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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 26/01/2026, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1025/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1818/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 TASSA AUTOMOB. 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 TASSA AUTOMOB. 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 TASSA AUTOMOB. 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRAP 2008
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 521/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente generalizzato in epigrafe ha impugnato l'atto di intimazione in oggetto ma limitatamente a 22 cartelle, indicate nel ricorso, che hanno per oggetto pretese di natura tributaria.
A fondamento del ricorso deduce la mancata notificazione delle stesse e la prescrizione delle obbligazioni tributarie in mancanza di atti interruttivi.
Il ricorso è stato notificato soltanto ad AD ed alla Agenzia delle Entrate ma la stessa AD, pure avendo lamentato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Lazio e della Camera di
Commercio di Roma, ha provveduto alla loro chiamata in causa.
Nel merito ha concluso per la reiezione del ricorso producendo documentazione per provare la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento in questione e di atti interruttivi della prescrizione.
Anche la Regione Lazio si è costituita in giudizio concludendo per la reiezione del ricorso.
Così pure l'Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio di Roma.
°°°
Il contraddittorio è regolarmente costituito essendo presenti nel giudizio tutte le parti interessate.
Quindi non può essere dichiarata la inammissibilità del ricorso né disposta la integrazione del contraddittorio.
°°°
Prima di passare ad esaminare i motivi posti a fondamento del ricorso è opportuno ricordare che secondo la più recente giurisprudenza della suprema Corte (tra le altre sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025), ormai in realtà consolidata, alla quale ritiene di doversi attenere il Collegio, se prima della notificazione dell'atto oggetto di ricorso, è stato notificato al contribuente un altro precedete atto di intimazione (o equipollente come per esempio il preavviso di fermo o di iscrizione ipotecaria) il contribuente che non ha impugnato il precedente atto di intimazione non può più prospettare censure concernenti la fase antecedente al precedente atto di intimazione, ivi comprese le eccezioni di prescrizione e decadenza, in quanto la mancata impugnazione nei termini di tale precedente atto di intimazione, comporta il consolidamento delle pretese tributarie.
Ebbene nel caso in esame risulta dalla documentazione prodotta da AD (in particolare alle. 35 e seguenti) che prima dell'atto di intimazione oggetto del presente ricorso è stato notificato altro atto di intimazione comprendente tutte le 22 cartelle indicate nel presente ricorso.
Si tratta dell'atto di intimazione n. 09720239048790758000, che risulta regolarmente notificato a mezzo
PEC secondo quanto previsto dall'art. 60 ter DPR n. 600/1973.
Infatti essendo stata la notificazione respinta dal sistema con la dicitura “Il giorno 23/06/2023 alle ore 10:51:22
(+0200) nel messaggio "Notifica avviso di intimazione n. 09720239048790758000 Codice Fiscale
CF_Ricorrente_1" proveniente da "Email_7" e destinato all'utente "Email_8" è stato rilevato un errore 5.2.1 - Società_1 S.p.A. - casella inibita alla ricezione.
Il messaggio è stato rifiutato dal sistema.”, AD ha comunque seguito la procedura prevista per il perfezionamento della notificazione in tali casi: deposito telematico e pubblicazione degli atti nell'area riservata InfoCamere dandone comunicazione al contribuente con raccomandata.
Poiché l'atto di intimazione suddetto non è stato impugnato (circostanza pacifica) le pretese tributarie oggetto delle cartelle richiamate nel dettaglio del debito sono da ritenere consolidate. La parte interessata non può più prospettare censure concernenti la fase antecedente.
Né dato il breve lasso di tempo intercorso rispetto al momento della notificazione dell'atto di intimazione oggetto del presente ricorso, è configurabile la maturazione di una prescrizione successiva.
Il ricorso va pertanto respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti costituite AD e Regione Lazio.
Quanto alla Agenzia delle Entrate, essendosi essa sostanzialmente limitata ad associarsi alle argomentazioni svolte da AD, ritiene il Collegio di non disporre il pagamento delle spese anche in suo favore;
così pure nei confronti della Camera di Commercio per la modestissima entità del credito, già tutelato da AD.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti costituite, così liquidate: ad AD euro 10000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;
alla Regione
Lazio euro 500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Roma 21.1.2026 Il Presidente rel.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente e Relatore
PEDICINI ETTORE, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1818/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 TASSA AUTOMOB. 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 TASSA AUTOMOB. 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 TASSA AUTOMOB. 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249080411246000 IRAP 2008
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 521/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il ricorrente generalizzato in epigrafe ha impugnato l'atto di intimazione in oggetto ma limitatamente a 22 cartelle, indicate nel ricorso, che hanno per oggetto pretese di natura tributaria.
