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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1151/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
TI ANNA RITA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3047/2025, nonché sul procedimento riunito n. 3192/2025
proposto da
Comune di Marcianise - Piazza Umberto I 81025
Marcianise CE Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso
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contro
I.a.c.p. Della Provincia Di Caserta - 00101970614
elettivamente domiciliato presso
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Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2896/2020 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 8 e pubblicata il 18/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7119/2025 depositato il 25/11/2025 Richieste delle parti:
COMUNE E IACP ILLUSTRANO I PROPRI ATTI DI APPELLO
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di
Caserta l'Istituto Autonomo. Per le Case Popolari della
Provincia di Caserta (in sigla I.A.C.P.) impugnava l'avviso di accertamento n. 124/2019 emesso dal Comune di
Marcianise e notificato in data 15/11/2019 per IMU Anno di imposta 2015 per n. 689 immobili, abitazioni principali e relative pertinenze, per un importo di €. 311.363,00 oltre sanzioni in misura del 30% ed interessi.
L'Istituto evidenziava, con il proprio atto, l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per la violazione del combinato disposto di cui alla L. 143/2013, L. 190/2014 e
D.L. n. 201/2011, invocando l'esenzione IMU per gli immobili dell'I.A.C.P. in quanto abitazioni principali e relative pertinenze non di lusso con caratteristiche di
“alloggi sociali” come definiti dal D.M. 22/04/2008.
Resisteva il Comune di Marcianise replicando che gli alloggi
IACP non sarebbero riconducibili tra gli alloggi sociali.
In particolare, l'Amministrazione Comunale eccepiva che il legislatore all'art. 13, co. 1, D.L. n.201/2011 aveva previsto espressamente che la detrazione di 200 euro, destinata originariamente alle abitazioni principali quando erano soggette al pagamento IMU, si applicava agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, dimostrando una sostanziale distinzione di questi ultimi con gli alloggi sociali.
In ogni caso per accedere all'agevolazione, l'Istituto avrebbe dovuto provare di aver presentato la dichiarazione prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n.102, convertito in legge
28.10.2013, n. 124, con la quale attestava il possesso dei requisiti e indicava gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applicava.
Con sentenza n. 2896/08/2020 depositata in data
18/12/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta rigettava il ricorso proposto dall'IACP e confermava l'avviso di accertamento impugnato, rilevando come l'esenzione non poteva essere concessa all'IACP in quanto da un'analisi delle disposizioni legislative non potevano equipararsi gli immobili degli IACP a quelli aventi caratteristiche di "alloggi sociali" e ciò anche in considerazione del fatto che il legislatore aveva volutamente disciplinare diversamente le due fattispecie.
Infine, nel caso di specie, essendo già prevista espressamente la detrazione di euro 200,00 sull'aliquota ordinaria, doveva ritenersi che la norma avesse inteso prevedere una imposizione specifica per gli immobili IACP indipendentemente dal fatto che tali immobili potessero essere qualificati come "alloggi sociali".
Avverso tale sentenza proponeva appello l'IACP e la
Commissione Tributaria Regionale per la Campania, nella resistenza del Comune con la sentenza n. 2240 del 3 marzo
2022 rigettava l'appello. In motivazione evidenziava che il giudice di legittimità aveva sancito il seguente per cui “la esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.
201, convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, non è subordinata all'onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013,
n. 102, convertito con modificazioni dalla l. 28 ottobre 2013,
n. 124”.
Trattasi di conseguenza della distinzione ontologica effettuata dalla Suprema Corte tra beneficio alla detrazione e l'esenzione dal pagamento, per cui solo nel primo caso è previsto dalla legge che venga presentata apposita dichiarazione volta ad usufruire di detto beneficio.
Tuttavia, ai fini della esenzione, la normativa non prevede nulla di simile;
pertanto, non potrà dirsi applicabile il medesimo criterio in caso di esenzione.
Tuttavia, il precedente di legittimità che si era occupato della questione degli immobili siti nel Comune di Marcianise, non aveva risolto tutti i problemi, così che occorreva in ogni caso valutare la ricorrenza delle caratteristiche per definire gli immobili come alloggi sociali. La CTR nel richiamare Cass. n. 20135 del 25 luglio 2019, sosteneva che l'esenzione dal pagamento dell'imposta prevista dall'art. 7, lett. i), d.lvo 504/92 richiamato dagli artt. 13 d.l. 201/2011 e 9 d.lvo 23/2011, con riferimento ad immobili gestiti da IACP che << in materia di ICI,
l'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma
1, lettera (i) – opera alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, era escluso che il beneficio potesse spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse >> (cfr. tra le tante
Cass. S.U. 28160/2008, 7385/2012, 22120/14,
12313/2017).
L'esenzione opererebbe per i beni di proprietà dell'IACP in caso di utilizzo per scopi sociali ovvero per attività senza scopo di lucro, occorrendo, ai fini dell'integrazione dell'esenzione, un requisito oggettivo, - rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, - ed un requisito soggettivo, - costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Tali, certamente, non potevano ritenersi le locazioni concesse a terzi dietro corrispettivo, in quanto i canoni locativi, seppur corrisposti in misura inferiore a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e, ad ogni modo, «non escludono il carattere economico dell'attività svolta, non essendovi equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, il quale esclude completamente il rapporto sinallagmatico, sussistente invece nel primo caso».
Dal momento, quindi, che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato in quanto parametrato alla situazione economica dell'assegnatario, sia un'attività di carattere economico ai sensi di legge, correttamente l'IACP è stato ritenuto soggetto passibile di tributo.
Avverso tale sentenza era proposto ricorso per cassazione dall'IACP e la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27041 del 22 ottobre 2024, ha accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo, e cassato la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame a questa Corte di
Giustizia Tributaria.
