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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/05/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2303/2019 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 06 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 10.01.2025, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. DI GIROLAMO ROBERTO ha concluso come da nota depositata in Parte_1 data 5.5.2025 per n.q. di erede di , l'avv. TRAVERSA GIANFILIPPO e l'avv. Parte_2 Persona_1
BONOMO SIMONE ANDREA hanno concluso come da nota depositata in data 5.5.2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:39 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2303/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2303/2019 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI GIROLAMO Parte_1 C.F._1
ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Eugenio di Savoia,
n. 5, in virtù di procura alle liti in atti;
attore contro
(c.f. ), n.q. di erede di (c.f. Parte_2 C.F._2 Persona_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. TRAVERSA GIANFILIPPO ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv. NO ON RE sito in Latina (LT), Via Cesare Battisti, n.
5, in virtù di mandato allegato in atti;
convenuto
OGGETTO: risarcimento danno ex art. 96, co. 2, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.4.2019, il signor onveniva in Parte_1 giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – l'ex coniuge al fine di sentire Persona_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1)
In via principale accertare e dichiarare che la Sig.ra è tenuta al risarcimento del danno, per le su esposte ragioni, Per_1 nei confronti del Sig. nella misura di € 291.000,00, oltre alla somma che riterrà di giustizia per il danno Parte_1 morale cagionato all'attore in virtù delle azioni esecutive poste in essere e dichiarate non ammissibili per le spiegate ragioni, il tutto oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.”, deducendo: - che, in forza della sentenza n. 9169/1997 depositata il 14.5.1997, passata in giudicato, emessa dal Tribunale di
Roma a definizione del giudizio di separazione personale avviato dall'ex coniuge, gli era stato posto a carico un assegno mensile di mantenimento di £ 3.300.000, di cui £ 1.800.000 per la signora e Per_1
£ 1.500.000 per il figlio odierno convenuto;
- di essere addivenuto con l'ex coniuge, in data Parte_2
15.5.1997, ad un atto di transazione novativo, già raggiunto nelle more del giudizio di separazione, alle cui previsioni veniva dato seguito mediante divisione per atto notarile del 24.6.1997; - che, in data
30.9.1998, l'ex coniuge aveva proposto domanda di annullamento del matrimonio concordatario, iscrivendo, in data 14.10.2000, un sequestro conservativo ed un'ipoteca giudiziale per l'ammontare pari a
£ 600.000.000 (€ 309.874,14) per le somme alla medesima dovutele in forza della sentenza di separazione sopra richiamata;
- di essere intestatario, insieme alla ex moglie (quest'ultima in misura del 40%) della totalità delle quote sociali della in bonis, successivamente fallita;
- che, nell'anno 2005, Controparte_1 la Curatela Fallimentare aveva promosso, innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1 pignoramento su di un proprio immobile sito in Latina (LT), Via Giustiniano, n. 30, distinto al NCEU al foglio n.144, part.1101 (r.g.e. n. 173/2005); - che l'ex coniuge era intervenuta nella citata procedura esecutiva per la somma pari ad euro 309.874,14, in virtù dell'ipoteca giudiziale del 14.10.2000 sopra menzionata;
- che il dispiegato intervento era da ritenersi illegittimo, in quanto le statuizioni contenute nella sentenza di separazione in commento erano da considerarsi superate alla luce della transazione novativa e dell'atto di divisione notarile del 24.6.1997; - che l'immobile pignorato veniva posto in vendita su richiesta della ex coniuge, la quale, purtuttavia, veniva esclusa dalla partecipazione alla distribuzione del ricavato, in quanto, in ragione dell'atto transattivo novativo summenzionato, quest'ultima si era obbligata alla cancellazione di tutti i sequestri, le ipoteche e i pignoramenti iscritti nei confronti dell'attore;
- che il comportamento tenuto dall'ex moglie gli aveva comportato la perdita dell'immobile, di valore pari ad € 191.000,00, oltre alla possibilità di lucrare guadagni che avrebbero potuto essere introitati dalla sua messa a reddito, quantificati in € 100.000,00, nonché un danno morale.
