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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/12/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.288/2025
@-Rig.AL + Rig.AID - Lic.GMS(TR)no ritorsivo 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. LU SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 11 Dicembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 15.10.2025, e vertente tra
(appellante-appellato incidentale) e la società (appellata-appellante Parte_1 Controparte_1 incidentale), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°352/2025 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 18.06.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stato accolto solo parzialmente (con applicazione di una tutela esclusivamente indennitaria) il ricorso proposto da teso ad ottenere la declaratoria di Parte_1 illegittimità del licenziamento disciplinare comminatogli dalla in data 28 Marzo 2024 Controparte_1 per giusta causa, in riferimento a fatti contestati con lettera di addebito del 12 marzo 2024
(appropriazione di somme di danaro di proprietà aziendale mediante manomissione della cassaforte in cui erano custodite), con declaratoria di estinzione del rapporto di lavoro e condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché al pagamento della somma di €.13.638,34 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori di legge. Con la medesima sentenza è stata altresì respinta la
1 domanda riconvenzionale con cui la società datrice di lavoro aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e di immagine causati dalla condotta contestata al lavoratore.
Il Giudice di primo grado, in particolare: a) ha ritenuto illegittimo il licenziamento in quanto non sorretto da giusta causa, per non essere stato provato il fatto contestato, alla luce delle numerose incongruenze del materiale probatorio teso a dimostrare la legittimità del recesso datoriale;
b) ha escluso la tutela reintegratoria di cui all'art.3, secondo comma, D.Lgs. n°23/2015, applicando una tutela meramente indennitaria, in ragione della consistenza occupazionale della sede di assegnazione del lavoratore e della non dimostrata insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore;
c) ha quantificato l'indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità, in ragione dell'anzianità del lavoratore;
d) ha condannato la società datrice di lavoro al pagamento del trattamento di fine rapporto;
e) ha respinto la domanda riconvenzionale risarcitoria di parte resistente, in assenza di prova in ordine alla sussistenza del danno lamentato (patrimoniale e non) e del nesso eziologico con la condotta del lavoratore.
Avverso tale decisione ha proposto appello il quale ha censurato l'iter logico giuridico Parte_1 seguito dal primo Giudice, denunciandone l'erroneità e l'illogicità, sotto i seguenti profili: 1) violazione dell'art. 3 c. 2 d.l 23/2015, non potendo gravare sul lavoratore l'onere della prova negativa dell'insussistenza del fatto materiale, essendo invece il datore di lavoro onerato della prova positiva inversa;
2) riduttiva quantificazione dell'indennità risarcitoria ex art.3, primo comma, D.Lgs. n°23/2015;
3) riduttiva liquidazione delle spese di lite, in violazione dell'art.91 c.p.c.. Ha quindi concluso come segue: “a) condannare la società convenuta a reintegrare il lavoratore sul posto di lavoro e al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (con il limite di cui all'art. 3, comma 2 dl 23/2015); b) in subordine, in applicazione della tutela obbligatoria piena, condannare la convenuta (ex art. 3,comma 1 dl 23/2015) al risarcimento del danno parti a 36 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (ovvero pari alla diversa misura, superiore alle dodici mensilità liquidate in primo grado); c) accertare e statuire che per tutti i capi di domanda che precedono la retribuzione da prendere a parametro ammonta ad euro 1.929,65 (ovvero nella diversa, anche maggiore, entità che risulterà in corso di lite); d) condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali di primo grado rideterminate ai medi tariffari e cioè ad euro 10.645,55 ovvero pari alla diversa, anche maggiore, somma che risulterà in corso di lite. Con vittoria di spese del grado”.
