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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/02/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3782/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3782/2024 avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO ROSA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. D'AVINO TOMMASO e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
ricorrente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21/10/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio, in Nocera Inferiore il 21/12/2022 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di Nocera Inferiore, anno 2022 , parte II, serie A, n. 84), deducendo che dal matrimonio con non erano nati figli. Controparte_1
pagina 1 di 3 Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione, con addebito, con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso (addebito; assegnazione casa coniugale;
mantenimento per euro 300); con vittoria di spese.
, costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato Controparte_1 conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente, all'uopo chiedendone il rigetto e, pertanto, chiedendo pronunciarsi, unicamente, la separazione;
con vittoria di spese.
All'udienza del 13.02.2025, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore, previa emissione dei provvedimenti provvisori (ovvero, unicamente, l'autorizzazione a vivere separati), ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, giacché, di fatto, relative alla mera pronuncia sullo status, avendo parte ricorrente rinunciato alle domande processuali avanzate con il ricorso (di addebito;
di mantenimento;
di assegnazione della casa coniugale) ed avendovi il resistente aderito, così provvedendo, entrambe, alla concorde trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, con residua pronuncia da rendere, unicamente, sullo status di separazione.
pagina 2 di 3 Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
ata a PAGANI (SA) il 02/01/1991 Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in Nocera Inferiore il 21/12/2022 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di Nocera Inferiore, anno 2022, parte II, serie A, n. 84);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al verbale sottoscritto, dalle parti e dai loro difensori, il 13.02.2025, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 20.02.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3782/2024 avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO ROSA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. D'AVINO TOMMASO e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
ricorrente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 21/10/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio, in Nocera Inferiore il 21/12/2022 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di Nocera Inferiore, anno 2022 , parte II, serie A, n. 84), deducendo che dal matrimonio con non erano nati figli. Controparte_1
pagina 1 di 3 Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedeva pronunciarsi la separazione, con addebito, con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso (addebito; assegnazione casa coniugale;
mantenimento per euro 300); con vittoria di spese.
, costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato Controparte_1 conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente, all'uopo chiedendone il rigetto e, pertanto, chiedendo pronunciarsi, unicamente, la separazione;
con vittoria di spese.
All'udienza del 13.02.2025, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore, previa emissione dei provvedimenti provvisori (ovvero, unicamente, l'autorizzazione a vivere separati), ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, giacché, di fatto, relative alla mera pronuncia sullo status, avendo parte ricorrente rinunciato alle domande processuali avanzate con il ricorso (di addebito;
di mantenimento;
di assegnazione della casa coniugale) ed avendovi il resistente aderito, così provvedendo, entrambe, alla concorde trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, con residua pronuncia da rendere, unicamente, sullo status di separazione.
pagina 2 di 3 Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
ata a PAGANI (SA) il 02/01/1991 Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in Nocera Inferiore il 21/12/2022 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di Nocera Inferiore, anno 2022, parte II, serie A, n. 84);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al verbale sottoscritto, dalle parti e dai loro difensori, il 13.02.2025, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 20.02.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 3 di 3