Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/02/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione II, dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 3497/2021 RG., vertente
TRA Parte 1 ", in persona del legale rappresentante p.t.
Parte 1 e con in Mariglianella (NA), elettivamente domiciliata in Nola alla via
Giordano Bruno n. 50, presso lo studio dell'Avv. Andrea Domenico Nappi che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t.
Controparte_2 e con sede legale in Poggiomarino (NA), elettivamente domiciliata in
Poggiomarino alla via Ignazio Palmieri n. 5, presso lo studio dell'Avv. Francesco Aliperti che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta individuale Parte 1
proponendo opposizione avverso il decreto conveniva in giudizio la Controparte_1 ingiuntivo n. 627/2021, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 4.5.2021 e notificato il 5.5.2021, con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 15.353,30, oltre interessi e spese di lite, a titolo di adempimento del contratto di appalto avente ad oggetto l'opera di riparazione di veicoli industriali da eseguirsi sugli automezzi targati AD61709,
AE28900, EL977VV, EK556VV e di cui la stessa era stata committente.
In particolare, l'opponente in rito, eccepiva il difetto di competenza territoriale assumendo che era competente il giudice del luogo in cui aveva domicilio il debitore, non essendo liquido ed esigibile il credito contestato;
nel merito, contestava il quantum della pretesa creditoria, allegando, da un lato, che alcune fatture erano state completamente saldate, dall'altro, che i pagamenti richiesti risultavano esorbitanti rispetto alle opere effettivamente eseguite.
Si costituiva in giudizio la Controparte 1 instando per il rigetto della eccezione preliminare in quanto inammissibile nonché per il rigetto dell'opposizione, perché inammissibile, infondata, e per la condanna alle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Controparte_1In particolare con riguardo all'eccepita incompetenza territoriale la evidenziava che parte opponente non aveva contestato tutti i criteri di collegamento concorrenti per la individuazione del foro;
con riferimento alla fondatezza della pretesa creditoria asseriva che non risultava contestato il rapporto negoziale tra le parti e che parte opponente versato gli importi parziali solo a titolo di acconto sulla somma totale che risulta dalle fatture contestate. Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., disposto l'interrogatorio formale dell'opposto, ed espletata la ctu, la causa è stata poi rinviata per conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza predetta con i termini 190 cpc.
2. In rito. Sull'eccezione di incompetenza territoriale.
La ditta individuale Parte 1 'ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice "
adito in ordine alla domanda proposta dall'opposto in ragione della inoperatività dell'art. 1182 comma 3 c.c. che presuppone che il credito sia liquido ed esigibile e che sia preventivamente determinato nel suo ammontare al tempo in cui sorge il rapporto negoziale.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
In premessa occorre rilevare che l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ. nell'atto di opposizione, che deve intendersi come prima difesa utile, poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria (Cass. Sez. 6-3 23-2-2021 n. 4779 Rv. 66075202). Inoltre, in tema di competenza territoriale nelle cause relative ai diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 co.1 cod. proc. civ. comporta che la parte sia tenuta a eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18,19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, così che, verificatasi la decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, la competenza del giudice adito resta radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.
L'eccezione di incompetenza è eccezione di rito e in senso stretto e pertanto la formulazione dell'eccezione richiede attività argomentativa esplicita, riferita sia al profilo della contestazione di tutti i criteri sia all'indicazione del giudice competente.
Inoltre, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione,
l'art. 38 cod. proc. civ. impone alla parte che solleva l'eccezione l'onere non solo di indicare nella prima difesa utile il giudice ritenuto competente, ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice (Cass. Sez. 3 18-
6-2019 n. 16284 Rv. 654348-01).
Nella fattispecie nel ricorso per decreto ingiuntivo la società ingiungente non aveva indicato il criterio in base al quale aveva proposto la domanda avanti al Tribunale di
Torre Annunziata indicandolo come unico idoneo a radicare la competenza;
perciò l'opponente, convenuto in senso sostanziale, nella prima difesa utile e cioè nell'atto di citazione in opposizione aveva l'onere di sollevare l'eccezione ex art. 38 cod. proc. civ., a pena di decadenza, nei termini sopra esposti, con riguardo a tutti i fori di cui agli artt.
19 e 20 cod. proc. civ.
Peraltro, a nulla rileva l'eccezione del convenuto che nega l'esistenza del contratto dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza.
3. Nel merito.
Tanto premesso giova ricordare che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n.
13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità, sia di merito - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è, e rimane, attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c..
Nella fattispecie oggetto di esame spetta dunque alla ditta opposta la prova dei fatti costituitivi.