La si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, Controparte_1 assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame. Ha altresì proposto appello incidentale con cui ha censurato l'iter motivazionale seguito dal primo giudice, nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato, formulando i seguenti motivi: 1) erronea esclusione della sussistenza della giusta causa di licenziamento – Violazione dell'art.2119 c.c.,
2 dell'art. 2697 c.c. e travisamento delle risultanze istruttorie nonché omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti;
2) erronea esclusione dell'autonomia dell'unità produttiva di CP_2
. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 23/2015, in relazione all'art. 18 l. 300/1970 e
[...] ai principi in tema di requisito dimensionale e vizio di motivazione;
3) eccessività e mancata graduazione dell'indennità risarcitoria ex art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3
d.lgs. 23/2015; vizio di motivazione sulla quantificazione;
4) omessa o erronea valutazione della domanda riconvenzionale e della richiesta di compensazione con il TFR. Violazione e falsa applicazione degli artt.1241 e ss. c.c. e dell'art. 112 c.p.c.. Ha quindi concluso come segue: “
1. Rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. ;
2. In accoglimento dell'appello incidentale, Parte_1 dichiarare la legittimità del licenziamento per giusta causa;
3. In subordine, confermare l'esclusione della reintegra per insussistenza dei presupposti dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015; 4. Accogliere la domanda riconvenzionale e condannare l'appellante al pagamento di € 2.650,75 per danni patrimoniali
e € 3.000,00 per danno d'immagine, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con compensazione sul
TFR;
5. Condannare, in ogni caso, il sig. al pagamento delle spese di lite del doppio grado, con Pt_1 distrazione in favore dei difensori”.
1.- Con il primo motivo dell'appello incidentale, cui si ritiene di dare la precedenza per motivi di propedeuticità logica, la censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto Controparte_1 illegittimo il licenziamento intimato a in data 28 Marzo 2024 sul presupposto che la datrice Parte_1 di lavoro non avrebbe assolto all'onere di provare l'addebito disciplinare (e cioè la sottrazione di danaro dalla cassaforte aziendale in data 06.03.2024), in quanto: a) le videoriprese in atti (relative al giorno
08.03.2024) non riguarderebbero direttamente il fatto contestato disciplinarmente (commesso il
06.03.2024); b) non vi sarebbe prova di dichiarazioni confessorie rese dal lavoratore al legale rappresentante della società datrice di lavoro;
c) pur se la documentazione contabile evidenzia un ammanco di cassa di circa €.200,00 nel giorno 06.03.2024, la circostanza non sarebbe da sola sufficiente a dimostrare la responsabilità del lavoratore licenziato, atteso che il non era l'unico dipendente ad Pt_1 avere accesso alla cassaforte aziendale. Sostiene tuttavia l'appellante incidentale che tali argomentazioni non sarebbero dirimenti, atteso che, pur ammettendo che le riprese video sono relative ad un giorno diverso da quello in cui è stata commessa la condotta contestata, le stesse manterrebbero comunque un valore descrittivo di una condotta illecita del lavoratore avente carattere di serialità, come dimostrato da plurimi elementi indiziari precisi e concordanti (“ammanchi documentati e mai contestati, serialità della condotta, confessione del dipendente nella manomissione della cassaforte, testimonianze del personale con cui il lavoratore aveva interloquito, filmati e decreto penale di condanna”).
Le censure sollevate non sono convincenti.
3 In punto di fatto, alla base dell'impugnato licenziamento vi è la lettera di addebito in data 12.03.2024, con cui la ha contestato al lavoratore una singola e ben circoscritta condotta, di seguito Controparte_1 descritta: “Il giorno mercoledì 6 marzo 2024, durante lo svolgimento del suo turno di lavoro, nello specifico dalle ore 14.16 alle 14.24, Lei ha eluso il meccanismo di sicurezza della cassaforte aziendale, ubicata nell'unità produttiva sita in Via Borgognina 7 – di e ha prelevato CP_2 CP_2 illegittimamente somme di denaro appartenenti al patrimonio societario. Infatti, ha prelevato dei sacchetti contenenti gli incassi dei distributori automatici custoditi nella predetta cassaforte e, successivamente, li ha aperti e si è impossessato indebitamente di parte delle somme in essi contenute per un totale di euro 205,00”.
Ritenute infondate le giustificazioni rese dal lavoratore (con cui quest'ultimo si è limitato a negare di avere, in data 06.03.2024, “prelevato illegittimamente somme di danaro appartenenti al patrimonio societario”), con lettera in data 28 Marzo 2024, la ritenendo sussistenti una “totale Controparte_1 mancanza di contegno” ed una “impossibilità di continuare il rapporto di lavoro stante la rottura del rapporto fiduciario”, stanti la gravità e la rilevanza penale del comportamento tenuto dal lavoratore, ha intimato a il licenziamento disciplinare ad nutum per giusta causa. Parte_1
In punto di diritto, è noto che la verifica che il giudice deve operare deve essere tesa ad accertare in concreto se - in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava – la specifica mancanza commessa dalla dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è posta in essere, ai sui modi, ai suoi effetti ed all'intensità dell'elemento psicologico dell'agente, risulti obiettivamente e subiettivamente idonea a ledere, in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, quindi, da esigere sanzioni non minori di quelle massime, definitivamente espulsive.
