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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/07/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 516/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Rampini Presidente dott. Marco Bonci Giudice dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2024 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Con l'avv. Andrea Naso ATTORE contro
C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Con l'avv. Rosella Monti
CONVENUTO
e con la partecipazione di
P.M. sede
INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo la modifica della sentenza di divorzio tra le parti – come parzialmente oggetto di riforma da parte della CdA con sentenza n.
663/2021, pubblicata in data 11/06/2021, contributo al mantenimento euro 550 mensili -, in particolare chiedendo la riduzione del contributo al mantenimento della figlia , nata a Per_1
Casale Monferrato il 19/04/2013. Parte resistente si costituiva, contestando quanto ex ad- verso dedotto e chiedendo in particolare la modifica in punto affido e visite alla luce della totale assenza di rapporti padre-figlia.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio libero (della sola madre, il padre non com- pariva nemmeno in prima udienza), produzioni documentali, indagini di polizia tributaria.
Parte ricorrente concludeva chiedendo “Accertare e disporre la revoca/sospensione del pa- gamento dell'assegno di mantenimento e degli oneri straordinari per la figlia minore
; In via subordinata: Ridurre l'assegno di mantenimento comunque Persona_2 al minimo.”.
Parte resistente – dovendosi tenere in considerazione le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione – concludeva chiedendo “in via principale disporre l'affido cd. super esclusivo della figlia minore alla madre con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ed adozione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia ai sensi del combinato disposto tra l'art. 337 quater c.c. e 337 bis. c.c.; in subordine disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c.; disporre e confermare l'obbligo per il sig. di corrispondere alla Sig.ra un assegno mensile pari ad € 550,00, o al- Parte_1 CP_1
tra somma che la S.V. Ill.ma Vorrà determinare, da versarsi entro il 5 di ogni mese e da ri- valutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento della figlia minore;
disporre e confermare che le spese straordinarie, da sostenere Per_1
nell'interesse della figlia minore , siano poste a carico del 50% per ciascun genitore Per_1
come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria.”.
In punto di regolamentazione dei rapporti padre – figlia, risulta acclarato che non ci siano – in modo assoluto – rapporti padre-figlia (padre che già nel 2019 in sede di divorzio dichia- rava di non aver alcun interesse per la figlia ), di talché è necessario procedere alla Per_1
previsione di affido c.d. super esclusivo in capo alla madre della minore, nonché prevedere che eventuali visite padre-figlia siano subordinate all'assenso della madre, comunque alla
2 presenza di persona di fiducia o della madre, evidenziandosi un comportamento abbandoni- co grave.
Rispetto al doveroso contributo al mantenimento della figlia , si osserva quanto segue. Per_1
Nel 2021, giusta statuizione della Corte d'Appello in tal senso, allorché erano già nati i due figli minori del padre (circostanza non sopravvenuta), veniva disposto un contributo a cari- co del ricorrente pari ad euro 550 mensili;
parte ricorrente nondimeno si è resa totalmente inadempiente (dal 2019), senza possibilità di esecuzione, ed in ultimo per detta condotta il padre è stato anche condannato in sede penale (sentenza in atti dell'1 ottobre 2024) – detto comportamento corrobora ulteriormente quanto sopra detto in punto di comportamento gra- vemente abbandonico-.
Ciò detto, si procede ad analizzare le situazioni economiche dei genitori, anche in modo diacronico, trattandosi di ricorso in modifica.
Nel 2021, la Corte di Appello di Torino così ricostruiva la situazione economica dei genito- ri “lo deve imputare a se stesso le conseguenze della riduzione della partecipa- Parte_1
zione dal 49% al 35 % che emerge documentalmente nella prima pagina del modello fisca- le del 2018 redditi del 2017. Occorre tener conto che:
- dai modelli dei redditi 2015 , 2016 , 2017 depositati in primo grado con riferimento agli anni di imposta 2014 , 2015 e 2016 risulta che il reddito complessivo dello era Parte_1
pari rispettivamente a euro 65.181 ( con imposta netta di euro 10642) , ad euro 65.500 ( con imposta netta di euro 16844 ) e ad euro 62.043 ( con imposta netta di euro 11849)
-invece dal modello fiscale del 2018 relativo ai redditi del 2017 ( ove la quota di partecipa- zione risulta scesa al 35% : cfr prima pagina del modello , quadro RH) risulta un reddito complessivo più ridotto pari a euro 40.801 ( con imposta netta di euro 5745 ) .
In realtà , essendosi ridotta la quota di una percentuale pari solo al 15% ( dal 49% al 35%
), parte della riduzione del reddito percepito nel 2017 rispetto alla media degli anni prece- denti è dovuta a causa diversa dalla riduzione di quota ( essendo la riduzione del reddito superiore di diverse migliaia di euro rispetto alla percentuale di riduzione di quota ) – nel- la misura in cui non dipendente dalla riduzione di quota – può essere tenuta in considera- zione , non risultando direttamente imputabile allo trattandosi di socio di mino- Parte_1
ranza .
3 Anche nel modello fiscale del 2019 relativo ai redditi del 2018 dello , prodotto in Parte_1
sede di appello ( produzione ammissibile , dovendosi valutare il contributo per la figlia ) , risulta una ulteriore riduzione ad euro 28.125 del reddito conplessivo con imposta netta di euro 4794 . Anche tale ulteriore riduzione del reddito complessivo non può ascriversi uni- camente alla riduzione di quota. Infatti la percentuale di riduzione della quota ( pari al
15% ) non giustifica da sola l'abbassamento ben più significativo del reddito. Anche in tal caso e per gli stessi motivi già evidenziati con riferimento ai redditi percepiti nel 2017 , la riduzione del reddito può rilevare ai fini della richiesta di riduzione del contributo per la figlia , nella misura in cui non è conseguente alla riduzione di quota.