In particolare in relazione al motivo accolto, che sosteneva la violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011 e del d.m. 22 aprile 2008, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., posto che l'art. 13, comma 2, lett b, del d.l. n. 201 del 2011 è astrattamente applicabile agli immobili locati dagli istituti autonomi case popolari, salva la necessità della verifica della natura di alloggi sociali di tali immobili, la Corte di Cassazione ribadiva il principio di recente riaffermato in sede di legittimità, secondo cui l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett.
b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l.
n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato (Cass., Sez. 5, 23 maggio 2024,
n. 14511; in questo senso già cfr. Cass., Sez. 5,
14/12/2021, n. 39799 e Sez. 5, 29/11/2021, n. 37342).
I precedenti richiamati avevano chiarito che l'art. 2, comma
2, lett. b) del d.l. n. 102 del 2013, conv. in legge n. 124 del
2013, ha differenziato, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4,
d.lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale.
La disposizione ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio
1977 n. 616, sarebbero rimasti, invece, imponibili ai fini
IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal
Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014. In tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 2, comma 4, del d.l. 102 del 2013, conv. in legge n.
124 del 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Sono, pertanto, esenti dal pagamento non tutti gli alloggi
IACP, ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 aprile
2008.
I giudici di merito erroneamente avevano radicalmente escluso l'applicazione dell'esenzione al caso di specie, in base alla circostanza che gli stessi non sono utilizzati direttamente dall'Istituto autonomo case popolari e sono concessi in locazione, ovvero, in base a circostanze irrilevanti in base all'art. 4 del d.l. n. 102 del 2013, conv. in legge n. 124 del 2013, e sono così incorsi nella denunciata violazione di legge.
La sentenza impugnata doveva essere, pertanto, cassata con rinvio ai giudici di merito per la verifica dei requisiti rilevanti ai fini del riconoscimento dell'esenzione invocata e, cioè, della natura di alloggi sociali degli immobili in esame.
Il giudizio è stato quindi riassunto su istanza sia del Comune di Marcianise che dello IACP con autonomi ricorsi, dei quali va disposta la riunione, attesa l'identità della sentenza che ha cassato la precedente decisione di questa Corte di
Giustizia.
Il Comune ha depositato anche memorie illustrative.
Come si ricava chiaramente dalle motivazioni che hanno indotto il giudice di legittimità alla cassazione della precedente sentenza di questa Corte di Giustizia, è devoluto a questo giudice di verificare se gli appartamenti di proprietà dello IACP, sebbene oggetto di locazione, abbiano delle caratteristiche che ne permettano la qualificazione in termini di alloggi sociali.
Sul tema, ed in linea con le affermazioni in punto di diritto contenute nella decisione rescindente, la Suprema Corte ha nuovamente ribadito che in tema di IMU, l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del
2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati (non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato), in quanto unità immobiliari destinate ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente, a favore di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato. (Cass. Sez. 5, 15/02/2025, n. 3844). Orbene, per valutare se gli immobili di proprietà dell'ente ricorrente destinati alla locazione possano essere esenti dal pagamento dell'IMU ai sensi dell'art. 13 cit., comma 2, lett.
b) del D.L. 201/2011, è necessario richiamare le caratteristiche peculiari degli alloggi sociali, indicate dal
Ministero delle infrastrutture con il Decreto del 22 aprile
2008 (in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 24 giugno
2008, n. 146).
La definizione di alloggio sociale è rinvenibile nell'art. 1 del
D.M. in oggetto, il quale dispone che è definito “alloggio sociale” l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
Il successivo art. 2 del citato D.M. stabilisce i requisiti dell'alloggio sociale, costituiti da: l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
la locazione permanente;
il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
il fatto che si tratti di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.
Le Sezioni Unite della Corte Suprema (n. 28160/2008) hanno affermato che l'intervento innovativo operato con il
D.L. 93/2008, ha determinato un rivoluzionario cambio di rotta rispetto al passato con la conseguente adesione ad una
“logica diversa” rispetto a quella sottesa all'esenzione riconosciuta dall'art. 7, D.Lgs n. 546/92 (strutturato sul requisito soggettivo dell'imposta e sulla strumentalità dell'immobile all'esercizio nel medesimo di una determinata attività da parte dell'ente), che nel caso degli IACP non sembra più rilevare, a beneficio, invece, dell'individuazione del requisito oggettivo da intendersi quale concetto di
“Alloggio Sociale”, così come chiarito dal D.L. n. 93/2008, art. 1, comma 3 – che a sua volta richiama l'art.8, comma 4 del D.L. n. 546/92 – e confermato, da ultimo, dal D.L. n.
201/2011, art. 13, comma2, lett. b).
Dunque, diventava determinante l'individuazione del requisito oggettivo dell'imposta, quale condizione imprescindibile dell'esenzione dal pagamento dell'IMU.
Sul piano processuale la prova del diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta grava sul soggetto che la invoca, vale a dire sull'IACP ricorrente.
Poste tali premesse, ritiene questa Corte di Giustizia che il ricorso dello IACP non meriti accoglimento.
In passato era controversa l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del
1992 in tema di ICI, applicabile anche all'imposta IMU per l'anno 2012, in virtù del rinvio operato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, in combinato disposto con l'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del
2011.
Tale esenzione, nella versione modificata ad opera dell'art. 91 bis del d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 12, operava per "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo
16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222."