Ciò premesso, ritiene la Corte che la situazione di fatto emergente dal compendio istruttorio del primo grado non ha permesso di raggiungere la prova, gravante sul datore di lavoro, della sussistenza della giusta causa di licenziamento. Infatti:
a) non è convincente la tesi sostenuta dalla secondo cui, pur se le videoriprese in atti Controparte_1
(relative al giorno 08.03.2024) non riguardano direttamente il fatto contestato disciplinarmente
(commesso il 06.03.2024), le stesse avrebbero comunque un valore descrittivo di una condotta illecita del lavoratore avente carattere di serialità.
E' noto infatti che, per costante giurisprudenza, nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore, il principio di immutabilità della contestazione dell'addebito costituisce un essenziale elemento di
4 garanzia in favore del lavoratore, in virtù del quale i fatti su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio devono coincidere con quelli oggetto dell'avvenuta contestazione. Secondo la Suprema Corte, infatti,
“ai fini del rispetto delle garanzie previste dalla L. n. 300/70, art. 7, il contraddittorio sul contenuto dell'addebito mosso al lavoratore può ritenersi violato (con conseguente illegittimità della sanzione, irrogata per causa diversa da quella enunciata nella contestazione) solo quando vi sia stata una sostanziale immutazione del fatto addebitato, inteso con riferimento alle modalità dell'episodio e al complesso degli elementi di fatto connessi all'azione del dipendente, ossia quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa (cfr., tra le altre, Cass. n. 2935 del 2013)” (Cass.Civ., sez. lav.,
15/06/2020, n.11540).
Nel caso in esame, risulta per tabulas che la lettera di contestazione dell'addebito in data 12.03.2024 fa riferimento ad un unico e ben circoscritto episodio di prelievo illegittimo di somme di danaro dalla cassaforte aziendale, che si assume avvenuto in data 06.03.2024, dalle ore 14,16 alle ore 14,24. Questa è
l'unica condotta contestata ed esclusivamente su tale fatto materiale il lavoratore si è difeso (negandolo) nella lettera di giustificazioni del 21.03.2024. Ne segue che la tesi della datrice di lavoro secondo cui “il fatto materiale contestato, consistente nell'appropriazione di somme di denaro dalla cassaforte aziendale da parte del sig. , nei giorni 6 e 8 marzo, non solo sussiste, ma risulta Pt_1 inequivocabilmente provato” è palesemente in contrasto con il principio di immutabilità della contestazione, comportando una inammissibile divergenza tra il fatto posto a base della contestazione iniziale e quelli (ampliati sotto il profilo fenomenico) posti a sostegno delle difese di parte datoriale, divergenza che ha comportato in concreto una chiara violazione del diritto di difesa del lavoratore. Non siamo infatti in presenza di una diversa qualificazione giuridica dell'infrazione commessa, ma di una sostanziale modifica della fattispecie, in riferimento alle modalità dell'episodio e all'insieme degli elementi fattuali, inerenti alla condotta del lavoratore. In altri termini, nelle difese in giudizio, il quadro fattuale di riferimento viene rappresentato in maniera sostanzialmente differente rispetto a quello posto a fondamento della contestazione dell'addebito e della sanzione applicata, essendo state introdotte circostanze nuove e differenti rispetto a quelle originariamente contestate.
In quest'ordine di concetti, deve dunque ritenersi che, nella fattispecie, la giusta causa posta a base del recesso datoriale deve essere valutata con esclusivo riferimento all'unica condotta originariamente contestata, e cioè alla sottrazione di una somma di danaro dalla cassaforte aziendale avvenuta in data
06.03.2024, dalle ore 14,16 alle ore 14,24. Ne deriva che le videoriprese prodotte dalla Controparte_1 recanti la data dell'08.03.2024, non sono utili alla prova dell'addebito contestato, per cui di esse non si può tenere conto ai fini delle statuizioni da prendere.
