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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 16311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16311 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33196/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott.ssa MI RC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 33196/2022 del R.G.A.C., vertente tra
elettivamente domiciliata in Oria (BR), Via Mario Pagano Parte_1
n. 92, presso lo studio dell'Avv. Francesco Carone che la rappresenta e difende per procura alle liti su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte opponente -
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale della Tecnica, n. 77,
presso lo studio dell'Avv. Francesca Crivellari da cui è rappresentata e difesa per pagina 1 di 11 procura alle liti autenticata dal Notaio Dott. notaio in Roma in data 14 Persona_1
aprile 2009 (rep. 25.105 e racc. 6.476) in atti;
- parte opposta –
OGGETTO: accertamento negativo di debito con riferimento alla restituzione di somme indebitamente percepite per il pagamento unico per la campagna 2013.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale, riportandosi ai propri atti difensivi.
Parte attrice: “1) in via preliminare, sussistendone i requisiti, sospendere l'efficacia
esecutiva dell'atto di ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 notificato il 14.4.2022; 2) nel
merito, per tutte le ragioni di cui in premessa, dichiarare l'infondatezza della pretesa
azionata con l'ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 notificata il 14.4.2022, e comunque
annullarla e/o dichiararla inefficace;
3) condannare l'
[...]
al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. , nella misura di Controparte_2
€ 3.000,00 o in quella diversa, che il Tribunale adito riterrà di giustizia, anche in via
equitativa; 4) condannare l' al Controparte_2
pagamento delle spese e dei compensi di lite.”.
AGEA: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione:
1. nel merito, rigettare ogni domanda avversaria perché inammissibile e
infondata in fatto e in diritto, nonché carente di prova, per tutti i motivi esposti in
narrativa e, per l'effetto, confermare la validità, efficacia ed esecutività definitiva
pagina 2 di 11 dell'ingiunzione prot. 2021.76928 del 17.11.2021, per tutti i motivi esposti in CP_2
narrativa;
2. In via subordinata, accertare comunque che gli importi di cui è causa
sono stati indebitamente percepiti dalla Sig.ra e condannare Parte_1
quest'ultima al pagamento in favore di della somma complessiva di € CP_2
6.400,74, oltre interessi legali dal 17.11.2021, ovvero della maggiore o minore
somma che sarà ritenuta di giustizia;
3. in ogni caso, rigettare l'avversa istanza di
sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposta;
4. con vittoria di
spese, competenze ed onorari di lite.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo pec in data 10/05/2022, la
parte attrice indicata in epigrafe ha chiesto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'accertamento negativo, della pretesa creditoria azionata con l'ingiunzione Prot. AGEA.2021.76928 del 17/11/2021, notificata in data 14/04/2022,
emessa da , a norma del R.D. n. 639/1910, per il pagamento della somma di € CP_2
6.400,74, di cui € 6.398,68 per sorte capitale ed € 2,06 per interessi, in relazione alla restituzione delle erogazioni effettuate in favore dell'opponente per il regime di pagamento unico per la campagna 2013, deducendo: - l'intervenuto giudicato – ex art. 2909 c.c.- in forza della sentenza n. 335/2020 del Tribunale penale di Brindisi e della sentenza n. 41/2021 del Giudice di Pace di Brindisi – quest'ultima, avente ad oggetto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 91/2020 di applicazione di pagina 3 di 11 sanzione amministrativa-; -l'insussistenza dei presupposti fattuali (mancanza di firma sulla domanda, carenza dei requisiti oggettivi per l'accesso ai contributi) sui quali si fonda l'azione di recupero qui opposta;
- l'intervenuta decadenza per decorso del termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento presupposto è divenuto definitivo (2017). Ha chiesto, inoltre, la condanna d ex art. 96 c.p.c.. “in CP_2
conseguenza della plateale vessatorietà della temeraria azione impositiva
intrapresa”.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. ha dedotto, inoltre, ,, essendo gli avvisi di ricevimento ex adverso offerti in comunicazione recapitati ad un indirizzo diverso da quello di residenza ed a persona non identificata. Ha chiesto, in via subordinata, la rideterminazione dell'importo che sarà ritenuto dovuto secondo giustizia.
