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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 8686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8686 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RGAC 56086 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE OB
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 56086 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuto in decisione alla udienza el 5 giugno 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 10 aprile 2025, e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ferentino, via Municipio n. 8,
presso lo studio dell'avv. Emanuele Tiberio che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da , procuratore speciale della per attio Parte_2 Pt_1 Parte_3
in data 23 luglio 2024 rep. 181515 racc. 12772
[...]
APPELLANTE
E
(cf ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_2 P.IVA_2
domiciliata in via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura CP_2
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Raspini che la rappresenta e difende TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in in data 9 luglio Persona_1 CP_2
2024 rep. 22954 racc. 12378
APPELLATA
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento in materia di circolazione stradale conosciute attraverso intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente passato depositato in data 5 maggio 2023 e notificato dall'Ufficio
a mezzo pec in data 15 giugno 2023 aveva proposto opposizione ex Controparte_1
articolo 7 del d.lgs. 150/2011 avverso le cartelle di pagamento 0972016012542073,
09720160212960660 09720170157782834 e 09720190153677957, relative a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale elevate nel 20011, 2013 e 2015, della cui esistenza era venuto a conoscenza all'atto della notifica della intimazione di pagamento
09720219019844849 notificata in data 5 febbraio 2022 relativa a tre cartelle di pagamento,
09720239027792065 asseritamente notificata in data 6 aprile 2023 contenente il sollecito di più cartelle di pagamento e limitando la impugnazione solo alle quattro indicate relativa e sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale.
A fondamento della opposizione aveva dedotto la mancata notifica della cartelle di pagamento, la mancata notifica dei verbali di accertamento, la prescrizione dei crediti e la intervenuta decadenza ai sensi dell'articolo, 25 del d.P.R. 602/1973.
Si era costituita la deducendo la inammissibilità della Parte_1
opposizione proposta in quanto le cartelle di pagamento erano state correttamente notificate, ai sensi dell'articolo 140 cpc e 26 del d.P.R. 602/1973, evidenziando, inoltre che in relazione a dette cartelle di pagamento era stata notificata la intimazione di pagamento
09720199062013010 notificata il 7 febbraio 2020. Aveva contestato la intervenuta
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OB LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
prescrizione dei crediti a seguito della avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e sella sospensione della prescrizione ai sensi della legislazione emergenziale introdotta ea seguito della pandemia da Covid 19.
Aveva eccepito la propria carenza di legittimazione in relazione alla decadenza di cui all'articolo 25 del d.P.R. 602/1973 e comunque la non applicabilità di detta decadenza a crediti diversi da quelli tributari.
Aveva dedotto la mancata integrazione del contraddittorio in relazione alla cartella di pagamento 09720170157782834 in quanto l'Ente creditore non era ma il CP_2
non evocato in giudizio e la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_3
in relazione agli atti posti in essere dagli Enti creditori
Aveva depositato la documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione successivi.
Si era costituita deducendo la inammissibilità della impugnazione proposta CP_2
avverso la intimazione di pagamento per carenza di interesse non avendo la intimazione una specifica efficacia nel procedimento esecutivo, la inammissibilità della opposizione proposta per contestare la mancata notifica del verbale di accertamento da introdurre ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 con ricorso da depositare entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto dal quale aveva desunto la conoscenza della esistenza del verbale di accertamento.
Aveva dedotto la tardività della opposizione proposta per contestare la notifica della cartella di pagamento dovendo essere proposta la opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 cpc nel rispetto del termine di decadenza di 20 giorni.. Aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti posti in essere dal concessionario.
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Aveva depositato la documentazione relativa alla avvenuta notifica dei verbali di accertamento presupposti alle cartelle di pagamento impugnate.
