Decreto presidenziale 23 maggio 2024
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00325/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teodora Marocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio TT UN in Mestre (Ve), via Torino n. 180/A;
contro
Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Arpav, Dipartimento di Vicenza, Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Treviso, Istituto Superiore per la Prevenzione e La Protezione Ambientale – Ispra, non costituiti in giudizio;
Amministrazione Provinciale di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Balzani, Federica Castegnaro, Ilaria Bolzon, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Balzani in Vicenza, Contra' Gazzolle, 1 - Prov. Vicenza;
nei confronti
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale di Governo, Prefettura di Vicenza, Ufficio Territoriale di Vicenza, Prefettura di Vicenza, Ministero dell'Interno, -OMISSIS- S.p.A. in Fallimento, -OMISSIS- S.p.A., , International Chemical Investors Se, International Chemical Investors Gmbh, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, non costituiti in giudizio;
Regione del Veneto, in persona del presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.Ri.C.A. – Aziende Riunite Collettore Acque, Viacqua S.p.A. (già Alto Vicentino Servizi S.p.A.), Acque del Chiampo S.p.A., Medio Chiampo S.p.A., rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pavanini, Roberta Colaiocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Trissino, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Cannaregio 23;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento della Provincia di Vicenza, Area Tecnica, Servizio Ambiente, Prot. N. -OMISSIS- del 5 ottobre 2020, trasmesso dalla Provincia di Vicenza all''Ambasciata Italiana di Tokyo e da quest''ultima al ricorrente per mezzo nota ricevuta il 13 novembre 2020, avente ad oggetto “Sito Produttivo della -OMISSIS-in località -OMISSIS- in Comune di Trissino. Diffida ai sensi dell''art. 245 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. prot. n. -OMISSIS-del 7/05/2019 – Integrazione dei soggetti responsabili.”;
- del provvedimento della Provincia di Vicenza, Area Tecnica, Servizio Ambiente, prot. 2019-PRVICLE 00-OMISSIS-Settore Area Tecnica Servizio Ambiente del 7 maggio 2019, trasmesso dalla Provincia di Vicenza (con prot. n. -OMISSIS- del 4 giugno 2019) all''Ambasciata Italiana di Tokyo e da quest''ultima al ricorrente per mezzo della nota prot. n. -OMISSIS- del 14 giugno 2019, ricevuto dalla ricorrente in data 19 giugno 2019, avente ad oggetto “Sito Produttivo della -OMISSIS-in località -OMISSIS- in Comune di Trissino. Diffida ai sensi dell''art. 245 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nei confronti di -OMISSIS-” e del relativo Allegato;
- della nota della Provincia di Vicenza del 7 febbraio 2019, prot. -OMISSIS-, di avviso di avvio del procedimento di identificazione del soggetto responsabile della contaminazione;
- ove occorra, della relazione del Comando Carabinieri per la Tutela dell''Ambiente – N.O.E. di Treviso del 7 giugno 2017 e della relativa nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS- del 13 giugno 2017;
- ove occorra, della Annotazione di polizia giudiziaria conclusiva del Comando Carabinieri per la Tutela dell''Ambiente – N.O.E. di Treviso del 9 luglio 2018;
- della nota della Provincia di Vicenza del 13 agosto 2013, prot. n. -OMISSIS-, menzionata nella diffida sub doc. 1 a pagina 3 di 8 e non conosciuta dalla ricorrente;
- della nota della Provincia di Vicenza del 18 aprile 2017, prot. n. -OMISSIS-, menzionata nella diffida sub doc. 1 a pagina 3 di 8 e non conosciuta dalla ricorrente;
- della nota di ARPAV del 16 agosto 2017 (Protocollo della Provincia di Vicenza n. -OMISSIS-) richiamata nella diffida sub doc 1 a pagina 3 di 8, non conosciuta dalla ricorrente;
- dei pareri dell''Istituto Superiore di Sanità prot. n. -OMISSIS- del 23 giugno 2015 e prot. n. -OMISSIS- del 7 febbraio 2018;
- della nota ISPRA del 25 gennaio 2019 di trasmissione al Ministero dell''Ambiente del rapporto CRE-DAN n. 1/2019 e dei suoi allegati, non conosciuta dalla ricorrente;
- ove occorra, dell''Ordinanza della Provincia di Vicenza prot. n. -OMISSIS- del 23 agosto 2019;
- ove occorra, della Nota del Comune di Trissino prot. n. -OMISSIS- del 9 ottobre 2019;
