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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/11/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RG n. 4435/2020, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo,
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1
CE LL;
-OPPONENTE-
E
Dott. Geom. rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Nicola Micera;
-OPPOSTO-
CONCLUSIONI
1 Come da note a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45
e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Parte opponente, premettendo la nullità della ingiunzione per inammissibilità della istanza di correzione violazione dell'art 287
c.p.c e intervenuto intero pagamento della pretesa azionata –
prescrizione presuntiva di pagamento ex art 2956 n 2 c.c .,
impugnava il decreto ingiuntivo n. 837/2020 emesso dal Tribunale
di Avellino in data 10/08/2020, chiedendo “preliminarmente
dichiararsi la nullità o inefficacia della ingiunzione stante il difetto di
legittimità della procedura di correzione ex art 287 c.p.c ; solo
2 surdinatamente e in caso di rigetto della superiore eccezione ,nel merito
accogliersi la opposizione in quanto già adempiuta la pretesa ovvero quest'ultima prescritta ex art 2956 n 2 c.c con consequenziale revoca della
ingiunzione , spese di lite sempre refuse con attribuzione all'antistatario
avvocato”.
L'opposto Dott. Geom. si costituiva e chiedeva il rigetto CP_1
della domanda, la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
In corso di giudizio, il precedente Giudice, dott.ssa , Per_1
ammetteva il giuramento decisorio dell'opponente, “ad esclusione del
capo n. 5 capitolato negativamente”, e fissava per la sua assunzione l'udienza del 19.04.2023.
Deferito il giuramento, rinviata per discussione la causa giusta ordinanza del 27.09.2023, precisate le conclusioni, la causa viene decisa all'odierna udienza ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più
liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più
3 rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad
"esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U.
26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
4 È noto che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, quanto al riparto dell'onere probatorio, verificandosi un'inversione processuale rispetto al processo di cognizione ordinaria, spetta al creditore-opposto (attore sostanziale, che ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo) la dimostrazione dei fatti a fondamento della propria pretesa creditoria e in particolare dell'esistenza e della misura del suo credito e grava invece sul debitore-opponente (che è
convenuto sostanziale, anche se formalmente attore in opposizione)
l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito fatto valere, oppure eventuali pretese da avanzare in via riconvenzionale.
Nel caso di specie, l'opponente , Parte_1
all'udienza del 19.04.2023, prestava giuramento decisorio, come ammesso con ordinanza del 27.10.2022, confermando i seguenti capitoli ammessi: “1) giuro e giurando affermo di aver pagato, nel 2011,
pochi giorni dopo la consegna della perizia stragiudiziale, avvenuta il
12/1/2011, la prestazione commissionata al Dott. Geom. 2) CP_1
giuro e giurando affermo di aver corrisposto al Dott. Geom. CP_1
per l'attività professionale da lui svolta, la somma di euro 5.040,00,
comprensiva di euro 4.800,00 di onorario e di euro 240,00 di Cassa;
3)
5 giuro e giurando affermo di aver pagato in contanti;
4) giuro e giurando
affermo di aver pagato in un'unica soluzione”.
Orbene, poiché “il giuramento decisorio, ai sensi dell'art. 2736 c.c.,
costituisce prova legale che, in deroga al principio del libero apprezzamento
delle risultanze probatorie, vincola il Giudice a ritenere pienamente e
definitivamente provati i fatti su cui la parte giura, con l'effetto di impedire sia ulteriori indagini sia la valutazione degli elementi di prova disponibili
sulla questione controversa, che non può essere risolta in modo difforme da
quello risultante dalla prestazione del giuramento” (corte di Appello di
Lecce n. 640 del 18.08.2025. Così anche Tribunale Potenza n.
829/2014 e Cassazione n. 9831/2014), ne consegue l'accoglimento dell'opposizione sul deferito giuramento decisorio.
Ogni altra domanda, anche ex art. 96 cpc, va disattesa in quanto non provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
PQM
6 Il tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede ex art. 281 sexies cpc:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 837/2020, emesso dal tribunale di Avellino;
-condanna l'opposto alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.265,00 per competenze, oltre rimborso forfettario,
iva e cassa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. CE
LL, dichiaratasi antistataria.