Nel corso del giudizio la opponente aveva rinunziato alla opposizione avverso la cartella di pagamento 09720170157782834 non essendo stata evocato in giudizio l'Ente creditore
. Controparte_3
Il Giudice di pace di ha accolto parzialmente la opposizione, dopo aver dato atto CP_2
della avvenuta rinunzia alla opposizione nei confronti della cartella di pagamento
09720170157782834, in relazione alle cartelle di pagamento 09720160125142073 e
09720160212960660 per intervenuta prescrizione ed ha respinto la opposizione in relazione alla cartella di pagamento 09720190153677957.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_1
lamentando la erroneità della decisione in relazione alla dichiarata intervenuta prescrizione in relazione alle due cartelle di pagamento in quanto non aveva tenuto conto dell'atto interruttivo della prescrizione intervenuto rappresentato dalla intimazione di pagamento
0972019906201301 notificata il 20 febbraio 2020 tenuto conto che le due cartelle di pagamento erano state notificate la prima il28 novembre 2016 e la seconda il 7 marzo
2017.
Inoltre il giudice non aveva esaminato l'effetto prodotto dalla legislazione emergenziale introdotta a seguito della pandemia da Covid 19 a decorrere dal giorno 8 marzo 2020.
Si è costituita deducendo che la parte della decisione relativa alla notifica CP_2
dei verbali di accertamento era passata in giudicato in assenza di impugnazione n sul punto e la propria estraneità alle altre censure dedotte dalla opponente. Ha aderito a quanto rappresentato dalla appellante in relazione alla mancata Parte_1
integrazione della prescrizione.
Non si è costituita venendo dichiarata contumace. Controparte_1
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OB LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, disposto il mutamento del ritop in quanto il giudizio di primo grado era stato introdotto con il rito di cui all'articolo 7 del d. lgs. 150/2011
e dovendo essere svolto anche il giudizio di appello con il medesimo rito, è stata decisa alla udienza di discussione del 10 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda le censure proposte dall'appellante osserva il giudicante che l'oggetto della opposizione è la valutazione in ordine alla avvenuta integrazione della prescrizione in relazione ai crediti contenuti nelle cartelle di pagamento 09720160125142073 e
09720160212960660, tenuto conto che non è in contestazione la avvenuta rituale notifica dei verbali presupposti alle cartelle di pagamento stesse.
La intimazione di pagamento risulta essere stata notificata ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973 con consegna a mezzo posta della raccomandata semplice alla madre della destinataria convivente il 6 aprile 2023 come riconosciuto dalla stessa opponente.
Per quanto riguarda la cartella di pagamento 09720160125142073 la stessa risulta essere stata notificata ai sensi dell'articolo 140 cpc e 60 del d.P.R. 600/1973 con tentativo eseguito il 16 novembre 2016 e deposito presso la casa comunale non essendo stati trovati i soggetti di cui all'articolo 139 cpc e previa affissione dell'avviso di tentata notifica. Era stata spedita la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento di avvenuto deposito n.
6892714965782 in data 18 novembre 2016 con indicazione che la destinataria non era presente ed era stato lasciato l'avviso in data 5 dicembre 2016 con allegazione anche dell'avviso di ricevimento.
Di conseguenza la notifica si era perfezionata il 28 novembre 2016.
Per quanto riguarda la cartella di pagamento 09720160212960660 la stessa risulta essere stata notificata ai sensi dell'articolo 140 cpc e 60 del d.P.R. 600/1973 con tentativo eseguito
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il 1 marzo 2017 e deposito presso la casa comunale non essendo stati trovati i soggetti di cui all'articolo 139 cpc e previa affissione dell'avviso di tentata notifica. Era stata spedita la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento di avvenuto deposito n. 689343531016 in data 4 marzo 2017 consegnata a mani proprie della destinataria il 7 marzo 2017.
Di conseguenza la notifica si era perfezionata il 7 marzo 2017.
Risulta essere stata notificata anche la intimazione di pagamento 09720199062013010
mediante consegna da parte del messo comunale a mani proprie della destinataria il 7
febbraio 2020.
Di conseguenza la prescrizione non si era integrata dal momento che in considerazione della avvenuta notifica delle cartelle di pagamento la prescrizione dalla data di rispettiva notifica si sarebbe integrata rispettivamente il 28 novembre 2021 ed il 7 febbraio 2022.
Infatti la prescrizione era stata sospesa il giorno 8 marzo 2020 per effetto della legislazione introdotta a seguito della pandemia da Covid 19.
