TRIB
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/11/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 341/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. SC LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL IU Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 341/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Loredana Catalano, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 27 gennaio 2025, i sig.ri Parte_1
e , premettendo di aver contratto matrimonio in data 30 maggio 1998 Parte_2 in Frascati (RM) e precisando che dall'unione sono nati i figli UL (il 26 marzo
2002), (il 26 aprile 2004) e (il 24 marzo 2006) - essendo trascorsi Per_1 Per_2
1 oltre sei mesi dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Tivoli (8 gennaio 2018) nel procedimento di separazione personale ( R.G.N. 2240/2017), conclusosi con il decreto di omologazione del 12 febbraio 2018 - hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 30 ottobre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“1. La casa coniugale sita in Guidonia Montecelio (Roma), Via Appiano, 22 di proprietà della Sig.ra rimarrà nella sua esclusiva disponibilità ed i Parte_2 figli UL, e , ormai maggiorenni, continueranno a vivere in modo Per_1 Per_2 stabile e permanente presso l'abitazione materna con la quale attualmente di fatto vivono;
2. I figli ormai maggiorenni vedranno e frequenteranno il padre in maniera del tutto ampia ed autonoma compatibilmente con i loro impegni, cosi come gestiranno i periodi relativi alle festività natalizie e pasquali da trascorrere con l'uno o l'altro genitore;
3. In considerazione del fatto che i tre figli UL, e sono Per_1 Per_2 parzialmente economicamente autosufficienti, il padre si obbliga a versare alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, quale contributo la somma complessiva di euro 100,00 per i tre figli, somma rivalutabile in base all'indice Istat corrente a partire dal mese di ottobre 2026 oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo Tribunale di Tivoli;
la stessa somma di Euro 100,00 verrà spesa dalla madre per il sostentamento e mantenimento dei tre figli UL, e Per_1 Per_2 con la stessa conviventi, la madre provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli;
4. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
5. Il sig. ha già rinunciato alla richiesta del 50% dell'assegno unico Parte_1
a favore della moglie che già percepisce al 100% e continuerà a percepire in via esclusiva”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
2 La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio in data 30 maggio Parte_1 Parte_2
1998 in Frascati (RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Frascati, atto n° 82, parte II, serie A, anno 1998.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Frascati (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025
La Giudice Il Presidente
UL IU SC LU
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. SC LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL IU Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 341/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Loredana Catalano, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 27 gennaio 2025, i sig.ri Parte_1
e , premettendo di aver contratto matrimonio in data 30 maggio 1998 Parte_2 in Frascati (RM) e precisando che dall'unione sono nati i figli UL (il 26 marzo
2002), (il 26 aprile 2004) e (il 24 marzo 2006) - essendo trascorsi Per_1 Per_2
1 oltre sei mesi dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Tivoli (8 gennaio 2018) nel procedimento di separazione personale ( R.G.N. 2240/2017), conclusosi con il decreto di omologazione del 12 febbraio 2018 - hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 30 ottobre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“1. La casa coniugale sita in Guidonia Montecelio (Roma), Via Appiano, 22 di proprietà della Sig.ra rimarrà nella sua esclusiva disponibilità ed i Parte_2 figli UL, e , ormai maggiorenni, continueranno a vivere in modo Per_1 Per_2 stabile e permanente presso l'abitazione materna con la quale attualmente di fatto vivono;
2. I figli ormai maggiorenni vedranno e frequenteranno il padre in maniera del tutto ampia ed autonoma compatibilmente con i loro impegni, cosi come gestiranno i periodi relativi alle festività natalizie e pasquali da trascorrere con l'uno o l'altro genitore;
3. In considerazione del fatto che i tre figli UL, e sono Per_1 Per_2 parzialmente economicamente autosufficienti, il padre si obbliga a versare alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, quale contributo la somma complessiva di euro 100,00 per i tre figli, somma rivalutabile in base all'indice Istat corrente a partire dal mese di ottobre 2026 oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo Tribunale di Tivoli;
la stessa somma di Euro 100,00 verrà spesa dalla madre per il sostentamento e mantenimento dei tre figli UL, e Per_1 Per_2 con la stessa conviventi, la madre provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli;
4. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
5. Il sig. ha già rinunciato alla richiesta del 50% dell'assegno unico Parte_1
a favore della moglie che già percepisce al 100% e continuerà a percepire in via esclusiva”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
2 La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio in data 30 maggio Parte_1 Parte_2
1998 in Frascati (RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Frascati, atto n° 82, parte II, serie A, anno 1998.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Frascati (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025
La Giudice Il Presidente
UL IU SC LU
3