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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Marcello MAGGI – Presidente rel.
dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice
dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5275/2018 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Ostillio;
Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Corigliano CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 10-10-2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con nota in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6-7-2018, , premesso di aver contratto in data 10-6-2008 Parte_1
matrimonio in Monteparano con , dall'unione con il quale era nato il figlio il 4- CP_1 Per_1
11-2015, chiedeva pronunziarsi la separazione dallo con addebito a quest'ultimo, nonché CP_1
con affido esclusivo del minore, disciplina delle visite paterne, assegno di concorso al mantenimento per sé e per il figlio oltre al 50% delle spese straordinarie ed assegnazione della casa coniugale di proprietà dei genitori di essa istante. Esponeva l'attrice che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile a causa del comportamento autoritario ed offensivo del coniuge che più volte l'aveva ingiuriata e minacciata;
inoltre il marito si era disinteressato della condizione patologica del figlio affetto da disturbi di interesse neuropsichiatrico infantile, non aveva dato il necessario Per_1
contributo economico al menage familiare tanto da costringerla a chiedere aiuto ai propri genitori,
non aveva dato conto delle sue spese e richieste di finanziamento, e ad ottobre 2017 si era assentato dalla casa coniugale per quindici giorni senza motivo, poi facendovi rientro per ritirare i propri effetti personali ed abbandonare definitivamente senza giustificazione l'abitazione, dopo l'ennesimo litigio con la moglie che gli aveva chiesto conto di quanto accaduto.
Si costituiva lo il quale non si opponeva alla separazione ma chiedeva fosse addebitata alla CP_1
moglie;instava per l'affido condiviso del figlio con disciplina del diritto di visita ed intrattenimento paterno con possibilità di pernotti a fine settimana alterni, per il rigetto della domanda di mantenimento della moglie, con previsione di assegno di € 300 per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie e con vittoria di spese di lite da distrarsi. Evidenziava il convenuto che la vita coniugale era stata caratterizzata dalla spropositata gelosia della moglie e dalle tensioni per la ritardata gravidanza;
che egli aveva speso oltre quarantamila euro per il trattamento di fecondazione assistita cui si era sottoposta la moglie ed altro denaro per ristrutturare l'abitazione di proprietà dei suoceri;
nonostante ciò questi ultimi avevano preteso che egli rimborsasse ogni spesa anche fiscale anche se gravante sui proprietari. Il convenuto contestava di avere lasciato l'abitazione coniugale, dalla quale invece era stato cacciato nel novembre 2017 al rientro da missione in
Libia,effettuata quale sottufficiale della Marina Militare;
negava di non avere contribuito al menage familiare dato che la moglie aveva a disposizione una carta bancomat a valere su conto di esso convenuto sulla quale aveva effettuato due prelievi nel novembre 2017 lasciandolo senza denaro;
evidenziava di percepire la somma di € 1800 mensili, ma di avere contratto due finanziamenti con rate di € 386 e 356 al mese e scadenza al 2028 resisi necessari per procurarsi una abitazione e ripianare i debiti assunti per il trattamento di fecondazione assistita;
non ricorrevano infine i presupposti per l'affido esclusivo del figlio Per_1
Adottati il 2-2-2019 i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, e nominato l'istruttore, con provvedimento di modifica del 10-10-2019 il minore era affidato in via esclusiva alla Persona_2 madre;
era quindi pronunciata sentenza non definitiva sullo status pubblicata il 6-4-2020.
La causa, istruita documentalmente e mediante prove orali, è stata rimessa al collegio sulle conclusioni in epigrafe.
Ciò premesso quanto al fatto, debbono essere in questa sede esaminate le sole questioni accessorie.
Vanno in primo luogo respinte le reciproche domande di addebito della separazione.
Come è noto la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta, da parte di chi la richieda, la prova di un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, oltre che del nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte dal coniuge in violazione dei citati doveri sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza. Senonchè nella specie nessuna delle parti ,pure a fronte delle reciproche contestazioni, ha fornito prova adeguata di quanto riconducibile alle violazioni rispettivamente allegate nell'atto introduttivo e nella comparsa di risposta, e comunque non ha dimostrato il nesso causale tra queste e la sopravvenuta intollerabilità
della convivenza.