Con orientamento consolidato la S.C. ha ritenuto che l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del
1986 (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'attività commerciali), purché destinati esclusivamente - fra l'altro - allo "svolgimento d'attività assistenziali", non spetta agli enti pubblici non economici che esercitano nell'ambito locale le funzioni già attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari, non essendo sufficiente la pretesa destinazione "esclusiva" allo svolgimento di attività assistenziale, ma occorrendo la destinazione diretta e immediata dell'immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente, aspetto non ravvisabile in caso di utilizzazione indiretta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in godimento a cittadini assegnatari, e comunque assoggettati al pagamento di pigioni - sia pure inferiori a quelle di mercato
- remunerative del capitale investito (vedi, ex multis, Cass.
n. 34601 del 2019; Cass. n. 6380/2024).
L'espressa qualificazione delle Agenzie quali enti pubblici non economici conferma che esse abbiano natura analoga a quella riconosciuta agli I.A.C.P. (cfr.: Cass. n. 18549 del
2003; Cass. SU n. 11052 del 1994; Cons. St., sez. VI, dec.
11 giugno 1990, n. 596), per i quali si era già ritenuto che, tenuto conto delle finalità sociali e degli scopi di pubblico interesse da questi perseguiti nel costruire appartamenti economici da porre a disposizione delle categorie di cittadini meno abbienti o bisognosi, risulta coerente con tali natura e funzione il permanere dell'obbligo degli assegnatari inquilini degli alloggi di corrispondere pigioni inferiori a quelle di mercato, in quanto calcolate senza intenti speculativi o di lucro (cfr.: Corte Cost., sent. 22 dicembre 1969, n. 169;
Corte Cost. sent. 28 luglio 1976, n. 193).
Nonostante le finalità sociali e gli scopi di pubblico interesse e l'esclusione di un profitto d'impresa, tali enti hanno però il dovere di retribuire con il monte delle pigioni il capitale immobilizzato, realizzando il corrispondente reddito (cfr. art. 21 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165); circostanza che ne esclude la natura meramente assistenziale dell'attività.
Sul punto è stato anche ribadito che” la tenuità e modestia del canone corrisposto non esclude il carattere economico dell'attività svolta, non essendovi equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, il quale esclude completamente il rapporto sinallagmatico, sussistente invece nel primo caso.” (Vedi
Cass. n. 8964 del 2020).
La Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha ripetutamente affermato, che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 non spetta per gli immobili gestiti da IACP, e cioè da aziende per l'edilizia residenziale pubblica, richiedendosi la duplice condizione, insussistente per questa categoria di beni, dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. (Cass. SU, n. 28160 del 26 novembre 2008; Cass.,
Sez. 6-5, n.13542 del 1 luglio 2016; Cass., Sez. 5, n. 14226 dell'8 luglio 2015; Cass., Sez. 5, n. 3733 del 17 febbraio
2010); ed ancora che "in materia di ICI, l'esenzione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lettera i) opera alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse" (cfr. Cass. S.U. n. 28160/2008, e anche Cass. n.
7385/2012, n. 12313/2017 e n. 20135 del 2019; n. 17300 del 2021).
Premesso che il riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 7 cit. esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, sia in riferimento agli IACP che alle
Agenzie territoriali per la casa, subentrate nell'esercizio di medesime finalità, si è evidenziata l'assenza di entrambe, rilevando da un lato, che nell'attuazione dell'istituzionale destinazione alla locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata non è ravvisabile un utilizzo diretto degli immobili stessi da parte di tali enti e, dall'altro, che il godimento degli immobili da parte dei cittadini assegnatari è comunque assoggettato al pagamento di pigioni - sia pure inferiori a quelle di mercato - remunerative del capitale investito.
La menzionata giurisprudenza in materia di IACP, nel formulare le conclusioni di cui sopra, teneva conto che la non spettanza dell'esenzione prevista dal d.lgs. n. 504 del
1992, art. 7, comma 1, lett. i), dipendeva anche dal fatto che, per tali enti, era prevista dal medesimo d.lgs., all'art. 8, comma 4, una riduzione di imposta, il che non si conciliava con una esenzione di carattere generale.
Anche l'evoluzione normativa successiva conferma tale conclusione: l'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 aveva previsto, per le unità adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, una detrazione dall'imposta dovuta sino a concorrenza del suo ammontare di € 200,00, estesa anche alle unità immobiliari di cui all'art 8, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, che riguardava proprio gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari per i quali era riconosciuta l'agevolazione della detrazione per l'abitazione principale.
Né rispetto alle condizioni suindicate è desumibile qualche elemento di novità dal d.m. n. 200 del 2012 che, nel fornire una definizione di attività di ricettività sociale, non ha comunque escluso il requisito dell'utilizzo diretto da parte degli enti che le gestiscono;
le attività di natura recettiva sono da sempre potenzialmente meritevoli dell'esenzione de quo, ma solo in presenza degli ulteriori requisiti che l'individuazione delle particolari caratteristiche dei beneficiari di tali attività non ha modificato.
L'attività svolta dagli IACP o da enti analoghi, non prevede infatti la gestione diretta di un'attività di ricettività sociale ma la gestione di un'attività di concessione a terzi del godimento degli immobili a prezzi calmierati.
Tanto è confermato dal fatto che, successivamente, l'art. 2, comma 2, lett b), del d.l. n. 102 del 2013, conv. dalla l. n.
124 del 2013, modificando l'art. 13, comma 10, del d.l. n.
201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, applicabile al caso in esame, ha mantenuto la mera detrazione in riferimento «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli
IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616», mentre al comma 4 dello stesso art. 2 ha previsto l'equiparazione all'abitazione principale solo per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a decorrere dal primo luglio 2013, e per i fabbricati destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Ministero delle infrastrutture del
22.4.2008 pubblicato nella G.U. del 24.6.2008 n. 146, dal successivo primo luglio 2014.
