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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7653/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 7653 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2022 promossa da,
Parte_1 con avv. Sagradini Massimiliano giusto mandato in atti
-attore contro
Controparte_1 con avv. Fabio Ciari giusto mandato in atti
-convenuta
Oggetto: risarcimento danni fauna selvatica
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti all'udienza del 5.06.2025
Attore: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare che il sinistro de quo
è ascrivibile a fatto e colpa della e per l'effetto condannare la convenuta a Controparte_1 risarcire il danno sofferto dal veicolo di proprietà di quantificato nella somma di € Parte_1
5.689,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 27/04/22 al saldo ed oltre alla rifusione delle spese di lite. Vinte spese ed onorari di giudizio”.
Convenuta: “ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze
pagina 1 di 11 - in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1 nel presente giudizio per i motivi esposti nel presente atto;
- in via principale e nel merito: rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum;
- in via principale subordinata nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità o, quantomeno, la corresponsabilità del Sig. , quale conducente del veicolo, nell'evento per cui è causa, non Parte_1 avendo tenuto la dovuta diligenza e perizia nella conduzione del veicolo;
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenga di applicare al caso de quo l'art. 2052 c.c., sollevare la questione di legittimità costituzionale (rilevante e non manifestamente infondata) del menzionato art. 2052 c.c., ove interpretato estensivamente nel senso di disciplinare anche i danni causati dalla fauna selvatica, per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto i profili della irragionevolezza e disparità di trattamento nel ricondurre al medesimo regime giuridico fattispecie diverse e tra loro inconciliabili, con conseguente sospensione del presente procedimento;
- in ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenga di applicare al caso de quo l'art. 2052
c.c., sollevare la questione di legittimità costituzionale (rilevante e non manifestamente infondata) del menzionato art. 2052 c.c., ove interpretato nel senso di imputare i danni cagionati dalla fauna selvatica non già al proprietario che non si è spogliato delle proprie facoltà di governo dell'animale ma al soggetto ( al quale sono state delegate funzioni pur sempre nell'interesse del CP_1 proprietario, per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto i profili della irragionevolezza e disparità di trattamento nel ricondurre al medesimo regime giuridico fattispecie diverse e tra loro inconciliabili, con conseguente sospensione del presente procedimento;
- in ulteriore subordine: ove sia fatta applicazione dell'art. 2052 c.c. e non siano sollevate le questioni di legittimità costituzionale di cui ai precedenti punti, dichiarare, comunque, il difetto di legittimazione passiva della , sotto diverso profilo, per essere legittimato passivo lo Stato e, in ogni Controparte_1 caso, dichiarare la non fondatezza della pretesa risarcitoria de qua, in quanto la ha Controparte_1 provato il caso fortuito.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il sig. ha convenuto in giudizio la al fine di dichiarare e accertare la Parte_1 Controparte_1 responsabilità dell'Ente, ex art 2052 c.c. nel sinistro avvenuto in data 24/04/22 sul raccordo pagina 2 di 11 Firenze/Siena allorquando lo stesso, pur tenendo una velocità moderata, andava ad impattare con la parte anteriore della propria autovettura, tg. FP301BD, contro un capriolo sbucato dalla fitta vegetazione che fiancheggiava la carreggiata stradale riportando danni al veicolo.
Nel costituirsi in giudizio la ha eccepito la propria carenza di legittimazione Controparte_1 passivava per non essere né l'ente proprietario né quello deputato alla gestione del territorio e della strada in cui si sarebbe verificato l'incidente; nel merito ha assunto come il danno cagionato dalla fauna selvatica è risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non in base all'art. 2052 c.c. invocato dalla difesa attorea ed ha chiesto il rigetto della domanda attorea anche perché infondata in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum.
In via subordinata la in ipotesi di applicazione dell'art. 2052 c.c., ha chiesto fosse sollevata CP_1 questione di legittimità costituzionale ove interpretato estensivamente nel senso di disciplinare anche i danni causati dalla fauna selvatica, per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto i profili della irragionevolezza e disparità di trattamento nel ricondurre al medesimo regime giuridico fattispecie diverse e tra loro inconciliabili.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché con ammissione delle prove testimoniali richieste da parte attrice, rinunciata dalla la richiesta ctu estimativa del danno riportato dal veicolo attoreo. CP_1
La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti e concessi i termini di cui all'art. 190 cpc.
In diritto
L'inquadramento giuridico della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica costituisce una problematica da tempo dibattuta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha avuto difformi soluzioni interpretative, anche dell'intestato Tribunale.
In passato la Suprema Corte aveva affermato, con orientamento consolidato, il principio per cui “..il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma solo alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043, anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico: resta pertanto immune da censure la decisione di rigetto della domanda proposta nei confronti della per il risarcimento dei danni conseguenti alla collisione tra una vettura e un cinghiale, non CP_1 essendo emerse prove dell'addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla […], CP_1 non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico […] la recinzione di tutte le strade e la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi” (cfr., ex multis, Cass. Sez. I, sent. n. 9276 del
24/4/2014). pagina 3 di 11 Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità più recente (a partire da una serie di decisioni della prima metà del 2020) mutando il suddetto indirizzo e con orientamento oramai costante, riconduce la fattispecie all'art. 2052 c.c. osservando che tale disposizione non prevede alcuna distinzione tra animali domestici e selvatici e considera come criterio di responsabilità la proprietà o l'utilizzazione dell'animale, a prescindere da un'effettiva custodia di esso (cfr. Cass. Sez. VI, ord. n. 27284 del
16/9/2022, secondo cui “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema" nonché da ultimo Cass. ordinanza n.
