Articolo 1 della Legge 30 ottobre 1975, n. 873
Articolo 2
Versione
10 marzo 1976
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' dei beni culturali, adottata dalla conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 14 novembre 1970.
Entrata in vigore il 10 marzo 1976