Art. 7.
E' dichiarato inoperante il vincolo quinquennale o decennale previsto rispettivamente dall' art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077 , e dall' articolo 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397 , di permanenza nel territorio della regione di prima assegnazione nei confronti dei vincitori dei concorsi banditi dal Ministero delle finanze anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
I provvedimenti del Ministro delle finanze, previsti dall' articolo 10, quinto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 , sono approvati con decreto immediatamente efficace.
E' dichiarato inoperante il vincolo quinquennale o decennale previsto rispettivamente dall' art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077 , e dall' articolo 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397 , di permanenza nel territorio della regione di prima assegnazione nei confronti dei vincitori dei concorsi banditi dal Ministero delle finanze anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
I provvedimenti del Ministro delle finanze, previsti dall' articolo 10, quinto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 , sono approvati con decreto immediatamente efficace.