21427 del 25 luglio 2025, Cass. Sez. III, ord. n. 12714 del 9 maggio 2024; Cass. Sez. III, ord. n. 31330 del 10 novembre 2023, il cui principio è stato confermato dalla decisione n. 31350; Cass. Sez. III, ord.
n. 11107 del 27/4/2023 che richiama: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01-
02-03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 22/06/2020, Rv. 658165 – 01-02-03; Sez. 3, Ordinanza
n. 13848 del 6/07/2020, Rv. 658298 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020, Rv. 659153 –
01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 – 01; nonché', non massimate: Sez. 6 –
3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 3023 del 9/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 dell'11/11/2020).
Alla luce della citata Giurisprudenza, peraltro, non sembra condivisibile, al fine di escludere l'applicazione del criterio speciale di imputazione della responsabilità, l'affermazione della difesa di parte convenuta secondo cui allo Stato - e non alle Regioni - spetterebbero i poteri sugli animali selvatici, posto che, al contrario, proprio la legge statale attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica (L. n. 157 del 1992, art. 1, comma 3).
La richiamata giurisprudenza, ed in particolare la Sentenza della Suprema Corte, sez. III civile,
n. 7969/2020 ha già fornito ricostruzione ampia e convincente circa gli interventi legislativi in ambito di protezione e di tutela della fauna selvatica nonché l'individuazione del soggetto legittimato passivamente per i danni da questa cagionati: da tali argomentazioni non si ha motivo di discostarsi.
La Corte di Cassazione ha precisato che il soggetto legittimato passivamente resta la anche CP_1 quando “risulti che le misure che avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere poste in pagina 4 di 11 essere non direttamente dalla stessa ma da un altro ente, cui spettava il relativo compito in CP_1 quanto era stato a tanto delegato, ovvero trattandosi di competenze di sua diretta titolarità”, precisando, sul punto, che “una tale eventualità non modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo (cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità̀ del danno sul piano s sostanziale), che resta in ogni caso la quale ente cui CP_1 spettano, in base alla Costituzione ed alle leggi statali, le competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonché ́ i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, nell'ottica della funzione che svolge la stessa previsione della proprietà̀ pubblica di detta fauna, rappresenta il soggetto che .la utilizza. allo scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e, quindi, che risponde nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici, ai sensi dell'art. 2052 c.c.”. Aggiunge poi che
“…laddove peraltro, il danno si assuma essere stato causato dalla condotta negligente di un diverso ente, cui spettava il compito (trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità̀ ovvero delegate) di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa potrà̀ rivalersi nei confronti di detto ente e, naturalmente, potrà̀ anche, CP_1 laddove lo ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa (in tal caso l'onere di dimostrare l'assunto della effettiva responsabilità̀ del diverso ente spetterà̀ alla che non potrà̀ naturalmente avvalersi del criterio CP_1 di imputazione della responsabilità̀ di cui all'art. 2052 c.c., ma dovrà̀ fornire la specifica prova della condotta colposa dell'ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari)”.
Alla luce del citato orientamento, il soggetto che si dica danneggiato da un impatto con animale selvatico, occorso sulla sede stradale, ha quindi due opzioni (eventualmente cumulabili): convenire la ex art. 2052 c.c. e/o convenire gli altri enti eventualmente responsabili, ex art. 2043 c.c., CP_1 dovendo però in questo caso individuare specificamente l'illecito del diverso ente.
La dal suo canto, convenuta ex art. 2052 c.c., come nel caso di specie, potrà eventualmente CP_1 chiamare in causa l'ente delegato alla tutela e gestione della fauna selvatica, per agire in rivalsa nei suoi confronti.
Tanto premesso, si ritiene che l'attore ha correttamente rivolto la domanda risarcitoria verso la CP_1 ex art. 2052 c.c. unica legittimata passiva sulla scorta della numerosa giurisprudenza citata.
[...]
Ciò posto, è noto che in base all'art. 2052 c.c. spetta al danneggiato, che alleghi, appunto, di aver subito un danno da un animale selvatico, l'onere di dimostrare, oltre al danno, anche la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale ad pagina 5 di 11 una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 o che rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato: “…nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. – ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (Cass.
Civ. n. 11107 del 27.04.2023; Cass. Civ. n. 27931 del 23.09.2022; Cass. Civ. n. 7969 del 20.04.2020).1
In sintesi, laddove si invochi l'applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., oltre alla prova che il danneggiato deve fornire circa il nesso causale ovvero circa la riconducibilità del danno all'animale selvatico, occorre dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come richiesto dall'art. 2054 primo comma c.c. mentre l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza,
l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante (vedi da ultimo Cass. ordinanza n.
21427 del 25 luglio 2025).