Nelle more tra la notifica dell'atto di citazione e l'udienza di prima comparizione, si costituiva, in luogo dell'originaria convenuta , deceduta il 23.5.2019, il signor il quale, Persona_1 Parte_2 dichiarandosi figlio ed erede universale di quest'ultima, contestando recisamente, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 24.07.2019, la ricostruzione del padre attore, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, ogni contraria istanza respinta: preliminarmente: dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Foro di Roma o, in subordine, di Milano, per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguente declaratoria del caso e di legge.
Preliminarmente, nel rito: dichiarare l'interruzione del processo per morte del convenuto successivamente alla notifica dell'atto di citazione. Pregiudizialmente, ancora nel rito: dichiarare la nullità delle produzioni enunciate dall'attore nell'atto introduttivo ma per la verità da quest'ultimo mai eseguite, unitamente a declaratoria di espunzione dal contesto di causa di quei documenti che non sono stati menzionati nell'elenco attoreo. Nel merito: per scrupolo di difesa e senza con ciò implicitamente revocare o rinunciare all'eccezione sulla competenza per territorio, respingersi la domanda di Parte_1 in quanto nulla e comunque improponibile ed improcedibile. In ogni caso respingerla perché nel merito è infondata, non provata o come meglio. Con vittoria di spese e compensi di difesa. Oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA.”.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., espletato con esito negativo il procedimento di mediazione demandata da questo G.I., subentrato al precedente a far data dall' 01.07.2022, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, priva di pregio l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da parte convenuta, la quale, pertanto, andrà disattesa.
Nel caso di specie, l'odierna domanda formulata dall'attore può ragionevolmente essere sussunta nell'alveo dell'art. 96, co. 2, c.p.c., versandosi in una richiesta di risarcimento danni per incauto pignoramento, secondo cui «… Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente», e non invece nell'ambito dell'art. 2043 c.c., che regolamenta la fattispecie di risarcimento per fatto illecito, e nell'alveo dell'art. 2059 c.c., che disciplina la fattispecie del risarcimento del danno non patrimoniale.
Secondo il consolidato indirizzo ermeneutico di legittimità, invero, in tema di azione risarcitoria per responsabilità processuale aggravata, “l'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie” (ex multis, Cass., Sez. U., 21.9.2021, n. 25478; Cass. 29.3.2024, n. 8555; Cass. 30.12.2023,
n. 36593; Cass. 16.5.2017, n. 12029), con la precisazione che “tale principio opera anche quando il danno lamentato derivi…da altri pregiudizi di natura patrimoniale o non patrimoniale, in quanto ciò che rileva ai fini della qualificazione della responsabilità non è la tipologia del danno ma la natura processuale della condotta che lo ha causato”
(Cass. 30.12.2023, n.36593).
In siffatta ipotesi, la competenza territoriale è determinata secondo i principi che regolano la responsabilità processuale aggravata, non applicandosi le regole ordinarie sulla competenza territoriale, essendo territorialmente competente il giudice che sarebbe stato competente a conoscere del processo principale in cui si è verificata la condotta processuale dannosa.
Nel caso specifico, dunque, la competenza territoriale per l'azione autonoma spetta al giudice che sarebbe stato competente per l'opposizione all'esecuzione, ovvero il giudice del luogo in cui si è svolto il processo esecutivo.
La causa, pertanto, risulta correttamente incardinata innanzi all'intestato Tribunale, territorialmente competente, essendosi verificato l'evento dannoso lamentato da parte attrice in seno alla procedura esecutiva immobiliare in commento, instaurata avanti al Tribunale pontino.
Tanto premesso, nel merito, la domanda attorea è inammissibile e andrà, pertanto, respinta.
Invero, è jus receptum quello secondo cui il giudice competente per la domanda risarcitoria, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., è necessariamente quello della causa di merito, tant'è che se l'illecito è “di natura processuale ed è connesso allo svolgimento di un'attività giurisdizionale, il logico corollario è che solo il giudice di quella causa sia chiamato ad esaminare il fondamento della domanda risarcitoria” (Cass., Sez. U., 21.9.2021,
n. 25478).
Nello specifico, con riferimento alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. per danni derivanti da una procedura esecutiva illegittima, quale quella lamentata dall'odierna parte attrice, la Suprema Corte di
Cassazione ha chiarito che essa può essere formulata unicamente al giudice dell'opposizione all'esecuzione, competente funzionalmente a decidere sull'an e sul quantum di detta domanda (Cass.
20.3.2018, n. 6840).