5 b)Non è altresì provata la sussistenza di una dichiarazione confessoria resa dal lavoratore al legale rappresentante della società datrice di lavoro, , atteso che il teste Parte_2 Testimone_1 ha rilasciato sul punto esclusivamente dichiarazioni apprese de relato dallo stesso , Parte_2
e che il teste non offre sufficienti garanzie di attendibilità (essendo socio della Testimone_2
e padre del ). Ne segue che, in mancanza di altri elementi Controparte_1 Parte_2 istruttori, la tesi della sussistenza di una confessione del in ordine alla condotta contestata è Pt_1 rimasta priva di attendibili riscontri probatori.
c) La prova testimoniale espletata in prime cure ha consentito solo di accertare l'ordinaria prassi aziendale con cui i caricatori provvedevano al deposito dei contanti in cassaforte, ma non ha apportato alcun elemento di conoscenza e/o nuovo spunto di indagine all'insufficiente compendio istruttorio già in atti (v. deposizioni testimoniali testi e , sulla cui attendibilità non vi è Testimone_3 Testimone_4 ragionevole motivo di dubitare, oltre a , sulla cui ridotta attendibilità si è detto). Testimone_2
d) La documentazione contabile consente di dimostrare che effettivamente in data 06.03.2024 si è registrato un ammanco di cassa, ma non che esso fosse univocamente imputabile alla condotta del , Pt_1
a ciò ostandovi la considerazione, puntualmente rilevata dal primo giudice, che il lavoratore licenziato non era l'unico dipendente ad avere accesso alla cassaforte aziendale, nella quale tutti i caricatori immettevano il danaro (v. deposizioni testimoniali testi e ); Testimone_3 Testimone_4
e) Quanto infine al decreto penale di condanna emesso nel luglio 2024 nei confronti di Parte_1 dal G.I.P. presso il Tribunale di Pesaro, va escluso che allo stesso, quand'anche esecutivo, possa riconoscersi efficacia di giudicato nel presente giudizio civile, a ciò ostandovi l'espressa previsione di cui all'art.460 ultimo comma c.p.p..
Sulla base di tali considerazioni, ritiene il Collegio, in linea con quanto statuito dal primo giudice, che il fatto contestato è rimasto non compiutamente dimostrato, atteso che il compendio istruttorio consente al più di ipotizzare come meramente possibile, ma non certo di dimostrare univocamente che il si sia reso responsabile della (unica e circoscritta) condotta contestata nella lettera di Parte_1 addebito del 12.03.2024, con la conseguenza che gli elementi istruttori raccolti non sono da soli sufficienti a sorreggere il provvedimento di licenziamento per giusta causa.
Tale soluzione appare in linea con l'orientamento della la Suprema Corte, la quale ha chiarito che, anche ai fini della individuazione della tutela applicabile, l'espressione “fatto materiale contestato … sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione”. Tale soluzione, secondo la
Cassazione, è l'unica idonea a “riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle
6 giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale” (Cass. civ., sez. lav., sent. 24 Febbraio 2020, n.
4879). Ne segue che, una volta escluso che la condotta lesiva posta a base del licenziamento sia stata idoneamente contestata a norma dell'art.7 della L. n. 300 del 1970, il licenziamento deve ritenersi viziato non solo al punto di vista formale, bensì in radice, per insussistenza della giusta causa ovvero del giustificato motivo soggettivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo dell'appello incidentale proposto dalla va dunque respinto. Controparte_1
***
2.- Con il secondo ed il terzo motivo dell'appello incidentale, la censura la Controparte_1 sentenza impugnata nella parte in cui ha determinato la tutela in concreto applicabile, sia in punto di determinazione del requisito dimensionale dell'unità produttiva cui era addetto il (da ritenersi in Pt_1 servizio presso la sede di di , avente autonomia produttiva e consistenza CP_2 CP_2 occupazionale inferiore alle 15 unità), sia in punto di concreta determinazione dell'indennità risarcitoria ex art.3, primo comma, D.Lgs. n°23/2015 (che secondo l'appellante incidentale sarebbe stata immotivatamente sovrastimata). Possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di evidente connessione, i primi due motivi dell'appello principale, con cui lamenta, in primis, la Parte_1 mancata applicazione della tutela reintegratoria, sul duplice presupposto, da un lato, della mancanza di autonomia produttiva della sede di di , dovendosi far riferimento alla maggiore CP_2 CP_2 consistenza occupazionale della sede centrale di Montegranaro, ben superiore alle 15 unità, nonché, dall'altro, della considerazione che un fatto materiale non provato e equivarrebbe ad un fatto materiale
“insussistente”, passibile di tutela reintegratoria). Lamenta altresì, in subordine, la riduttività dell'indennità risarcitoria liquidata ai sensi dell'art.3, primo comma, del D.Lgs. n°23/2015.
