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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa. Maria Ilaria Romano Presidente
dott. Aldo De Luca Giudice rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al RGNR. 3665/2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato il [...] a Benevento, in [...] Parte_1
sostegno (avv. Giovanni Cavuoto, giusta procura in atti) Controparte_1
parte ricorrente
E
, nata il [...] a [...] (avv. Alfonso Lamberti, giusta procura Controparte_2
in atti)
parte resistente
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7/10/2025 che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha dedotto di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Airola (BN) il 24/6/1995 con , che Controparte_2
dalla predetta unione non sono nati figli e che a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis,
p. 1/3 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione consensuale (con decreto nr. 7415/2021
in data 21/7/2021), alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale a CP_2
, sita in Airola (BN) alla via Annunziata nr. 3; nulla in merito all'assegno di
[...]
mantenimento. Su tali premesse, sull'assunto dell'impossibilità di una riconciliazione e sull'avvenuta decorrenza dei termini di legge, parte istante ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con atto depositato congiuntamente dalle parti in data 28/3/2025, si costituiva in giudizio parte resistente. Entrambe le parti davano atto di aver raggiunto intesa conciliativa e all'udienza del 1°/4/2025 chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordemente pattuite.
2. Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed è
accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò,
rileva, la circostanza, che in seguito alla separazione, omologata dal Tribunale di Benevento il
21/7/2021, i coniugi non si sono mai riconciliati, come da loro dichiarato, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr.
2 lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Airola (BN) il 24/6/1995 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato i patti esposti nell'accordo da loro debitamente sottoscritto.
In particolare, si sono accordate nel senso che:
- “ rimarrà assegnataria della casa coniugale, di proprietà esclusiva della Controparte_2
stessa, sita in Airola (BN) alla via Annunziata n.3, con i relativi beni mobili, con ogni
accessorio, arredo o pertinenza, avendo, , già provveduto a prelevare gli effetti Parte_1
personali;
- verserà per il mantenimento di la somma di €.500 Parte_1 Controparte_2
mensili, quale assegno divorzile, ivi compreso il pagamento delle fatture per le utenze
domestiche. Detta somma di €.500 che sarà versata a codice Iban: Controparte_2
[...] su Poste Italiane- BancoPosta, anticipatamente entro il 5 di
p. 2/3 ogni mese, a decorrere dal mese di aprile e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat,
costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di gennaio 2025(prima
rivalutazione gennaio 2026);
- le parti dichiarano espressamente di rinunciare a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa anche
non manifestata per ora e per il futuro;
- le parti dichiarano, pertanto, di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi titolo, causa o
ragione, anche risarcitoria a anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970, o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e al vincolo matrimoniale
nonché nella fase della separazione consensuale”.
5. Tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico, pertanto, il
Collegio ritiene di poterli porre a base della presente decisione.
6. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da e ogni ulteriore, contraria Parte_1 Controparte_2
o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
in Airola (BN) (atto nr. 13, parte II serie A, anno 1995) alle Controparte_2
condizioni concordate tra le parti e riportate in parte motiva;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D),
DPR 3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Airola (BN);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 10 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3