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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.185/2023 R.G. di appello avverso l'ordinanza ex artt.702 bis c.p.c. del 15.04.2023 (resa nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 6807/2022 R.G. del Tribunale di Taranto), con cui il Tribunale di Taranto ha rigettato l'opposizione ex art.170
D.P.R. 30.05.2002 n. 115 proposta da avverso il decreto del 16.11.2022 di Parte_1 revoca dell'ammissione del al patrocinio a carico dello Stato nel procedimento civile Parte_1
iscritto al n. 1805/2020 R.G. del Tribunale di Taranto, pendente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro De Angelis;
Parte_1
appellante e
, in persona del pro-tempore; AR CP_2
appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante , come da atto di appello: “Ritenuta l'illegittimità Parte_1 del provvedimento impugnato, disporne l'annullamento e/o la revoca dello stesso e per l'effetto, accertare e dichiarare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello
Stato per la parte richiedente”.
IN FATTO E IN DIRITTO
introduceva, dinanzi al Tribunale di Taranto, il procedimento iscritto al n. Parte_1
1805/2022 R.G. al fine del recupero del credito per l'attività espletata dal 2009 al 2015 in favore di Per la difesa nel detto giudizio chiedeva ed otteneva dal Consiglio dello Parte_2
Ordine degli Avvocati di Taranto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che veniva, tuttavia, revocata con provvedimento del 16.11.2022 a seguito della verifica, da parte della
Guardia di Finanzia di Martina Franca, del superamento del limite di reddito previsto per la ammissione al beneficio. Impugnato il provvedimento di revoca, con ordinanza ex art.702 ter c.p.c., il giudice designato del Tribunale di Taranto, dichiarata la contumacia del AR , rigettava l'opposizione, ritenendo in effetti non sussistere i requisiti di reddito
[...]
richiesti dalla legge al fine della concessione del beneficio.
Con atto di citazione proponeva appello avverso detta ordinanza. Il Parte_1
non si costituiva in giudizio. Invitata la parte a prendere posizione AR circa l'ammissibilità o meno dell'appello, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art.352 cpc all'udienza del 07.03.2025 nella quale la causa veniva rimessa in decisione.
La Corte non può esimersi del delibare, preliminarmente, l'ammissibilità o meno, del proposto gravame, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto normativo degli artt. 170 D.P.R.
30.05.2002 n.115 e 15 D.Lg. 1°.09.2011 n.150. La questione, di carattere assorbente rispetto al merito della causa, all'udienza del 20.12.2013 è stata sottoposta all'attenzione dello appellante.
Orbene, premesso che il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato nel giudizio civile, in mancanza di una previsione normativa specifica, è soggetto all'opposizione ex art.170 D.P.R. 30.05.2002 n.115 in quanto tale disposizione configura un rimedio di carattere generale (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. II 21.05.2020 n.9384, Cass. civ. sez. II 26.10.2015 n. 21700, Cass. civ. sez. i 23.06.2011 n. 13807), premesso che la opposizione, ai sensi dell'art.15 D.Lg. 1°.09.2011 n.150 nel testo vigente fino al 28.02.2023 qui applicabile ragione temporis, era soggetta al rito sommario (artt. 702 bis e segg. c.p.c.) e che l'art.15 c. VI D.Lg. 1°.09.2011 n.150 ne prevedeva la decisione con ordinanza non appellabile (oggi, dal 28.02.2023, con sentenza non appellabile), l'ordinanza del 15.04.2023, con cui il giudice designato ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del al patrocinio a carico dello Stato nella causa civile iscritta al n. Parte_1
1805/2022 RG del Tribunale di Taranto, non è appellabile.
Resta assorbita ogni altra questione.
Nulla per spese di lite essendo il rimasto contumace. AR
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue comunque l'obbligo dello appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti del avverso Parte_1 AR
l'ordinanza ex art.170 DPR. 30.05.2002 n.115 del Tribunale di Taranto emessa il 15.04.2023 nel procedimento sommario ivi iscritto al n. 6807/2022 RG, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali del presente giudizio di appello.
