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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1884 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
, nata Civitavecchia in data 6.09.1980 ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Eugenia Milo, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] ed ivi residente Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Paglialunga, giusta procura speciale in atti;
resistemte
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1 agosto 2024, la sig.ra ha Parte_1
chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio nato a [...] il [...] Persona_1
riconosciuto da entrambi i genitori.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione
1 complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22.
In data 5.02 2025 si costituiva in giudizio deducendo di Controparte_1
aver raggiunto nelle more un accordo con la circa la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale per il figlio alle Persona_1
condizioni riportate nella comparsa di risposta.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 06.02.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 14 febbraio 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e del figlio.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti raggiunto un accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da iscritto al n. Parte_1
1884 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, per l'effetto dispone:
A) Affido del figlio , 5.12.2007) ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2 con collocazione presso l'abitazione della madre, ove verrà fissata la residenza del minore
B) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, concordando tempi e modalità direttamente con il figlio;
C) Il SI. corrisponderà mensilmente alla SI.ra , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento per il figlio la somma di € 300,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive, previamente concordate e documentate. Con riguardo alla tipologia e al regime delle suddette spese
2 straordinarie si fa riferimento e integrale rinvio al Protocollo attualmente in vigore, sottoscritto dal Tribunale adito e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Civitavecchia;
D) Entrambi i genitori collaboreranno in via paritetica, ciascuno nel tempo di permanenza del minore presso gli stessi, alla cura, istruzione e educazione del figlio;
E) Le detrazioni fiscali per il figlio a carico sono attribuite interamente alla SI.ra
. Con compensazione delle spese di lite tra le parti in causa. Parte_1
Spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 18 febbraio 2025
Il PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Gianluca Gelso
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1884 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
, nata Civitavecchia in data 6.09.1980 ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Eugenia Milo, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] ed ivi residente Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Paglialunga, giusta procura speciale in atti;
resistemte
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1 agosto 2024, la sig.ra ha Parte_1
chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio nato a [...] il [...] Persona_1
riconosciuto da entrambi i genitori.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione
1 complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22.
In data 5.02 2025 si costituiva in giudizio deducendo di Controparte_1
aver raggiunto nelle more un accordo con la circa la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale per il figlio alle Persona_1
condizioni riportate nella comparsa di risposta.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 06.02.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 14 febbraio 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e del figlio.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti raggiunto un accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da iscritto al n. Parte_1
1884 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, per l'effetto dispone:
A) Affido del figlio , 5.12.2007) ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2 con collocazione presso l'abitazione della madre, ove verrà fissata la residenza del minore
B) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, concordando tempi e modalità direttamente con il figlio;
C) Il SI. corrisponderà mensilmente alla SI.ra , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento per il figlio la somma di € 300,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive, previamente concordate e documentate. Con riguardo alla tipologia e al regime delle suddette spese
2 straordinarie si fa riferimento e integrale rinvio al Protocollo attualmente in vigore, sottoscritto dal Tribunale adito e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Civitavecchia;
D) Entrambi i genitori collaboreranno in via paritetica, ciascuno nel tempo di permanenza del minore presso gli stessi, alla cura, istruzione e educazione del figlio;
E) Le detrazioni fiscali per il figlio a carico sono attribuite interamente alla SI.ra
. Con compensazione delle spese di lite tra le parti in causa. Parte_1
Spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 18 febbraio 2025
Il PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Gianluca Gelso
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