2. Costituitasi tempestivamente ha chiesto il rigetto delle domande attoree CP_2
deducendone l'infondatezza , avuto riguardo alla autonomia dell'azione di ripetizione di indebito in oggetto rispetto all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione n. 91/2020 , la infondatezza dell'eccezione di decadenza per genericità della stessa ed infine l'infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. per mancanza dei presupposti di legge.
3. Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e concessi, con ordinanza del 17/05/2023, i richiesti termini ex art. 183,
pagina 4 di 11 co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché
invariate, la causa, documentalmente istruita, essendo respinte le istanze istruttorie formulate dall'opponente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. , quindi, all' udienza del 21/10/2025,
sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della
'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L, sent. n.
12002 del 28.05.2014) – giova precisare che l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3
r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è
circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa (S.C. , Sez. 3, Ordinanza n. 3843 del 08/02/2023; S.C. Sez. 3 , Ordinanza
n. 23346 del 26/07/2022).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, risultano infondate, pertanto:
pagina 5 di 11 - la dedotta decadenza, per decorso del termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento presupposto è divenuto definitivo (2017), per genericità della stessa,
osservando che trattandosi di credito restitutorio la prescrizione è decennale;
- l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem e conflitto di giudicati sia in relazione al procedimento svolto dinanzi al giudice di
Pace di Brindisi, atteso che detto procedimento giudiziario, ha in realtà oggetto diverso dal presente, trattandosi o di procedimento diretto all'applicazione di una sanzione ancorché commisurata sulla base dell'entità proprio di tale indebito, sia in relazione alla sentenza del Tribunale di Brindisi n. 335 del 21/02/2020 non avendo quest'ultima espressamente accertato l'esistenza della firma sulla domanda di pagamento,
- l'eccezione di nullità dell'ingiunzione fiscale opposta per omessa notifica del provvedimento di sospensione e della comunicazione di avvio del procedimento ad essa presupposti, trattandosi di vizi di legittimità formali dell'ingiunzione e/o di difetto di presupposti, come visto, ininfluenti, avuto riguardo alla cognizione del giudice in merito all'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento.
- Ciò detto, si rileva che nel caso di specie, l'ingiunzione opposta, come testualmente puntualizzato nelle relative premesse ( doc. 4 del fascicolo di parte opponente), è stata emessa al fine di recuperare nei confronti di Parte_1
pagina 6 di 11 le erogazioni effettuate in favore della stessa per il regime di pagamento unico per la campagna 2013 per l'importo di € 6.398,68, la cui indebita percezione, tramite l'utilizzo di particelle non legittimamente detenute e la mancanza della firma, sia sulla domanda di accesso alla sia sulla domanda unica di Parte_2
pagamento campagna 2013, era stata accertata nel provvedimento Prot.
.2020.37959 del 05/06/2020 (doc. 1 del fascicolo di parte opponente) nonché - CP_2
limitatamente al non legittimo utilizzo delle particelle indicate- nel giudizio penale definito in primo grado dal Tribunale di Brindisi con la sentenza n. 335 del
21/02/2020, divenuta irrevocabile in data 09/10/2020, con la quale l'opponente era assolta dal reato a lei ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e condannata alla restituzione in favore di dell'importo di € 183,19. CP_2
Il quantum richiesto era stabilito con provvedimento di accertamento definitivo del credito Prot. .2020.37959 del 05/06/2020 avuto riguardo alla nota Prot. n. CP_2
0527317 del 01/12/2017 pervenuta ad il 01/12/2017, protocollata in ingresso CP_2
con numero Prot. .92553, avente ad oggetto rapporto redatto ai sensi dell'art. CP_2
17 della l. n. 689/1981 e processo verbale di constatazione per violazione della l. n.
