Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 04/03/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1487/24 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott. Emanuele Migliore Giudice dott.ssa Francesca Marchese Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , nata in [...] il [...], c.f. Parte_1
e nato ad [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, entrambi con l'avv. S. Lanzafame C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto scioglimento del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto per il P.M.: “”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità:
-con ricorso congiunto del 09.02.2024, i coniugi hanno richiesto cumulativamente separazione consensuale e divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.;
-le parti sono, tuttavia, comparse avanti il Presidente in data 19 giugno 2024 al fine di fornire i chiarimenti richiesti con decreto del 16 aprile 2024;
-pertanto, il Tribunale ha pronunciato sentenza di separazione n° 33/2024 passata in giudicato in data 27.01.2025.
Successivamente, a seguito di istanza di trattazione scritta del 04.02.2025, è stata svolta l'udienza di comparizione dei coniugi con modalità cartolari per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro, ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie alla legge.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: pronuncia lo scioglimento del matrimonio di , nata in [...] il [...], Parte_1
c.f. e nato ad [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, uniti in matrimonio civile celebrato in data 18/10/2012 nel C.F._2
Comune di San Germano Vercellese (VC); ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Germano Vercellese (VC) di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
Nulla sulle spese.
Biella, 19 febbraio 2025
Il Presidente est.