Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 26/01/2026, n. 1025
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notificazione degli atti impugnati

    La Corte rileva che un precedente atto di intimazione, regolarmente notificato, comprendente le stesse pretese tributarie, non è stato impugnato dal contribuente. Pertanto, le pretese tributarie si considerano consolidate.

  • Rigettato
    Prescrizione delle obbligazioni tributarie

    La Corte rileva che, poiché il precedente atto di intimazione non è stato impugnato, le pretese tributarie sono consolidate e non possono più essere oggetto di censure relative alla fase antecedente, inclusa la prescrizione. Inoltre, il breve lasso di tempo intercorso non consente la maturazione di una prescrizione successiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 26/01/2026, n. 1025
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1025
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo