Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/06/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 194/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 194/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 03.02.2025, congiuntamente da:
, nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
e
, nato a [...], il Parte_2
20.09.1963, C.F. , entrambi residenti in C.F._2
VA PI (PT), Via Castelnuovo n. 5/A, rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Di Stefano del foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio posto in Firenze, Via Turchia n. 12, giusta procura in atti e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 03.02.2025, PT
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in VA PI (PT) in data 14.09.1986, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli Per_1
(08.07.1986), (11.08.1988) e (il 10.05.2010). Per_2 Per_3
Le parti evidenziavano peraltro che il loro rapporto nel corso del tempo andava progressivamente incrinandosi, comportando una frattura, oramai insanabile, tra loro.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
A) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, ognuno libero di fissare la propria dimora, residenza e domicilio ove ritenga più opportuno.
Si precisa sin d'ora che il SI. sta reperendo Parte_2 una nuova sistemazione abitativa vicino alla casa familiare (posta in VA PI (PT), Via Castelnuovo 5/A) e, pertanto, nelle more della conclusione della suddetta ricerca ed esclusivamente per tale ragione, proseguirà una mera e temporanea coabitazione tra i ricorrenti presso l'immobile odierna abitazione familiare;
naturalmente, con ciò si chiarisce che tale uso comune della ex casa coniugale non equivale a qualsivoglia ripresa della convivenza ovvero comunione materiale e spirituale tra i coniugi, e ciò a nessun effetto di Legge, titolo e/o ragione.
B) Per quanto riguarda il figlio minorenne della coppia, previsione di affido condiviso con collocazione prevalente e stabile con la madre, nel più ampio e flessibile calendario di frequentazione e visita da parte del padre, previo semplice avviso anche telefonico alla madre e compatibilmente con le esigenze del minore.
2 Il padre, salvo diverso accordo con la madre, avrà in ogni caso il diritto-dovere di tenere seco il figlio minore secondo quanto di seguito indicato:
• il sabato dalle ore 08.30 circa alle ore 22.00 della domenica successiva, a settimane alterne;
• in caso il padre non possa, per motivi professionali ovvero per altre ragioni, incontrare il minore nei giorni stabiliti durante i fine settimana, lo incontrerà in altri due giorni infrasettimanali
(comprensivi di n. 1 pernottamento), previo accordo con la madre;
• quindici/venti giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, con diritto di visita della madre, in periodi da concordare con il coniuge affidatario con congruo anticipo onde evitare che i periodi di ferie dei genitori abbiano a coincidere. In caso di inevitabile coincidenza delle ferie dei genitori, il periodo di affidamento del minore sarà suddiviso tra ciascuno dei coniugi in parti uguali;
ogni genitore s'impegna, prima dell'inizio del periodo estivo, a comunicare all'altro l'indirizzo del soggiorno per la reperibilità in caso di bisogno;
• cinque giorni durante le festività natalizie, alternando Natale e
Capodanno;
• tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e
Pasquetta.
C) La casa familiare, posta in VA PI (PT), Via
Castelnuovo 5/A, sulla quale è stato costituito il fondo patrimoniale, con atto del 22/12/1992, a rogito Notaio Per_4
viene concordemente assegnata in favore della madre
[...]
SI.ra , la quale vi rimarrà collocata con il figlio PT minorenne.
D) Tenuto conto del fatto che il SI. , lasciando la casa Parte_2 familiare, è costretto a cercare una sistemazione abitativa in affitto, sostenendo tutti i relativi costi, a fini perequativi, le Parti convengono che il SI. corrisponda, entro il giorno 10 Parte_2 di ogni mese, alla SI.ra , la somma complessiva di € PT
300,00 mensili, rivalutabile annualmente su base ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio , e ciò fino Per_3
3 all'autosufficienza economica di quest'ultimo. Il versamento di detta somma, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, verrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente della
SI.ra , fatte salve diverse modalità di versamento, da PT individuarsi eventualmente di comune accordo tra i coniugi.
Le altre spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse del figlio
(quali, indicativamente, quelle di carattere medico non mutuabile, specialistiche, sportive, ludiche e scolastiche) saranno sostenute dal SI. al 100% (cento per cento), senza eccezione Parte_2 alcuna. In ogni caso i coniugi, ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie e per le modalità concrete di richiesta delle stesse si richiamano al Protocollo di Intesa C.N.F. in materia.
E) L'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore spetterà, come per Legge, ad entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria importanza, potranno esercitarla disgiuntamente, sicché ciascuno di loro potrà prendere decisioni al riguardo, quando il figlio si trovi presso ognuno. Le principali scelte e decisioni riguardanti, a titolo di esempio non esaustivo,
l'istruzione e la scuola, i percorsi formativi, educativi, artistici e musicali, la scelta dei medici e delle cure mediche etc., verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni del minore.
F) Per quanto concerne, inoltre, l'assegno unico INPS, fruito in ragione del figlio, le Parti pattuiscono che lo stesso verrà percepito dalla SI.ra , mentre la deducibilità fiscale del figlio PT complessivamente inteso viene concordata in misura del 100% in favore del SI. . Parte_2
G) Il SI. è attualmente dipendente a tempo Parte_2 indeterminato presso la con una retribuzione Controparte_1 mensile di circa € 2.200,00, gravata dal pignoramento presso terzi di 1/10 da parte dell'Agenzia dell'importo Controparte_2 mensile di circa € 250,00 (docc. nr. 4, 5, 6, 7). La SI.ra , PT invece, è invalida al 100% e per tale motivo percepisce una pensione di importo mensile pari ad € 333,00 (docc. nr. 8 e 9).
4 Tenuto conto dei maggiori oneri economici mensili che il marito dovrà sostenere per la sua nuova abitazione e considerato altresì il pignoramento presso terzi dell'Agenzia delle Entrate Riscossione dallo stesso subito, i coniugi concordemente stabiliscono che il SI.
verserà a titolo di mantenimento e/o alimenti alla Parte_2
SI.ra l'importo mensile di € 300,00. PT
Si dà inoltre atto, sempre ai fini dell'indicazione delle capacità economiche dei coniugi ricorrenti, che i coniugi, come già detto, hanno costituito un fondo patrimoniale sull'immobile posto in
VA PI (PT), Via Castelnuovo 5/A, e concordemente dichiarano di voler mantenere il suddetto vincolo sulla casa familiare a tutela degli interessi del figlio minore.
Per quanto concerne, invece, i beni mobili registrati la SI.ra dichiara di essere proprietaria di due automobili: FIAT PT
PANDA, targata PT404130, immatricolata nel 1992 e CP_3
, targata CZ356HP, immatricolata nel 2005.
[...]
H) I genitori si danno reciproco consenso per l'inserimento del figlio minore nei rispettivi passaporti e prestano reciprocamente Per_3 consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, documenti di identità e di ogni altro documento necessario.
I) Quanto allo scioglimento della comunione di tutti i beni mobili cointestati ai coniugi, si dà atto altresì che il SI. , al Parte_2 momento dell'uscita dall'abitazione familiare, avrà asportato gli effetti personali nonché gli altri beni mobili, in essa presenti, di sua proprietà esclusiva o comunque afferenti e/o assegnati allo stesso, secondo comune accordo tra i coniugi.
J) I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere a nessun titolo e/o ragione, avendo tra loro definito ogni altro aspetto di natura economica, diverso da quanto sopra pattuito.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 18.02.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
5 Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi PT
, nata a [...], il [...] e
[...] Parte_2
, nato a [...], il [...], che hanno
[...] contratto matrimonio in VA PI (PT) in data
14.09.1986, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di VA PI (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 21, P. 2, S. A, anno 1986);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 04.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
6