato e, comunque, non ha dimostrato di avere notificato il ricorso con cui è reclamato il rigetto dell’istanza di accesso agli atti né all’Amministrazione comunale né ai controinteressati, che, conseguentemente, deve ritenersi, prima ancora che improcedibile, inammissibile, è stato assegnato al ricorrente il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.
Alla camera di consiglio riconvocata dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Il Collegio deve dare atto che, nel termine indicato nell’ordinanza n. 1116 del 18 dicembre 2025, e comunque entro la data di discussione del ricorso in apposita camera di consiglio riconvocata, nulla è stato depositato.
Tanto precisato, ritiene il Collegio che si è, in sostanza, al cospetto di vera e propria inesistenza della notificazione per totale mancanza materiale dell'atto, non avendo provveduto il difensore della parte ricorrente ad evocare in giudizio i soggetti legittimati a resistere alle richieste veicolate con l’atto ricorsuale in esame, come indicati dall’art. 116 del c.p.a., peraltro espressamente richiamato con l’ordinanza n. 1116/2025.
Trattandosi, pertanto, di notifica inesistente, la stessa è insanabile, non potendo in questo caso essere concesso termine ai sensi dell’art. 44, comma 4 del c.p.a..
Sono ormai consolidati i principi come espressi dal giudice di appello, secondo cui “ L'inesistenza della notificazione del ricorso giurisdizionale è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa; la notifica sarebbe stata nulla (e sanabile), e non inesistente (e insanabile), se nel luogo di destinazione fosse stata comunque effettuata la consegna dell'atto, dal momento che i soli vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità .” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 878/2024).
Deve, pertanto, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, di cui non è stata fornita la prova dell’avvenuta notifica al Comune di Sermoneta né ai controinteressati come indicati dallo stesso ricorrente.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata evocazione in giudizio delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nelle camere di consiglio dei giorni 17 dicembre 2025, 11 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AT SC, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AT SC |
IL SEGRETARIO