Occorre considerare al riguardo che per effetto della legislazione emergenziale il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Infatti, per quanto riguarda detta sospensione tra il mese di marzo e quello di dicembre
2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-
legge n.18 del 2020, il decreto-legge n. 23 del 2020, il decreto-legge n. 34 del 2020
Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020, e il decreto-legge n. 137 del 2020, il decreto-
legge n. 149 del 2020, il decreto-legge n.154 del 2020 e il decreto legge n. 157 del 2020.
In sede di conversione del primo d.l. ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n.
157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020. Tali
normative, succedutesi nel tempo, hanno comportato non solo la sospensione e lo slittamento dei termini di versamento dei tributi e contributi ma anche, naturalmente, la
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sospensione dei relativi periodi di prescrizione. In particolare, l'art. 67 del d.l. 18/2020 (c.d.
“decreto cura Italia”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27) ha così
specificamente disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto 8 legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è,
altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono
inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31- quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica,
attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si
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avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria individuata.
Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492- bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
Da tale norma, emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19
abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale,
quindi, di 85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Infine,
parimenti, era stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del decreto “cura Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159. Dette norme prevedono che in presenza di situazioni eccezionali le
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disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Detta norma ha previsto anche che l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Il citato articolo interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti,
siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31
dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, che gli stessi sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
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2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dalla fine del periodo di sospensione.
Inoltre, è stato emanato il d.l. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 17.07.2020, n. 77) – come da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1,
d.l. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l.
26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021, che all'art. 157, co. 1, prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza,
calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31
dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Detta norma, stante il suo tenore letterale, modifica la portata applicativa del precedente art. 67 “decreto cura Italia”, trovando applicazione solo per agli atti accertativi
“naturalmente” in scadenza al 31 dicembre 2020 – e dunque senza tener conto del differimento di 85 giorni previsti dal d.l. 18/2020. In particolare, la citata disposizione introduce un duplice termine di decadenza: uno per l'emissione dell'atto impositivo, entro il
31 dicembre 2020; L'altro per la sua notifica, entro il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. La norma sopra menzionata ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione per l'accertamento fiscale stabiliti dall'art.67
cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020
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(senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 67, comma 1, del d.l.
18/2020) sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, mentre per gli altri atti la sospensione della prescrizione decorrente dall'8 marzo
2020 comporta il differimento di venti mesi del termine di prescrizione.
Di conseguenza il termine di prescrizione si è fermato l'8 marzo 2020, quando lo stesso non era ancora decorso ed ha ripreso a decorrere dal 1 settembre 2021. Di conseguenza il termine di scadenza della prescrizione, originariamente scadente il nel novembre del 2021
o nel febbraio del 2022 veniva a scadere 1ben oltre il termine di avvenuta notifica della intimazione di pagamento impugnata.
Nel caso di specie è styata dimostrata la avvenuta notifica della intimazione di pgamento
09720199062013010 il 7 marzo 2020 e di conseguenza il termine di prescrizione era stato interrotto ed aveva ripreso a decorrere da tale data e, di conseguenza, la prescrizione si sarebbe integrata il 7 marzo 2025, ben oltre la data di avvenuta notifica della intimazione di pagamento impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo Deve essere accolto l'appello ed in parziale riforma della sentenza 11454/2'24 del Giudice di pace di deve essere respinta la opposizione proposta avverso le cartelle di pagamento CP_2
09720160125142073 e 09720160212960660.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di n. 11454/2024 CP_2
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Condanna a rimborsare a ed alla Controparte_1 CP_2 Parte_1
le spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore di ciascun Ente, in
[...]
euro 2.000 per onorari delle fasi processuali, euro 100,50 per spese in favore della sola
, oltre accessori come per legge, ove dovuti e Parte_1
maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
Condanna a rimborsare alla le spese del Controparte_1 Parte_1
primo grado di giudizio che liquida in euro 1.000 per onorari delle fasi processuali, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
Dichiara che nulla è dovuto in favore di in relazione alle spese del giudizio CP_2
di primo grado in quanto difesa da un proprio funzionario.
Così deciso in Roma, il giorno 9 giugno 2025.