Più in particolare la parte attrice ha affermato di essere stata minacciata e ed ingiuriata anche davanti a terzi da parte del coniuge;
ha inoltre affermato che quest'ultimo si sarebbe allontanato arbitrariamente dalla casa coniugale nell'ottobre 2017 per poi rientrarvi nel mese di novembre dello stesso anno al solo scopo di prendere i propri effetti personali e lasciare definitivamente quell'abitazione; ha infine imputato al coniuge un franco disinteresse economico per la famiglia e per il figlio pure affetto da patologie di interesse neuropsichiatrico infantile. Quanto al primo Per_1
aspetto, la teste madre della , ha ricordato di avere assistito personalmente ad episodi Tes_1 T_
in cui lo aveva ingiuriato minacciandola di conseguenze fisiche la moglie e ciò anche in CP_1
presenza di amici e parenti tanto che, verso la fine della convivenza, la figlia era andata a vivere con i propri genitori. il teste ha confermato la circostanza n.3 del capitolato della seconda T_
memoria istruttoria di parte attrice.
Si tratta tuttavia di dichiarazioni generiche prive di precisi riferimenti di tempo e luogo, utili a stabilire l'effettiva rilevanza eziologica di tali affermate ingiurie e minacce rispetto alla rottura della convivenza la quale ha avuto durata pluriennale;
inoltre esse provengono da stretti congiunti dell'attrice la cui attendibilità quindi va valutata attentamente e non trova sul punto ulteriori riscontri.
In ordine all'arbitrario allontanamento del convenuto dalla casa coniugale le risultanze istruttorie appaiono contraddittorie avendo i testi e confermato quanto allegato da parte Tes_1 T_
attrice,mentre i testi addotti da parte convenuta hanno fornito versione differente secondo cui sarebbe stata la ricorrente ad intimare al marito di lasciare la casa coniugale pena una denuncia(testi Tes_2
e . Senonchè non vi sono ragioni per ritenere maggiore attendibilità sul punto dei testi CP_1
dell'una o altra parte provenendo tutte le dichiarazioni da stretti congiunti delle parti, e quelle del teste rivestendo sul punto natura di dichiarazione de relato ex parte, priva di valore Tes_3
probatorio. In ordine al disinteresse economico per moglie e figlio quale causa della intollerabilità
della convivenza la prova orale è parimenti contrastante e comunque generica in quanto la conferma del punto 5 del capitolato da parte dei testi addotti dalla ricorrente ha carattere generico e non consente riferimento a specifiche circostanze ed episodi dimostrativi dell'allegato comportamento lesivo di doveri di assistenza dei familiari.
Parimenti non fondata è la domanda di addebito proposta dallo attesa la contraddittorietà CP_1
della prova assunta in ordine alle circostanze in cui, nel novembre del 2017 come pare non contestato,
venne a cessare la convivenza, non potendosi dire raggiunta la prova che tale cessazione fosse stata imputabile all'estromissione dalla casa coniugale attuata dalla moglie;
e parimenti alcuna prova è
stata offerta degli ulteriori profili posti a base della riconvenzionale di addebito.
In ordine all'affidamento del minore , con ordinanza del 10-10-2019 l'istruttore ha modificato Per_1
il relativo regime da condiviso ad esclusivo sul presupposto della necessità di adottare decisioni celeri per fare fronte alle documentate condizioni di salute del minore nonché del disinteresse mostrato dal resistente in ragione del mancato versamento del contributo posto a carico dello in favore di CP_1
moglie e figlio con i provvedimenti presidenziali.