La valutazione della normativa applicabile alla fattispecie per cui è causa, per come ribadito dalla Corte di Cassazione, rende non valorizzabile nei termini richiesti dalla difesa della la questione di CP_1 legittimità costituzionale proposta nel presente giudizio.
La responsabilità
Chiarita la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla e quale fosse l'onere Controparte_1 della prova gravante sulle parti, si ritiene dimostrata la responsabilità dell'Ente convenuto ai sensi dell'art. 2052 c.c.. 1 Ed ancora “In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, CP_1 dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (Cfr. Cass.7969/2020). pagina 6 di 11 Il sig. ha allegato in atto di citazione che in data 24/04/22 alle ore 7.30 circa, mentre si trovava Pt_1 alla guida della propria vettura FIAT 500L di colore bianco tg. FP301BD procedendo sul raccordo
Firenze/Siena con direzione Siena, giunto in località San Casciano Val di Pesa al Km. 38, non riusciva ad evitare l'impatto con un capriolo che sbucava improvvisamente dalla fitta vegetazione che fiancheggiava la carreggiata stradale.
L'attore ha assunto ancora che a seguito dell'urto l'auto di sua proprietà riportava gravi danni nella parte anteriore ovvero ove era avvenuto l'impatto con l'animale.
Tali circostanze hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste “cap. 1 (cfr. Testimone_1
“Vero che il 24/04/22 Lei si trovava a bordo del veicolo tg. FP301BD di proprietà e condotto da Per_
”) Confermo e preciso che stavamo andando ad uno stage di a Siena. Con noi Parte_1
c'erano e Preciso che ero seduto accanto al guidatore e che il Persona_2 Persona_3 capriolo ha attraversato provenendo dalla mia destra e andando verso la mia sinistra. …cap. 3 (cfr.
“Vero che, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 38 un capriolo usciva dalla fitta vegetazione che fiancheggia il quel punto la carreggiata stradale come da foto che Le si rammostrano raffiguranti il luogo del sinistro?” all. 8, 9 10, 11, 12 e 13) Confermo adr Non c'era nulla a delimitazione e protezione della carreggiata. cap. 4 (cfr. Vero che il entrava correndo nella Per_4 carreggiata proprio davanti alla parte anteriore del veicolo?”) Confermo. Abbiamo investito il capriolo.” e dal teste “cap. 1 Confermo. Adr Io ero seduto sul sedile posteriore dx.” Persona_2 il quale, pur non avendo visto il sopraggiungere del capriolo, ha comunque affermato “…Ho sentito solo un urto e qualcosa sotto la macchina. Poi ho visto il corpo del capriolo sul quale l'auto era passata.” (vedi verbale udienza del 10 aprile 2024).
In particolare il teste ha confermato che l'animale selvatico, un capriolo, sbucò all'improvviso Tes_1 dalla vegetazione presente sulla dx rispetto alla direttrice di marcia dell'auto dell'attore, per attraversare la carreggiata, e che veniva investito dalla stessa.
La dichiarazione dei testimoni, della cui attendibilità non vi è da dubitarsi anche in assenza di specifiche allegazioni di parte convenuta, consente innanzitutto di ritener provato il fatto storico allegato dal sig. , ovvero la collisione del capriolo (specie appartenente al patrimonio Pt_1 indisponibile dello Stato) con la propria auto e, quindi, sia l'evento dannoso che la sua derivazione dalla condotta dell'animale.
Inoltre, è stato provato che il sig. non abbia potuto fare nulla per evitare l'impatto con l'animale, Pt_1 in quanto fu questo a porsi fulmineamente sulla sua traiettoria di marcia senza lasciargli la possibilità di arrestare l'auto per evitare di investirlo.
pagina 7 di 11 In tal senso depongono le dichiarazioni del teste che ha confermato la circostanza di cui al cap. Tes_1
5 (cfr. “Vero che lo , pur cercando di frenare, non riusciva ad evitare l'impatto con Pt_1
l'animale?”).
Inoltre, in assenza di prova contraria, deve escludersi che lo abbia tenuto una condotta di guida Pt_1 imprudente, id est tenendo una velocità superiore al limite previsto in quel tratto di strada di 90 km/h.
All'esito dell'istruttoria, infatti, è emersa l'irruzione improvvisa del capriolo sulla carreggiata e che è stato l'animale a porsi dinanzi al veicolo per cui, nonostante ogni cautela, il tempo di reazione necessario all'automobilista era talmente tanto esiguo da non consentirgli di evitare il capriolo che, peraltro, sbucava dalla fitta vegetazione presente lateralmente alla strada ed era al di fuori della visuale diretta di quest'ultimo.
Per tali ragioni, pertanto, appare altamente verosimile - tanto più in assenza di una ricostruzione alternativa della dinamica fondata su riscontri obiettivi - che lo non si sia avveduto dell'animale Pt_1 che, abbandonata la fitta vegetazione attigua alla strada e impegnata la carreggiata per attraversarla, andava ad impattare con la parte anteriore del veicolo, senza che il suo conducente potesse fare alcunché per evitare l'urto.