898/1986, in relazione all'indebita percezione di contributi comunitari erogati per la campagna 2013, settore Domanda Unica, per l'importo complessivo di € 6.398,68 per sorte capitale.
pagina 7 di 11 Tali rilievi, ed il confronto con la documentazione depositata da entrambe le parti al momento della costituzione in giudizio e nei successivi termini assegnati, tra cui la domanda unica 2013 debitamente sottoscritta dall'opponente (cfr. doc. 1, allegato alla memoria del 11/10/2022, fascicolo parte attrice), in relazione alla quale non CP_2
ha formulato rilievi, implicano la fondatezza della domanda attorea nei limiti di seguito esplicitati.
Ed infatti, posto che la pretesa creditoria esercitata con l'ingiunzione fiscale opposta ha natura restitutoria e non risarcitoria, si osserva:
- il credito oggetto di ingiunzione è per sua natura determinabile in base alla ricognizione contabile degli aiuti ricevuti dalla parte destinataria dell'accertamento,
- nel caso di specie, , pur dando atto che il Tribunale penale di Brindisi, CP_2
con la sentenza n. 335, del 21/02/2020, divenuta irrevocabile in data 09/10/2020,
aveva quantificato il credito, in relazione al non legittimo utilizzo delle particelle indicate in domanda, sulla base dei puntuali accertamenti compiuti nel corso del procedimento penale, nella complessiva somma di € 183,19, ha quantificato l'indebito sulla base del provvedimento di accertamento definitivo del credito Prot.
.2020.37959 del 05/06/2020, precisando che, con quest'ultimo, era contestata, CP_2
oltre al non legittimo utilizzo delle particelle indicate, la mancanza della firma, sia sulla domanda di accesso alla Riserva Nazionale sia sulla domanda unica di pagamento campagna 2013, ritenuta essenziale ai fini della validità della domanda,
pagina 8 di 11 - parte opponente, sulla quale grava il relativo onere, ha, tuttavia, provato di avere inviato ad in uno alla memoria difensiva, con pec del 23/12/2017, copia del CP_2
fascicolo aziendale e della domanda di pagamento campagna 2013 debitamente sottoscritte da essa attrice e dalla (cfr. all. 1, memoria del Parte_3
11/10/2022, fascicolo parte attrice), sicché infondata deve ritenersi la contestazione relativa alla mancanza di firma sulla domanda di pagamento 2013 vieppiù avuto riguardo alle modalità di acquisizione della stessa da parte della Guardia di Finanza
presso l'opponente anziché presso gli uffici preposti.
- Pertanto, considerato che, come detto, grava sull'opponente la prova dell'accertamento negativo chiesto con il presente giudizio, e che detta prova l'opponete ha assolto offrendo in comunicazione copia del fascicolo aziendale e della domanda di pagamento campagna 2013 (cfr. all. 1, memoria del 11/10/2022,
fascicolo parte attrice), comunicata ad in data 23/12/2017, senza che sul CP_2
punto quest'ultima abbia formulato osservazioni, la domanda deve essere in parte qua, accolta.
- La quantificazione dell'indebito dev'essere, dunque, effettuata ex artt.
2-3 l. n.