La deroga all'affido condiviso si giustifica solo quando esso può compromettere il benessere del minore, situazione che si delinea non solo quando il genitore non affidatario mostri delle evidenti carenze educative e relazionali, ma anche quando sia inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, in quanto tale comportamento è sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta(Tribunale Bari, sez. I,
20/04/2023, n. 1471; Tribunale Rovigo, sez. I, 4/5/2023, n. 384). Nella specie risulta dal provvedimento del 10-10-2019, e nessuna precisa prova contraria è stata offerta dall'obbligato, che per diversi mesi (da febbraio a ottobre del 2019) il medesimo non versò il contributo posto a suo carico per moglie e figlio dal provvedimento del 2-2-2019;il che comportò una violazione del dovere di assistenza materiale anche del figlio la quale, in una alle ragioni esplicitate nell'ordinanza del 10-
10-2019 in ordine alla necessità di adottare decisioni celeri per fare fronte alle documentate condizioni di salute del minore affetto da patologie di interesse neuropsichiatrico infantile, giustifica la conferma del regime di suo affidamento esclusivo alla madre.
Vanno inoltre confermate le previsioni del provvedimento presidenziale per ciò che attiene ai tempi di visita ed intrattenimento del minore con il padre atteso che non risulta che tali previsioni abbiano per sé comportato situazioni di pregiudizio per gli interessi del minore.
In ordine alle questioni patrimoniali, va confermato il contributo paterno mensile al mantenimento del figlio nella misura già stabilita con i provvedimenti presidenziali del 2-12-2019 di € 250 oltre rivalutazione istat con decorrenza dal deposito del ricorso e scadenza al giorno cinque di ogni mese,
dovendosi ritenere che tale assegno sia proporzionato alle capacità patrimoniali e reddituali del resistente ed alle presumibili esigenze del figlio. Va inoltre posto a carico del l'obbligo di CP_1
concorrere al 50% delle spese straordinarie di mantenimento del figlio, da individuarsi come da protocollo adottato presso questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022.
Non può invece essere pienamente confermata la misura di assegno di concorso al mantenimento della moglie nella misura di € 450 mensili stabilita in sede presidenziale.
Deve certamente ritenersi disparità economica tra le parti in quanto lo è dipendente CP_1
dell'Amministrazione della difesa mentre non risulta che la svolga attività di lavoro T_
continuativa e stabile;
ciò quindi giustifica il riconoscimento di un assegno di mantenimento al fine di consentire alla resistente di mantenere un tenore di vita,sia pur frugale tenuto in corso di convivenza.
La ricorrente tuttavia ha capacità professionale di parrucchiera(dep. la stessa attrice ha Tes_3
affermato in sede di interpello di avere lavorato come sciampista presso un salone in Monteparano
sebbene prima del matrimonio e che in seguito il coniuge le avrebbe detto di non lavorare),sicché non
è escluso che tale capacità possa essere in qualche modo essere impiegata in maniera tale da ridurre quella disparità.
A ciò va aggiunto che come documentato da relativo verbale di visita medico legale, in data 27-2-
2019 lo è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio in Marina Militare CP_1
incondizionato, ed idoneo alla riserva ed all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del;
ciò presuntivamente comporta perdita della possibilità di Controparte_2
svolgere mansioni per le quali sono di norma riconosciuti ai militari emolumenti aggiuntivi rispetto allo stipendio base (ad esempio per i periodi di imbarco e le indennità operative).
Appare quindi doversi considerare quale più attendibile parametro delle capacità di guadagno dello quanto prescinde da servizi operativi esterni, in misura di circa 1900-2000 euro netti mensili CP_1
evincibile dai fogli paga ritualmente prodotti e dal CUD 2019 che riporta un importo di retribuzione complessiva inferiore al CUD 2018, relativo all'anno 2017 e considerato in sede di provvedimenti presidenziali (mentre sono tardive ed inammissibili le produzioni documentali effettuate dallo CP_1
solo con la comparsa conclusionale del 9-12-2024). Rispetto alla misura stipendiale di circa €
1900/2000 mensili e considerando che sul resistente gravano prestiti contratti presso con Pt_2
scadenza al 2028, con rata di ammortamento rispettivamente di € 355 e 356(doc.4 prod. convenuto)
per complessivi € 711, risulta allora equo rideterminare in via definitiva in € 350 (e non nella maggiore misura di € 450 stabilita in sede di provvedimenti presidenziali) l'assegno che il convenuto deve versare alla Cortese con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, per concorso al mantenimento dell'attrice.