È stato altresì precisato, con statuizione nomofilattica, che la proponibilità della domanda risarcitoria in un autonomo giudizio di merito rappresenti un'ipotesi residuale, ammissibile in due sole circostanze: nel caso di preclusioni processuali alla proposizione della domanda e nel caso in cui i danni si manifestino in uno stadio processuale nel quale risulti consumata la possibilità di farli valere (Cass., Sez. U., 21.9.2021,
n. 25478).
Sulla scorta dei principi ermeneutici sopra menzionati, la domanda di risarcimento avanzata dall'odierna parte istante è da ritenersi inammissibile, prima ancora che infondata (per totale assenza di allegazioni in punto an e quantum circa l'agognato risarcimento), posto che quest'ultima avrebbe potuto (e dovuto) sia richiedere il risarcimento in seno alla predetta procedura esecutiva, sia coltivare nel merito la predetta richiesta.
Dalla documentazione versata in atti si evince, invero, come nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 173/2005, l'attore abbia, dapprima, interposto reclamo al Collegio avverso l'ordinanza di diniego della richiesta di sospensione, successivamente abbia promosso una prima opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - senza, tuttavia, offrire traccia dell'introduzione della successiva fase di merito (vd. all.to n. 3, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., convenuto) -, e, in seguito, una seconda opposizione ex art. 615 c.p.c., conclusasi con sentenza di accoglimento n.55/2023 emessa dall'intestato Tribunale il 10.01.2023 (vd. all.ti attorei dep. 18.3.2024 e 26.6.2024).
In tutti i reclami e/o opposizioni sopra richiamati l'attore non ha mai richiesto la condanna dell'originaria convenuta, , al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Persona_1
Orbene, secondo i principi testé richiamati, giacché il rimedio sopra indicato non risulta essere stato perseguito nella sua sede naturale, ad avviso di questo Tribunale, risulta preclusa la facoltà di agire in capo all'odierna parte deducente per far valere, in autonomo giudizio di cognizione, un credito risarcitorio riferito a condotte processuali che dovevano (e potevano) esser segnalate, nella specie, al giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a conoscere del merito della causa di opposizione all'esecuzione.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda attorea andrà integralmente rigettata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto della natura documentale e della non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 06.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 06 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 06 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 10.01.2025, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. DI GIROLAMO ROBERTO ha concluso come da nota depositata in Parte_1 data 5.5.2025 per n.q. di erede di , l'avv. TRAVERSA GIANFILIPPO e l'avv. Parte_2 Persona_1
BONOMO SIMONE ANDREA hanno concluso come da nota depositata in data 5.5.2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:39 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2303/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2303/2019 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI GIROLAMO Parte_1 C.F._1
ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Eugenio di Savoia,
n. 5, in virtù di procura alle liti in atti;
attore contro
(c.f. ), n.q. di erede di (c.f. Parte_2 C.F._2 Persona_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. TRAVERSA GIANFILIPPO ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv. NO ON RE sito in Latina (LT), Via Cesare Battisti, n.
5, in virtù di mandato allegato in atti;
convenuto
OGGETTO: risarcimento danno ex art. 96, co. 2, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.4.2019, il signor onveniva in Parte_1 giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – l'ex coniuge al fine di sentire Persona_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1)
In via principale accertare e dichiarare che la Sig.ra è tenuta al risarcimento del danno, per le su esposte ragioni, Per_1 nei confronti del Sig. nella misura di € 291.000,00, oltre alla somma che riterrà di giustizia per il danno Parte_1 morale cagionato all'attore in virtù delle azioni esecutive poste in essere e dichiarate non ammissibili per le spiegate ragioni, il tutto oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.”, deducendo: - che, in forza della sentenza n. 9169/1997 depositata il 14.5.1997, passata in giudicato, emessa dal Tribunale di
Roma a definizione del giudizio di separazione personale avviato dall'ex coniuge, gli era stato posto a carico un assegno mensile di mantenimento di £ 3.300.000, di cui £ 1.800.000 per la signora e Per_1
£ 1.500.000 per il figlio odierno convenuto;
- di essere addivenuto con l'ex coniuge, in data Parte_2
15.5.1997, ad un atto di transazione novativo, già raggiunto nelle more del giudizio di separazione, alle cui previsioni veniva dato seguito mediante divisione per atto notarile del 24.6.1997; - che, in data