Il quadro normativo e giurisprudenziale così ricostruito conferma quindi che per volontà del legislatore l'esenzione totale non è prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, bensì solo ed esclusivamente per quelli aventi la natura di “alloggi sociali“.
Come è evidente siamo in presenza di una norma che, prevedendo una agevolazione fiscale, ha natura speciale e derogatoria della norma generale che istituisce il tributo e perciò, essendo di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 preleggi (cfr. con riferimento ad altre fattispecie in materia di ICI, Cass., Sez. 5, n. 10646 del
2005 e Cass., Sez. 6-5, n. 15407 del 2017).
Né possono invocarsi come precedenti contrari Cass. n.
39799 del 2021, che anzi si pone in linea di continuità con le decisioni innanzi indicate sul regime previgente evidenziando come la normativa successiva abbia introdotto l'esenzione dal 2014 solo per gli alloggi sociali, né tanto meno Cass. n. 23680 del 2020 che si limita ad escludere che al fine di fruire dell'esenzione per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge con modificazioni dalla I. 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sia necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013,
n. 102, convertito con modificazioni dalla I. 28 ottobre
2013, n. 124, questione nella specie non rilevante risultando contestata l'applicazione stessa dell'esenzione.
Premesso, dunque, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti predetti possono godere della piena esenzione
IMU solo se assimilabili alla fattispecie di «alloggio sociale»
e quindi corrispondano alle caratteristiche contenute nel disposto normativo, ai fini della predetta equiparazione, rileva la corrispondenza dell'alloggio alle caratteristiche individuate con apposito Decreto Interministeriale del
22.4.2008 e il fatto che gli stessi sono adibiti ad abitazione principale.
Sul punto, è sufficiente richiamare la definizione contenuta nel citato decreto per cui l'«alloggio sociale» si individua nell'«unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie»; tale alloggio, inoltre, deve essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico- costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto
1978, n. 457. Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina. L'alloggio sociale deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative» (v., Decreto
Interministeriale 22 aprile 2008, recante Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, artt. 1-2).
Sostanzialmente identica è poi la nozione fornita, ad altri fini, dall'art. 10, comma 3, del d.l. 47/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014, che ha dettato misure urgenti per l'emergenza abitativa.
In base a tale disposto: «Si considera alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato». Pur risultando dirimente ai fini della qualificazione come
“alloggio sociale” di un immobile proprio la sua destinazione funzionale alla riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado per le loro condizioni economiche di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato, ed incombendo a carico della parte che invoca l'esenzione, che gli immobili oggetto di accertamento abbiano la natura di alloggi sociali, nella specie, l'Istituto né in primo né in secondo grado ha prodotto documentazione, relativa alla destinazione funzionale degli immobili adeguata e sufficiente a fornire tale prova.
Ritiene la Corte che non possa reputarsi ammissibile la produzione della perizia di parte, atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio, che preclude la ammissibilità di nuove prove in sede di rinvio, anche alla luce del fatto tche la produzione dele perizia de qua non può ritenersi legittimata in ragione della pronuncia rescindente della cassazione, in quanto l'oggetto del contendere era sin dall'inizio la verifica circa la riconducibilità degli immobili nel novero degli alloggi sociali, così che la relativa prova andava già fornita in occasione della proposizione del ricorso originario, come ad esempio per quanto concerne la misura del canone richiesto, che apoditticamente nella perizia di parte si riferisce essere conforme alle prescrizioni di legge, ma senza che però
l'affermazione del perito di parte trovi un conforto di carattere documentale.
Occorre a tal fine osservare, e proprio al fine di adempiere al compito che le è stato assegnato dalla Corte di Cassazione, quale giudice di rinvio che lo IACP, pur mostrando nella sostanza di aderire alla ricostruzione in punto di diritto fornita dal giudice di legittimità e ribadita in questa sede, sostiene però che la qualifica di alloggi sociali possa essere riconosciuta agli immobili oggetto di causa quasi solo perché appartenenti all'ente, ma ha omesso di comprovare, come detto, mediante prove già offerte nei precedenti gradi di merito, tramite una verifica mirata sugli immobili nel Comune di Marcianise interessati dalla presente controversia, che effettivamente, anche per la loro concreta destinazione, gli immobili possano rientrare nella nozione di alloggi sociali, come sopra delineata (e tra questi, in particolare la loro locazione permanente in favore di soggetti che abbiano le caratteristiche individuate dall'art. 1 co. 2 del
DM del 22 aprile 2008).
L'errore di metodo che connota la difesa dello IACP è quindi quello di reputare che già in astratto tutti gli immobili del suo patrimonio e locati a terzi siano suscettibili di rientrare nella nozione di alloggi sociali, essendo però mancata quella dimostrazione, che invece la norma presuppone, circa il fatto che la concreta destinazione del bene soddisfa i requisiti che la legge esige per addivenire a tale qualificazione.
L'omissione di tale prova impone quindi di dover rigettare il ricorso dell'ente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €
7.000,00 per il giudizio di primo grado, in € 8.000,00 per il giudizio di appello, in € 8.500,00 per il giudizio di legittimità, ed in € 8.000,00 per il giudizio di rinvio, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti, con attribuzione agli avvocati Difensore_1 e
Difensore_2, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede:
a) Rigetta il ricorso dello IACP;
b) condanna l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta, al rimborso delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 per il giudizio di primo grado, in € 8.000,00 per il giudizio di appello, in €
8.500,00 per il giudizio di legittimità, ed in € 8.000,00 per il giudizio di rinvio, oltre spese generali, pari al
15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti, con attribuzione agli avvocati Difensore_1 e
Difensore_2, dichiaratisi antistatari.
