Articolo 1 della Legge 19 novembre 1968, n. 1187
Articolo 2
Versione
1 dicembre 1968
Art. 1.
L' articolo 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e' sostituito dal seguente:
"Il piano regolatore generale deve considerare la totalita' del territorio comunale.
Esso deve indicare essenzialmente:
1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitu';
4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonche' ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;
5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
6) le norme per l'attuazione del piano".
Entrata in vigore il 1 dicembre 1968
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