Dà atto della sussistenza dei presupposti ex art.13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002 affinché lo appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Taranto il 14.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Michele Campanale) (dr. Pietro Genoviva)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.185/2023 R.G. di appello avverso l'ordinanza ex artt.702 bis c.p.c. del 15.04.2023 (resa nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 6807/2022 R.G. del Tribunale di Taranto), con cui il Tribunale di Taranto ha rigettato l'opposizione ex art.170
D.P.R. 30.05.2002 n. 115 proposta da avverso il decreto del 16.11.2022 di Parte_1 revoca dell'ammissione del al patrocinio a carico dello Stato nel procedimento civile Parte_1
iscritto al n. 1805/2020 R.G. del Tribunale di Taranto, pendente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro De Angelis;
Parte_1
appellante e
, in persona del pro-tempore; AR CP_2
appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante , come da atto di appello: “Ritenuta l'illegittimità Parte_1 del provvedimento impugnato, disporne l'annullamento e/o la revoca dello stesso e per l'effetto, accertare e dichiarare l'esistenza delle condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello
Stato per la parte richiedente”.
IN FATTO E IN DIRITTO
introduceva, dinanzi al Tribunale di Taranto, il procedimento iscritto al n. Parte_1
1805/2022 R.G. al fine del recupero del credito per l'attività espletata dal 2009 al 2015 in favore di Per la difesa nel detto giudizio chiedeva ed otteneva dal Consiglio dello Parte_2
Ordine degli Avvocati di Taranto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che veniva, tuttavia, revocata con provvedimento del 16.11.2022 a seguito della verifica, da parte della
Guardia di Finanzia di Martina Franca, del superamento del limite di reddito previsto per la ammissione al beneficio. Impugnato il provvedimento di revoca, con ordinanza ex art.702 ter c.p.c., il giudice designato del Tribunale di Taranto, dichiarata la contumacia del AR , rigettava l'opposizione, ritenendo in effetti non sussistere i requisiti di reddito
[...]
richiesti dalla legge al fine della concessione del beneficio.
Con atto di citazione proponeva appello avverso detta ordinanza. Il Parte_1
non si costituiva in giudizio. Invitata la parte a prendere posizione AR circa l'ammissibilità o meno dell'appello, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art.352 cpc all'udienza del 07.03.2025 nella quale la causa veniva rimessa in decisione.
La Corte non può esimersi del delibare, preliminarmente, l'ammissibilità o meno, del proposto gravame, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto normativo degli artt. 170 D.P.R.
30.05.2002 n.115 e 15 D.Lg. 1°.09.2011 n.150. La questione, di carattere assorbente rispetto al merito della causa, all'udienza del 20.12.2013 è stata sottoposta all'attenzione dello appellante.
Orbene, premesso che il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato nel giudizio civile, in mancanza di una previsione normativa specifica, è soggetto all'opposizione ex art.170 D.P.R. 30.05.2002 n.115 in quanto tale disposizione configura un rimedio di carattere generale (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. II 21.05.2020 n.9384, Cass. civ. sez. II 26.10.2015 n. 21700, Cass. civ. sez. i 23.06.2011 n. 13807), premesso che la opposizione, ai sensi dell'art.15 D.Lg. 1°.09.2011 n.150 nel testo vigente fino al 28.02.2023 qui applicabile ragione temporis, era soggetta al rito sommario (artt. 702 bis e segg. c.p.c.) e che l'art.15 c. VI D.Lg. 1°.09.2011 n.150 ne prevedeva la decisione con ordinanza non appellabile (oggi, dal 28.02.2023, con sentenza non appellabile), l'ordinanza del 15.04.2023, con cui il giudice designato ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del al patrocinio a carico dello Stato nella causa civile iscritta al n. Parte_1
1805/2022 RG del Tribunale di Taranto, non è appellabile.
Resta assorbita ogni altra questione.
Nulla per spese di lite essendo il rimasto contumace. AR
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue comunque l'obbligo dello appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti del avverso Parte_1 AR
l'ordinanza ex art.170 DPR. 30.05.2002 n.115 del Tribunale di Taranto emessa il 15.04.2023 nel procedimento sommario ivi iscritto al n. 6807/2022 RG, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali del presente giudizio di appello.
Dà atto della sussistenza dei presupposti ex art.13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002 affinché lo appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Taranto il 14.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Michele Campanale) (dr. Pietro Genoviva)