In pratica - pur non calcolando l'effetto derivante dalla riduzione della quota, in quanto imputabile allo per le ragioni suddette (lo stesso ha ammesso che la riduzione Parte_1
di quota è stata dovuta al suo ridotto impegno lavorativo presso la farmacia di cui è socia anche la madre dello stesso, senza dimostrare la necessità di tale minor impegno lavora- tivo) - occorre però tener conto che i redditi che provengono allo dalla farmacia Parte_1
suddetta risultano diminuire per più anni in misura solo in parte riconducibile alla ridu- zione di quota mentre per la restante parte la riduzione del reddito non può essere imputa- ta allo in quanto mero socio di minoranza , laddove la madre dello stesso è socio Parte_1
di maggioranza e va tenuta in considerazione in ordine alla domanda di riduzione del con- tributo per . Inoltre, sempre ai fini della riduzione del contributo per , se è vero Per_1 Per_1
che la ha un reddito ben inferiore allo (cfr Cud 2019 , ultima dichiarazione CP_1 Parte_1
prodotta: reddito di lavoro pari a euro 25899,88 , già indicato in sentenza appellata , con ritenute irpef di euro 4974 , 79) ed ha spese di locazione pari ad euro 500 mensili ( oltre spese) , come da contratto di locazione del 2016 (doc. 6 del fascicolo di parte di pri- CP_1
mo grado), la stessa ha un reddito disponibile comunque piuttosto significativo , visto che fra l'altro non è più gravata ,sia pur da qualche mese , dal finanziamento per l'acquisto di auto Nissan IC ( contratto del febbraio 2018 che prevede il rimborso in 36 rate mensili di euro 193, 93 euro e alla trentasettesima rata il pagamento di euro 6406 , rate quindi tut- te scadute ed in particolare l'ultima scaduta da qualche mese: cfr doc. 9 del fascicolo di primo grado di parte ed infine la minore sebbene non incontri il padre il qua- CP_1 Per_1 le pertanto contribuisce al mantenimento della stessa solo con l'assegno di mantenimento,
è ancora piccola (essendo nata nel 2013) e non è tuttora neanche in fase preadolescenzia-
4 le, donde le spese per la stessa, per quanto non incontri il padre , sono rapportate ad una fascia di età in cui le esigenze sono piuttosto ridotte. Invece la nascita dei due figli dello
( , in data 29 gennaio 2017 e , nato il 9 di- Parte_1 Persona_3 Persona_4
cembre 2019 ) è circostanza che di per sè non può giustificare la riduzione del contributo per , tenuto conto che lo non produce dichiarazioni dei redditi della attua- Per_1 Parte_1 le compagna con cui ha avuto gli ultimi due figli dello (l'ultimo è nato il 9-12- Parte_1
2019, dopo l'appello depositato il 27 novembre 2019) e più in generale documentazione idonea a comprendere la situazione economica patrimoniale della compagna , risultando soltanto che la compagna attuale è socia al pari dello della s.n.c. che ha acqui- Parte_1
stato la farmacia in Liguria nel novembre 2019. In questo contesto non è possibile deter- minare esattamente in che misura incida rispettivamente sul reddito dello il man- Parte_1
tenimento dei figli nati nel 2017 e nel 2019, circostanza già assorbente, e in ogni caso il reddito dello risulta comunque capiente - pur tenuto conto delle riduzioni del Parte_1
reddito nei termini e limiti di cui sopra – e sufficiente al mantenimento di tre figli e al pa- gamento del contributo per , tenuto conto altresì delle ridotte esigenze di due figli Per_1
molto piccoli, essendo nati nel 2017 e nel 2019, e tenuto conto che le spese di locazione dello vanno condivise con la compagna convivente con cui si è trasferito ad Im- Parte_1 peria ove si trova l'immobile locato ( cfr contratto di locazione del primo ottobre 2019), non rilevando affatto che il contratto risulti stipulato dal solo Al tempo stesso e Parte_1
in senso contrario occorre evidenziare che - a seguito dell'acquisto a fine 2019 di farmacia in Liguria che ha comportato lo spostamento dello con compagna e figli in Parte_1 Per_5
ria - la casa di proprietà della madre dello non potrebbe più essere utilizzata Parte_1
dallo e quindi, ormai non vale più la considerazione svolta sul punto dal Tribu- Parte_1
nale (che aveva invece ritenuto di non dover valutare le spese di affitto dello Parte_1
avendo avuto lo la possibilità di utilizzare la casa della madre : vedi sopra ) ma Parte_1 occorre valutare l'incidenza sullo del 50% delle spese di locazione dell'immobile Parte_1 di Imperia”.
Nella presente sede parte ricorrente deduceva di non percepire redditi dalla “nuova” farma- cia di cui è socio al 10 %, ove tuttavia comunque lavora, di dover mantenere i due figli mi- nori, di dover sostenere un canone di locazione in Imperia per euro 600 mensili, che anche la compagna ha redditi pari a zero (socia al 90 % della farmacia); che la farmacia nel 2022
5 aveva perdite per euro 4000 circa;
di aver debiti con l'Erario per circa euro 10.000, di esse- re proprietario di un motociclo con due fermi amministrativi. Lo stesso dichiarava di non avere risparmi su conto corrente e di essere infine proprietario di un terreno che non produ- ceva redditi. Il padre nulla spiegava in sede di ricorso rispetto alle quote già dello stesso della farmacia della propria madre (rispetto alle ragioni della cessione di dette quote, al cor- rispettivo), salvo poi produrre relazioni mediche (ottobre 2024) che a fronte anche di de- pressione reattiva acuta indicavano come necessario non aver rapporti con la famiglia di origine (che tuttavia appaiono cessati da tempo, e comunque non hanno diretta incidenza circa un eventuale corrispettivo percepito a riguardo).
Parte ricorrente produceva in sede di ricorso estratti conto NI cointestati con la compagna che risultano di mero appoggio rispetto solo dei costi di utenza WIND con mo- vimentazione minima, solo successivamente all'indagine di polizia tributaria veniva prodot- to un estratto conto INTESA SAN PAOLO pure con movimentazione praticamente nulla, poi produceva estratto conto NI della farmacia;
dalle indagini della Guardia di
Finanza e dalla documentazione in atti emerge come sarebbero stati dichiarati dal padre per il 2023 redditi pari a 33 euro (il terreno), per il 2022 pari a zero e per il 2021 pari a 467 eu- ro;
la compagna al contempo espone redditi per il 2023 pari a zero, per il 2022 pari a zero, per il 2021 pari a 4206 euro. La farmacia rispetto al 2023 avrebbe avuto perdite per euro
17701, per il 2022 perdite pari a 4752, nel 2021 in attivo per euro 4673.