Il Giudice
(OB LE)
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OB LE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE OB
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 56086 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuto in decisione alla udienza el 5 giugno 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 10 aprile 2025, e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ferentino, via Municipio n. 8,
presso lo studio dell'avv. Emanuele Tiberio che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da , procuratore speciale della per attio Parte_2 Pt_1 Parte_3
in data 23 luglio 2024 rep. 181515 racc. 12772
[...]
APPELLANTE
E
(cf ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATA CONTUMACE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_2 P.IVA_2
domiciliata in via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura CP_2
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Raspini che la rappresenta e difende TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in in data 9 luglio Persona_1 CP_2
2024 rep. 22954 racc. 12378
APPELLATA
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento in materia di circolazione stradale conosciute attraverso intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente passato depositato in data 5 maggio 2023 e notificato dall'Ufficio
a mezzo pec in data 15 giugno 2023 aveva proposto opposizione ex Controparte_1
articolo 7 del d.lgs. 150/2011 avverso le cartelle di pagamento 0972016012542073,
09720160212960660 09720170157782834 e 09720190153677957, relative a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale elevate nel 20011, 2013 e 2015, della cui esistenza era venuto a conoscenza all'atto della notifica della intimazione di pagamento
09720219019844849 notificata in data 5 febbraio 2022 relativa a tre cartelle di pagamento,
09720239027792065 asseritamente notificata in data 6 aprile 2023 contenente il sollecito di più cartelle di pagamento e limitando la impugnazione solo alle quattro indicate relativa e sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale.
A fondamento della opposizione aveva dedotto la mancata notifica della cartelle di pagamento, la mancata notifica dei verbali di accertamento, la prescrizione dei crediti e la intervenuta decadenza ai sensi dell'articolo, 25 del d.P.R. 602/1973.
Si era costituita la deducendo la inammissibilità della Parte_1
opposizione proposta in quanto le cartelle di pagamento erano state correttamente notificate, ai sensi dell'articolo 140 cpc e 26 del d.P.R. 602/1973, evidenziando, inoltre che in relazione a dette cartelle di pagamento era stata notificata la intimazione di pagamento
09720199062013010 notificata il 7 febbraio 2020. Aveva contestato la intervenuta
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prescrizione dei crediti a seguito della avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e sella sospensione della prescrizione ai sensi della legislazione emergenziale introdotta ea seguito della pandemia da Covid 19.
Aveva eccepito la propria carenza di legittimazione in relazione alla decadenza di cui all'articolo 25 del d.P.R. 602/1973 e comunque la non applicabilità di detta decadenza a crediti diversi da quelli tributari.
Aveva dedotto la mancata integrazione del contraddittorio in relazione alla cartella di pagamento 09720170157782834 in quanto l'Ente creditore non era ma il CP_2
non evocato in giudizio e la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_3
in relazione agli atti posti in essere dagli Enti creditori
Aveva depositato la documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione successivi.
Si era costituita deducendo la inammissibilità della impugnazione proposta CP_2
avverso la intimazione di pagamento per carenza di interesse non avendo la intimazione una specifica efficacia nel procedimento esecutivo, la inammissibilità della opposizione proposta per contestare la mancata notifica del verbale di accertamento da introdurre ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 con ricorso da depositare entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto dal quale aveva desunto la conoscenza della esistenza del verbale di accertamento.
Aveva dedotto la tardività della opposizione proposta per contestare la notifica della cartella di pagamento dovendo essere proposta la opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 cpc nel rispetto del termine di decadenza di 20 giorni.. Aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti posti in essere dal concessionario.
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Aveva depositato la documentazione relativa alla avvenuta notifica dei verbali di accertamento presupposti alle cartelle di pagamento impugnate.