30.9.1998, l'ex coniuge aveva proposto domanda di annullamento del matrimonio concordatario, iscrivendo, in data 14.10.2000, un sequestro conservativo ed un'ipoteca giudiziale per l'ammontare pari a
£ 600.000.000 (€ 309.874,14) per le somme alla medesima dovutele in forza della sentenza di separazione sopra richiamata;
- di essere intestatario, insieme alla ex moglie (quest'ultima in misura del 40%) della totalità delle quote sociali della in bonis, successivamente fallita;
- che, nell'anno 2005, Controparte_1 la Curatela Fallimentare aveva promosso, innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1 pignoramento su di un proprio immobile sito in Latina (LT), Via Giustiniano, n. 30, distinto al NCEU al foglio n.144, part.1101 (r.g.e. n. 173/2005); - che l'ex coniuge era intervenuta nella citata procedura esecutiva per la somma pari ad euro 309.874,14, in virtù dell'ipoteca giudiziale del 14.10.2000 sopra menzionata;
- che il dispiegato intervento era da ritenersi illegittimo, in quanto le statuizioni contenute nella sentenza di separazione in commento erano da considerarsi superate alla luce della transazione novativa e dell'atto di divisione notarile del 24.6.1997; - che l'immobile pignorato veniva posto in vendita su richiesta della ex coniuge, la quale, purtuttavia, veniva esclusa dalla partecipazione alla distribuzione del ricavato, in quanto, in ragione dell'atto transattivo novativo summenzionato, quest'ultima si era obbligata alla cancellazione di tutti i sequestri, le ipoteche e i pignoramenti iscritti nei confronti dell'attore;
- che il comportamento tenuto dall'ex moglie gli aveva comportato la perdita dell'immobile, di valore pari ad € 191.000,00, oltre alla possibilità di lucrare guadagni che avrebbero potuto essere introitati dalla sua messa a reddito, quantificati in € 100.000,00, nonché un danno morale.
Nelle more tra la notifica dell'atto di citazione e l'udienza di prima comparizione, si costituiva, in luogo dell'originaria convenuta , deceduta il 23.5.2019, il signor il quale, Persona_1 Parte_2 dichiarandosi figlio ed erede universale di quest'ultima, contestando recisamente, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 24.07.2019, la ricostruzione del padre attore, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, ogni contraria istanza respinta: preliminarmente: dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Foro di Roma o, in subordine, di Milano, per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguente declaratoria del caso e di legge.
Preliminarmente, nel rito: dichiarare l'interruzione del processo per morte del convenuto successivamente alla notifica dell'atto di citazione. Pregiudizialmente, ancora nel rito: dichiarare la nullità delle produzioni enunciate dall'attore nell'atto introduttivo ma per la verità da quest'ultimo mai eseguite, unitamente a declaratoria di espunzione dal contesto di causa di quei documenti che non sono stati menzionati nell'elenco attoreo. Nel merito: per scrupolo di difesa e senza con ciò implicitamente revocare o rinunciare all'eccezione sulla competenza per territorio, respingersi la domanda di Parte_1 in quanto nulla e comunque improponibile ed improcedibile. In ogni caso respingerla perché nel merito è infondata, non provata o come meglio. Con vittoria di spese e compensi di difesa. Oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA.”.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., espletato con esito negativo il procedimento di mediazione demandata da questo G.I., subentrato al precedente a far data dall' 01.07.2022, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, priva di pregio l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da parte convenuta, la quale, pertanto, andrà disattesa.
Nel caso di specie, l'odierna domanda formulata dall'attore può ragionevolmente essere sussunta nell'alveo dell'art. 96, co. 2, c.p.c., versandosi in una richiesta di risarcimento danni per incauto pignoramento, secondo cui «… Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente», e non invece nell'ambito dell'art. 2043 c.c., che regolamenta la fattispecie di risarcimento per fatto illecito, e nell'alveo dell'art. 2059 c.c., che disciplina la fattispecie del risarcimento del danno non patrimoniale.
Secondo il consolidato indirizzo ermeneutico di legittimità, invero, in tema di azione risarcitoria per responsabilità processuale aggravata, “l'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie” (ex multis, Cass., Sez. U., 21.9.2021, n. 25478; Cass. 29.3.2024, n. 8555; Cass. 30.12.2023,
n. 36593; Cass. 16.5.2017, n. 12029), con la precisazione che “tale principio opera anche quando il danno lamentato derivi…da altri pregiudizi di natura patrimoniale o non patrimoniale, in quanto ciò che rileva ai fini della qualificazione della responsabilità non è la tipologia del danno ma la natura processuale della condotta che lo ha causato”
(Cass. 30.12.2023, n.36593).