Napoli, 19 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
TI ANNA RITA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3047/2025, nonché sul procedimento riunito n. 3192/2025
proposto da
Comune di Marcianise - Piazza Umberto I 81025
Marcianise CE Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
I.a.c.p. Della Provincia Di Caserta - 00101970614
elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2896/2020 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 8 e pubblicata il 18/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 124 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7119/2025 depositato il 25/11/2025 Richieste delle parti:
COMUNE E IACP ILLUSTRANO I PROPRI ATTI DI APPELLO
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di
Caserta l'Istituto Autonomo. Per le Case Popolari della
Provincia di Caserta (in sigla I.A.C.P.) impugnava l'avviso di accertamento n. 124/2019 emesso dal Comune di
Marcianise e notificato in data 15/11/2019 per IMU Anno di imposta 2015 per n. 689 immobili, abitazioni principali e relative pertinenze, per un importo di €. 311.363,00 oltre sanzioni in misura del 30% ed interessi.
L'Istituto evidenziava, con il proprio atto, l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per la violazione del combinato disposto di cui alla L. 143/2013, L. 190/2014 e
D.L. n. 201/2011, invocando l'esenzione IMU per gli immobili dell'I.A.C.P. in quanto abitazioni principali e relative pertinenze non di lusso con caratteristiche di
“alloggi sociali” come definiti dal D.M. 22/04/2008.
Resisteva il Comune di Marcianise replicando che gli alloggi
IACP non sarebbero riconducibili tra gli alloggi sociali.
In particolare, l'Amministrazione Comunale eccepiva che il legislatore all'art. 13, co. 1, D.L. n.201/2011 aveva previsto espressamente che la detrazione di 200 euro, destinata originariamente alle abitazioni principali quando erano soggette al pagamento IMU, si applicava agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, dimostrando una sostanziale distinzione di questi ultimi con gli alloggi sociali.
In ogni caso per accedere all'agevolazione, l'Istituto avrebbe dovuto provare di aver presentato la dichiarazione prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n.102, convertito in legge
28.10.2013, n. 124, con la quale attestava il possesso dei requisiti e indicava gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applicava.
Con sentenza n. 2896/08/2020 depositata in data
18/12/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta rigettava il ricorso proposto dall'IACP e confermava l'avviso di accertamento impugnato, rilevando come l'esenzione non poteva essere concessa all'IACP in quanto da un'analisi delle disposizioni legislative non potevano equipararsi gli immobili degli IACP a quelli aventi caratteristiche di "alloggi sociali" e ciò anche in considerazione del fatto che il legislatore aveva volutamente disciplinare diversamente le due fattispecie.
Infine, nel caso di specie, essendo già prevista espressamente la detrazione di euro 200,00 sull'aliquota ordinaria, doveva ritenersi che la norma avesse inteso prevedere una imposizione specifica per gli immobili IACP indipendentemente dal fatto che tali immobili potessero essere qualificati come "alloggi sociali".
Avverso tale sentenza proponeva appello l'IACP e la
Commissione Tributaria Regionale per la Campania, nella resistenza del Comune con la sentenza n. 2240 del 3 marzo
2022 rigettava l'appello. In motivazione evidenziava che il giudice di legittimità aveva sancito il seguente per cui “la esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.
201, convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, non è subordinata all'onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013,
n. 102, convertito con modificazioni dalla l. 28 ottobre 2013,
n. 124”.
Trattasi di conseguenza della distinzione ontologica effettuata dalla Suprema Corte tra beneficio alla detrazione e l'esenzione dal pagamento, per cui solo nel primo caso è previsto dalla legge che venga presentata apposita dichiarazione volta ad usufruire di detto beneficio.
Tuttavia, ai fini della esenzione, la normativa non prevede nulla di simile;
pertanto, non potrà dirsi applicabile il medesimo criterio in caso di esenzione.
Tuttavia, il precedente di legittimità che si era occupato della questione degli immobili siti nel Comune di Marcianise, non aveva risolto tutti i problemi, così che occorreva in ogni caso valutare la ricorrenza delle caratteristiche per definire gli immobili come alloggi sociali. La CTR nel richiamare Cass. n. 20135 del 25 luglio 2019, sosteneva che l'esenzione dal pagamento dell'imposta prevista dall'art. 7, lett. i), d.lvo 504/92 richiamato dagli artt. 13 d.l. 201/2011 e 9 d.lvo 23/2011, con riferimento ad immobili gestiti da IACP che << in materia di ICI,
l'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma
1, lettera (i) – opera alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, era escluso che il beneficio potesse spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse >> (cfr. tra le tante
Cass. S.U. 28160/2008, 7385/2012, 22120/14,
12313/2017).
L'esenzione opererebbe per i beni di proprietà dell'IACP in caso di utilizzo per scopi sociali ovvero per attività senza scopo di lucro, occorrendo, ai fini dell'integrazione dell'esenzione, un requisito oggettivo, - rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, - ed un requisito soggettivo, - costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Tali, certamente, non potevano ritenersi le locazioni concesse a terzi dietro corrispettivo, in quanto i canoni locativi, seppur corrisposti in misura inferiore a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e, ad ogni modo, «non escludono il carattere economico dell'attività svolta, non essendovi equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, il quale esclude completamente il rapporto sinallagmatico, sussistente invece nel primo caso».
Dal momento, quindi, che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato in quanto parametrato alla situazione economica dell'assegnatario, sia un'attività di carattere economico ai sensi di legge, correttamente l'IACP è stato ritenuto soggetto passibile di tributo.
Avverso tale sentenza era proposto ricorso per cassazione dall'IACP e la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27041 del 22 ottobre 2024, ha accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo, e cassato la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame a questa Corte di
Giustizia Tributaria.