I motivi non sono fondati.
a) Per quanto concerne il requisito dimensionale, risulta per tabulas che la ha un Controparte_1 unità locale adibita a “Deposito” in TO (PU), via Borgognina n.7 (v. visura camerale), ma che risulta assunto in forza alla sede centrale di AN (AP), via della Barca n.24/A Parte_1
(v. contratto assunzione). Dalla prova testimoniale è emerso che effettivamente l'unità produttiva di
di era un “deposito al quale fanno riferimento sia i capo area che i caricatori” per CP_2 CP_2 consegnare il danaro prelevato dalle macchine erogatrici (deposizioni testimoniali testi e Testimone_3
). Trova quindi applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di Testimone_5 licenziamento individuale, ai fini dell'accertamento del requisito dimensionale richiesto per
l'applicabilità dell'art. 18 st.lav., ove un'articolazione aziendale sia priva di autonomia, il numero dei
7 relativi dipendenti va sommato a quello dei lavoratori operanti presso la unità produttiva a cui la medesima fa capo, anche se ubicata in altro comune” (Cass.Civ., sez. lav., 06/12/2017, n.29241;
Cass.Civ., sez. lav., 21/05/2012, n.7989). Ne segue che nella fattispecie, in cui l'articolazione aziendale dei lavoratori impiegati presso il deposito di di è del tutto priva di autonomia CP_2 CP_2 organizzativa, occorre prendere in considerazione tutti i dipendenti in forza presso la sede centrale di
AN, con conseguente superamento della soglia dei quindici dipendenti.
b) Per quanto riguarda la nozione di “insussistenza del fatto materiale contestato”, la Suprema
Corte, sin dalla vigenza della legge n°92/2012 (ma esprimendo principi plausibilmente applicabili anche nella vigenza del D.Lgs. n.23/2015) ha rilevato che la nozione di “fatto materiale” non può essere scevra da un nucleo insopprimibile di giuridicità, intesa nel senso di necessaria illiceità del comportamento addebitato al lavoratore e sul quale si fonda il licenziamento. Quando il secondo comma dell'art.3 del D.Lgs. n°23/2015 parla di "fatto materiale contestato", quindi, tale termine non può essere interpretato quale mero accadimento di un fatto storico, ma vuole evidentemente far riferimento ad una condotta inadempiente del lavoratore, per cui la suddetta espressione si connota inevitabilmente di una qualificazione giuridica che discende dalla nozione ontologica del licenziamento disciplinare ripetutamente affermata in giurisprudenza: il licenziamento disciplinare è quello con cui il datore di lavoro addebita al lavoratore una condotta colpevole in senso lato, e quindi un'inadempienza agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro. Va tenuta distinta, in altri termini, la componente materiale del fatto dal piano degli effetti, ovviamente giuridici, che l'ordinamento ad esso può ricollegare. Ne consegue che la condotta posta a base del licenziamento disciplinare non può risolversi in un fatto materiale che non sia giuridicamente qualificabile come inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui l'inadempimento esiste nella sua materialità ma sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al lavoratore), atteso che il concetto di "fatto materiale" deve imprescindibilmente associarsi ad una qualificazione giuridica, dovendosi trattare di una condotta materiale del lavoratore intrinsecamente qualificata alla stregua di un inadempimento imputabile.
Ciò premesso, la circostanza che il secondo comma dell'art.3 del D.Lgs. n°23/2015 prevede che l'insussistenza del fatto materiale debba essere “direttamente dimostrata in giudizio” non determina il superamento del principio generale che pone in capo al datore di lavoro l'onere di provare la giustificatezza del licenziamento (art. 5 della legge n. 604 del 1966), atteso che il D.Lgs. n°23/2015 non esclude affatto l'applicabilità dell'intera legge n. 604 del 1966 al nuovo contratto di lavoro a tutele crescenti, limitandosi piuttosto ad indicare solo alcune specifiche disposizioni di quella legge non applicabili ai nuovi assunti, tra cui non è citata quella di cui all'art. 5 della legge n. 604 del 1966. Ne
8 consegue che era il datore di lavoro a dover fornire la prova positiva della sussistenza del fatto materiale contestato, giuridicamente qualificato nei termini sopra indicati.