A fondamento del ricorso deduce la mancata notificazione delle stesse e la prescrizione delle obbligazioni tributarie in mancanza di atti interruttivi.
Il ricorso è stato notificato soltanto ad AD ed alla Agenzia delle Entrate ma la stessa AD, pure avendo lamentato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Lazio e della Camera di
Commercio di Roma, ha provveduto alla loro chiamata in causa.
Nel merito ha concluso per la reiezione del ricorso producendo documentazione per provare la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento in questione e di atti interruttivi della prescrizione.
Anche la Regione Lazio si è costituita in giudizio concludendo per la reiezione del ricorso.
Così pure l'Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio di Roma.
°°°
Il contraddittorio è regolarmente costituito essendo presenti nel giudizio tutte le parti interessate.
Quindi non può essere dichiarata la inammissibilità del ricorso né disposta la integrazione del contraddittorio.
°°°
Prima di passare ad esaminare i motivi posti a fondamento del ricorso è opportuno ricordare che secondo la più recente giurisprudenza della suprema Corte (tra le altre sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025), ormai in realtà consolidata, alla quale ritiene di doversi attenere il Collegio, se prima della notificazione dell'atto oggetto di ricorso, è stato notificato al contribuente un altro precedete atto di intimazione (o equipollente come per esempio il preavviso di fermo o di iscrizione ipotecaria) il contribuente che non ha impugnato il precedente atto di intimazione non può più prospettare censure concernenti la fase antecedente al precedente atto di intimazione, ivi comprese le eccezioni di prescrizione e decadenza, in quanto la mancata impugnazione nei termini di tale precedente atto di intimazione, comporta il consolidamento delle pretese tributarie.
Ebbene nel caso in esame risulta dalla documentazione prodotta da AD (in particolare alle. 35 e seguenti) che prima dell'atto di intimazione oggetto del presente ricorso è stato notificato altro atto di intimazione comprendente tutte le 22 cartelle indicate nel presente ricorso.
Si tratta dell'atto di intimazione n. 09720239048790758000, che risulta regolarmente notificato a mezzo
PEC secondo quanto previsto dall'art. 60 ter DPR n. 600/1973.
Infatti essendo stata la notificazione respinta dal sistema con la dicitura “Il giorno 23/06/2023 alle ore 10:51:22
(+0200) nel messaggio "Notifica avviso di intimazione n. 09720239048790758000 Codice Fiscale
CF_Ricorrente_1" proveniente da "Email_7" e destinato all'utente "Email_8" è stato rilevato un errore 5.2.1 - Società_1 S.p.A. - casella inibita alla ricezione.
Il messaggio è stato rifiutato dal sistema.”, AD ha comunque seguito la procedura prevista per il perfezionamento della notificazione in tali casi: deposito telematico e pubblicazione degli atti nell'area riservata InfoCamere dandone comunicazione al contribuente con raccomandata.
Poiché l'atto di intimazione suddetto non è stato impugnato (circostanza pacifica) le pretese tributarie oggetto delle cartelle richiamate nel dettaglio del debito sono da ritenere consolidate. La parte interessata non può più prospettare censure concernenti la fase antecedente.
Né dato il breve lasso di tempo intercorso rispetto al momento della notificazione dell'atto di intimazione oggetto del presente ricorso, è configurabile la maturazione di una prescrizione successiva.
Il ricorso va pertanto respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti costituite AD e Regione Lazio.
Quanto alla Agenzia delle Entrate, essendosi essa sostanzialmente limitata ad associarsi alle argomentazioni svolte da AD, ritiene il Collegio di non disporre il pagamento delle spese anche in suo favore;
così pure nei confronti della Camera di Commercio per la modestissima entità del credito, già tutelato da AD.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti costituite, così liquidate: ad AD euro 10000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge;
alla Regione
Lazio euro 500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Roma 21.1.2026 Il Presidente rel.