Sentenza 25 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2019, n. 39379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39379 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL T-R:1C~ TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: IN GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/01/2019 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso del P.M.. udito il difensore avv. CURTOTTI MICHELE del foro di FOGGIA in difesa di IN GI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del P.M. associandosi alle richieste del Proc. Gen..
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal P.M. presso il Tribunale di Foggia avverso l'ordinanza emessa in data 8.6.2010 dal G.I.P. dello stesso Tribunale con la quale era stata rigettata la richiesta di misura cautelare personale nei confronti dell'indagato SE NI in relazione al reato di cui al capo 3)(artt. 110,353 cod. pen.) per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia deducendo:
2.1. Erronea applicazione dell'art. 353 cod. pen. in relazione al disconoscimento della natura di gara della procedura di cui al capo 3). Errata è la ritenuta irrilevanza della mancata estromissione per difetto di requisiti essenziali in capo alla impresa OL ( in relazione all'art. 80 del codice degli appalti e dell'art. 3 del bando) in quanto ogni distorsione degli snodi essenziali della procedura amministrativa è turbamento rilevante ai sensi dell'art. 353 cod. pen. Inoltre, risulta errato l'assunto che il bando non prevedeva criteri di selezione predeterminati perché almeno quello dell'art. 80 cod. appalti - relativo alla legittimazione alla partecipazione alla gara - era previsto.
2.2. Vizio cumulativo della motivazione in ordine alla esclusione delle esigenze cautelari, essendo stata omessa qualsiasi motivazione sul punto, in presenza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato e della necessità di impedirli adeguatamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
3. Il Tribunale nella vicenda sub 3) non ha ravvisato la sussistenza di una gara in relazione alla procedura avviata dall'Ataf S.p.a. con avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio di tre parcheggi ed ha negato la rilevanza della mancata esclusione della Geosolar, ritenuta una mera irregolarità ininfluente sul reato contestato. In particolare, ha rilevato che l'avviso risultava elaborato ai sensi dell'art. 36 lett. c) del d.Leg.vo 50/2016 che delinea una disciplina speciale e derogatoria, senza alcuna indicazione relativa ai criteri che avrebbero governato la «selezione» e, riservandosi, l'ente appaltante « a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà di dar luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali affidatari possano vantare pretese e diritti di alcuna natura». Ha, inoltre, osservato che, nella specie, nessuna applicazione poteva farsi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa posto che nessuna offerta economica doveva provenire dalle imprese interessate all'affidamento del servizio il cui canone era determinato dalla stazione appaltante ( art. 7) e che erano determinati, altresì, analiticamente l'oggetto del servizio (art. 29) e le modalità della sua esecuzione (art. 6) 4. Ritiene la Corte che il giudizio espresso dal Giudice di merito è del tutto privo di vizi logici e giuridici in conformità all'orientamento di legittimità secondo il quale il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione in cui vi è una procedura di gara, anche informale e atipica, mediante la quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente, a condizione, tuttavia, che l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, pongano i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte, sicché deve escludersi la esistenza di una gara allorché, a prescindere dalla legittimità del meccanismo adottato, sia prevista solo una comparazione di offerte che la P.A. è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione. (Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Cereda, Rv. 266118 - 01); ancora, il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione in cui la pubblica amministrazione procede all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il nomen iuris adottato ed anche in assenza di formalità, a condizione che siano previamente indicati e resi noti i criteri di selezione e di presentazione delle offerte;
ne consegue che deve escludersi la configurabilità di una gara allorché, nonostante la pluralità di soggetti interpellati, ciascuno presenti indipendentemente la propria offerta e l'amministrazione conservi piena liberta di scegliere secondo criteri di convenienza e di opportunità propri della contrattazione tra privati (Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, Giugliano, Rv. 272227 - 01).
5. L'esclusione della natura di gara della procedura in questione assorbe la questione relativa alla esclusione della Geosolar.
6. Il secondo motivo è assorbito dalla correttamente ritenuta insussistenza della gravità indiziaria.
P.Q.M.
Dichiara inammi