La Suprema Corte ha tuttavia anche chiarito che “La tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, st.lav. novellato, applicabile ove sia ravvisata l'"insussistenza del fatto contestato", comprende l'ipotesi di assenza ontologica del fatto e quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ma non già il difetto degli elementi essenziali della giusta causa o del giustificato motivo (cd. fatto "giuridico"), in quanto, nel sistema della l. n. 92 del 2012, il giudice deve in primo luogo accertare se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, e, nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, deve poi svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno delle condizioni normativamente previste per l'accesso alla tutela reintegratoria” (Cassazione civile sez. lav., 10/02/2020, n.3076, in cui si sottolinea che nel caso in cui escluda la ricorrenza della giusta causa il giudice deve poi svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno delle condizioni previste dalla legge per accedere alla tutela reintegratoria, e quindi della insussistenza del fatto materiale, “dovendo, in assenza, applicare il regime dettato dal comma 5, da ritenersi espressione della volontà del legislatore di attribuire alla cd. tutela indennitaria forte una valenza di carattere generale”). Tali principi, pur se espressi con riferimento ai licenziamenti irrogati entro il campo di applicazione della legge n°92/2012, esprimono, a parere del Collegio, principi generali costituzionalmente orientati, e quindi plausibilmente applicabili anche nella vigenza del D.Lgs. n.23/2015, riferibili pertanto anche ai licenziamenti involgenti lavoratori assunti in regime di contratto a “tutele crescenti”.
Chiarita l'interpretazione che la prevalente giurisprudenza di legittimità ha dato della nozione di
“insussistenza del fatto materiale contestato”, deve rilevarsi che la fattispecie in esame ha ad oggetto una condotta di illecita appropriazione di danaro che il datore di lavoro non è riuscito a provare compiutamente, avendo prodotto videoriprese relative ad un giorno diverso rispetto a quello indicato nella originaria lettera di addebito del 12.03.2024. Era il datore di lavoro a dover provare la sussistenza della condotta contestata (cioè l'episodio del 06.03.2024) e tale prova è risultata carente ed approssimativa, per i motivi già detti.
Va tuttavia considerato che, nella fattispecie, la ha comunque dimostrato, da un lato, Controparte_1 che in data 08.03.2024 ha tenuto una condotta gravemente infedele del tutto analoga a Parte_1 quella originariamente contestata (essendo stata videoripresa in tale data la sua condotta di manomissione della cassaforte ubicata presso il deposito di di e di prelievo del CP_2 CP_2 contante ivi riposto), e, dall'altro, che in data 06.03.2024 è stato pur sempre riscontrato un ammanco nel denaro custodito in tale cassaforte. Ne deriva che, per un verso, non vi sono in atti elementi sufficienti per ritenere compiutamente provata la circoscritta condotta originariamente contestata nella lettera di addebito, ma che, per altro verso, la condotta complessivamente tenuta da ha pur sempre Parte_1
9 integrato nel suo complesso una violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art.2015 c.c., tanto da far ritenere plausibile trarre la ragionevole conclusione che non vi sono elementi per poter affermare in positivo che il fatto materiale sia ontologicamente insussistente.
Come già evidenziato, l'espressione “fatto materiale contestato” è “indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione” (Cass. civ., sez. lav., sent. 24 Febbraio 2020, n. 4879). Ne segue che, pur ritenendosi che il licenziamento è viziato per insussistenza della giusta causa per non avere il datore di lavoro compiutamente provato la circoscritta infrazione originariamente contestata, non può altrettanto affermarsi che il fatto materiale sotteso non si sia in assoluto mai verificato, tenuto conto della condotta complessivamente tenuta dal lavoratore e della oggettiva sussistenza di ammanchi di cassa nel periodo oggetto di indagine.
Ne segue che la decisione impugnata va sul punto confermata, dovendosi ritenere che, se è vero che il datore di lavoro non ha compiutamente dimostrato il fatto contestato, è altrettanto vero che non vi sono in atti elementi che consentano di poter ritenere provato che che nella fattispecie ricorra una ipotesi di assenza ontologica del fatto e/o di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità. In quest'ordine di concetti, in linea con quanto statuito dal primo giudice, va esclusa l'applicabilità della tutela reintegratoria di cui all'art.3, secondo comma, del D.Lgs. n°23/2015, in favore della tutela indennitaria di cui al primo comma della medesima disposizione.
c) Quanto alla concreta determinazione dell'indennità risarcitoria, è noto che il D.lgs. 4 marzo
2015 n. 23, in attuazione della delega conferita con la L. n. 183/2014, ha previsto per i licenziamenti non sorretti da giusta causa e giustificato motivo nel nuovo contratto c.d. a tutele crescenti (diversi da quelli discriminatori e disciplinari in cui sia insussistente il fatto materiale contestato) un'indennità pari a due mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità (v. art. 3, comma 1, nel testo originario).