In conclusione, l'attore ha dimostrato che l'evento dannoso è stato causato da un animale selvatico
(nella specie capriolo rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato ex art. 1, l. 157/1992), la dinamica del sinistro e il nesso causale tra agire dell'animale ed evento dannoso.
Non risulta invece fornita, da parte della la prova del caso fortuito. Controparte_1
La convenuta non ha in particolare dimostrato che, nella fattispecie in esame, il comportamento dell'animale si sia posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, quale causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili che, nella specie, sono state genericamente allegate.
Anzi, è la stessa che nel disconoscere la propria carenza di legittimazione passiva ammette in CP_1 comparsa di costituzione e risposta “…È utile ricordare che è consentita una velocità di 90 km/ora, frequentemente superata dagli automobilisti e il tratto in questione risulta privo di recinzione perimetrale atta a evitare l'ingresso di selvatici di grosse dimensioni, quali caprioli, cinghiali o altri cervidi e da ciò deriva la esclusiva responsabilità del soggetto gestore.” (vedi pag. 51).
Inoltre, lo ha assolto anche l'onere probatorio a suo carico ex art. 2054, co. 1 c.c., avendo Pt_1 dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (o più esattamente, vista la dinamica, che non avrebbe potuto fare nulla per evitarlo) e di avere adottato una condotta di guida cauta, in ragione dello stato dei luoghi. pagina 8 di 11 Peraltro, se lo avesse tenuto una condotta di guida non consona ai luoghi e, quindi, laddove non Pt_1 avesse tenuto una velocità moderata, i danni non sarebbero stati limitati all'auto.
Deve pertanto ritenersi dimostrato che la condotta di guida del sig. sia stata conforme alle norme Pt_1 del codice della strada ed alle regole di comune prudenza e che egli non poteva porre in essere alcun diverso comportamento atto a escludere l'impatto, imputabile esclusivamente alla condotta repentina ed imprevedibile dell'animale, che di fatto si è gettato nel mezzo della carreggiata percorsa dall'auto condotta dall'attore.
In definitiva, quindi, può dirsi dimostrata la responsabilità della CP_1
Il danno
Il sig. ha dimostrato di aver riportato a seguito del sinistro in parola danni alla propria auto per i Pt_1 quali ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale.
I testimoni escussi e difatti, hanno entrambi confermato che dopo l'urto dal cofano Per_2 Tes_1 della vettura attore iniziava ad uscire una gran quantità di fumo e che fu necessario arrestare il veicolo presso una Stazione di Servizio posta nelle immediate vicinanze del sinistro per richiedere l'intervento del carro attrezzi (vedi cap.li 6 e 7 seconda memoria istruttoria attorea).
Inoltre, il teste nel confermare il cap. 11 (cfr. “Vero che un addetto della Sua officina Testimone_2 ha prelevato il veicolo tg. FP301BD dall'Area di Servizio S. Casciano e l'ha poi portato presso la
come da verbale di intervento che Le si rammostra?”) ha precisato Parte_2
“…che nel controllare i dati dell'ufficio mi risulta che l'auto avesse riportato danni alla parte anteriore ed erano presenti anche residui organici di animale (sangue e peli).”.
La produzione documentale in atti, confermata dal teste consente di ritenere ulteriormente Tes_2 provato il recupero del mezzo con il carroattrezzi presso l'area di servizio indicata in citazione (vedi doc. 7 attoreo)
In corso di causa non è stata esperita Ctu tecnica sull'autovettura volta a quantificare i danni per aver la prestato sostanzialmente acquiescenza alla quantificazione operata dalla difesa attorea CP_1 rinunciando alla ctu tecnica richiesta in atti (vedi ud. 9 ottobre 2024).
Per quanto osservato deve riconoscersi al sig. l'importo di € 5.689,31 giusta fattura quietanzata Pt_1 in atti (vedi doc. 2 attoreo).
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, sarebbe stata probabilmente investita per ricavarne un lucro pagina 9 di 11 finanziario;
tale danno viene liquidato con gli interessi legali2 da calcolare sulla somma devalutata al momento del sinistro (10 gennaio 2020) e via via calcolati anno per anno (Cass. 10.3.2000 nr. 2796); tali interessi avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati, appunto, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27.3.1997 nr. 2745).
Sul totale delle somme così calcolate, da considerarsi debito di valuta, competeranno poi gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c..
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/14, e ss.mm., in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento per cui è stata accolta la domanda attorea per essere il valore della domanda al limite dell'importo minimo dello stesso (Valore della causa: da € 5.201 a €
26.000).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, parzialmente pronunciando così provvede:
1) in accoglimento delle domande attoree, condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 sig. della somma di € 5.689,31per le causali indicate in narrativa, oltre interessi come in Parte_1 motivazione;
2) condanna la alla refusione delle spese processuali in favore del sig. , Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 2.540,00 oltre accessori come per legge sui compensi ed oltre al rimborso delle spese vive (marca e CU, spese notifica).
