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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/11/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Dr. Giuseppe Disabato Presidente
- Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 2467/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nato a [...] il Parte_1
06/07/1981, rappresentato e difeso dall'Avv. Castellaneta Maria Anna Pia e
, nata a [...] il [...], CP_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Casulli Francesco nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato l'08/05/2025,
e premesso che: Parte_1 Controparte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in data 20/05/2006 in Gravina in Puglia (BA) (anno 2006 – parte 2 – serie A – n. 48);
- dall'unione coniugale nasceva, il 25/07/2010, la figlia Per_1
- con ricorso congiunto del 23/02/2016, domandavano al Tribunale di Bari di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- con sentenza non definitiva n. 790/2017 pubblicata il 09/02/2017, il Tribunale di Bari dichiarava la separazione personale dei coniugi e con sentenza definitiva n. 1355/2020 pubblicata il 20/05/2020 omologava le condizioni concordate dai coniugi sugli aspetti ancora pendenti;
- le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto del 22/05/2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 07/10/2025 All'udienza del 07/10/2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole il 27/05/2025.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione personale dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (affidamento condiviso del la figlia minore in favore di Per_1 entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, contributo a titolo di mantenimento della prole minore a carico del padre nella misura di
€500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico universale interamente in favore della madre, assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra , assegno divorzile Controparte_2 una tantum in favore della SI.ra pari ad €5.000,00) sono conformi CP_2 alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente attesa la natura non contenziosa del procedimento. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1 [...]
, nel giudizio n. 2467/2025 R.G. V.G., con l'intervento del CP_2
P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Gravina in Puglia (BA) in data 20/05/2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2006, atto n. 48, parte 2, serie A) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 04/11/2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Dr. Giuseppe Disabato Presidente
- Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 2467/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nato a [...] il Parte_1
06/07/1981, rappresentato e difeso dall'Avv. Castellaneta Maria Anna Pia e
, nata a [...] il [...], CP_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Casulli Francesco nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato l'08/05/2025,
e premesso che: Parte_1 Controparte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in data 20/05/2006 in Gravina in Puglia (BA) (anno 2006 – parte 2 – serie A – n. 48);
- dall'unione coniugale nasceva, il 25/07/2010, la figlia Per_1
- con ricorso congiunto del 23/02/2016, domandavano al Tribunale di Bari di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- con sentenza non definitiva n. 790/2017 pubblicata il 09/02/2017, il Tribunale di Bari dichiarava la separazione personale dei coniugi e con sentenza definitiva n. 1355/2020 pubblicata il 20/05/2020 omologava le condizioni concordate dai coniugi sugli aspetti ancora pendenti;
- le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto del 22/05/2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del 07/10/2025 All'udienza del 07/10/2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole il 27/05/2025.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione personale dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (affidamento condiviso del la figlia minore in favore di Per_1 entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, contributo a titolo di mantenimento della prole minore a carico del padre nella misura di
€500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno unico universale interamente in favore della madre, assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra , assegno divorzile Controparte_2 una tantum in favore della SI.ra pari ad €5.000,00) sono conformi CP_2 alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente attesa la natura non contenziosa del procedimento. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1 [...]
, nel giudizio n. 2467/2025 R.G. V.G., con l'intervento del CP_2
P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Gravina in Puglia (BA) in data 20/05/2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2006, atto n. 48, parte 2, serie A) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 04/11/2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr. Giuseppe Disabato