898/1986 sulla base della sentenza penale del Tribunale di Brindisi n. 335/2020,
puntualmente richiamata nell'ingiunzione opposta e limitatamente alle somme da essa stabilite, a tal proposito osservandosi che in sede di motivazione ( doc. 4 del fascicolo ) il calcolo è così specificato: “Dunque dalla documentazione fornita CP_2
pagina 9 di 11 dal PM. e dalla Difesa si ricava che effettivamente le p.lle 530, 549 e 551 sono in
proprietà del in virtù di espropriazione per pubblica utilità Controparte_3
intervenuta nell'anno 2012 e, quindi, in un periodo anteriore alla domanda
sottoscritta dalla . Sempre dalla documentazione fornita dalle parti si ricava Pt_1
che l'imputata aveva ottenuto l'importo di cui sopra a fronte della dichiarazione in
questione con la quale aveva sostenuto di condurre l'attività agricola su una
superficie aziendale complessiva pari a 12 ettari e 26 are. Ciò sta a significare che la
aveva ' ottenuto il riconoscimento dell'importo di euro 6.398,68 su 12,26 Pt_1
ettari dichiarati, che equivale a dire 521,91 euro/ettaro. Orbene, la superficie
complessiva delle particelle non detenute dalla è pari a 35,11 are, cioè 0,351 Pt_1
ettari, sicché, moltiplicando quest'ultimo valore per 521,91 euro si ottiene la somma
che ha indebitamente ottenuto l'imputata per aver dichiarato di possedere le
particelle espropriate, somma che ammonta ad euro 183,19” .
5. Da rigettare è, invece, la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c. per CP_2
mancanza dei presupposti di legge, vieppiù trattandosi di atto dovuto a norma degli artt.
2-3 l. 898/1986.
6. Le spese seguono la soccombenza onde sono poste a carico di e liquidate CP_2
in favore di parte attrice in complessivi € 2.700,00 di cui € 500,00 per la fase studio,
euro 400,00 per la fase introduttiva , € 900,00 per la fase istruttoria , € 900,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) dichiara che , non ha diritto di Controparte_2
pretendere da anche quale titolare dell'omonima ditta, la Parte_1
ripetizione delle somme di cui all'opposta ingiunzione di pagamento prot. n. Prot.
.2021.76928 del 17/11/2021, notificata in data 14/04/2022, per recupero CP_2
somme percepite per il regime di pagamento unico per la campagna 2013 nella misura eccedente , per sorte capitale , € 183,19 , onde
-) annulla la suddetta ingiunzione opposta entro tali limiti;
-) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese legali come CP_2
liquidate in parte motiva in € 2.700,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Roma, 19/11/2025
Il giudice
MI RC
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott.ssa MI RC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 33196/2022 del R.G.A.C., vertente tra
elettivamente domiciliata in Oria (BR), Via Mario Pagano Parte_1
n. 92, presso lo studio dell'Avv. Francesco Carone che la rappresenta e difende per procura alle liti su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte opponente -
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale della Tecnica, n. 77,
presso lo studio dell'Avv. Francesca Crivellari da cui è rappresentata e difesa per pagina 1 di 11 procura alle liti autenticata dal Notaio Dott. notaio in Roma in data 14 Persona_1
aprile 2009 (rep. 25.105 e racc. 6.476) in atti;
- parte opposta –
OGGETTO: accertamento negativo di debito con riferimento alla restituzione di somme indebitamente percepite per il pagamento unico per la campagna 2013.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale, riportandosi ai propri atti difensivi.
Parte attrice: “1) in via preliminare, sussistendone i requisiti, sospendere l'efficacia
esecutiva dell'atto di ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 notificato il 14.4.2022; 2) nel
merito, per tutte le ragioni di cui in premessa, dichiarare l'infondatezza della pretesa
azionata con l'ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 notificata il 14.4.2022, e comunque
annullarla e/o dichiararla inefficace;
3) condannare l'
[...]
al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. , nella misura di Controparte_2
€ 3.000,00 o in quella diversa, che il Tribunale adito riterrà di giustizia, anche in via
equitativa; 4) condannare l' al Controparte_2
pagamento delle spese e dei compensi di lite.”.