In particolare in relazione al motivo accolto, che sosteneva la violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011 e del d.m. 22 aprile 2008, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., posto che l'art. 13, comma 2, lett b, del d.l. n. 201 del 2011 è astrattamente applicabile agli immobili locati dagli istituti autonomi case popolari, salva la necessità della verifica della natura di alloggi sociali di tali immobili, la Corte di Cassazione ribadiva il principio di recente riaffermato in sede di legittimità, secondo cui l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett.
b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l.
n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato (Cass., Sez. 5, 23 maggio 2024,
n. 14511; in questo senso già cfr. Cass., Sez. 5,
14/12/2021, n. 39799 e Sez. 5, 29/11/2021, n. 37342).
I precedenti richiamati avevano chiarito che l'art. 2, comma
2, lett. b) del d.l. n. 102 del 2013, conv. in legge n. 124 del
2013, ha differenziato, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4,
d.lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale.
La disposizione ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 d.P.R. 24 luglio
1977 n. 616, sarebbero rimasti, invece, imponibili ai fini
IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal
Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014. In tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 2, comma 4, del d.l. 102 del 2013, conv. in legge n.
124 del 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Sono, pertanto, esenti dal pagamento non tutti gli alloggi
IACP, ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 aprile
2008.
I giudici di merito erroneamente avevano radicalmente escluso l'applicazione dell'esenzione al caso di specie, in base alla circostanza che gli stessi non sono utilizzati direttamente dall'Istituto autonomo case popolari e sono concessi in locazione, ovvero, in base a circostanze irrilevanti in base all'art. 4 del d.l. n. 102 del 2013, conv. in legge n. 124 del 2013, e sono così incorsi nella denunciata violazione di legge.
La sentenza impugnata doveva essere, pertanto, cassata con rinvio ai giudici di merito per la verifica dei requisiti rilevanti ai fini del riconoscimento dell'esenzione invocata e, cioè, della natura di alloggi sociali degli immobili in esame.
Il giudizio è stato quindi riassunto su istanza sia del Comune di Marcianise che dello IACP con autonomi ricorsi, dei quali va disposta la riunione, attesa l'identità della sentenza che ha cassato la precedente decisione di questa Corte di
Giustizia.
Il Comune ha depositato anche memorie illustrative.
Come si ricava chiaramente dalle motivazioni che hanno indotto il giudice di legittimità alla cassazione della precedente sentenza di questa Corte di Giustizia, è devoluto a questo giudice di verificare se gli appartamenti di proprietà dello IACP, sebbene oggetto di locazione, abbiano delle caratteristiche che ne permettano la qualificazione in termini di alloggi sociali.
Sul tema, ed in linea con le affermazioni in punto di diritto contenute nella decisione rescindente, la Suprema Corte ha nuovamente ribadito che in tema di IMU, l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del
2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati (non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato), in quanto unità immobiliari destinate ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente, a favore di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato. (Cass. Sez. 5, 15/02/2025, n. 3844). Orbene, per valutare se gli immobili di proprietà dell'ente ricorrente destinati alla locazione possano essere esenti dal pagamento dell'IMU ai sensi dell'art. 13 cit., comma 2, lett.
b) del D.L. 201/2011, è necessario richiamare le caratteristiche peculiari degli alloggi sociali, indicate dal
Ministero delle infrastrutture con il Decreto del 22 aprile
2008 (in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 24 giugno
2008, n. 146).
La definizione di alloggio sociale è rinvenibile nell'art. 1 del
D.M. in oggetto, il quale dispone che è definito “alloggio sociale” l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
Il successivo art. 2 del citato D.M. stabilisce i requisiti dell'alloggio sociale, costituiti da: l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
la locazione permanente;
il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
il fatto che si tratti di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.
Le Sezioni Unite della Corte Suprema (n. 28160/2008) hanno affermato che l'intervento innovativo operato con il
D.L. 93/2008, ha determinato un rivoluzionario cambio di rotta rispetto al passato con la conseguente adesione ad una
“logica diversa” rispetto a quella sottesa all'esenzione riconosciuta dall'art. 7, D.Lgs n. 546/92 (strutturato sul requisito soggettivo dell'imposta e sulla strumentalità dell'immobile all'esercizio nel medesimo di una determinata attività da parte dell'ente), che nel caso degli IACP non sembra più rilevare, a beneficio, invece, dell'individuazione del requisito oggettivo da intendersi quale concetto di
“Alloggio Sociale”, così come chiarito dal D.L. n. 93/2008, art. 1, comma 3 – che a sua volta richiama l'art.8, comma 4 del D.L. n. 546/92 – e confermato, da ultimo, dal D.L. n.
201/2011, art. 13, comma2, lett. b).
Dunque, diventava determinante l'individuazione del requisito oggettivo dell'imposta, quale condizione imprescindibile dell'esenzione dal pagamento dell'IMU.
Sul piano processuale la prova del diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta grava sul soggetto che la invoca, vale a dire sull'IACP ricorrente.
Poste tali premesse, ritiene questa Corte di Giustizia che il ricorso dello IACP non meriti accoglimento.
In passato era controversa l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del
1992 in tema di ICI, applicabile anche all'imposta IMU per l'anno 2012, in virtù del rinvio operato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, in combinato disposto con l'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del
2011.
Tale esenzione, nella versione modificata ad opera dell'art. 91 bis del d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 12, operava per "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo
16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222."