Tuttavia, bisogna notare come pur se parte ricorrente esponeva che la farmacia a Molini di
Triora fosse stata comprata con debiti contratti dalla compagna (per questo socia al 90 %) con i famigliari, e depositava documentazione di bonifici a riguardo, si può osservare come dette somme venissero corrisposte per la maggior parte nel 2019 e nel 2020 (2020 in cui si notano crediti per oltre euro 95000 per soci c/prelievi in bilancio), e che già nel 2022 i debi- ti verso soci ( 90%, a sua volta finanziata dai famigliari) scendevano di più della Pt_2
metà (da 112.000 nel 2021 ad euro a 33.000 euro nel 2022), indice positivo e di attività consistente.
Bisogna notare come a fronte di detti asseriti aiuti su cui l'attività e la famiglia si basereb- bero (vengono solo prodotte distinte di bonifici rispetto ai debiti successivi al 2019, e co- munque solo pochi ultimi bonifici recano causale per spese di famiglia) emergono comun- que lacune nella ricostruzione (inevitabili dato che non sono stati prodotti i conti di Per_6
6 zo – dalle suddette distinte emergono due diversi IBAN-, elemento logico imprescindibile date le affermazioni del ricorrente, gravato di onere della prova); invero dalle produzioni in atti (che comunque complessivamente sono rimaste carenti e tardive), esemplificativamen- te, rispetto al 2021 si nota come nel conto corrente della farmacia prodotto (NI) emergano versamenti in contanti pari ad oltre 29.000 euro e corresponsioni di per Pt_2
euro 33.000. Dette somme appaiono peraltro coincidenti con gli importi complessivi dichia- rati in conto economico quali corrispettivi da ventilare (oltre euro 59000). Ulteriormente, si nota, analizzando la documentazione in atti rispetto al 2021, che il conto NI della farmacia, unico su cui vi è movimentazione in generale tra quelli prodotti (i conti personali di parte ricorrente vedono movimentazione quasi nulla), appare utilizzato solo quale “ap- poggio” per il pagamento dei costi della farmacia (debiti, fornitori, canone di locazione) e Parte per la percezione degli emolumenti detto conto vede inoltre somme consistenti in en- trata in contanti oltre che bonifici da parte di , che complessivamente comunque Pt_2
sono di ammontare pari alle somme indicate quali corrispettivi da ventilare in bilancio. Or- bene, si nota come nel suddetto conto non vengano versati direttamente proventi della far-
Cont macia, non ci sono incassi (ce ne saranno, esigui, solo dall'agosto 2023) e vengono versate solo le somme necessitate per i pagamenti (in corrispondenza dei pagamenti, con un saldo sempre esiguo), di talché – anche alla luce di quanto esposto in bilancio – si può de-
Parte durre che altre entrate della farmacia (salvi gli emolumenti ivi direttamente corrispo- sti), comunque indicate a bilancio, venissero percepite entro altro conto (probabilmente di
, socia al 90 %), senza considerare eventuali somme in contanti ulteriori. Pt_2
A fronte della suddetta analisi non risultano le somme asseritamente corrisposte dalla ma- dre di (meri bonifici, il conto di non è stato prodotto), che nemmeno Pt_2 Pt_2
coincidono con le somme bonificate al conto NI della farmacia dalla stessa nel
2021; o viceversa, se le somme bonificate da nel 2021 provengono dalla di lei Pt_2
madre (ma sono minori i bonifici verso il conto della farmacia), non figurano entro il conto
NI della farmacia i corrispettivi comunque indicati nel conto economico.
Guardando al 2022, si può notare come il conto NI della farmacia venisse sem-
Parte pre usato come appoggio per il pagamento di costi e per ricevere gli emolumenti tut- tavia con minori versamenti in contanti (5800 circa) e invece euro 33800 bonificati da
[...]
; anche rispetto dette somme si nota che compaiono nel bilancio 2022 euro 33812 Pt_4
7 Parte quali corrispettivi da ventilare, oltre agli emolumenti Considerato appunto che nel conto della farmacia prodotto non vi sono incassi POS e vi sono versamenti in contanti
(comunque inferiori alla cassa esposta, per euro 14.000 circa) si presume che dette entrate possano essere confluite in un conto di , che parimenti non avrebbe avuto bisogno Pt_2
di aver aiuto economico dalla di lei madre (nel 2022 esposto per euro 25.000 circa) o vice- versa non si rinvengono nel conto NI i corrispettivi da ventilare, appunto le en- Parte trate della farmacia altre rispetto a quelle provenienti dall' D'altro canto pur a fronte di un asserito aiuto della madre di nel 2022 i debiti verso soci scendevano da Pt_2
112.000 euro a 33.000 euro. Rispetto al 2023 si nota ancora che venivano corrisposti da euro 24.400 verso il conto NI (somma in questo caso maggiore di Pt_2
quanto emergente quale corrispettivo nel conto economico, pari ad euro 9.000 circa) e i de- biti verso soci salivano ad euro 46000 circa;
solo dall'agosto 2023 si iniziano a rinvenire Cont nel conto della farmacia NI prodotto esigui pagamenti prima non presenti.
Orbene, dall'analisi della documentazione prodotta, se ne trae una ricostruzione economica
“ritagliata” entro le produzioni di parte, assolutamente carenti, che non si ritiene comunque credibile nemmeno avuto riguardo a quanto emerge dalle produzioni, risultando entrate ul- teriori della farmacia rispetto al conto prodotto, e del tutto omesso ed inficiato nel ragiona- mento il sostrato probatorio rispetto alle corresponsioni di liquidità da parte di Pt_2
(rectius dai di lei famigliari).
Invero bisogna notare come parte ricorrente, che ha una capacità lavorativa specifica, con- tinui a lavorare nella farmacia, ivi recandosi da Imperia (40/50 km) con un'auto evidente- mente non in sua proprietà, asseritamente non ricavando alcun reddito;
al contempo lo stes- so sostiene un canone di locazione di euro 600 (il cui pagamento comunque non figura da alcun conto prodotto;
la compagna in sede penale dichiarava costi abitativi complessivi pari ad euro 750) e mantiene due figli (peraltro non si rinviene nemmeno il conto su cui viene percepito l'assegno unico per gli stessi). La compagna dal canto suo, non presterebbe attivi- tà lavorativa (si veda verbale in atti in sede penale allorché dichiarava di studiare all'università).
