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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SESSA SABATO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2270/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003105180000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003105180000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150035367981000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150035367981000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5492/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 impugnava una intimazione di pagamento e la cartella di cartella di pagamento alla stessa sottesa.
Avverso detto atto, nel convenire in giudizio:
1. l'Agente della riscossione;
2. l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caserta, Ufficio territoriale di Caserta;
eccepiva:
1. la mancata notifica della prodromica cartella di pagamento;
2. l'intervenuta prescrizione del debito e comunque la decadenza del diritto dell'Ufficio di poter procedere alla prescritta attività.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento e della prodromica cartella di pagamento. Spese vinte da distrarre in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Radicatasi la lite si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando quanto ex adverso dedotto.
Precisava che la parte non poteva non essere a conoscenza della prodromica cartella di pagamento notificata in data 29 gennaio 2026 – rectius 2016 - considerata l'adesione alla definizione agevolata di cui al decreto legge numero 193 del 2016, revocata in data 22 marzo 2029 - rectius 22 marzo 2019.
Demandava, comunque, la prova della notifica dell'atto sotteso all'Agente della riscossione.
Nel merito, ripercorrendo i motivi dell'iscrizione a ruolo, precisava che il termine prescrizionale per i crediti richiesti in pagamento era decennale in relazione alla loro specifica natura.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite come da allegata nota.
L'Agente della riscossione non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 16 dicembre 2025 il giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente che l'Ufficio non ha fornito una valida prova circa le proprie argomentazioni non potendosi considerare tale la stampa inserita nel corpo delle controdeduzioni. A tanto si aggiunge la mancata costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione e la conseguente assenza di prova circa la corretta notifica della prodromica cartella di pagamento.
Ciò premesso emerge l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di procedere all'attività di recupero.
Infatti, la riscossione coattiva dei tributi si fonda su una sequenza procedimentale rigorosamente definita dalla legge, la cui correttezza è garantita dal rispetto di una serie di atti successivi, ciascuno con una specifica funzione e accompagnato dalla relativa notifica.
Tale sequenza, che include l'eventuale notifica dell'avviso di pagamento, l'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento e la successiva notifica della cartella stessa, è essenziale per assicurare un efficace esercizio del diritto di difesa del contribuente.
L'omissione o l'invalidità della notifica di un atto presupposto, come, nel caso di specie, la cartella di pagamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, come l'intimazione di pagamento o la cartella esattoriale.
Questo principio è stato ribadito da diverse sentenze della Corte di Cassazione, tra cui l'ordinanza numero
33400 del 2023 e la sentenza numero 16412 del 2007, che hanno sottolineato come tale vizio incida sulla stessa sussistenza della pretesa tributaria, potendone determinare l'eventuale decadenza.
Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore questione o eccezione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.384,50 per compenso tabellare ed in euro 207,68 per spese generali oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SESSA SABATO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2270/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003105180000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003105180000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150035367981000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150035367981000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5492/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente//
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 impugnava una intimazione di pagamento e la cartella di cartella di pagamento alla stessa sottesa.
Avverso detto atto, nel convenire in giudizio:
1. l'Agente della riscossione;
2. l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caserta, Ufficio territoriale di Caserta;
eccepiva:
1. la mancata notifica della prodromica cartella di pagamento;
2. l'intervenuta prescrizione del debito e comunque la decadenza del diritto dell'Ufficio di poter procedere alla prescritta attività.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento e della prodromica cartella di pagamento. Spese vinte da distrarre in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Radicatasi la lite si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate contestando quanto ex adverso dedotto.
Precisava che la parte non poteva non essere a conoscenza della prodromica cartella di pagamento notificata in data 29 gennaio 2026 – rectius 2016 - considerata l'adesione alla definizione agevolata di cui al decreto legge numero 193 del 2016, revocata in data 22 marzo 2029 - rectius 22 marzo 2019.
Demandava, comunque, la prova della notifica dell'atto sotteso all'Agente della riscossione.
Nel merito, ripercorrendo i motivi dell'iscrizione a ruolo, precisava che il termine prescrizionale per i crediti richiesti in pagamento era decennale in relazione alla loro specifica natura.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite come da allegata nota.
L'Agente della riscossione non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 16 dicembre 2025 il giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente che l'Ufficio non ha fornito una valida prova circa le proprie argomentazioni non potendosi considerare tale la stampa inserita nel corpo delle controdeduzioni. A tanto si aggiunge la mancata costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione e la conseguente assenza di prova circa la corretta notifica della prodromica cartella di pagamento.
Ciò premesso emerge l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di procedere all'attività di recupero.
Infatti, la riscossione coattiva dei tributi si fonda su una sequenza procedimentale rigorosamente definita dalla legge, la cui correttezza è garantita dal rispetto di una serie di atti successivi, ciascuno con una specifica funzione e accompagnato dalla relativa notifica.
Tale sequenza, che include l'eventuale notifica dell'avviso di pagamento, l'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento e la successiva notifica della cartella stessa, è essenziale per assicurare un efficace esercizio del diritto di difesa del contribuente.
L'omissione o l'invalidità della notifica di un atto presupposto, come, nel caso di specie, la cartella di pagamento, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, come l'intimazione di pagamento o la cartella esattoriale.
Questo principio è stato ribadito da diverse sentenze della Corte di Cassazione, tra cui l'ordinanza numero
33400 del 2023 e la sentenza numero 16412 del 2007, che hanno sottolineato come tale vizio incida sulla stessa sussistenza della pretesa tributaria, potendone determinare l'eventuale decadenza.
Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore questione o eccezione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.384,50 per compenso tabellare ed in euro 207,68 per spese generali oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.