Orbene, l'indagine del caso concreto si incentra sul quantum degli importi delle fatture prodotte da parte opposta e singolarmente contestate da parte opponente. ha agito in via monitoria allegando di essere creditrice della ditta La Controparte_1
individuale Parte 1 della complessiva somma di euro 13.353,30, a titolo di corrispettivo delle opere di riparazione vari automezzi che le erano state commissionate dall'odierna opponente e ha riconosciuto il pagamento parziale di euro 4.863,06 ricevuto dalla committente, chiedendo la condanna per la restante parte.
La creditrice ha prodotto, a fondamento della domanda, le fatture commerciali emesse a seguito della esecuzione delle predette opere e l'estratto autentico del registro Iva.
L'effettiva conclusione del contratto non è stata contestata, sicché deve ritenersi provata,
e ciò diversamente dal profilo inerente all'esatta esecuzione delle prestazioni, che è stato oggetto di contestazione.
A tal uopo, va preliminarmente osservato che, il contratto azionato deve essere qualificato come contratto d'opera ex art. 2222 c.c., atteso che nel caso di specie il profilo dimensionale e organizzativo dell'impresa commissionata, così come risultano dalla visura commerciale depositata dall'opposta in cui è indicato il numero di 3 nella voce
"addetti", sono tipiche della piccola impresa e tale struttura è incompatibile con la esecuzione di un appalto.
-Invero, la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa, che svolge la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore (e dei propri familiari) e in cui l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa, facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano (Cass. 9237/1997; Cass.
5451/1999; Cass. 12519/2010).
Ciò posto, in materia di contratto d'opera, l'art. 2226 c.c. dispone che l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purchè in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti (1490,
1667), al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta.
Il significato della norma è stato chiarito dalla Suprema Corte in questi termini: "In tema di contratto d'opera ed in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c. ed al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacchè nella prima ipotesi l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi, mentre nella seconda ipotesi il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere quindi dall'accettazione dell'opera" (Cass. n. 3295/2003).
Nel caso di specie, tuttavia, sebbene parte opponente abbia dedotto che alcune opere non erano state eseguite ovvero non erano state correttamente eseguite, e nella specie contestando la prestazione di verniciatura su un automezzo dedotta nella fattura n.
243/2019, non ha fornito alcuna prova di tale contestazione che, peraltro, appare incoerente con il contegno tenuto successivamente dalla parte e consistente nell'aver ritirato il veicolo e versato un acconto sulla somma totale. Medesime considerazioni devono essere svolte con riguardo alle contestazioni sollevate dall'opponente e attinenti a presunte scorrette esecuzioni delle opere sui veicoli consegnati in quanto dai comportamenti delle parti non sono ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera.
Con riguardo alla contestazione del quantum della pretesa debitoria, che la Parte 1 assume essere sproporzionata ed esorbitante rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, pare opportuno fare fede sulle risultanze della disposta consulenza tecnica che risultano pienamente condivisibili.
Invero, in tema di contratto d'opera, a fronte di risultanze processuali carenti sul
"quantum" pattuito, e in difetto di tariffe professionali e di usi, il giudice deve determinare il compenso ai sensi degli artt. 1709 e 2225 c.c. con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente, eventualmente disponendo anche, a tal fine, una C.T.U.
In particolare, il ctu ha concluso nel senso di considerare compatibili con le riparazioni e/o sostituzioni presenti nelle fatture contestate gli importi relativi ai prezzi dei ricambi e al costo di manodopera ivi presenti asserendo che "Alla luce dei dati acquisiti per quanto documentato agli atti, e delle analisi di quantificazione effettuate dall'Ausiliaria del
Giudice, con riferimento all'importo delle fatture oggetto di causa, presenti negli atti convenuti, e da un attento esame delle stesse, ritiene che tali importi relativi ai prezzi dei ricambi e al costo di manodopera, siano compatibili con le riparazioni e/o sostituzioni presenti nelle stesse fatture." (cfr. ctu depositata in atti).
Per tutto quanto precede, l'opposizione va rigettata perché infondata.
4.Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano, in assenza di nota spese depositata in atti, sulla base dei DM 55/14 e 147/22in favore dell'Avv. Francesco Aliperti dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico di parte opponente avendovi dato causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo
627/2021 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 4.5.2021;
Parte 1 a corrispondere, in favore della [...] b) condanna la ditta individuale "
le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Aliperti.
"c) pone definitivamente a carico della ditta individuale Parte 1 le spese di ctu.
Il giudice monocratico dott. ssa Luisa Zicari Torre Annunziata, 26 febbraio 2025