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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 247/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16520/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250108922087000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21787/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiedeva l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiedevano il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'ufficio impositore Regione Campania e dell'ufficio riscossore Agenzia delle Entrate - SS, una cartella di pagamento in materia di tasse auto relativa all'anno 2020, notificatale in data 10/09/2025 di euro 219,21.
Eccepiva omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione triennale decorsa rispetto al tributo perfezionatosi nel 2020.
Si costituiva l'ufficio riscossore che, con depositate deduzioni, evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato.
Si costituiva l'ufficio impositore che, con documentate deduzioni, pure evidenziava la legittimità del suo operato e l'infondatezza delle eccezioni della parte ricorrente.
All'odierna udienza camerale, il giudice decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, l'ufficio impositore produceva, in particolare, l'atto prodromico, cioè l'avviso di accertamento della tassa auto 2020 ritualmente notificato in data 28/08/2023.
Ciò ha consentito di provare che l'attività esecutiva era legittima e che la prescrizione triennale invocata non si è inverata perchè nelle more del triennio, cioè entro il 31/12/2023, è intervenuto l'atto interruttivo della notifica dell'avviso di accertamento in data 28/08/2023.
Per l'effetto, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, calcolate come in dispositivo in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di ite sostenute da ciascuno degli
Uffici resistenti costituitesi che si liquidano in €150,00 per ognuno.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16520/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250108922087000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21787/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiedeva l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiedevano il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'ufficio impositore Regione Campania e dell'ufficio riscossore Agenzia delle Entrate - SS, una cartella di pagamento in materia di tasse auto relativa all'anno 2020, notificatale in data 10/09/2025 di euro 219,21.
Eccepiva omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione triennale decorsa rispetto al tributo perfezionatosi nel 2020.
Si costituiva l'ufficio riscossore che, con depositate deduzioni, evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato.
Si costituiva l'ufficio impositore che, con documentate deduzioni, pure evidenziava la legittimità del suo operato e l'infondatezza delle eccezioni della parte ricorrente.
All'odierna udienza camerale, il giudice decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, l'ufficio impositore produceva, in particolare, l'atto prodromico, cioè l'avviso di accertamento della tassa auto 2020 ritualmente notificato in data 28/08/2023.
Ciò ha consentito di provare che l'attività esecutiva era legittima e che la prescrizione triennale invocata non si è inverata perchè nelle more del triennio, cioè entro il 31/12/2023, è intervenuto l'atto interruttivo della notifica dell'avviso di accertamento in data 28/08/2023.
Per l'effetto, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, calcolate come in dispositivo in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di ite sostenute da ciascuno degli
Uffici resistenti costituitesi che si liquidano in €150,00 per ognuno.