La situazione sopra descritta non risulta sostenibile né maggiormente credibile assumendo un aiuto da parte della madre di e il di lei compagno (peraltro solo nel 2024 gli Pt_2
asseriti aiuti vedono causale per spese famigliari, prima per debiti della farmacia, di talché a
8 fronte di redditi zero dei genitori non si ha emergenza delle somme utilizzate dalla fami- glia), che comunque non risulta provato sol con i bonifici – parte ricorrente ha omesso del tutto di produrre l'estratto conto di , a fornire riscontro alle operazioni dedotte -. Pt_2
Dunque, il padre non ha fornito spiegazioni circa la dismissione di tutte le quote della far- macia della madre;
invero, pur iniziando a lavorare in altra farmacia relativamente distante, comunque da un lato si presume che lo stesso abbia vagliato anche la convenienza econo- mica di detta iniziativa, dall'altro comunque non viene detto nulla circa eventuali liquida- zioni della di lui quota societaria (carenza). Lo stesso poi argomenta di versare in condizio- ni deteriori dovendo mantenere i di lui figli minori (già nati allorché veniva riformato il di- vorzio) al contempo fornendo una ricostruzione gravemente parziale e del tutto non credibi- le non solo delle proprie condizioni economiche ma anche di quelle della compagna.
La madre, resistente, dal canto suo, è oggi proprietaria della casa in cui vive pagando euro
329 di mutuo, oltre ad euro 200 per un finanziamento per auto e 278 euro per un finanzia- mento (euro 727 totali), a fronte di redditi mensili per circa euro 3200 (migliorati, al con- tempo con maggior esposizione debitoria). La stessa in ragione dell'affido c.d. super esclu- sivo può fare richiesta di assegno unico.
Orbene, nel determinare l'eventuale contributo a mantenimento della figlia , di cui Per_1
parte ricorrente chiede la modifica, si deve considerare come la stessa risulti totalmente a carico della madre in termini di tempo, e che la stessa oggi è cresciuta (di talché si possono considerare cresciute le di lei esigenze). Rispetto alle asserite deteriori condizioni del padre, si ritiene che lo stesso non abbia provato il peggioramento della propria condizione econo- mica, anzi, avendo direttamente dedotto una situazione economica pari a zero che non si ri- tiene credibile. Quanto dedotto dal padre, non essendo affatto provato, anche debitamente considerato il dettato dell'art. 473 bis. 18 c.p.c., mina sia qualsiasi confronto per così dire diacronico sia l'analisi comparativa con le sostanze della madre;
in altre parole, non risul- tando provato uno dei termini del confronto (il cui onere della prova grava sul richiedente) potendosi solo presumere che il padre, con capacità lavorativa specifica, percepisca degli introiti, mantenendo sé stesso e i propri figli minori e sostenendo costi di abitazione (750), auto ed alimentari, non si può che ritenere la situazione almeno inalterata (non provata la modifica).
9 Si devono quindi ritenere per il padre sostanze almeno pari (ma potrebbero ben essere an- che superiori) a quelle considerate dalla Corte d'Appello nel 2021, ed al contempo non si può sottacere che a fronte della grave mancanza di trasparenza del padre la di lui capacità lavorativa specifica potrebbe garantirgli un reddito ben maggiore – che lo stesso percepiva all'epoca della separazione-; invero il padre non solo non ha fornito prova del mutamento della situazione economica, ma ha altresì creato totale incertezza circa le di lui sostanze, deducendo quale termine comparativo redditi pari a zero che non risultano credibili. Tanto detto, e considerando ostacolato in partenza ogni ragionamento differenziale circa i redditi del padre ma anche inficiata l'analisi comparativa delle sostanze dei genitori (e tanto ricade sul padre in termini di onere probatorio); considerando comunque le esigenze della figlia
(su cui invece si possono operare presunzioni) e in particolare che la figlia è a carico della madre tutti i giorni, sempre, per ogni esigenza di accudimento, con esigenze accresciute in relazione all'età; si ritiene che la somma di euro 550 in allora disposta sia congrua rispetto alle esigenze della minore, con diminuzione rispetto alla rivalutazione (sarebbe ormai pari ad oltre euro 600) considerato che la madre può percepire l'assegno unico per la totalità e che comunque pur a fronte di maggiori esigenze e accudimento totale la stessa ha migliora- to la propria posizione economica (in accoglimento comunque della richiesta). Si considera in particolare che la madre è onerata per tutti i giorni delle spese di alloggio, vitto, vestiario, medicinali della minore, rispetto alle quali il padre contribuisce solo monetariamente e mai in via diretta.
Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente soccombente, salva compensazione per metà data la non opposizione in ordine al rapporto genitore-figlia e con riduzione dei valori rispetto alla fase decisionale dato che parte resistente non ha depositato memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta, a parziale modifica di quanto già disposto in sede di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti (n. 765/2019, pubblica- ta il 17/10/2019 T. Alessandria), come riformata dalla Corte d'Appello (sentenza n.
663/2021, pubblicata in data 11/06/2021),
10 1) dispone l'affido esclusivo alla madre della minore;
Controparte_1 Persona_2
la madre prenderà tutte le decisioni in via esclusiva, anche quelle di maggior interesse (af- fido c.d. super esclusivo); la minore vivrà con la madre;
2) visite padre-figlia solo previo assenso della madre e comunque alla presenza o della ma- dre o di persona di fiducia della stessa;
3) pone a carico di , quale contributo al mantenimento della figlia minore Parte_1
, la somma mensile di euro 550, da corrispondere a entro il 5 di Per_1 Controparte_1
ogni mese, oltre a rivalutazione Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie regolate come da Protocollo del Tribunale di Alessandria;
4) condanna a rimborsare a le spese processuali, che Parte_1 Controparte_1
liquida, operata la compensazione per metà, in complessivi € 3082, di cui (somme ancora da compensare) € 1701 per la fase di studio della controversia, € 1204 per la fase introdutti- va del giudizio, € 1806 per la fase istruttoria ed € 1453 per la fase decisoria, oltre spese ge- nerali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 15 luglio 2025 dal Tribunale di Alessandria.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. ssa Martina Bianchi dott. Paolo Rampini
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Rampini Presidente dott. Marco Bonci Giudice dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2024 con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Con l'avv. Andrea Naso ATTORE contro
C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Con l'avv. Rosella Monti
CONVENUTO
e con la partecipazione di
P.M. sede
INTERVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo la modifica della sentenza di divorzio tra le parti – come parzialmente oggetto di riforma da parte della CdA con sentenza n.