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, lì 24 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 vedi Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 19063, anno 2023, pubblicata il 5.7.2023 , “…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni
“non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571-01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183-01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)”. pagina 10 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato
SENTENZA nella causa civile n. 7653 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2022 promossa da,
Parte_1 con avv. Sagradini Massimiliano giusto mandato in atti
-attore contro
Controparte_1 con avv. Fabio Ciari giusto mandato in atti
-convenuta
Oggetto: risarcimento danni fauna selvatica
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti all'udienza del 5.06.2025
Attore: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare che il sinistro de quo
è ascrivibile a fatto e colpa della e per l'effetto condannare la convenuta a Controparte_1 risarcire il danno sofferto dal veicolo di proprietà di quantificato nella somma di € Parte_1
5.689,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 27/04/22 al saldo ed oltre alla rifusione delle spese di lite. Vinte spese ed onorari di giudizio”.
Convenuta: “ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze
pagina 1 di 11 - in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1 nel presente giudizio per i motivi esposti nel presente atto;
- in via principale e nel merito: rigettare integralmente tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum;
- in via principale subordinata nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità o, quantomeno, la corresponsabilità del Sig. , quale conducente del veicolo, nell'evento per cui è causa, non Parte_1 avendo tenuto la dovuta diligenza e perizia nella conduzione del veicolo;
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenga di applicare al caso de quo l'art. 2052 c.c., sollevare la questione di legittimità costituzionale (rilevante e non manifestamente infondata) del menzionato art. 2052 c.c., ove interpretato estensivamente nel senso di disciplinare anche i danni causati dalla fauna selvatica, per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto i profili della irragionevolezza e disparità di trattamento nel ricondurre al medesimo regime giuridico fattispecie diverse e tra loro inconciliabili, con conseguente sospensione del presente procedimento;
- in ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenga di applicare al caso de quo l'art. 2052
c.c., sollevare la questione di legittimità costituzionale (rilevante e non manifestamente infondata) del menzionato art. 2052 c.c., ove interpretato nel senso di imputare i danni cagionati dalla fauna selvatica non già al proprietario che non si è spogliato delle proprie facoltà di governo dell'animale ma al soggetto ( al quale sono state delegate funzioni pur sempre nell'interesse del CP_1 proprietario, per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto i profili della irragionevolezza e disparità di trattamento nel ricondurre al medesimo regime giuridico fattispecie diverse e tra loro inconciliabili, con conseguente sospensione del presente procedimento;
- in ulteriore subordine: ove sia fatta applicazione dell'art. 2052 c.c. e non siano sollevate le questioni di legittimità costituzionale di cui ai precedenti punti, dichiarare, comunque, il difetto di legittimazione passiva della , sotto diverso profilo, per essere legittimato passivo lo Stato e, in ogni Controparte_1 caso, dichiarare la non fondatezza della pretesa risarcitoria de qua, in quanto la ha Controparte_1 provato il caso fortuito.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il sig. ha convenuto in giudizio la al fine di dichiarare e accertare la Parte_1 Controparte_1 responsabilità dell'Ente, ex art 2052 c.c. nel sinistro avvenuto in data 24/04/22 sul raccordo pagina 2 di 11 Firenze/Siena allorquando lo stesso, pur tenendo una velocità moderata, andava ad impattare con la parte anteriore della propria autovettura, tg. FP301BD, contro un capriolo sbucato dalla fitta vegetazione che fiancheggiava la carreggiata stradale riportando danni al veicolo.
Nel costituirsi in giudizio la ha eccepito la propria carenza di legittimazione Controparte_1 passivava per non essere né l'ente proprietario né quello deputato alla gestione del territorio e della strada in cui si sarebbe verificato l'incidente; nel merito ha assunto come il danno cagionato dalla fauna selvatica è risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. e non in base all'art. 2052 c.c. invocato dalla difesa attorea ed ha chiesto il rigetto della domanda attorea anche perché infondata in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum.
In via subordinata la in ipotesi di applicazione dell'art. 2052 c.c., ha chiesto fosse sollevata CP_1 questione di legittimità costituzionale ove interpretato estensivamente nel senso di disciplinare anche i danni causati dalla fauna selvatica, per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto i profili della irragionevolezza e disparità di trattamento nel ricondurre al medesimo regime giuridico fattispecie diverse e tra loro inconciliabili.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché con ammissione delle prove testimoniali richieste da parte attrice, rinunciata dalla la richiesta ctu estimativa del danno riportato dal veicolo attoreo. CP_1
La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti e concessi i termini di cui all'art. 190 cpc.
In diritto
L'inquadramento giuridico della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica costituisce una problematica da tempo dibattuta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha avuto difformi soluzioni interpretative, anche dell'intestato Tribunale.
In passato la Suprema Corte aveva affermato, con orientamento consolidato, il principio per cui “..il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma solo alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043, anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico: resta pertanto immune da censure la decisione di rigetto della domanda proposta nei confronti della per il risarcimento dei danni conseguenti alla collisione tra una vettura e un cinghiale, non CP_1 essendo emerse prove dell'addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla […], CP_1 non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico […] la recinzione di tutte le strade e la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi” (cfr., ex multis, Cass. Sez. I, sent. n. 9276 del
24/4/2014). pagina 3 di 11 Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità più recente (a partire da una serie di decisioni della prima metà del 2020) mutando il suddetto indirizzo e con orientamento oramai costante, riconduce la fattispecie all'art. 2052 c.c. osservando che tale disposizione non prevede alcuna distinzione tra animali domestici e selvatici e considera come criterio di responsabilità la proprietà o l'utilizzazione dell'animale, a prescindere da un'effettiva custodia di esso (cfr. Cass. Sez. VI, ord. n. 27284 del
16/9/2022, secondo cui “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema" nonché da ultimo Cass. ordinanza n.