Avellino, 10.11.2025
Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RG n. 4435/2020, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo,
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1
CE LL;
-OPPONENTE-
E
Dott. Geom. rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Nicola Micera;
-OPPOSTO-
CONCLUSIONI
1 Come da note a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45
e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Parte opponente, premettendo la nullità della ingiunzione per inammissibilità della istanza di correzione violazione dell'art 287
c.p.c e intervenuto intero pagamento della pretesa azionata –
prescrizione presuntiva di pagamento ex art 2956 n 2 c.c .,
impugnava il decreto ingiuntivo n. 837/2020 emesso dal Tribunale
di Avellino in data 10/08/2020, chiedendo “preliminarmente
dichiararsi la nullità o inefficacia della ingiunzione stante il difetto di
legittimità della procedura di correzione ex art 287 c.p.c ; solo
2 surdinatamente e in caso di rigetto della superiore eccezione ,nel merito
accogliersi la opposizione in quanto già adempiuta la pretesa ovvero quest'ultima prescritta ex art 2956 n 2 c.c con consequenziale revoca della
ingiunzione , spese di lite sempre refuse con attribuzione all'antistatario
avvocato”.
L'opposto Dott. Geom. si costituiva e chiedeva il rigetto CP_1
della domanda, la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
In corso di giudizio, il precedente Giudice, dott.ssa , Per_1
ammetteva il giuramento decisorio dell'opponente, “ad esclusione del
capo n. 5 capitolato negativamente”, e fissava per la sua assunzione l'udienza del 19.04.2023.
Deferito il giuramento, rinviata per discussione la causa giusta ordinanza del 27.09.2023, precisate le conclusioni, la causa viene decisa all'odierna udienza ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più
liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più
3 rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad
"esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U.
26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
4 È noto che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, quanto al riparto dell'onere probatorio, verificandosi un'inversione processuale rispetto al processo di cognizione ordinaria, spetta al creditore-opposto (attore sostanziale, che ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo) la dimostrazione dei fatti a fondamento della propria pretesa creditoria e in particolare dell'esistenza e della misura del suo credito e grava invece sul debitore-opponente (che è
convenuto sostanziale, anche se formalmente attore in opposizione)
l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito fatto valere, oppure eventuali pretese da avanzare in via riconvenzionale.
Nel caso di specie, l'opponente , Parte_1
all'udienza del 19.04.2023, prestava giuramento decisorio, come ammesso con ordinanza del 27.10.2022, confermando i seguenti capitoli ammessi: “1) giuro e giurando affermo di aver pagato, nel 2011,
pochi giorni dopo la consegna della perizia stragiudiziale, avvenuta il
12/1/2011, la prestazione commissionata al Dott. Geom. 2) CP_1
giuro e giurando affermo di aver corrisposto al Dott. Geom. CP_1
per l'attività professionale da lui svolta, la somma di euro 5.040,00,
comprensiva di euro 4.800,00 di onorario e di euro 240,00 di Cassa;
3)
5 giuro e giurando affermo di aver pagato in contanti;
4) giuro e giurando
affermo di aver pagato in un'unica soluzione”.
Orbene, poiché “il giuramento decisorio, ai sensi dell'art. 2736 c.c.,
costituisce prova legale che, in deroga al principio del libero apprezzamento
delle risultanze probatorie, vincola il Giudice a ritenere pienamente e
definitivamente provati i fatti su cui la parte giura, con l'effetto di impedire sia ulteriori indagini sia la valutazione degli elementi di prova disponibili
sulla questione controversa, che non può essere risolta in modo difforme da
quello risultante dalla prestazione del giuramento” (corte di Appello di
Lecce n. 640 del 18.08.2025. Così anche Tribunale Potenza n.
829/2014 e Cassazione n. 9831/2014), ne consegue l'accoglimento dell'opposizione sul deferito giuramento decisorio.
Ogni altra domanda, anche ex art. 96 cpc, va disattesa in quanto non provata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
PQM
6 Il tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede ex art. 281 sexies cpc:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 837/2020, emesso dal tribunale di Avellino;
-condanna l'opposto alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.265,00 per competenze, oltre rimborso forfettario,
iva e cassa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. CE
LL, dichiaratasi antistataria.
Avellino, 10.11.2025
Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
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