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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 07/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2478/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259000096974000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso e fa presente che lo sgravio è stato effettuato dal Comune di Aci
Castello con riferimento all'atto presupposto. Anzi trattasi di uno scarico del ruolo operato dal Comune di
Aci Castello a seguito di una sentenza passata in giudicato che ha annullato l'avviso di accertamento.
Resta ancora l'intimazione di pagamento e perciò insiste nell'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Parte resistente fa presente che non era parte del giudizio nella causa relativa all'avviso di accertamento e non era pertanto a conoscenza di tale sentenza. Di conseguenza chiede di essere esentata dalle spese con una compensazione delle stesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 22.04.2025 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER e contro il Comune di Acicastello, esponendo che in data 4.02.2025, l'odierno ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 6974, in relazione alla cartella di pagamento con numeri finali 2225 dell'importo di € 1.210,94, per Tarsu anno 2012.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, deducendo la insussistenza di un valido titolo esecutivo e il difetto di motivazione.
Il Comune di Acicastello si costituiva in giudizio;
deduceva che c'era stato uno scarico del ruolo e chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese.
L'ADER si costituiva in giudizio;
eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
Il ricorrente presentava memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
La cartella in oggetto con numeri finali 2225 si fonda su un avviso di accertamento che è stato impugnato e quindi annullato con sentenza di questa Corte n.7153/2021, confermata in appello con sentenza n.
9006/2024 passata in giudicato. Anche la cartella 2225 conseguentemente viene a cadere e pertanto la intimazione impugnata con numeri finali 6974 deve considerarsi priva di valido titolo esecutivo e deve pertanto essere annullata.
Non può dichiararsi cessata la materia del contendere, come richiesto dal Comune di Acicastello, non essendo stato depositato in atti un provvedimento di sgravio.
Le spese seguono il criterio della soccombenza a carico del Comune di Acicastello che avrebbe dovuto procedere tempestivamente ad emettere un provvedimento di sgravio, evitando così per il ricorrente la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria;
mentre vanno compensate per l'ADER, tenuto conto del difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata e dichiara che nulla deve il ricorrente per le somme ivi richieste;
condanna il Comune di Acicastello al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate nella somma di € 250,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
19 .12.2025.
Il Giudice Monocratico
Dr.Pasquale Nigro
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2478/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259000096974000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso e fa presente che lo sgravio è stato effettuato dal Comune di Aci
Castello con riferimento all'atto presupposto. Anzi trattasi di uno scarico del ruolo operato dal Comune di
Aci Castello a seguito di una sentenza passata in giudicato che ha annullato l'avviso di accertamento.
Resta ancora l'intimazione di pagamento e perciò insiste nell'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Parte resistente fa presente che non era parte del giudizio nella causa relativa all'avviso di accertamento e non era pertanto a conoscenza di tale sentenza. Di conseguenza chiede di essere esentata dalle spese con una compensazione delle stesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 22.04.2025 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER e contro il Comune di Acicastello, esponendo che in data 4.02.2025, l'odierno ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 6974, in relazione alla cartella di pagamento con numeri finali 2225 dell'importo di € 1.210,94, per Tarsu anno 2012.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, deducendo la insussistenza di un valido titolo esecutivo e il difetto di motivazione.
Il Comune di Acicastello si costituiva in giudizio;
deduceva che c'era stato uno scarico del ruolo e chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese.
L'ADER si costituiva in giudizio;
eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
Il ricorrente presentava memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
La cartella in oggetto con numeri finali 2225 si fonda su un avviso di accertamento che è stato impugnato e quindi annullato con sentenza di questa Corte n.7153/2021, confermata in appello con sentenza n.
9006/2024 passata in giudicato. Anche la cartella 2225 conseguentemente viene a cadere e pertanto la intimazione impugnata con numeri finali 6974 deve considerarsi priva di valido titolo esecutivo e deve pertanto essere annullata.
Non può dichiararsi cessata la materia del contendere, come richiesto dal Comune di Acicastello, non essendo stato depositato in atti un provvedimento di sgravio.
Le spese seguono il criterio della soccombenza a carico del Comune di Acicastello che avrebbe dovuto procedere tempestivamente ad emettere un provvedimento di sgravio, evitando così per il ricorrente la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria;
mentre vanno compensate per l'ADER, tenuto conto del difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata e dichiara che nulla deve il ricorrente per le somme ivi richieste;
condanna il Comune di Acicastello al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate nella somma di € 250,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
19 .12.2025.
Il Giudice Monocratico
Dr.Pasquale Nigro