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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1768/2021 R.G.; tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Parte_1
D'Antona -appellante;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Annarita Quaratino – Controparte_1
appellato; avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.86/2021 del Giudice di Pace di
Taranto.
Conclusioni: come in atti.
Nell'ultima fase cartolare (termine note del 9 ottobre 2024) è stata riservata la decisione con termini ordinari ex art.190 cpc vigente ratione temporis per il deposito di memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La società ha impugnato la sentenza n.86/2021 del Giudice di Parte_1
Pace di Taranto al fine di ottenere:
-in via principale, la riforma integrale della decisione con rigetto della domanda di indennizzo proposta dal;
CP_1
-in via subordinata, la riforma parziale della decisione con accoglimento della domanda attorea nei limiti di fondatezza e con detrazione dell'importo di €4.320,00 già versato ante causam;
1 -la condanna dell'appellato alla restituzione della somma di €5.895,09 versata in esecuzione della sentenza di primo grado e del relativo atto di precetto.
La società appellante ha svolto diffuse difese, in parte sovrapponibili a quelle della comparsa costitutiva di primo grado, affidando l'impugnazione ai seguenti profili:
-la controversia riguarda una polizza infortuni stipulata in applicazione del DPCM del
3.11.2010 (assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti);
-il contenuto della polizza ricalca le prescrizioni normative;
-il , titolare del rapporto assicurativo per effetto di detta polizza, ha agito CP_1
per ottenere l'indennizzo in ordine ai danni fisici subìti in conseguenza di una caduta nel corso di una competizione;
-il Giudice di Pace, applicando non correttamente la polizza e recependo acriticamente le conclusioni del Ctu medico-legale, ha riconosciuto l'indennizzo per tre fratture riguardanti una porzione del piede sinistro e l'omero destro (per quest'ultimo, con frattura scomposta);
-il Giudice di Pace ha compiuto valutazioni non corrette perché ha riconosciuto la diaria di 200 euro non richiesta dall'assicurato, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione ed ha considerato due fratture per lo stesso distretto corporeo (l'omero) invece di una sola con maggiorazione del 20% secondo la polizza;
-infatti, il è incorso in un'unica frattura di omero che ha interessato il CP_1
trochite e il collo che sono due segmenti dell'omero strettamente contigui;
-in base alle condizioni di polizza, non spettando per tale frattura un cumulo dei rispettivi gradi di IP, ma la maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la lesione, la Compagnia, prima del giudizio, aveva liquidato l'importo dovuto di
€4.320,00.
L'appellato ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del gravame.
*** ** ***
L'ammissibilità.
L'appello può ritenersi ammissibile.
2 L'art.342 cpc dispone che “ i motivi di appello” devono essere formulati in modo tale: 1) da indicare le parti del provvedimento che si censurano e le modifiche richieste per la ricostruzione del fatto compiuta in primo grado;
2) da indicare i profili da cui deriva la violazione di legge, rilevanti per la decisione impugnata.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
L'atto di impugnazione deve, quindi, consentire la comprensione delle parti della sentenza investite dal gravame, dei motivi di censura e del loro collegamento con il petitum oggetto del giudizio.
Sul punto, i Giudici di legittimità hanno statuito che l'art.342 cpc va interpretato nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. n. 13535 30 maggio 2018; Cass.
Sezioni Unite n.27199 16 novembre 2017).
Nel caso di specie, nonostante “la diffusa scrittura” del gravame in riflesso delle memorie difensive depositate dalla Compagnia nel giudizio di primo grado, è stato possibile individuare il focus impugnatorio in termini di:
1) errata quantificazione dell'indennizzo dovuto per la frattura scomposta dell'omero da ritenere non doppia ma unica-polifocale;
3 2) errato riconoscimento della diaria di €200,00, non richiesta dall'assicurato.
*** ** ***
Per le doglianze impugnatorie riguardanti l'omessa statuizione del Giudice di Pace in ordine alla vessatorietà di alcune clausole negoziali, come dedotta dalla difesa dell'attore in primo grado, va esclusa ogni valutazione in assenza di appello incidentale.
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Il merito.
L'appello non è fondato.
Il Giudice di primo grado ha correttamente deciso.
Richiamando le argomentazioni del decidente e le valutazioni del Ctu medico-legale rileva il Tribunale che:
1) le contestazioni della Compagnia di Assicurazioni sulla “doppia frattura”nel distretto corporeo dell'omero non sono condivisibili in ragione della inconfigurabilità della “frattura polifocale” regolata a pag.21 delle condizioni generali di polizza (art.51);
2) invero, secondo le valutazioni del Consulente nominato dal Giudice di Pace e sulla scorta della documentazione medica allegata dall'attore, l'omero destro è stato interessato da due fratture, una intrarticolare (frattura scomposta del trochite omerale) e l'altra extrarticolare (frattura del collo anatomico);
3) il Ctu, considerando la doppia frattura ed i conseguenti postumi, più gravi rispetto a quelli che sarebbero scaturiti da una frattura unica, ha determinato l'indennizzo applicando i criteri previsti dall'art.51 della polizza;
4) per la diaria prevista dall'art.56 della polizza, il Giudice di Pace ha tenuto conto di quanto esposto dal in citazione, in particolare, per CP_1
l'utilizzo di tutore immobilizzante per 30 giorni, ha considerato – sul punto – le condizioni di polizza, ha formulato apposito quesito al Ctu, non è incorso nel vizio di extra-petizione, posto che la domanda deve essere interpretata e valutata in base agli elementi fattuali dedotti dalla parte che invoca tutela, al titolo (causa petendi), al petitum;
5) ogni profilo riguardante il quantum della diaria (secondo le condizioni contrattuali) è assorbito dalle istanze di liquidazione formulate in primo grado e dalla conseguente decisione.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n.1768-2021 RG, tra le parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza n.86/2021 del Giudice di Pace di Taranto, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in €1.800,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva;
-ai sensi dell'art. 13, comma 1–quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 10 gennaio 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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