In definitiva l'assegno complessivamente dovuto dallo con decorrenza dalla data della CP_1
domanda in poi e con scadenza al giorno cinque di ogni mese va rideterminato in complessivi € 600
oltre rivalutazione istat con la detta decorrenza, di cui € 350 per concorso al mantenimento dell'attrice ed € 250 per concorso nel mantenimento del figlio Per_1
Poiché il convenuto non ha dato dimostrazione di alcun versamento dell'assegno stabilito in favore della moglie, neppure nella minore misura qui ritenuta come dovuta,va stabilito ai sensi dell'art.156
comma 6 c.civ. applicabile ratione temporis in ragione della data di introduzione del giudizio,che l'assegno mensile come innanzi complessivamente determinato sia versato direttamente dalla datrice di lavoro Amministrazione della Difesa dalla quale lo dipende, all'avente diritto CP_1 T_
.
[...]
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto del complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando , così provvede:
1)dando atto della già intervenuta pronuncia di separazione, rigetta le domande principale e riconvenzionale di addebito;
2)affida il figlio minore in via esclusiva alla madre confermando la sua collocazione Persona_2
presso il domicilio materno;
3)disciplina le modalità di visita e di intrattenimento del figlio minore con il padre in Per_1
conformità a quelle stabilite in motivazione;
4) pone in via definitiva a carico di l'obbligo di corrispondere a entro CP_1 Parte_1
il 5 di ogni mese, ed a decorrere dal mese di luglio 2018, assegno mensile di € 600 - di cui € 350 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie ed € 250 a titolo di contributo del figlio - Per_1
oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con la stessa decorrenza;
pone inoltre a carico del l'obbligo di concorrere al 50% delle spese straordinarie di mantenimento del figlio, da CP_1
individuarsi come da protocollo applicato presso questo Tribunale;
5)dispone che l'assegno mensile come determinato al punto 4 che precede sia versato ex art.156
comma 6 c.civ. dall'Amministrazione della Difesa quale datrice di lavoro di CP_1 direttamente all'avente diritto;
Parte_1
4)compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 7-1-2025 Il Presidente rel.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Marcello MAGGI – Presidente rel.
dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice
dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5275/2018 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Ostillio;
Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Corigliano CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 10-10-2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con nota in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6-7-2018, , premesso di aver contratto in data 10-6-2008 Parte_1
matrimonio in Monteparano con , dall'unione con il quale era nato il figlio il 4- CP_1 Per_1
11-2015, chiedeva pronunziarsi la separazione dallo con addebito a quest'ultimo, nonché CP_1
con affido esclusivo del minore, disciplina delle visite paterne, assegno di concorso al mantenimento per sé e per il figlio oltre al 50% delle spese straordinarie ed assegnazione della casa coniugale di proprietà dei genitori di essa istante. Esponeva l'attrice che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile a causa del comportamento autoritario ed offensivo del coniuge che più volte l'aveva ingiuriata e minacciata;
inoltre il marito si era disinteressato della condizione patologica del figlio affetto da disturbi di interesse neuropsichiatrico infantile, non aveva dato il necessario Per_1
contributo economico al menage familiare tanto da costringerla a chiedere aiuto ai propri genitori,
non aveva dato conto delle sue spese e richieste di finanziamento, e ad ottobre 2017 si era assentato dalla casa coniugale per quindici giorni senza motivo, poi facendovi rientro per ritirare i propri effetti personali ed abbandonare definitivamente senza giustificazione l'abitazione, dopo l'ennesimo litigio con la moglie che gli aveva chiesto conto di quanto accaduto.