L'art. 3 del D.L. 12 luglio 2018 n. 87 (c.d. Decreto Dignità), convertito con modificazioni nella legge
9 agosto 2018, n. 96, ha poi rivisto in aumento tali limiti, portandoli da un minimo di sei ad un massimo di 36 mensilità.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194/2018, ha però dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del suddetto decreto legislativo, sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 87/2018, limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, e, quindi, limitatamente al criterio di determinazione dell'indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato ancorato solo all'anzianità di servizio.
10 Il nuovo testo della norma, dopo l'intervento della Corte costituzionale è ora il seguente: “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.
L'intervento della Consulta non ha, quindi, reintrodotto il risarcimento in forma specifica della reintegrazione, né ha rivisto i limiti minimo e massimo dell'indennità come individuati dal legislatore, ma ha inciso sul meccanismo della sua determinazione, che non sarà più automatico, ma dovrà tenere conto, all'interno dei limiti previsti, oltreché dell'anzianità di servizio, anche degli altri criteri desumibili dall'evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti, vale a dire il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'attività economica, il comportamento e le condizioni delle parti.
Applicando tali principi al caso di specie, tenuto conto della considerevole durata del rapporto di lavoro del (assunto il 07.12.2017 e licenziato il 28.03.2024) e delle non piccole dimensioni Parte_1 aziendali (il requisito occupazionale è ampiamente superiore alle 15 unità), nonché dell'età anagrafica del lavoratore (ultraquarantenne alla data del licenziamento), la decisione impugnata merita di essere confermata laddove ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro e condannato la al Controparte_1 pagamento, in favore del lavoratore, di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria da computarsi anno per anno ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del diritto al saldo.
Sulla scorta di tali considerazioni, tutti i motivi di gravame qui in disamina devono essere respinti.
***
3.- Con il quarto motivo dell'appello incidentale, la censura la sentenza impugnata Controparte_1 lamentando l'omessa o erronea valutazione della domanda riconvenzionale e della richiesta di compensazione con il trattamento di fine rapporto.
Il motivo non è fondato.
In primo luogo, la domanda riconvenzionale, a stretto rigore, sarebbe inammissibile, stante l'inosservanza dell'onere, posto dall'art.418 c.p.c. a carico del convenuto il quale formuli domanda riconvenzionale, di chiedere la fissazione di una nuova udienza, omissione che comporta la decadenza dalla riconvenzionale stessa e l'inammissibilità di questa (Cass. civ., Sez.lav., 21/07/2001, n.9965; Cass. civ., Sez.lav., 12/08/1993, n.8652). Nella fattispecie, rileva il Collegio che la non ha Controparte_1 richiesto al giudice, con istanza contenuta nella memoria di costituzione, la modifica del decreto di cui al
11 secondo comma dell'articolo 415 c.p.c. e la pronuncia di un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.
Ne segue, ove la relativa eccezione fosse stata tempestivamente sollevata, la domanda riconvenzionale proposta dalla avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, per intervenuta Controparte_1 decadenza ex art.418 c.p.c..
Ad ogni buon conto, il motivo di appello in disamina va comunque respinto nel merito, atteso che le conclusioni sin qui raggiunte comportano, quale logico corollario, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'appellante incidentale. Infatti, una volta accertato che la Controparte_1 non è stata in grado di dimostrare la condotta tenuta da in data 06.03.2024, è allora Parte_1 consequenziale ritenere che nessuna conseguenza risarcitoria può discendere dal comportamento contestato con la lettera del 12.03.2024 e che il datore di lavoro non è stato in grado di provare. Né sembra che l'accoglimento della pretesa risarcitoria possa conseguire alla condotta oggetto della videoripresa in data 08.03.2024, atteso che da tale documento il datore di lavoro non ha fatto seguire alcuna iniziativa disciplinare.
Inoltre:
a) In ordine al danno patrimoniale, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, per la genericità delle allegazioni e degli elementi di prova offerti.