663/2021, pubblicata in data 11/06/2021, contributo al mantenimento euro 550 mensili -, in particolare chiedendo la riduzione del contributo al mantenimento della figlia , nata a Per_1
Casale Monferrato il 19/04/2013. Parte resistente si costituiva, contestando quanto ex ad- verso dedotto e chiedendo in particolare la modifica in punto affido e visite alla luce della totale assenza di rapporti padre-figlia.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio libero (della sola madre, il padre non com- pariva nemmeno in prima udienza), produzioni documentali, indagini di polizia tributaria.
Parte ricorrente concludeva chiedendo “Accertare e disporre la revoca/sospensione del pa- gamento dell'assegno di mantenimento e degli oneri straordinari per la figlia minore
; In via subordinata: Ridurre l'assegno di mantenimento comunque Persona_2 al minimo.”.
Parte resistente – dovendosi tenere in considerazione le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione – concludeva chiedendo “in via principale disporre l'affido cd. super esclusivo della figlia minore alla madre con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ed adozione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia ai sensi del combinato disposto tra l'art. 337 quater c.c. e 337 bis. c.c.; in subordine disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c.; disporre e confermare l'obbligo per il sig. di corrispondere alla Sig.ra un assegno mensile pari ad € 550,00, o al- Parte_1 CP_1
tra somma che la S.V. Ill.ma Vorrà determinare, da versarsi entro il 5 di ogni mese e da ri- valutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento della figlia minore;
disporre e confermare che le spese straordinarie, da sostenere Per_1
nell'interesse della figlia minore , siano poste a carico del 50% per ciascun genitore Per_1
come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria.”.
In punto di regolamentazione dei rapporti padre – figlia, risulta acclarato che non ci siano – in modo assoluto – rapporti padre-figlia (padre che già nel 2019 in sede di divorzio dichia- rava di non aver alcun interesse per la figlia ), di talché è necessario procedere alla Per_1
previsione di affido c.d. super esclusivo in capo alla madre della minore, nonché prevedere che eventuali visite padre-figlia siano subordinate all'assenso della madre, comunque alla
2 presenza di persona di fiducia o della madre, evidenziandosi un comportamento abbandoni- co grave.
Rispetto al doveroso contributo al mantenimento della figlia , si osserva quanto segue. Per_1
Nel 2021, giusta statuizione della Corte d'Appello in tal senso, allorché erano già nati i due figli minori del padre (circostanza non sopravvenuta), veniva disposto un contributo a cari- co del ricorrente pari ad euro 550 mensili;
parte ricorrente nondimeno si è resa totalmente inadempiente (dal 2019), senza possibilità di esecuzione, ed in ultimo per detta condotta il padre è stato anche condannato in sede penale (sentenza in atti dell'1 ottobre 2024) – detto comportamento corrobora ulteriormente quanto sopra detto in punto di comportamento gra- vemente abbandonico-.
Ciò detto, si procede ad analizzare le situazioni economiche dei genitori, anche in modo diacronico, trattandosi di ricorso in modifica.
Nel 2021, la Corte di Appello di Torino così ricostruiva la situazione economica dei genito- ri “lo deve imputare a se stesso le conseguenze della riduzione della partecipa- Parte_1
zione dal 49% al 35 % che emerge documentalmente nella prima pagina del modello fisca- le del 2018 redditi del 2017. Occorre tener conto che:
- dai modelli dei redditi 2015 , 2016 , 2017 depositati in primo grado con riferimento agli anni di imposta 2014 , 2015 e 2016 risulta che il reddito complessivo dello era Parte_1
pari rispettivamente a euro 65.181 ( con imposta netta di euro 10642) , ad euro 65.500 ( con imposta netta di euro 16844 ) e ad euro 62.043 ( con imposta netta di euro 11849)
-invece dal modello fiscale del 2018 relativo ai redditi del 2017 ( ove la quota di partecipa- zione risulta scesa al 35% : cfr prima pagina del modello , quadro RH) risulta un reddito complessivo più ridotto pari a euro 40.801 ( con imposta netta di euro 5745 ) .
In realtà , essendosi ridotta la quota di una percentuale pari solo al 15% ( dal 49% al 35%
), parte della riduzione del reddito percepito nel 2017 rispetto alla media degli anni prece- denti è dovuta a causa diversa dalla riduzione di quota ( essendo la riduzione del reddito superiore di diverse migliaia di euro rispetto alla percentuale di riduzione di quota ) – nel- la misura in cui non dipendente dalla riduzione di quota – può essere tenuta in considera- zione , non risultando direttamente imputabile allo trattandosi di socio di mino- Parte_1
ranza .
3 Anche nel modello fiscale del 2019 relativo ai redditi del 2018 dello , prodotto in Parte_1
sede di appello ( produzione ammissibile , dovendosi valutare il contributo per la figlia ) , risulta una ulteriore riduzione ad euro 28.125 del reddito conplessivo con imposta netta di euro 4794 . Anche tale ulteriore riduzione del reddito complessivo non può ascriversi uni- camente alla riduzione di quota. Infatti la percentuale di riduzione della quota ( pari al
15% ) non giustifica da sola l'abbassamento ben più significativo del reddito. Anche in tal caso e per gli stessi motivi già evidenziati con riferimento ai redditi percepiti nel 2017 , la riduzione del reddito può rilevare ai fini della richiesta di riduzione del contributo per la figlia , nella misura in cui non è conseguente alla riduzione di quota.