21427 del 25 luglio 2025, Cass. Sez. III, ord. n. 12714 del 9 maggio 2024; Cass. Sez. III, ord. n. 31330 del 10 novembre 2023, il cui principio è stato confermato dalla decisione n. 31350; Cass. Sez. III, ord.
n. 11107 del 27/4/2023 che richiama: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01-
02-03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 22/06/2020, Rv. 658165 – 01-02-03; Sez. 3, Ordinanza
n. 13848 del 6/07/2020, Rv. 658298 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020, Rv. 659153 –
01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 – 01; nonché', non massimate: Sez. 6 –
3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 3023 del 9/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 dell'11/11/2020).
Alla luce della citata Giurisprudenza, peraltro, non sembra condivisibile, al fine di escludere l'applicazione del criterio speciale di imputazione della responsabilità, l'affermazione della difesa di parte convenuta secondo cui allo Stato - e non alle Regioni - spetterebbero i poteri sugli animali selvatici, posto che, al contrario, proprio la legge statale attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica (L. n. 157 del 1992, art. 1, comma 3).
La richiamata giurisprudenza, ed in particolare la Sentenza della Suprema Corte, sez. III civile,
n. 7969/2020 ha già fornito ricostruzione ampia e convincente circa gli interventi legislativi in ambito di protezione e di tutela della fauna selvatica nonché l'individuazione del soggetto legittimato passivamente per i danni da questa cagionati: da tali argomentazioni non si ha motivo di discostarsi.
La Corte di Cassazione ha precisato che il soggetto legittimato passivamente resta la anche CP_1 quando “risulti che le misure che avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere poste in pagina 4 di 11 essere non direttamente dalla stessa ma da un altro ente, cui spettava il relativo compito in CP_1 quanto era stato a tanto delegato, ovvero trattandosi di competenze di sua diretta titolarità”, precisando, sul punto, che “una tale eventualità non modifica, in relazione all'azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo (cioè dell'ente cui è imputabile la responsabilità̀ del danno sul piano s sostanziale), che resta in ogni caso la quale ente cui CP_1 spettano, in base alla Costituzione ed alle leggi statali, le competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonché ́ i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, nell'ottica della funzione che svolge la stessa previsione della proprietà̀ pubblica di detta fauna, rappresenta il soggetto che .la utilizza. allo scopo di realizzare il fine di utilità collettiva della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e, quindi, che risponde nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici, ai sensi dell'art. 2052 c.c.”. Aggiunge poi che
“…laddove peraltro, il danno si assuma essere stato causato dalla condotta negligente di un diverso ente, cui spettava il compito (trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità̀ ovvero delegate) di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa potrà̀ rivalersi nei confronti di detto ente e, naturalmente, potrà̀ anche, CP_1 laddove lo ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa (in tal caso l'onere di dimostrare l'assunto della effettiva responsabilità̀ del diverso ente spetterà̀ alla che non potrà̀ naturalmente avvalersi del criterio CP_1 di imputazione della responsabilità̀ di cui all'art. 2052 c.c., ma dovrà̀ fornire la specifica prova della condotta colposa dell'ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari)”.
Alla luce del citato orientamento, il soggetto che si dica danneggiato da un impatto con animale selvatico, occorso sulla sede stradale, ha quindi due opzioni (eventualmente cumulabili): convenire la ex art. 2052 c.c. e/o convenire gli altri enti eventualmente responsabili, ex art. 2043 c.c., CP_1 dovendo però in questo caso individuare specificamente l'illecito del diverso ente.
La dal suo canto, convenuta ex art. 2052 c.c., come nel caso di specie, potrà eventualmente CP_1 chiamare in causa l'ente delegato alla tutela e gestione della fauna selvatica, per agire in rivalsa nei suoi confronti.
Tanto premesso, si ritiene che l'attore ha correttamente rivolto la domanda risarcitoria verso la CP_1 ex art. 2052 c.c. unica legittimata passiva sulla scorta della numerosa giurisprudenza citata.
[...]
Ciò posto, è noto che in base all'art. 2052 c.c. spetta al danneggiato, che alleghi, appunto, di aver subito un danno da un animale selvatico, l'onere di dimostrare, oltre al danno, anche la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito e l'appartenenza dell'animale ad pagina 5 di 11 una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 o che rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato: “…nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. – ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno” (Cass.
Civ. n. 11107 del 27.04.2023; Cass. Civ. n. 27931 del 23.09.2022; Cass. Civ. n. 7969 del 20.04.2020).1
In sintesi, laddove si invochi l'applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., oltre alla prova che il danneggiato deve fornire circa il nesso causale ovvero circa la riconducibilità del danno all'animale selvatico, occorre dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, come richiesto dall'art. 2054 primo comma c.c. mentre l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza,
l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante (vedi da ultimo Cass. ordinanza n.