Come è noto, il datore di lavoro che chieda la condanna del lavoratore al risarcimento del danno subìto a causa di una condotta inadempiente, deve specificamente allegare e fornire la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno stesso, quale presupposto della eventuale valutazione equitativa, alla stregua del generale criterio dettato dall'art.2697 c.c., non essendo sufficiente la mera potenzialità lesiva del comportamento illecito del prestatore di lavoro. Ciò perché nel nostro ordinamento la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta concretamente dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione finirebbe con il configurarsi come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento. Ne consegue che il danno risarcibile necessita sempre di una puntuale allegazione e dimostrazione, ferma restando la possibilità per il Giudice di fare ricorso al ragionamento presuntivo, ma a condizione che il danneggiato assolva l'onere di allegare “tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” ( S.U. 26972/2008).
Nella fattispecie in esame, la si è limitata ad allegare, in modo estremamente Controparte_1 generico, di aver formulato “domanda riconvenzionale diretta a ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti a seguito delle condotte illecite del sig. (ammanco di incassi, spese per Pt_1 sostituzione serrature, riprogrammazione dei distributori e interventi tecnici, per complessivi euro
5.315,04)”.
12 Tale allegazione non appare idonea, per la sua estrema genericità, a fondare una pretesa risarcitoria, non avendo la fornito alcun concreto riscontro (documentale o di altra natura) sul Controparte_1 pregiudizio concretamente sofferto, per cui non è dato comprendere come ed in che termini possa essersi prodotto un danno risarcibile obiettivamente apprezzabile. Ne segue che la genericità delle allegazioni in punto di danno e la lacunosità del materiale probatorio in atti non possono che andare a pregiudizio della parte gravata dall'onere della prova del danno, e quindi dell'odierno appellante incidentale.
b) Con specifico riguardo al danno all'immagine aziendale, va considerato che esso costituisce un'ipotesi di danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 c.c., che si manifesta nelle conseguenze che genera nel soggetto leso, sotto il duplice profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che interagiscono con l'azienda e della diminuzione della considerazione da parte dei consociati con i quali la persona giuridica viene in contatto.
Va altresì considerato che i danni non strettamente patrimoniali, come il c.d.danno all'immagine aziendale, i quali attengono alla sfera personale ed areddituale del soggetto, presuppongono, ai fini della oggettiva accertabilità del pregiudizio, la prova di una dequotazione della considerazione sociale del danneggiato (lesione dell'immagine). Al fine della risarcibilità del danno all'immagine, l'elemento discriminante consiste quindi nella lesione del diritto costituzionalmente tutelato della identità della persona giuridica, che pur potendo essere desunta da elementi presuntivi, richiede comunque quanto meno un principio di prova della effettuazione di spese per il ripristino del bene immateriale leso o, quanto meno, dell'analitica dimostrazione dei costi sopportati o sopportabili per la reintegrazione del bene leso.
In mancanza, la domanda risarcitoria non può che essere respinta, con conseguente rigetto del motivo di appello in disamina.
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4.- Con l'ultimo motivo dell'appello principale, l'appellante censura la sentenza Parte_1 impugnata lamentando una riduttiva liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, in errata applicazione delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c..
Al riguardo, ritiene il Collegio di poter condividere la decisione del primo giudice di liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, con applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, con statuizione che merita di essere confermata, atteso che nel caso di specie la domanda di accertamento circa la illegittimità del licenziamento è stata sì ritenuta fondata, ma con applicazione di un regime di tutela meno favorevole di quello richiesto dall'attore.
D'altronde, non si può fare a meno di notare come, alla luce della liquidazione, disposta in concreto dal giudice secondo i parametri minimi dei valori tabellari di riferimento, al di là dell'obiettivo valore e complessità della causa, la parte vittoriosa ha di fatto già ottenuto una condanna ragionevolmente
13 contenuta e non sproporzionata (ossia in misura non inferiore a quella che avrebbe ottenuto attraverso la parziale compensazione delle spese di lite liquidate tenendo conto dei valori tariffari medi).
Anche tale motivo va quindi disatteso.
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5.- Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno dunque respinti sia l'appello principale, che quello incidentale, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la reciproca soccombenza (sull'appello principale e sull'appello incidentale), nonché tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese del grado possono essere interamente compensate tra le parti.
Si applica ad entrambe le parti l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°352/2025 emessa dal Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 18.06.2025, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta sia l'appello principale, che l'appello incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte di entrambe le parti, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11 Dicembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
LU SA
(Atto sottoscritto digitalmente)
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