Articolo 13 della Legge 22 novembre 1962, n. 1646
Articolo 12Articolo 14
Versione
28 dicembre 1962
Art. 13.
Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, la domanda deve essere presentata dall'iscritto non oltre il compimento del sessantottesimo anno di eta', oppure non oltre dieci anni dalla data di cessazione dal servizio qualora tale termine sia piu' favorevole, ovvero, nel caso di premorienza, deve essere presentata dagli eredi entro cinque anni dalla data di morte dell'iscritto.
Per i casi di morte di iscritto o di titolare di pensione diretta a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita' delle Casse pensioni indicate al comma precedente la domanda deve essere presentata entro il decennio dalla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta, se le domande di cui ai precedenti commi vengono presentate oltre i termini nei commi stessi indicati, il trattamento di quiescenza decorre soltanto dalla - data di presentazione della domanda.
Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione della domanda di pensione di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilita'.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1962
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