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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1450/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, AT
IA NG, UD
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1521/2021 depositato il 10/03/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2385/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 09/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952018002042289 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Resistente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa al 2014, notificatale dalla Riscossione Sicilia s.p.a. Il ricorso denunciò, fra l'altro, la mancata notificazione del prodromico avviso di accertamento. Si costituì, mediante intervento volontario, la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate in luogo dell'Agente della riscossione. Depositò documenti a prova dell'esistenza ed avvenuta notificazione del presupposto avviso di accertamento.
Il UD adìto ha accolto il ricorso per mancata notificazione dell'avviso di accertamento, questo non risultandogli depositato in causa, sebbene l'interveniente Ufficio impositore avesse dichiarato nel proprio atto di costituzione di eseguire il deposito.
La Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha proposto appello depositando finalmente il documento dimostrativo della notificazione del prodromico avviso di accertamento.
Non si è costituita l'Appellata, sebbene il ricorso in appello le fosse stato notificato correttamente e tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte constata, anzitutto, che in primo grado l'Ufficio impositore non aveva depositato documenti a dimostrazione dell'esistenza e dell'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento. Bene fece, perciò, il primo UD ha concludere favorevolmente alla Ricorrente.
Nel presente grado, invece, è presente documento che dà atto dell'avviso di accertamento nonché della spedizione e del relativo recapito. In particolare, compare un avviso di ricevimento di spedizione eseguita e perfezionata dall'operatore privato Società_1, ove figura la firma della destinataria.
La Corte, evidenziando che non si tratta di meri dati figuranti in un prospetto ricognitivo, bensì dell'immagine di un originale avviso di ricevimento postale, riconosce l'idoneità del documento a provare l'adempimento in questione. Ciò, perché attentamente osservandolo e valutandolo, lo ritiene rispecchiante l'originale.
Il corollario è che, sebbene con documentazione in secondo grado, risulta provata l'avvenuta notificazione di quell'avviso di ricevimento sulla mancanza del quale l'impugnata sentenza è stata unicamente fondata.
Donde la fondatezza dell'appello.
Data la documentazione della prova nel presente grado, anziché tempestivamente, si ritiene equo compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 1521/2021 r.g., lo accoglie, così confermando l'atto oggetto del contendere. Spese di entrambi i gradi del giudizio compensate.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026. Il AT Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ON ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, AT
IA NG, UD
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1521/2021 depositato il 10/03/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2385/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 12 e pubblicata il 09/10/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952018002042289 LL
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Resistente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa al 2014, notificatale dalla Riscossione Sicilia s.p.a. Il ricorso denunciò, fra l'altro, la mancata notificazione del prodromico avviso di accertamento. Si costituì, mediante intervento volontario, la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate in luogo dell'Agente della riscossione. Depositò documenti a prova dell'esistenza ed avvenuta notificazione del presupposto avviso di accertamento.
Il UD adìto ha accolto il ricorso per mancata notificazione dell'avviso di accertamento, questo non risultandogli depositato in causa, sebbene l'interveniente Ufficio impositore avesse dichiarato nel proprio atto di costituzione di eseguire il deposito.
La Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha proposto appello depositando finalmente il documento dimostrativo della notificazione del prodromico avviso di accertamento.
Non si è costituita l'Appellata, sebbene il ricorso in appello le fosse stato notificato correttamente e tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte constata, anzitutto, che in primo grado l'Ufficio impositore non aveva depositato documenti a dimostrazione dell'esistenza e dell'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento. Bene fece, perciò, il primo UD ha concludere favorevolmente alla Ricorrente.
Nel presente grado, invece, è presente documento che dà atto dell'avviso di accertamento nonché della spedizione e del relativo recapito. In particolare, compare un avviso di ricevimento di spedizione eseguita e perfezionata dall'operatore privato Società_1, ove figura la firma della destinataria.
La Corte, evidenziando che non si tratta di meri dati figuranti in un prospetto ricognitivo, bensì dell'immagine di un originale avviso di ricevimento postale, riconosce l'idoneità del documento a provare l'adempimento in questione. Ciò, perché attentamente osservandolo e valutandolo, lo ritiene rispecchiante l'originale.
Il corollario è che, sebbene con documentazione in secondo grado, risulta provata l'avvenuta notificazione di quell'avviso di ricevimento sulla mancanza del quale l'impugnata sentenza è stata unicamente fondata.
Donde la fondatezza dell'appello.
Data la documentazione della prova nel presente grado, anziché tempestivamente, si ritiene equo compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 1521/2021 r.g., lo accoglie, così confermando l'atto oggetto del contendere. Spese di entrambi i gradi del giudizio compensate.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026. Il AT Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone