Art. 19.
Per gli esercizi successivi al primo quinquennio di applicazione della presente, l'onere dello Stato sara' determinato con legge in relazione alle risultanze di gestione della "Mutualita' pensioni".
Per gli esercizi successivi al primo quinquennio di applicazione della presente, l'onere dello Stato sara' determinato con legge in relazione alle risultanze di gestione della "Mutualita' pensioni".