In pratica - pur non calcolando l'effetto derivante dalla riduzione della quota, in quanto imputabile allo per le ragioni suddette (lo stesso ha ammesso che la riduzione Parte_1
di quota è stata dovuta al suo ridotto impegno lavorativo presso la farmacia di cui è socia anche la madre dello stesso, senza dimostrare la necessità di tale minor impegno lavora- tivo) - occorre però tener conto che i redditi che provengono allo dalla farmacia Parte_1
suddetta risultano diminuire per più anni in misura solo in parte riconducibile alla ridu- zione di quota mentre per la restante parte la riduzione del reddito non può essere imputa- ta allo in quanto mero socio di minoranza , laddove la madre dello stesso è socio Parte_1
di maggioranza e va tenuta in considerazione in ordine alla domanda di riduzione del con- tributo per . Inoltre, sempre ai fini della riduzione del contributo per , se è vero Per_1 Per_1
che la ha un reddito ben inferiore allo (cfr Cud 2019 , ultima dichiarazione CP_1 Parte_1
prodotta: reddito di lavoro pari a euro 25899,88 , già indicato in sentenza appellata , con ritenute irpef di euro 4974 , 79) ed ha spese di locazione pari ad euro 500 mensili ( oltre spese) , come da contratto di locazione del 2016 (doc. 6 del fascicolo di parte di pri- CP_1
mo grado), la stessa ha un reddito disponibile comunque piuttosto significativo , visto che fra l'altro non è più gravata ,sia pur da qualche mese , dal finanziamento per l'acquisto di auto Nissan IC ( contratto del febbraio 2018 che prevede il rimborso in 36 rate mensili di euro 193, 93 euro e alla trentasettesima rata il pagamento di euro 6406 , rate quindi tut- te scadute ed in particolare l'ultima scaduta da qualche mese: cfr doc. 9 del fascicolo di primo grado di parte ed infine la minore sebbene non incontri il padre il qua- CP_1 Per_1 le pertanto contribuisce al mantenimento della stessa solo con l'assegno di mantenimento,
è ancora piccola (essendo nata nel 2013) e non è tuttora neanche in fase preadolescenzia-
4 le, donde le spese per la stessa, per quanto non incontri il padre , sono rapportate ad una fascia di età in cui le esigenze sono piuttosto ridotte. Invece la nascita dei due figli dello
( , in data 29 gennaio 2017 e , nato il 9 di- Parte_1 Persona_3 Persona_4
cembre 2019 ) è circostanza che di per sè non può giustificare la riduzione del contributo per , tenuto conto che lo non produce dichiarazioni dei redditi della attua- Per_1 Parte_1 le compagna con cui ha avuto gli ultimi due figli dello (l'ultimo è nato il 9-12- Parte_1
2019, dopo l'appello depositato il 27 novembre 2019) e più in generale documentazione idonea a comprendere la situazione economica patrimoniale della compagna , risultando soltanto che la compagna attuale è socia al pari dello della s.n.c. che ha acqui- Parte_1
stato la farmacia in Liguria nel novembre 2019. In questo contesto non è possibile deter- minare esattamente in che misura incida rispettivamente sul reddito dello il man- Parte_1
tenimento dei figli nati nel 2017 e nel 2019, circostanza già assorbente, e in ogni caso il reddito dello risulta comunque capiente - pur tenuto conto delle riduzioni del Parte_1
reddito nei termini e limiti di cui sopra – e sufficiente al mantenimento di tre figli e al pa- gamento del contributo per , tenuto conto altresì delle ridotte esigenze di due figli Per_1
molto piccoli, essendo nati nel 2017 e nel 2019, e tenuto conto che le spese di locazione dello vanno condivise con la compagna convivente con cui si è trasferito ad Im- Parte_1 peria ove si trova l'immobile locato ( cfr contratto di locazione del primo ottobre 2019), non rilevando affatto che il contratto risulti stipulato dal solo Al tempo stesso e Parte_1
in senso contrario occorre evidenziare che - a seguito dell'acquisto a fine 2019 di farmacia in Liguria che ha comportato lo spostamento dello con compagna e figli in Parte_1 Per_5
ria - la casa di proprietà della madre dello non potrebbe più essere utilizzata Parte_1
dallo e quindi, ormai non vale più la considerazione svolta sul punto dal Tribu- Parte_1
nale (che aveva invece ritenuto di non dover valutare le spese di affitto dello Parte_1
avendo avuto lo la possibilità di utilizzare la casa della madre : vedi sopra ) ma Parte_1 occorre valutare l'incidenza sullo del 50% delle spese di locazione dell'immobile Parte_1 di Imperia”.
Nella presente sede parte ricorrente deduceva di non percepire redditi dalla “nuova” farma- cia di cui è socio al 10 %, ove tuttavia comunque lavora, di dover mantenere i due figli mi- nori, di dover sostenere un canone di locazione in Imperia per euro 600 mensili, che anche la compagna ha redditi pari a zero (socia al 90 % della farmacia); che la farmacia nel 2022
5 aveva perdite per euro 4000 circa;
di aver debiti con l'Erario per circa euro 10.000, di esse- re proprietario di un motociclo con due fermi amministrativi. Lo stesso dichiarava di non avere risparmi su conto corrente e di essere infine proprietario di un terreno che non produ- ceva redditi. Il padre nulla spiegava in sede di ricorso rispetto alle quote già dello stesso della farmacia della propria madre (rispetto alle ragioni della cessione di dette quote, al cor- rispettivo), salvo poi produrre relazioni mediche (ottobre 2024) che a fronte anche di de- pressione reattiva acuta indicavano come necessario non aver rapporti con la famiglia di origine (che tuttavia appaiono cessati da tempo, e comunque non hanno diretta incidenza circa un eventuale corrispettivo percepito a riguardo).
Parte ricorrente produceva in sede di ricorso estratti conto NI cointestati con la compagna che risultano di mero appoggio rispetto solo dei costi di utenza WIND con mo- vimentazione minima, solo successivamente all'indagine di polizia tributaria veniva prodot- to un estratto conto INTESA SAN PAOLO pure con movimentazione praticamente nulla, poi produceva estratto conto NI della farmacia;
dalle indagini della Guardia di
Finanza e dalla documentazione in atti emerge come sarebbero stati dichiarati dal padre per il 2023 redditi pari a 33 euro (il terreno), per il 2022 pari a zero e per il 2021 pari a 467 eu- ro;
la compagna al contempo espone redditi per il 2023 pari a zero, per il 2022 pari a zero, per il 2021 pari a 4206 euro. La farmacia rispetto al 2023 avrebbe avuto perdite per euro
17701, per il 2022 perdite pari a 4752, nel 2021 in attivo per euro 4673.