AGEA: ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione:
1. nel merito, rigettare ogni domanda avversaria perché inammissibile e
infondata in fatto e in diritto, nonché carente di prova, per tutti i motivi esposti in
narrativa e, per l'effetto, confermare la validità, efficacia ed esecutività definitiva
pagina 2 di 11 dell'ingiunzione prot. 2021.76928 del 17.11.2021, per tutti i motivi esposti in CP_2
narrativa;
2. In via subordinata, accertare comunque che gli importi di cui è causa
sono stati indebitamente percepiti dalla Sig.ra e condannare Parte_1
quest'ultima al pagamento in favore di della somma complessiva di € CP_2
6.400,74, oltre interessi legali dal 17.11.2021, ovvero della maggiore o minore
somma che sarà ritenuta di giustizia;
3. in ogni caso, rigettare l'avversa istanza di
sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposta;
4. con vittoria di
spese, competenze ed onorari di lite.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo pec in data 10/05/2022, la
parte attrice indicata in epigrafe ha chiesto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'accertamento negativo, della pretesa creditoria azionata con l'ingiunzione Prot. AGEA.2021.76928 del 17/11/2021, notificata in data 14/04/2022,
emessa da , a norma del R.D. n. 639/1910, per il pagamento della somma di € CP_2
6.400,74, di cui € 6.398,68 per sorte capitale ed € 2,06 per interessi, in relazione alla restituzione delle erogazioni effettuate in favore dell'opponente per il regime di pagamento unico per la campagna 2013, deducendo: - l'intervenuto giudicato – ex art. 2909 c.c.- in forza della sentenza n. 335/2020 del Tribunale penale di Brindisi e della sentenza n. 41/2021 del Giudice di Pace di Brindisi – quest'ultima, avente ad oggetto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 91/2020 di applicazione di pagina 3 di 11 sanzione amministrativa-; -l'insussistenza dei presupposti fattuali (mancanza di firma sulla domanda, carenza dei requisiti oggettivi per l'accesso ai contributi) sui quali si fonda l'azione di recupero qui opposta;
- l'intervenuta decadenza per decorso del termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento presupposto è divenuto definitivo (2017). Ha chiesto, inoltre, la condanna d ex art. 96 c.p.c.. “in CP_2
conseguenza della plateale vessatorietà della temeraria azione impositiva
intrapresa”.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. ha dedotto, inoltre, ,, essendo gli avvisi di ricevimento ex adverso offerti in comunicazione recapitati ad un indirizzo diverso da quello di residenza ed a persona non identificata. Ha chiesto, in via subordinata, la rideterminazione dell'importo che sarà ritenuto dovuto secondo giustizia.
2. Costituitasi tempestivamente ha chiesto il rigetto delle domande attoree CP_2
deducendone l'infondatezza , avuto riguardo alla autonomia dell'azione di ripetizione di indebito in oggetto rispetto all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione n. 91/2020 , la infondatezza dell'eccezione di decadenza per genericità della stessa ed infine l'infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. per mancanza dei presupposti di legge.
3. Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e concessi, con ordinanza del 17/05/2023, i richiesti termini ex art. 183,
pagina 4 di 11 co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché
invariate, la causa, documentalmente istruita, essendo respinte le istanze istruttorie formulate dall'opponente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. , quindi, all' udienza del 21/10/2025,
sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – arg. ex art. 276 c.p.c. – seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della
'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; S.C., VI-L, sent. n.
12002 del 28.05.2014) – giova precisare che l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3
r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è
circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa (S.C. , Sez. 3, Ordinanza n. 3843 del 08/02/2023; S.C. Sez. 3 , Ordinanza
n. 23346 del 26/07/2022).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, risultano infondate, pertanto:
pagina 5 di 11 - la dedotta decadenza, per decorso del termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento presupposto è divenuto definitivo (2017), per genericità della stessa,
osservando che trattandosi di credito restitutorio la prescrizione è decennale;
- l'eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem e conflitto di giudicati sia in relazione al procedimento svolto dinanzi al giudice di
Pace di Brindisi, atteso che detto procedimento giudiziario, ha in realtà oggetto diverso dal presente, trattandosi o di procedimento diretto all'applicazione di una sanzione ancorché commisurata sulla base dell'entità proprio di tale indebito, sia in relazione alla sentenza del Tribunale di Brindisi n. 335 del 21/02/2020 non avendo quest'ultima espressamente accertato l'esistenza della firma sulla domanda di pagamento,
- l'eccezione di nullità dell'ingiunzione fiscale opposta per omessa notifica del provvedimento di sospensione e della comunicazione di avvio del procedimento ad essa presupposti, trattandosi di vizi di legittimità formali dell'ingiunzione e/o di difetto di presupposti, come visto, ininfluenti, avuto riguardo alla cognizione del giudice in merito all'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento.
