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12 agosto 2006
12 agosto 2006
Art. 7. Costruzione di impianti 1. Per la costruzione degli impianti necessari per l'avvio dell'attivita' del consorzio di cui all'articolo 3, si procede secondo le disposizioni vigenti in materia di interventi per la protezione civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.