Tuttavia, bisogna notare come pur se parte ricorrente esponeva che la farmacia a Molini di
Triora fosse stata comprata con debiti contratti dalla compagna (per questo socia al 90 %) con i famigliari, e depositava documentazione di bonifici a riguardo, si può osservare come dette somme venissero corrisposte per la maggior parte nel 2019 e nel 2020 (2020 in cui si notano crediti per oltre euro 95000 per soci c/prelievi in bilancio), e che già nel 2022 i debi- ti verso soci ( 90%, a sua volta finanziata dai famigliari) scendevano di più della Pt_2
metà (da 112.000 nel 2021 ad euro a 33.000 euro nel 2022), indice positivo e di attività consistente.
Bisogna notare come a fronte di detti asseriti aiuti su cui l'attività e la famiglia si basereb- bero (vengono solo prodotte distinte di bonifici rispetto ai debiti successivi al 2019, e co- munque solo pochi ultimi bonifici recano causale per spese di famiglia) emergono comun- que lacune nella ricostruzione (inevitabili dato che non sono stati prodotti i conti di Per_6
6 zo – dalle suddette distinte emergono due diversi IBAN-, elemento logico imprescindibile date le affermazioni del ricorrente, gravato di onere della prova); invero dalle produzioni in atti (che comunque complessivamente sono rimaste carenti e tardive), esemplificativamen- te, rispetto al 2021 si nota come nel conto corrente della farmacia prodotto (NI) emergano versamenti in contanti pari ad oltre 29.000 euro e corresponsioni di per Pt_2
euro 33.000. Dette somme appaiono peraltro coincidenti con gli importi complessivi dichia- rati in conto economico quali corrispettivi da ventilare (oltre euro 59000). Ulteriormente, si nota, analizzando la documentazione in atti rispetto al 2021, che il conto NI della farmacia, unico su cui vi è movimentazione in generale tra quelli prodotti (i conti personali di parte ricorrente vedono movimentazione quasi nulla), appare utilizzato solo quale “ap- poggio” per il pagamento dei costi della farmacia (debiti, fornitori, canone di locazione) e Parte per la percezione degli emolumenti detto conto vede inoltre somme consistenti in en- trata in contanti oltre che bonifici da parte di , che complessivamente comunque Pt_2
sono di ammontare pari alle somme indicate quali corrispettivi da ventilare in bilancio. Or- bene, si nota come nel suddetto conto non vengano versati direttamente proventi della far-
Cont macia, non ci sono incassi (ce ne saranno, esigui, solo dall'agosto 2023) e vengono versate solo le somme necessitate per i pagamenti (in corrispondenza dei pagamenti, con un saldo sempre esiguo), di talché – anche alla luce di quanto esposto in bilancio – si può de-
Parte durre che altre entrate della farmacia (salvi gli emolumenti ivi direttamente corrispo- sti), comunque indicate a bilancio, venissero percepite entro altro conto (probabilmente di
, socia al 90 %), senza considerare eventuali somme in contanti ulteriori. Pt_2
A fronte della suddetta analisi non risultano le somme asseritamente corrisposte dalla ma- dre di (meri bonifici, il conto di non è stato prodotto), che nemmeno Pt_2 Pt_2
coincidono con le somme bonificate al conto NI della farmacia dalla stessa nel
2021; o viceversa, se le somme bonificate da nel 2021 provengono dalla di lei Pt_2
madre (ma sono minori i bonifici verso il conto della farmacia), non figurano entro il conto
NI della farmacia i corrispettivi comunque indicati nel conto economico.
Guardando al 2022, si può notare come il conto NI della farmacia venisse sem-
Parte pre usato come appoggio per il pagamento di costi e per ricevere gli emolumenti tut- tavia con minori versamenti in contanti (5800 circa) e invece euro 33800 bonificati da
[...]
; anche rispetto dette somme si nota che compaiono nel bilancio 2022 euro 33812 Pt_4
7 Parte quali corrispettivi da ventilare, oltre agli emolumenti Considerato appunto che nel conto della farmacia prodotto non vi sono incassi POS e vi sono versamenti in contanti
(comunque inferiori alla cassa esposta, per euro 14.000 circa) si presume che dette entrate possano essere confluite in un conto di , che parimenti non avrebbe avuto bisogno Pt_2
di aver aiuto economico dalla di lei madre (nel 2022 esposto per euro 25.000 circa) o vice- versa non si rinvengono nel conto NI i corrispettivi da ventilare, appunto le en- Parte trate della farmacia altre rispetto a quelle provenienti dall' D'altro canto pur a fronte di un asserito aiuto della madre di nel 2022 i debiti verso soci scendevano da Pt_2
112.000 euro a 33.000 euro. Rispetto al 2023 si nota ancora che venivano corrisposti da euro 24.400 verso il conto NI (somma in questo caso maggiore di Pt_2
quanto emergente quale corrispettivo nel conto economico, pari ad euro 9.000 circa) e i de- biti verso soci salivano ad euro 46000 circa;
solo dall'agosto 2023 si iniziano a rinvenire Cont nel conto della farmacia NI prodotto esigui pagamenti prima non presenti.
Orbene, dall'analisi della documentazione prodotta, se ne trae una ricostruzione economica
“ritagliata” entro le produzioni di parte, assolutamente carenti, che non si ritiene comunque credibile nemmeno avuto riguardo a quanto emerge dalle produzioni, risultando entrate ul- teriori della farmacia rispetto al conto prodotto, e del tutto omesso ed inficiato nel ragiona- mento il sostrato probatorio rispetto alle corresponsioni di liquidità da parte di Pt_2
(rectius dai di lei famigliari).
Invero bisogna notare come parte ricorrente, che ha una capacità lavorativa specifica, con- tinui a lavorare nella farmacia, ivi recandosi da Imperia (40/50 km) con un'auto evidente- mente non in sua proprietà, asseritamente non ricavando alcun reddito;
al contempo lo stes- so sostiene un canone di locazione di euro 600 (il cui pagamento comunque non figura da alcun conto prodotto;
la compagna in sede penale dichiarava costi abitativi complessivi pari ad euro 750) e mantiene due figli (peraltro non si rinviene nemmeno il conto su cui viene percepito l'assegno unico per gli stessi). La compagna dal canto suo, non presterebbe attivi- tà lavorativa (si veda verbale in atti in sede penale allorché dichiarava di studiare all'università).