21427 del 25 luglio 2025).
La valutazione della normativa applicabile alla fattispecie per cui è causa, per come ribadito dalla Corte di Cassazione, rende non valorizzabile nei termini richiesti dalla difesa della la questione di CP_1 legittimità costituzionale proposta nel presente giudizio.
La responsabilità
Chiarita la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla e quale fosse l'onere Controparte_1 della prova gravante sulle parti, si ritiene dimostrata la responsabilità dell'Ente convenuto ai sensi dell'art. 2052 c.c.. 1 Ed ancora “In materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, CP_1 dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (Cfr. Cass.7969/2020). pagina 6 di 11 Il sig. ha allegato in atto di citazione che in data 24/04/22 alle ore 7.30 circa, mentre si trovava Pt_1 alla guida della propria vettura FIAT 500L di colore bianco tg. FP301BD procedendo sul raccordo
Firenze/Siena con direzione Siena, giunto in località San Casciano Val di Pesa al Km. 38, non riusciva ad evitare l'impatto con un capriolo che sbucava improvvisamente dalla fitta vegetazione che fiancheggiava la carreggiata stradale.
L'attore ha assunto ancora che a seguito dell'urto l'auto di sua proprietà riportava gravi danni nella parte anteriore ovvero ove era avvenuto l'impatto con l'animale.
Tali circostanze hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste “cap. 1 (cfr. Testimone_1
“Vero che il 24/04/22 Lei si trovava a bordo del veicolo tg. FP301BD di proprietà e condotto da Per_
”) Confermo e preciso che stavamo andando ad uno stage di a Siena. Con noi Parte_1
c'erano e Preciso che ero seduto accanto al guidatore e che il Persona_2 Persona_3 capriolo ha attraversato provenendo dalla mia destra e andando verso la mia sinistra. …cap. 3 (cfr.
“Vero che, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 38 un capriolo usciva dalla fitta vegetazione che fiancheggia il quel punto la carreggiata stradale come da foto che Le si rammostrano raffiguranti il luogo del sinistro?” all. 8, 9 10, 11, 12 e 13) Confermo adr Non c'era nulla a delimitazione e protezione della carreggiata. cap. 4 (cfr. Vero che il entrava correndo nella Per_4 carreggiata proprio davanti alla parte anteriore del veicolo?”) Confermo. Abbiamo investito il capriolo.” e dal teste “cap. 1 Confermo. Adr Io ero seduto sul sedile posteriore dx.” Persona_2 il quale, pur non avendo visto il sopraggiungere del capriolo, ha comunque affermato “…Ho sentito solo un urto e qualcosa sotto la macchina. Poi ho visto il corpo del capriolo sul quale l'auto era passata.” (vedi verbale udienza del 10 aprile 2024).
In particolare il teste ha confermato che l'animale selvatico, un capriolo, sbucò all'improvviso Tes_1 dalla vegetazione presente sulla dx rispetto alla direttrice di marcia dell'auto dell'attore, per attraversare la carreggiata, e che veniva investito dalla stessa.
La dichiarazione dei testimoni, della cui attendibilità non vi è da dubitarsi anche in assenza di specifiche allegazioni di parte convenuta, consente innanzitutto di ritener provato il fatto storico allegato dal sig. , ovvero la collisione del capriolo (specie appartenente al patrimonio Pt_1 indisponibile dello Stato) con la propria auto e, quindi, sia l'evento dannoso che la sua derivazione dalla condotta dell'animale.
Inoltre, è stato provato che il sig. non abbia potuto fare nulla per evitare l'impatto con l'animale, Pt_1 in quanto fu questo a porsi fulmineamente sulla sua traiettoria di marcia senza lasciargli la possibilità di arrestare l'auto per evitare di investirlo.
pagina 7 di 11 In tal senso depongono le dichiarazioni del teste che ha confermato la circostanza di cui al cap. Tes_1
5 (cfr. “Vero che lo , pur cercando di frenare, non riusciva ad evitare l'impatto con Pt_1
l'animale?”).
Inoltre, in assenza di prova contraria, deve escludersi che lo abbia tenuto una condotta di guida Pt_1 imprudente, id est tenendo una velocità superiore al limite previsto in quel tratto di strada di 90 km/h.
All'esito dell'istruttoria, infatti, è emersa l'irruzione improvvisa del capriolo sulla carreggiata e che è stato l'animale a porsi dinanzi al veicolo per cui, nonostante ogni cautela, il tempo di reazione necessario all'automobilista era talmente tanto esiguo da non consentirgli di evitare il capriolo che, peraltro, sbucava dalla fitta vegetazione presente lateralmente alla strada ed era al di fuori della visuale diretta di quest'ultimo.
Per tali ragioni, pertanto, appare altamente verosimile - tanto più in assenza di una ricostruzione alternativa della dinamica fondata su riscontri obiettivi - che lo non si sia avveduto dell'animale Pt_1 che, abbandonata la fitta vegetazione attigua alla strada e impegnata la carreggiata per attraversarla, andava ad impattare con la parte anteriore del veicolo, senza che il suo conducente potesse fare alcunché per evitare l'urto.