Si costituiva lo il quale non si opponeva alla separazione ma chiedeva fosse addebitata alla CP_1
moglie;instava per l'affido condiviso del figlio con disciplina del diritto di visita ed intrattenimento paterno con possibilità di pernotti a fine settimana alterni, per il rigetto della domanda di mantenimento della moglie, con previsione di assegno di € 300 per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie e con vittoria di spese di lite da distrarsi. Evidenziava il convenuto che la vita coniugale era stata caratterizzata dalla spropositata gelosia della moglie e dalle tensioni per la ritardata gravidanza;
che egli aveva speso oltre quarantamila euro per il trattamento di fecondazione assistita cui si era sottoposta la moglie ed altro denaro per ristrutturare l'abitazione di proprietà dei suoceri;
nonostante ciò questi ultimi avevano preteso che egli rimborsasse ogni spesa anche fiscale anche se gravante sui proprietari. Il convenuto contestava di avere lasciato l'abitazione coniugale, dalla quale invece era stato cacciato nel novembre 2017 al rientro da missione in
Libia,effettuata quale sottufficiale della Marina Militare;
negava di non avere contribuito al menage familiare dato che la moglie aveva a disposizione una carta bancomat a valere su conto di esso convenuto sulla quale aveva effettuato due prelievi nel novembre 2017 lasciandolo senza denaro;
evidenziava di percepire la somma di € 1800 mensili, ma di avere contratto due finanziamenti con rate di € 386 e 356 al mese e scadenza al 2028 resisi necessari per procurarsi una abitazione e ripianare i debiti assunti per il trattamento di fecondazione assistita;
non ricorrevano infine i presupposti per l'affido esclusivo del figlio Per_1
Adottati il 2-2-2019 i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, e nominato l'istruttore, con provvedimento di modifica del 10-10-2019 il minore era affidato in via esclusiva alla Persona_2 madre;
era quindi pronunciata sentenza non definitiva sullo status pubblicata il 6-4-2020.
La causa, istruita documentalmente e mediante prove orali, è stata rimessa al collegio sulle conclusioni in epigrafe.
Ciò premesso quanto al fatto, debbono essere in questa sede esaminate le sole questioni accessorie.
Vanno in primo luogo respinte le reciproche domande di addebito della separazione.
Come è noto la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta, da parte di chi la richieda, la prova di un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, oltre che del nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte dal coniuge in violazione dei citati doveri sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza. Senonchè nella specie nessuna delle parti ,pure a fronte delle reciproche contestazioni, ha fornito prova adeguata di quanto riconducibile alle violazioni rispettivamente allegate nell'atto introduttivo e nella comparsa di risposta, e comunque non ha dimostrato il nesso causale tra queste e la sopravvenuta intollerabilità
della convivenza.
Più in particolare la parte attrice ha affermato di essere stata minacciata e ed ingiuriata anche davanti a terzi da parte del coniuge;
ha inoltre affermato che quest'ultimo si sarebbe allontanato arbitrariamente dalla casa coniugale nell'ottobre 2017 per poi rientrarvi nel mese di novembre dello stesso anno al solo scopo di prendere i propri effetti personali e lasciare definitivamente quell'abitazione; ha infine imputato al coniuge un franco disinteresse economico per la famiglia e per il figlio pure affetto da patologie di interesse neuropsichiatrico infantile. Quanto al primo Per_1
aspetto, la teste madre della , ha ricordato di avere assistito personalmente ad episodi Tes_1 T_
in cui lo aveva ingiuriato minacciandola di conseguenze fisiche la moglie e ciò anche in CP_1
presenza di amici e parenti tanto che, verso la fine della convivenza, la figlia era andata a vivere con i propri genitori. il teste ha confermato la circostanza n.3 del capitolato della seconda T_
memoria istruttoria di parte attrice.
Si tratta tuttavia di dichiarazioni generiche prive di precisi riferimenti di tempo e luogo, utili a stabilire l'effettiva rilevanza eziologica di tali affermate ingiurie e minacce rispetto alla rottura della convivenza la quale ha avuto durata pluriennale;
inoltre esse provengono da stretti congiunti dell'attrice la cui attendibilità quindi va valutata attentamente e non trova sul punto ulteriori riscontri.