La situazione sopra descritta non risulta sostenibile né maggiormente credibile assumendo un aiuto da parte della madre di e il di lei compagno (peraltro solo nel 2024 gli Pt_2
asseriti aiuti vedono causale per spese famigliari, prima per debiti della farmacia, di talché a
8 fronte di redditi zero dei genitori non si ha emergenza delle somme utilizzate dalla fami- glia), che comunque non risulta provato sol con i bonifici – parte ricorrente ha omesso del tutto di produrre l'estratto conto di , a fornire riscontro alle operazioni dedotte -. Pt_2
Dunque, il padre non ha fornito spiegazioni circa la dismissione di tutte le quote della far- macia della madre;
invero, pur iniziando a lavorare in altra farmacia relativamente distante, comunque da un lato si presume che lo stesso abbia vagliato anche la convenienza econo- mica di detta iniziativa, dall'altro comunque non viene detto nulla circa eventuali liquida- zioni della di lui quota societaria (carenza). Lo stesso poi argomenta di versare in condizio- ni deteriori dovendo mantenere i di lui figli minori (già nati allorché veniva riformato il di- vorzio) al contempo fornendo una ricostruzione gravemente parziale e del tutto non credibi- le non solo delle proprie condizioni economiche ma anche di quelle della compagna.
La madre, resistente, dal canto suo, è oggi proprietaria della casa in cui vive pagando euro
329 di mutuo, oltre ad euro 200 per un finanziamento per auto e 278 euro per un finanzia- mento (euro 727 totali), a fronte di redditi mensili per circa euro 3200 (migliorati, al con- tempo con maggior esposizione debitoria). La stessa in ragione dell'affido c.d. super esclu- sivo può fare richiesta di assegno unico.
Orbene, nel determinare l'eventuale contributo a mantenimento della figlia , di cui Per_1
parte ricorrente chiede la modifica, si deve considerare come la stessa risulti totalmente a carico della madre in termini di tempo, e che la stessa oggi è cresciuta (di talché si possono considerare cresciute le di lei esigenze). Rispetto alle asserite deteriori condizioni del padre, si ritiene che lo stesso non abbia provato il peggioramento della propria condizione econo- mica, anzi, avendo direttamente dedotto una situazione economica pari a zero che non si ri- tiene credibile. Quanto dedotto dal padre, non essendo affatto provato, anche debitamente considerato il dettato dell'art. 473 bis. 18 c.p.c., mina sia qualsiasi confronto per così dire diacronico sia l'analisi comparativa con le sostanze della madre;
in altre parole, non risul- tando provato uno dei termini del confronto (il cui onere della prova grava sul richiedente) potendosi solo presumere che il padre, con capacità lavorativa specifica, percepisca degli introiti, mantenendo sé stesso e i propri figli minori e sostenendo costi di abitazione (750), auto ed alimentari, non si può che ritenere la situazione almeno inalterata (non provata la modifica).
9 Si devono quindi ritenere per il padre sostanze almeno pari (ma potrebbero ben essere an- che superiori) a quelle considerate dalla Corte d'Appello nel 2021, ed al contempo non si può sottacere che a fronte della grave mancanza di trasparenza del padre la di lui capacità lavorativa specifica potrebbe garantirgli un reddito ben maggiore – che lo stesso percepiva all'epoca della separazione-; invero il padre non solo non ha fornito prova del mutamento della situazione economica, ma ha altresì creato totale incertezza circa le di lui sostanze, deducendo quale termine comparativo redditi pari a zero che non risultano credibili. Tanto detto, e considerando ostacolato in partenza ogni ragionamento differenziale circa i redditi del padre ma anche inficiata l'analisi comparativa delle sostanze dei genitori (e tanto ricade sul padre in termini di onere probatorio); considerando comunque le esigenze della figlia
(su cui invece si possono operare presunzioni) e in particolare che la figlia è a carico della madre tutti i giorni, sempre, per ogni esigenza di accudimento, con esigenze accresciute in relazione all'età; si ritiene che la somma di euro 550 in allora disposta sia congrua rispetto alle esigenze della minore, con diminuzione rispetto alla rivalutazione (sarebbe ormai pari ad oltre euro 600) considerato che la madre può percepire l'assegno unico per la totalità e che comunque pur a fronte di maggiori esigenze e accudimento totale la stessa ha migliora- to la propria posizione economica (in accoglimento comunque della richiesta). Si considera in particolare che la madre è onerata per tutti i giorni delle spese di alloggio, vitto, vestiario, medicinali della minore, rispetto alle quali il padre contribuisce solo monetariamente e mai in via diretta.
Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente soccombente, salva compensazione per metà data la non opposizione in ordine al rapporto genitore-figlia e con riduzione dei valori rispetto alla fase decisionale dato che parte resistente non ha depositato memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, ec- cezione e difesa disattesa e respinta, a parziale modifica di quanto già disposto in sede di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti (n. 765/2019, pubblica- ta il 17/10/2019 T. Alessandria), come riformata dalla Corte d'Appello (sentenza n.
663/2021, pubblicata in data 11/06/2021),
10 1) dispone l'affido esclusivo alla madre della minore;
Controparte_1 Persona_2
la madre prenderà tutte le decisioni in via esclusiva, anche quelle di maggior interesse (af- fido c.d. super esclusivo); la minore vivrà con la madre;
2) visite padre-figlia solo previo assenso della madre e comunque alla presenza o della ma- dre o di persona di fiducia della stessa;
3) pone a carico di , quale contributo al mantenimento della figlia minore Parte_1
, la somma mensile di euro 550, da corrispondere a entro il 5 di Per_1 Controparte_1
ogni mese, oltre a rivalutazione Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie regolate come da Protocollo del Tribunale di Alessandria;
4) condanna a rimborsare a le spese processuali, che Parte_1 Controparte_1
liquida, operata la compensazione per metà, in complessivi € 3082, di cui (somme ancora da compensare) € 1701 per la fase di studio della controversia, € 1204 per la fase introdutti- va del giudizio, € 1806 per la fase istruttoria ed € 1453 per la fase decisoria, oltre spese ge- nerali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 15 luglio 2025 dal Tribunale di Alessandria.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. ssa Martina Bianchi dott. Paolo Rampini
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