- Ciò detto, si rileva che nel caso di specie, l'ingiunzione opposta, come testualmente puntualizzato nelle relative premesse ( doc. 4 del fascicolo di parte opponente), è stata emessa al fine di recuperare nei confronti di Parte_1
pagina 6 di 11 le erogazioni effettuate in favore della stessa per il regime di pagamento unico per la campagna 2013 per l'importo di € 6.398,68, la cui indebita percezione, tramite l'utilizzo di particelle non legittimamente detenute e la mancanza della firma, sia sulla domanda di accesso alla sia sulla domanda unica di Parte_2
pagamento campagna 2013, era stata accertata nel provvedimento Prot.
.2020.37959 del 05/06/2020 (doc. 1 del fascicolo di parte opponente) nonché - CP_2
limitatamente al non legittimo utilizzo delle particelle indicate- nel giudizio penale definito in primo grado dal Tribunale di Brindisi con la sentenza n. 335 del
21/02/2020, divenuta irrevocabile in data 09/10/2020, con la quale l'opponente era assolta dal reato a lei ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e condannata alla restituzione in favore di dell'importo di € 183,19. CP_2
Il quantum richiesto era stabilito con provvedimento di accertamento definitivo del credito Prot. .2020.37959 del 05/06/2020 avuto riguardo alla nota Prot. n. CP_2
0527317 del 01/12/2017 pervenuta ad il 01/12/2017, protocollata in ingresso CP_2
con numero Prot. .92553, avente ad oggetto rapporto redatto ai sensi dell'art. CP_2
17 della l. n. 689/1981 e processo verbale di constatazione per violazione della l. n.
898/1986, in relazione all'indebita percezione di contributi comunitari erogati per la campagna 2013, settore Domanda Unica, per l'importo complessivo di € 6.398,68 per sorte capitale.
pagina 7 di 11 Tali rilievi, ed il confronto con la documentazione depositata da entrambe le parti al momento della costituzione in giudizio e nei successivi termini assegnati, tra cui la domanda unica 2013 debitamente sottoscritta dall'opponente (cfr. doc. 1, allegato alla memoria del 11/10/2022, fascicolo parte attrice), in relazione alla quale non CP_2
ha formulato rilievi, implicano la fondatezza della domanda attorea nei limiti di seguito esplicitati.
Ed infatti, posto che la pretesa creditoria esercitata con l'ingiunzione fiscale opposta ha natura restitutoria e non risarcitoria, si osserva:
- il credito oggetto di ingiunzione è per sua natura determinabile in base alla ricognizione contabile degli aiuti ricevuti dalla parte destinataria dell'accertamento,
- nel caso di specie, , pur dando atto che il Tribunale penale di Brindisi, CP_2
con la sentenza n. 335, del 21/02/2020, divenuta irrevocabile in data 09/10/2020,
aveva quantificato il credito, in relazione al non legittimo utilizzo delle particelle indicate in domanda, sulla base dei puntuali accertamenti compiuti nel corso del procedimento penale, nella complessiva somma di € 183,19, ha quantificato l'indebito sulla base del provvedimento di accertamento definitivo del credito Prot.