Nel corso del giudizio la opponente aveva rinunziato alla opposizione avverso la cartella di pagamento 09720170157782834 non essendo stata evocato in giudizio l'Ente creditore
. Controparte_3
Il Giudice di pace di ha accolto parzialmente la opposizione, dopo aver dato atto CP_2
della avvenuta rinunzia alla opposizione nei confronti della cartella di pagamento
09720170157782834, in relazione alle cartelle di pagamento 09720160125142073 e
09720160212960660 per intervenuta prescrizione ed ha respinto la opposizione in relazione alla cartella di pagamento 09720190153677957.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_1
lamentando la erroneità della decisione in relazione alla dichiarata intervenuta prescrizione in relazione alle due cartelle di pagamento in quanto non aveva tenuto conto dell'atto interruttivo della prescrizione intervenuto rappresentato dalla intimazione di pagamento
0972019906201301 notificata il 20 febbraio 2020 tenuto conto che le due cartelle di pagamento erano state notificate la prima il28 novembre 2016 e la seconda il 7 marzo
2017.
Inoltre il giudice non aveva esaminato l'effetto prodotto dalla legislazione emergenziale introdotta a seguito della pandemia da Covid 19 a decorrere dal giorno 8 marzo 2020.
Si è costituita deducendo che la parte della decisione relativa alla notifica CP_2
dei verbali di accertamento era passata in giudicato in assenza di impugnazione n sul punto e la propria estraneità alle altre censure dedotte dalla opponente. Ha aderito a quanto rappresentato dalla appellante in relazione alla mancata Parte_1
integrazione della prescrizione.
Non si è costituita venendo dichiarata contumace. Controparte_1
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La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, disposto il mutamento del ritop in quanto il giudizio di primo grado era stato introdotto con il rito di cui all'articolo 7 del d. lgs. 150/2011
e dovendo essere svolto anche il giudizio di appello con il medesimo rito, è stata decisa alla udienza di discussione del 10 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla termine della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda le censure proposte dall'appellante osserva il giudicante che l'oggetto della opposizione è la valutazione in ordine alla avvenuta integrazione della prescrizione in relazione ai crediti contenuti nelle cartelle di pagamento 09720160125142073 e
09720160212960660, tenuto conto che non è in contestazione la avvenuta rituale notifica dei verbali presupposti alle cartelle di pagamento stesse.
La intimazione di pagamento risulta essere stata notificata ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973 con consegna a mezzo posta della raccomandata semplice alla madre della destinataria convivente il 6 aprile 2023 come riconosciuto dalla stessa opponente.
Per quanto riguarda la cartella di pagamento 09720160125142073 la stessa risulta essere stata notificata ai sensi dell'articolo 140 cpc e 60 del d.P.R. 600/1973 con tentativo eseguito il 16 novembre 2016 e deposito presso la casa comunale non essendo stati trovati i soggetti di cui all'articolo 139 cpc e previa affissione dell'avviso di tentata notifica. Era stata spedita la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento di avvenuto deposito n.
6892714965782 in data 18 novembre 2016 con indicazione che la destinataria non era presente ed era stato lasciato l'avviso in data 5 dicembre 2016 con allegazione anche dell'avviso di ricevimento.
Di conseguenza la notifica si era perfezionata il 28 novembre 2016.
Per quanto riguarda la cartella di pagamento 09720160212960660 la stessa risulta essere stata notificata ai sensi dell'articolo 140 cpc e 60 del d.P.R. 600/1973 con tentativo eseguito
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il 1 marzo 2017 e deposito presso la casa comunale non essendo stati trovati i soggetti di cui all'articolo 139 cpc e previa affissione dell'avviso di tentata notifica. Era stata spedita la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento di avvenuto deposito n. 689343531016 in data 4 marzo 2017 consegnata a mani proprie della destinataria il 7 marzo 2017.
Di conseguenza la notifica si era perfezionata il 7 marzo 2017.
Risulta essere stata notificata anche la intimazione di pagamento 09720199062013010
mediante consegna da parte del messo comunale a mani proprie della destinataria il 7
febbraio 2020.
Di conseguenza la prescrizione non si era integrata dal momento che in considerazione della avvenuta notifica delle cartelle di pagamento la prescrizione dalla data di rispettiva notifica si sarebbe integrata rispettivamente il 28 novembre 2021 ed il 7 febbraio 2022.
Infatti la prescrizione era stata sospesa il giorno 8 marzo 2020 per effetto della legislazione introdotta a seguito della pandemia da Covid 19.