Con orientamento consolidato la S.C. ha ritenuto che l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del
1986 (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'attività commerciali), purché destinati esclusivamente - fra l'altro - allo "svolgimento d'attività assistenziali", non spetta agli enti pubblici non economici che esercitano nell'ambito locale le funzioni già attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari, non essendo sufficiente la pretesa destinazione "esclusiva" allo svolgimento di attività assistenziale, ma occorrendo la destinazione diretta e immediata dell'immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente, aspetto non ravvisabile in caso di utilizzazione indiretta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in godimento a cittadini assegnatari, e comunque assoggettati al pagamento di pigioni - sia pure inferiori a quelle di mercato
- remunerative del capitale investito (vedi, ex multis, Cass.
n. 34601 del 2019; Cass. n. 6380/2024).
L'espressa qualificazione delle Agenzie quali enti pubblici non economici conferma che esse abbiano natura analoga a quella riconosciuta agli I.A.C.P. (cfr.: Cass. n. 18549 del
2003; Cass. SU n. 11052 del 1994; Cons. St., sez. VI, dec.
11 giugno 1990, n. 596), per i quali si era già ritenuto che, tenuto conto delle finalità sociali e degli scopi di pubblico interesse da questi perseguiti nel costruire appartamenti economici da porre a disposizione delle categorie di cittadini meno abbienti o bisognosi, risulta coerente con tali natura e funzione il permanere dell'obbligo degli assegnatari inquilini degli alloggi di corrispondere pigioni inferiori a quelle di mercato, in quanto calcolate senza intenti speculativi o di lucro (cfr.: Corte Cost., sent. 22 dicembre 1969, n. 169;
Corte Cost. sent. 28 luglio 1976, n. 193).
Nonostante le finalità sociali e gli scopi di pubblico interesse e l'esclusione di un profitto d'impresa, tali enti hanno però il dovere di retribuire con il monte delle pigioni il capitale immobilizzato, realizzando il corrispondente reddito (cfr. art. 21 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165); circostanza che ne esclude la natura meramente assistenziale dell'attività.
Sul punto è stato anche ribadito che” la tenuità e modestia del canone corrisposto non esclude il carattere economico dell'attività svolta, non essendovi equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, il quale esclude completamente il rapporto sinallagmatico, sussistente invece nel primo caso.” (Vedi
Cass. n. 8964 del 2020).
La Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha ripetutamente affermato, che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 non spetta per gli immobili gestiti da IACP, e cioè da aziende per l'edilizia residenziale pubblica, richiedendosi la duplice condizione, insussistente per questa categoria di beni, dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. (Cass. SU, n. 28160 del 26 novembre 2008; Cass.,
Sez. 6-5, n.13542 del 1 luglio 2016; Cass., Sez. 5, n. 14226 dell'8 luglio 2015; Cass., Sez. 5, n. 3733 del 17 febbraio
2010); ed ancora che "in materia di ICI, l'esenzione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lettera i) opera alla duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse" (cfr. Cass. S.U. n. 28160/2008, e anche Cass. n.
7385/2012, n. 12313/2017 e n. 20135 del 2019; n. 17300 del 2021).
Premesso che il riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 7 cit. esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, sia in riferimento agli IACP che alle
Agenzie territoriali per la casa, subentrate nell'esercizio di medesime finalità, si è evidenziata l'assenza di entrambe, rilevando da un lato, che nell'attuazione dell'istituzionale destinazione alla locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata non è ravvisabile un utilizzo diretto degli immobili stessi da parte di tali enti e, dall'altro, che il godimento degli immobili da parte dei cittadini assegnatari è comunque assoggettato al pagamento di pigioni - sia pure inferiori a quelle di mercato - remunerative del capitale investito.
La menzionata giurisprudenza in materia di IACP, nel formulare le conclusioni di cui sopra, teneva conto che la non spettanza dell'esenzione prevista dal d.lgs. n. 504 del
1992, art. 7, comma 1, lett. i), dipendeva anche dal fatto che, per tali enti, era prevista dal medesimo d.lgs., all'art. 8, comma 4, una riduzione di imposta, il che non si conciliava con una esenzione di carattere generale.
Anche l'evoluzione normativa successiva conferma tale conclusione: l'art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 aveva previsto, per le unità adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, una detrazione dall'imposta dovuta sino a concorrenza del suo ammontare di € 200,00, estesa anche alle unità immobiliari di cui all'art 8, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, che riguardava proprio gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari per i quali era riconosciuta l'agevolazione della detrazione per l'abitazione principale.
Né rispetto alle condizioni suindicate è desumibile qualche elemento di novità dal d.m. n. 200 del 2012 che, nel fornire una definizione di attività di ricettività sociale, non ha comunque escluso il requisito dell'utilizzo diretto da parte degli enti che le gestiscono;
le attività di natura recettiva sono da sempre potenzialmente meritevoli dell'esenzione de quo, ma solo in presenza degli ulteriori requisiti che l'individuazione delle particolari caratteristiche dei beneficiari di tali attività non ha modificato.
L'attività svolta dagli IACP o da enti analoghi, non prevede infatti la gestione diretta di un'attività di ricettività sociale ma la gestione di un'attività di concessione a terzi del godimento degli immobili a prezzi calmierati.
Tanto è confermato dal fatto che, successivamente, l'art. 2, comma 2, lett b), del d.l. n. 102 del 2013, conv. dalla l. n.
124 del 2013, modificando l'art. 13, comma 10, del d.l. n.
201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, applicabile al caso in esame, ha mantenuto la mera detrazione in riferimento «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli
IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616», mentre al comma 4 dello stesso art. 2 ha previsto l'equiparazione all'abitazione principale solo per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a decorrere dal primo luglio 2013, e per i fabbricati destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Ministero delle infrastrutture del
22.4.2008 pubblicato nella G.U. del 24.6.2008 n. 146, dal successivo primo luglio 2014.