In conclusione, l'attore ha dimostrato che l'evento dannoso è stato causato da un animale selvatico
(nella specie capriolo rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato ex art. 1, l. 157/1992), la dinamica del sinistro e il nesso causale tra agire dell'animale ed evento dannoso.
Non risulta invece fornita, da parte della la prova del caso fortuito. Controparte_1
La convenuta non ha in particolare dimostrato che, nella fattispecie in esame, il comportamento dell'animale si sia posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, quale causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili che, nella specie, sono state genericamente allegate.
Anzi, è la stessa che nel disconoscere la propria carenza di legittimazione passiva ammette in CP_1 comparsa di costituzione e risposta “…È utile ricordare che è consentita una velocità di 90 km/ora, frequentemente superata dagli automobilisti e il tratto in questione risulta privo di recinzione perimetrale atta a evitare l'ingresso di selvatici di grosse dimensioni, quali caprioli, cinghiali o altri cervidi e da ciò deriva la esclusiva responsabilità del soggetto gestore.” (vedi pag. 51).
Inoltre, lo ha assolto anche l'onere probatorio a suo carico ex art. 2054, co. 1 c.c., avendo Pt_1 dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (o più esattamente, vista la dinamica, che non avrebbe potuto fare nulla per evitarlo) e di avere adottato una condotta di guida cauta, in ragione dello stato dei luoghi. pagina 8 di 11 Peraltro, se lo avesse tenuto una condotta di guida non consona ai luoghi e, quindi, laddove non Pt_1 avesse tenuto una velocità moderata, i danni non sarebbero stati limitati all'auto.
Deve pertanto ritenersi dimostrato che la condotta di guida del sig. sia stata conforme alle norme Pt_1 del codice della strada ed alle regole di comune prudenza e che egli non poteva porre in essere alcun diverso comportamento atto a escludere l'impatto, imputabile esclusivamente alla condotta repentina ed imprevedibile dell'animale, che di fatto si è gettato nel mezzo della carreggiata percorsa dall'auto condotta dall'attore.
In definitiva, quindi, può dirsi dimostrata la responsabilità della CP_1
Il danno
Il sig. ha dimostrato di aver riportato a seguito del sinistro in parola danni alla propria auto per i Pt_1 quali ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale.
I testimoni escussi e difatti, hanno entrambi confermato che dopo l'urto dal cofano Per_2 Tes_1 della vettura attore iniziava ad uscire una gran quantità di fumo e che fu necessario arrestare il veicolo presso una Stazione di Servizio posta nelle immediate vicinanze del sinistro per richiedere l'intervento del carro attrezzi (vedi cap.li 6 e 7 seconda memoria istruttoria attorea).
Inoltre, il teste nel confermare il cap. 11 (cfr. “Vero che un addetto della Sua officina Testimone_2 ha prelevato il veicolo tg. FP301BD dall'Area di Servizio S. Casciano e l'ha poi portato presso la
come da verbale di intervento che Le si rammostra?”) ha precisato Parte_2
“…che nel controllare i dati dell'ufficio mi risulta che l'auto avesse riportato danni alla parte anteriore ed erano presenti anche residui organici di animale (sangue e peli).”.
La produzione documentale in atti, confermata dal teste consente di ritenere ulteriormente Tes_2 provato il recupero del mezzo con il carroattrezzi presso l'area di servizio indicata in citazione (vedi doc. 7 attoreo)
In corso di causa non è stata esperita Ctu tecnica sull'autovettura volta a quantificare i danni per aver la prestato sostanzialmente acquiescenza alla quantificazione operata dalla difesa attorea CP_1 rinunciando alla ctu tecnica richiesta in atti (vedi ud. 9 ottobre 2024).
Per quanto osservato deve riconoscersi al sig. l'importo di € 5.689,31 giusta fattura quietanzata Pt_1 in atti (vedi doc. 2 attoreo).
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, sarebbe stata probabilmente investita per ricavarne un lucro pagina 9 di 11 finanziario;
tale danno viene liquidato con gli interessi legali2 da calcolare sulla somma devalutata al momento del sinistro (10 gennaio 2020) e via via calcolati anno per anno (Cass. 10.3.2000 nr. 2796); tali interessi avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati, appunto, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27.3.1997 nr. 2745).
Sul totale delle somme così calcolate, da considerarsi debito di valuta, competeranno poi gli interessi legali, dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c..
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/14, e ss.mm., in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento per cui è stata accolta la domanda attorea per essere il valore della domanda al limite dell'importo minimo dello stesso (Valore della causa: da € 5.201 a €
26.000).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, parzialmente pronunciando così provvede:
1) in accoglimento delle domande attoree, condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 sig. della somma di € 5.689,31per le causali indicate in narrativa, oltre interessi come in Parte_1 motivazione;
2) condanna la alla refusione delle spese processuali in favore del sig. , Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 2.540,00 oltre accessori come per legge sui compensi ed oltre al rimborso delle spese vive (marca e CU, spese notifica).
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, lì 24 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 vedi Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 19063, anno 2023, pubblicata il 5.7.2023 , “…l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni
“non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571-01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183-01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023)”. pagina 10 di 11