In ordine all'arbitrario allontanamento del convenuto dalla casa coniugale le risultanze istruttorie appaiono contraddittorie avendo i testi e confermato quanto allegato da parte Tes_1 T_
attrice,mentre i testi addotti da parte convenuta hanno fornito versione differente secondo cui sarebbe stata la ricorrente ad intimare al marito di lasciare la casa coniugale pena una denuncia(testi Tes_2
e . Senonchè non vi sono ragioni per ritenere maggiore attendibilità sul punto dei testi CP_1
dell'una o altra parte provenendo tutte le dichiarazioni da stretti congiunti delle parti, e quelle del teste rivestendo sul punto natura di dichiarazione de relato ex parte, priva di valore Tes_3
probatorio. In ordine al disinteresse economico per moglie e figlio quale causa della intollerabilità
della convivenza la prova orale è parimenti contrastante e comunque generica in quanto la conferma del punto 5 del capitolato da parte dei testi addotti dalla ricorrente ha carattere generico e non consente riferimento a specifiche circostanze ed episodi dimostrativi dell'allegato comportamento lesivo di doveri di assistenza dei familiari.
Parimenti non fondata è la domanda di addebito proposta dallo attesa la contraddittorietà CP_1
della prova assunta in ordine alle circostanze in cui, nel novembre del 2017 come pare non contestato,
venne a cessare la convivenza, non potendosi dire raggiunta la prova che tale cessazione fosse stata imputabile all'estromissione dalla casa coniugale attuata dalla moglie;
e parimenti alcuna prova è
stata offerta degli ulteriori profili posti a base della riconvenzionale di addebito.
In ordine all'affidamento del minore , con ordinanza del 10-10-2019 l'istruttore ha modificato Per_1
il relativo regime da condiviso ad esclusivo sul presupposto della necessità di adottare decisioni celeri per fare fronte alle documentate condizioni di salute del minore nonché del disinteresse mostrato dal resistente in ragione del mancato versamento del contributo posto a carico dello in favore di CP_1
moglie e figlio con i provvedimenti presidenziali.
La deroga all'affido condiviso si giustifica solo quando esso può compromettere il benessere del minore, situazione che si delinea non solo quando il genitore non affidatario mostri delle evidenti carenze educative e relazionali, ma anche quando sia inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, in quanto tale comportamento è sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta(Tribunale Bari, sez. I,
20/04/2023, n. 1471; Tribunale Rovigo, sez. I, 4/5/2023, n. 384). Nella specie risulta dal provvedimento del 10-10-2019, e nessuna precisa prova contraria è stata offerta dall'obbligato, che per diversi mesi (da febbraio a ottobre del 2019) il medesimo non versò il contributo posto a suo carico per moglie e figlio dal provvedimento del 2-2-2019;il che comportò una violazione del dovere di assistenza materiale anche del figlio la quale, in una alle ragioni esplicitate nell'ordinanza del 10-
10-2019 in ordine alla necessità di adottare decisioni celeri per fare fronte alle documentate condizioni di salute del minore affetto da patologie di interesse neuropsichiatrico infantile, giustifica la conferma del regime di suo affidamento esclusivo alla madre.
Vanno inoltre confermate le previsioni del provvedimento presidenziale per ciò che attiene ai tempi di visita ed intrattenimento del minore con il padre atteso che non risulta che tali previsioni abbiano per sé comportato situazioni di pregiudizio per gli interessi del minore.
In ordine alle questioni patrimoniali, va confermato il contributo paterno mensile al mantenimento del figlio nella misura già stabilita con i provvedimenti presidenziali del 2-12-2019 di € 250 oltre rivalutazione istat con decorrenza dal deposito del ricorso e scadenza al giorno cinque di ogni mese,
dovendosi ritenere che tale assegno sia proporzionato alle capacità patrimoniali e reddituali del resistente ed alle presumibili esigenze del figlio. Va inoltre posto a carico del l'obbligo di CP_1
concorrere al 50% delle spese straordinarie di mantenimento del figlio, da individuarsi come da protocollo adottato presso questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022.
Non può invece essere pienamente confermata la misura di assegno di concorso al mantenimento della moglie nella misura di € 450 mensili stabilita in sede presidenziale.
Deve certamente ritenersi disparità economica tra le parti in quanto lo è dipendente CP_1
dell'Amministrazione della difesa mentre non risulta che la svolga attività di lavoro T_
continuativa e stabile;
ciò quindi giustifica il riconoscimento di un assegno di mantenimento al fine di consentire alla resistente di mantenere un tenore di vita,sia pur frugale tenuto in corso di convivenza.