Il quadro normativo e giurisprudenziale così ricostruito conferma quindi che per volontà del legislatore l'esenzione totale non è prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, bensì solo ed esclusivamente per quelli aventi la natura di “alloggi sociali“.
Come è evidente siamo in presenza di una norma che, prevedendo una agevolazione fiscale, ha natura speciale e derogatoria della norma generale che istituisce il tributo e perciò, essendo di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 preleggi (cfr. con riferimento ad altre fattispecie in materia di ICI, Cass., Sez. 5, n. 10646 del
2005 e Cass., Sez. 6-5, n. 15407 del 2017).
Né possono invocarsi come precedenti contrari Cass. n.
39799 del 2021, che anzi si pone in linea di continuità con le decisioni innanzi indicate sul regime previgente evidenziando come la normativa successiva abbia introdotto l'esenzione dal 2014 solo per gli alloggi sociali, né tanto meno Cass. n. 23680 del 2020 che si limita ad escludere che al fine di fruire dell'esenzione per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge con modificazioni dalla I. 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sia necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013,
n. 102, convertito con modificazioni dalla I. 28 ottobre
2013, n. 124, questione nella specie non rilevante risultando contestata l'applicazione stessa dell'esenzione.
Premesso, dunque, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti predetti possono godere della piena esenzione
IMU solo se assimilabili alla fattispecie di «alloggio sociale»
e quindi corrispondano alle caratteristiche contenute nel disposto normativo, ai fini della predetta equiparazione, rileva la corrispondenza dell'alloggio alle caratteristiche individuate con apposito Decreto Interministeriale del
22.4.2008 e il fatto che gli stessi sono adibiti ad abitazione principale.
Sul punto, è sufficiente richiamare la definizione contenuta nel citato decreto per cui l'«alloggio sociale» si individua nell'«unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie»; tale alloggio, inoltre, deve essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico- costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto
1978, n. 457. Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina. L'alloggio sociale deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative» (v., Decreto
Interministeriale 22 aprile 2008, recante Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, artt. 1-2).
Sostanzialmente identica è poi la nozione fornita, ad altri fini, dall'art. 10, comma 3, del d.l. 47/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014, che ha dettato misure urgenti per l'emergenza abitativa.
In base a tale disposto: «Si considera alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato». Pur risultando dirimente ai fini della qualificazione come
“alloggio sociale” di un immobile proprio la sua destinazione funzionale alla riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado per le loro condizioni economiche di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato, ed incombendo a carico della parte che invoca l'esenzione, che gli immobili oggetto di accertamento abbiano la natura di alloggi sociali, nella specie, l'Istituto né in primo né in secondo grado ha prodotto documentazione, relativa alla destinazione funzionale degli immobili adeguata e sufficiente a fornire tale prova.
Ritiene la Corte che non possa reputarsi ammissibile la produzione della perizia di parte, atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio, che preclude la ammissibilità di nuove prove in sede di rinvio, anche alla luce del fatto tche la produzione dele perizia de qua non può ritenersi legittimata in ragione della pronuncia rescindente della cassazione, in quanto l'oggetto del contendere era sin dall'inizio la verifica circa la riconducibilità degli immobili nel novero degli alloggi sociali, così che la relativa prova andava già fornita in occasione della proposizione del ricorso originario, come ad esempio per quanto concerne la misura del canone richiesto, che apoditticamente nella perizia di parte si riferisce essere conforme alle prescrizioni di legge, ma senza che però
l'affermazione del perito di parte trovi un conforto di carattere documentale.
Occorre a tal fine osservare, e proprio al fine di adempiere al compito che le è stato assegnato dalla Corte di Cassazione, quale giudice di rinvio che lo IACP, pur mostrando nella sostanza di aderire alla ricostruzione in punto di diritto fornita dal giudice di legittimità e ribadita in questa sede, sostiene però che la qualifica di alloggi sociali possa essere riconosciuta agli immobili oggetto di causa quasi solo perché appartenenti all'ente, ma ha omesso di comprovare, come detto, mediante prove già offerte nei precedenti gradi di merito, tramite una verifica mirata sugli immobili nel Comune di Marcianise interessati dalla presente controversia, che effettivamente, anche per la loro concreta destinazione, gli immobili possano rientrare nella nozione di alloggi sociali, come sopra delineata (e tra questi, in particolare la loro locazione permanente in favore di soggetti che abbiano le caratteristiche individuate dall'art. 1 co. 2 del
DM del 22 aprile 2008).
L'errore di metodo che connota la difesa dello IACP è quindi quello di reputare che già in astratto tutti gli immobili del suo patrimonio e locati a terzi siano suscettibili di rientrare nella nozione di alloggi sociali, essendo però mancata quella dimostrazione, che invece la norma presuppone, circa il fatto che la concreta destinazione del bene soddisfa i requisiti che la legge esige per addivenire a tale qualificazione.
L'omissione di tale prova impone quindi di dover rigettare il ricorso dell'ente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €
7.000,00 per il giudizio di primo grado, in € 8.000,00 per il giudizio di appello, in € 8.500,00 per il giudizio di legittimità, ed in € 8.000,00 per il giudizio di rinvio, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti, con attribuzione agli avvocati Difensore_1 e
Difensore_2, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede:
a) Rigetta il ricorso dello IACP;
b) condanna l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta, al rimborso delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 per il giudizio di primo grado, in € 8.000,00 per il giudizio di appello, in €
8.500,00 per il giudizio di legittimità, ed in € 8.000,00 per il giudizio di rinvio, oltre spese generali, pari al
15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti, con attribuzione agli avvocati Difensore_1 e
Difensore_2, dichiaratisi antistatari.
Napoli, 19 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente