Articolo 56 della Legge 3 aprile 1979, n. 112
Articolo 55Articolo 57
Versione
25 aprile 1979
Art. 56.



I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano
stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagre sulle spese impegnate
per la competenza propria dell'esercizio
1977 (articolo 52)........................... L. 143.121.830 Somme rimaste da pagare sui residui degli e-
sercizi precedenti (articolo 54)............. " 69.486.390

--------------------- Residui passivi al 31 dicembre 1977... L. 212.608.220 =====================

Entrata in vigore il 25 aprile 1979