La ricorrente tuttavia ha capacità professionale di parrucchiera(dep. la stessa attrice ha Tes_3
affermato in sede di interpello di avere lavorato come sciampista presso un salone in Monteparano
sebbene prima del matrimonio e che in seguito il coniuge le avrebbe detto di non lavorare),sicché non
è escluso che tale capacità possa essere in qualche modo essere impiegata in maniera tale da ridurre quella disparità.
A ciò va aggiunto che come documentato da relativo verbale di visita medico legale, in data 27-2-
2019 lo è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio in Marina Militare CP_1
incondizionato, ed idoneo alla riserva ed all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del;
ciò presuntivamente comporta perdita della possibilità di Controparte_2
svolgere mansioni per le quali sono di norma riconosciuti ai militari emolumenti aggiuntivi rispetto allo stipendio base (ad esempio per i periodi di imbarco e le indennità operative).
Appare quindi doversi considerare quale più attendibile parametro delle capacità di guadagno dello quanto prescinde da servizi operativi esterni, in misura di circa 1900-2000 euro netti mensili CP_1
evincibile dai fogli paga ritualmente prodotti e dal CUD 2019 che riporta un importo di retribuzione complessiva inferiore al CUD 2018, relativo all'anno 2017 e considerato in sede di provvedimenti presidenziali (mentre sono tardive ed inammissibili le produzioni documentali effettuate dallo CP_1
solo con la comparsa conclusionale del 9-12-2024). Rispetto alla misura stipendiale di circa €
1900/2000 mensili e considerando che sul resistente gravano prestiti contratti presso con Pt_2
scadenza al 2028, con rata di ammortamento rispettivamente di € 355 e 356(doc.4 prod. convenuto)
per complessivi € 711, risulta allora equo rideterminare in via definitiva in € 350 (e non nella maggiore misura di € 450 stabilita in sede di provvedimenti presidenziali) l'assegno che il convenuto deve versare alla Cortese con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, per concorso al mantenimento dell'attrice.
In definitiva l'assegno complessivamente dovuto dallo con decorrenza dalla data della CP_1
domanda in poi e con scadenza al giorno cinque di ogni mese va rideterminato in complessivi € 600
oltre rivalutazione istat con la detta decorrenza, di cui € 350 per concorso al mantenimento dell'attrice ed € 250 per concorso nel mantenimento del figlio Per_1
Poiché il convenuto non ha dato dimostrazione di alcun versamento dell'assegno stabilito in favore della moglie, neppure nella minore misura qui ritenuta come dovuta,va stabilito ai sensi dell'art.156
comma 6 c.civ. applicabile ratione temporis in ragione della data di introduzione del giudizio,che l'assegno mensile come innanzi complessivamente determinato sia versato direttamente dalla datrice di lavoro Amministrazione della Difesa dalla quale lo dipende, all'avente diritto CP_1 T_
.
[...]
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto del complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando , così provvede:
1)dando atto della già intervenuta pronuncia di separazione, rigetta le domande principale e riconvenzionale di addebito;
2)affida il figlio minore in via esclusiva alla madre confermando la sua collocazione Persona_2
presso il domicilio materno;
3)disciplina le modalità di visita e di intrattenimento del figlio minore con il padre in Per_1
conformità a quelle stabilite in motivazione;
4) pone in via definitiva a carico di l'obbligo di corrispondere a entro CP_1 Parte_1
il 5 di ogni mese, ed a decorrere dal mese di luglio 2018, assegno mensile di € 600 - di cui € 350 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie ed € 250 a titolo di contributo del figlio - Per_1
oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con la stessa decorrenza;
pone inoltre a carico del l'obbligo di concorrere al 50% delle spese straordinarie di mantenimento del figlio, da CP_1
individuarsi come da protocollo applicato presso questo Tribunale;
5)dispone che l'assegno mensile come determinato al punto 4 che precede sia versato ex art.156
comma 6 c.civ. dall'Amministrazione della Difesa quale datrice di lavoro di CP_1 direttamente all'avente diritto;
Parte_1
4)compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 7-1-2025 Il Presidente rel.