.2020.37959 del 05/06/2020, precisando che, con quest'ultimo, era contestata, CP_2
oltre al non legittimo utilizzo delle particelle indicate, la mancanza della firma, sia sulla domanda di accesso alla Riserva Nazionale sia sulla domanda unica di pagamento campagna 2013, ritenuta essenziale ai fini della validità della domanda,
pagina 8 di 11 - parte opponente, sulla quale grava il relativo onere, ha, tuttavia, provato di avere inviato ad in uno alla memoria difensiva, con pec del 23/12/2017, copia del CP_2
fascicolo aziendale e della domanda di pagamento campagna 2013 debitamente sottoscritte da essa attrice e dalla (cfr. all. 1, memoria del Parte_3
11/10/2022, fascicolo parte attrice), sicché infondata deve ritenersi la contestazione relativa alla mancanza di firma sulla domanda di pagamento 2013 vieppiù avuto riguardo alle modalità di acquisizione della stessa da parte della Guardia di Finanza
presso l'opponente anziché presso gli uffici preposti.
- Pertanto, considerato che, come detto, grava sull'opponente la prova dell'accertamento negativo chiesto con il presente giudizio, e che detta prova l'opponete ha assolto offrendo in comunicazione copia del fascicolo aziendale e della domanda di pagamento campagna 2013 (cfr. all. 1, memoria del 11/10/2022,
fascicolo parte attrice), comunicata ad in data 23/12/2017, senza che sul CP_2
punto quest'ultima abbia formulato osservazioni, la domanda deve essere in parte qua, accolta.
- La quantificazione dell'indebito dev'essere, dunque, effettuata ex artt.
2-3 l. n.
898/1986 sulla base della sentenza penale del Tribunale di Brindisi n. 335/2020,
puntualmente richiamata nell'ingiunzione opposta e limitatamente alle somme da essa stabilite, a tal proposito osservandosi che in sede di motivazione ( doc. 4 del fascicolo ) il calcolo è così specificato: “Dunque dalla documentazione fornita CP_2
pagina 9 di 11 dal PM. e dalla Difesa si ricava che effettivamente le p.lle 530, 549 e 551 sono in
proprietà del in virtù di espropriazione per pubblica utilità Controparte_3
intervenuta nell'anno 2012 e, quindi, in un periodo anteriore alla domanda
sottoscritta dalla . Sempre dalla documentazione fornita dalle parti si ricava Pt_1
che l'imputata aveva ottenuto l'importo di cui sopra a fronte della dichiarazione in
questione con la quale aveva sostenuto di condurre l'attività agricola su una
superficie aziendale complessiva pari a 12 ettari e 26 are. Ciò sta a significare che la
aveva ' ottenuto il riconoscimento dell'importo di euro 6.398,68 su 12,26 Pt_1
ettari dichiarati, che equivale a dire 521,91 euro/ettaro. Orbene, la superficie
complessiva delle particelle non detenute dalla è pari a 35,11 are, cioè 0,351 Pt_1
ettari, sicché, moltiplicando quest'ultimo valore per 521,91 euro si ottiene la somma
che ha indebitamente ottenuto l'imputata per aver dichiarato di possedere le
particelle espropriate, somma che ammonta ad euro 183,19” .
5. Da rigettare è, invece, la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c. per CP_2
mancanza dei presupposti di legge, vieppiù trattandosi di atto dovuto a norma degli artt.
2-3 l. 898/1986.
6. Le spese seguono la soccombenza onde sono poste a carico di e liquidate CP_2
in favore di parte attrice in complessivi € 2.700,00 di cui € 500,00 per la fase studio,
euro 400,00 per la fase introduttiva , € 900,00 per la fase istruttoria , € 900,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) dichiara che , non ha diritto di Controparte_2
pretendere da anche quale titolare dell'omonima ditta, la Parte_1
ripetizione delle somme di cui all'opposta ingiunzione di pagamento prot. n. Prot.
.2021.76928 del 17/11/2021, notificata in data 14/04/2022, per recupero CP_2
somme percepite per il regime di pagamento unico per la campagna 2013 nella misura eccedente , per sorte capitale , € 183,19 , onde
-) annulla la suddetta ingiunzione opposta entro tali limiti;
-) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese legali come CP_2
liquidate in parte motiva in € 2.700,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Roma, 19/11/2025
Il giudice
MI RC
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