Articolo 34 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 33Articolo 35
Versione
1 settembre 1984
Art. 34. (Pensione privilegiata per inabilita' alla navigazione) 1. I lavoratori marittimi, soggetti all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all'imbarco, possono conseguire la pensione privilegiata per inabilita' alla navigazione a prescindere da qualsiasi requisito di eta' o di periodo assicurativo.
2. Qualunque sia il numero dei contributi dovuti o accreditati la misura della pensione privilegiata di cui al comma precedente non puo' essere inferiore a quella che sarebbe spettata qualora il titolare avesse fatto valere almeno la meta' dell'anzianita' assicurativa massima prevista per legge.
3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti secondo le norme della predetta assicurazione.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984
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