Occorre considerare al riguardo che per effetto della legislazione emergenziale il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Infatti, per quanto riguarda detta sospensione tra il mese di marzo e quello di dicembre
2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-
legge n.18 del 2020, il decreto-legge n. 23 del 2020, il decreto-legge n. 34 del 2020
Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020, e il decreto-legge n. 137 del 2020, il decreto-
legge n. 149 del 2020, il decreto-legge n.154 del 2020 e il decreto legge n. 157 del 2020.
In sede di conversione del primo d.l. ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n.
157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020. Tali
normative, succedutesi nel tempo, hanno comportato non solo la sospensione e lo slittamento dei termini di versamento dei tributi e contributi ma anche, naturalmente, la
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sospensione dei relativi periodi di prescrizione. In particolare, l'art. 67 del d.l. 18/2020 (c.d.
“decreto cura Italia”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27) ha così
specificamente disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio
2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto 8 legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è,
altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono
inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31- quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica,
attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si
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avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria individuata.
Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492- bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159.
Da tale norma, emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19
abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale,
quindi, di 85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Infine,
parimenti, era stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del decreto “cura Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre
2015, n. 159. Dette norme prevedono che in presenza di situazioni eccezionali le
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disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Detta norma ha previsto anche che l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Il citato articolo interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti,
siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31
dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, che gli stessi sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
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2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dalla fine del periodo di sospensione.
Inoltre, è stato emanato il d.l. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 17.07.2020, n. 77) – come da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1,
d.l. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l.
26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021, che all'art. 157, co. 1, prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza,
calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31
dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Detta norma, stante il suo tenore letterale, modifica la portata applicativa del precedente art. 67 “decreto cura Italia”, trovando applicazione solo per agli atti accertativi
“naturalmente” in scadenza al 31 dicembre 2020 – e dunque senza tener conto del differimento di 85 giorni previsti dal d.l. 18/2020. In particolare, la citata disposizione introduce un duplice termine di decadenza: uno per l'emissione dell'atto impositivo, entro il
31 dicembre 2020; L'altro per la sua notifica, entro il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. La norma sopra menzionata ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione per l'accertamento fiscale stabiliti dall'art.67
cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020
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(senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 67, comma 1, del d.l.
18/2020) sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, mentre per gli altri atti la sospensione della prescrizione decorrente dall'8 marzo
2020 comporta il differimento di venti mesi del termine di prescrizione.
Di conseguenza il termine di prescrizione si è fermato l'8 marzo 2020, quando lo stesso non era ancora decorso ed ha ripreso a decorrere dal 1 settembre 2021. Di conseguenza il termine di scadenza della prescrizione, originariamente scadente il nel novembre del 2021
o nel febbraio del 2022 veniva a scadere 1ben oltre il termine di avvenuta notifica della intimazione di pagamento impugnata.
Nel caso di specie è styata dimostrata la avvenuta notifica della intimazione di pgamento
09720199062013010 il 7 marzo 2020 e di conseguenza il termine di prescrizione era stato interrotto ed aveva ripreso a decorrere da tale data e, di conseguenza, la prescrizione si sarebbe integrata il 7 marzo 2025, ben oltre la data di avvenuta notifica della intimazione di pagamento impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo Deve essere accolto l'appello ed in parziale riforma della sentenza 11454/2'24 del Giudice di pace di deve essere respinta la opposizione proposta avverso le cartelle di pagamento CP_2
09720160125142073 e 09720160212960660.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di n. 11454/2024 CP_2
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Condanna a rimborsare a ed alla Controparte_1 CP_2 Parte_1
le spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore di ciascun Ente, in
[...]
euro 2.000 per onorari delle fasi processuali, euro 100,50 per spese in favore della sola
, oltre accessori come per legge, ove dovuti e Parte_1
maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
Condanna a rimborsare alla le spese del Controparte_1 Parte_1
primo grado di giudizio che liquida in euro 1.000 per onorari delle fasi processuali, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%;
Dichiara che nulla è dovuto in favore di in relazione alle spese del giudizio CP_2
di primo grado in quanto difesa da un proprio funzionario.
Così deciso in Roma, il giorno 9 giugno 2025.
Il Giudice
(OB LE)
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