In siffatta ipotesi, la competenza territoriale è determinata secondo i principi che regolano la responsabilità processuale aggravata, non applicandosi le regole ordinarie sulla competenza territoriale, essendo territorialmente competente il giudice che sarebbe stato competente a conoscere del processo principale in cui si è verificata la condotta processuale dannosa.
Nel caso specifico, dunque, la competenza territoriale per l'azione autonoma spetta al giudice che sarebbe stato competente per l'opposizione all'esecuzione, ovvero il giudice del luogo in cui si è svolto il processo esecutivo.
La causa, pertanto, risulta correttamente incardinata innanzi all'intestato Tribunale, territorialmente competente, essendosi verificato l'evento dannoso lamentato da parte attrice in seno alla procedura esecutiva immobiliare in commento, instaurata avanti al Tribunale pontino.
Tanto premesso, nel merito, la domanda attorea è inammissibile e andrà, pertanto, respinta.
Invero, è jus receptum quello secondo cui il giudice competente per la domanda risarcitoria, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., è necessariamente quello della causa di merito, tant'è che se l'illecito è “di natura processuale ed è connesso allo svolgimento di un'attività giurisdizionale, il logico corollario è che solo il giudice di quella causa sia chiamato ad esaminare il fondamento della domanda risarcitoria” (Cass., Sez. U., 21.9.2021,
n. 25478).
Nello specifico, con riferimento alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. per danni derivanti da una procedura esecutiva illegittima, quale quella lamentata dall'odierna parte attrice, la Suprema Corte di
Cassazione ha chiarito che essa può essere formulata unicamente al giudice dell'opposizione all'esecuzione, competente funzionalmente a decidere sull'an e sul quantum di detta domanda (Cass.
20.3.2018, n. 6840).
È stato altresì precisato, con statuizione nomofilattica, che la proponibilità della domanda risarcitoria in un autonomo giudizio di merito rappresenti un'ipotesi residuale, ammissibile in due sole circostanze: nel caso di preclusioni processuali alla proposizione della domanda e nel caso in cui i danni si manifestino in uno stadio processuale nel quale risulti consumata la possibilità di farli valere (Cass., Sez. U., 21.9.2021,
n. 25478).
Sulla scorta dei principi ermeneutici sopra menzionati, la domanda di risarcimento avanzata dall'odierna parte istante è da ritenersi inammissibile, prima ancora che infondata (per totale assenza di allegazioni in punto an e quantum circa l'agognato risarcimento), posto che quest'ultima avrebbe potuto (e dovuto) sia richiedere il risarcimento in seno alla predetta procedura esecutiva, sia coltivare nel merito la predetta richiesta.
Dalla documentazione versata in atti si evince, invero, come nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 173/2005, l'attore abbia, dapprima, interposto reclamo al Collegio avverso l'ordinanza di diniego della richiesta di sospensione, successivamente abbia promosso una prima opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - senza, tuttavia, offrire traccia dell'introduzione della successiva fase di merito (vd. all.to n. 3, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., convenuto) -, e, in seguito, una seconda opposizione ex art. 615 c.p.c., conclusasi con sentenza di accoglimento n.55/2023 emessa dall'intestato Tribunale il 10.01.2023 (vd. all.ti attorei dep. 18.3.2024 e 26.6.2024).
In tutti i reclami e/o opposizioni sopra richiamati l'attore non ha mai richiesto la condanna dell'originaria convenuta, , al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Persona_1
Orbene, secondo i principi testé richiamati, giacché il rimedio sopra indicato non risulta essere stato perseguito nella sua sede naturale, ad avviso di questo Tribunale, risulta preclusa la facoltà di agire in capo all'odierna parte deducente per far valere, in autonomo giudizio di cognizione, un credito risarcitorio riferito a condotte processuali che dovevano (e potevano) esser segnalate, nella specie, al giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a conoscere del merito della causa di opposizione all'esecuzione.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda attorea andrà integralmente rigettata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto della natura documentale e della non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 06.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 06 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini