Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' dei beni culturali, adottata dalla conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 14 novembre 1970.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' dei beni culturali, adottata dalla conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 14 novembre 1970.