Art. 7. Costruzione di impianti 1. Per la costruzione degli impianti necessari per l'avvio dell'attivita' del consorzio di cui all'articolo 3, si procede secondo le disposizioni vigenti in materia di interventi per la protezione civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.
Articolo 7 della Legge 28 febbraio 1992, n. 220
Articolo 6Articolo 8
Articolo 7 della Legge 28 febbraio 1992, n. 220
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12 agosto 2006
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