- ove occorra, del verbale di conferenza dei servizi del 17 ottobre 2019 inerente il termine per il deposito del progetto definitivo di bonifica del sito -OMISSIS-;
- ove occorra, della diffida trasmessa dalla Provincia di Vicenza - Area Tecnica, Servizio Ambiente, numero di protocollo e data non conosciuta, trasmessa dalla Provincia di Vicenza all''Ambasciata Italiana a Tokyo e da quest''ultima al Sig. -OMISSIS-a mezzo nota prot. n. -OMISSIS- datata 9 dicembre 2020 e ricevuta il 13 dicembre 2020 riguardante l''ordine a partecipare alle attività di bonifica del sito produttivo di -OMISSIS- in Via -OMISSIS-, nel Comune di Trissino (VI);
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto, dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza, di A.Ri.C.A. – Aziende Riunite Collettore Acque e di Viacqua S.p.A., di Acque del Chiampo S.p.A. e di Medio Chiampo S.p.A., del Comune di Trissino e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. LA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, già presidente del consiglio di amministrazione della -OMISSIS- S.p.A. nel periodo 2006–2009, ha impugnato la diffida della Provincia di Vicenza che, all’esito del procedimento avviato a seguito della comunicazione ex art. 245 d.lgs. n. 152/2006 resa da -OMISSIS- nel luglio 2013, lo ha individuato, insieme ad altri, tra i responsabili della potenziale contaminazione insistente sul sito produttivo in località -OMISSIS-, Comune di Trissino (Vicenza), diffidandolo a garantire la continuità degli interventi di messa in sicurezza operativa e della bonifica in caso di interruzione degli stessi.
Il provvedimento dà atto di un quadro storicotecnico caratterizzato dalla presenza, nel sito, di attività industriali chimiche sin dal 1966, dapprima ad opera di -OMISSIS-., quindi – dal 1988 – per il tramite di -OMISSIS- S.p.A., società espressione della joint venture tra -OMISSIS- ed-OMISSIS-, cui sono succeduti ulteriori mutamenti dell’assetto proprietario e gestionale. Le indagini ambientali susseguitesi nel tempo, già dagli anni ’90 e poi nel 1996, 2004, 2008 e 2009, hanno rilevato contaminazioni del suolo e della falda per sostanze tipicamente connesse ai processi produttivi del sito, tra cui benzotrifluoruri (BTF) e composti perfluoroalchilici (PFAS, in specie PFOA), con raccomandazioni di contenimento idraulico e monitoraggi estesi.
Nel 2005 veniva realizzata una barriera idraulica, poi valutata, in successivi elaborati, non pienamente idonea ad intercettare e confinare il pennacchio contaminante. In esito alla comunicazione del 2013, la Provincia, avvalendosi di ARPAV, acquisiva approfondimenti tecnici e convocava conferenze di servizi; rilevava altresì le risultanze del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Treviso (nota del 13 giugno 2017) e i pareri dell’Istituto Superiore di Sanità (23 giugno 2015 e 7 febbraio 2018), nonché la presenza, nel 2018, di composti connessi a produzioni più recenti (HFPODA, “GenX”; O6O4), indice della perdurante attualità dei fenomeni contaminativi. Sulla base di tale compendio istruttorio, l’Amministrazione qualificava il ricorrente tra i soggetti responsabili ai sensi degli artt. 244 e 245 d.lgs. n. 152/2006 e lo diffidava, al pari degli altri coobbligati, a garantire la continuità operativa delle misure in corso, in caso di interruzione degli interventi.
Il ricorrente ha formulato numerose censure, lamentando: la violazione del principio “chi inquina paga” e degli artt. 242 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, assumendo che l’obbligo di bonifica graverebbe esclusivamente sulla persona giuridica e non già sugli organi; il difetto di istruttoria e il travisamento, per avere la Provincia fondato il provvedimento su pareri ISS asseritamente privi di base normativa, su elementi tratti da indagini penali e su presunzioni non corroborate; l’indeterminatezza e l’ineseguibilità dell’ordine, stante l’assenza di disponibilità del sito da parte dell’interessato, residente all’estero; la mancata considerazione delle gestioni pregresse e della storicità dell’inquinamento; la violazione dei principi di legalità, irretroattività e del contraddittorio; l’erronea applicazione del criterio probatorio del “più probabile che non”; la mancata quantificazione delle quote di responsabilità, con lesione del diritto di rivalsa.
-OMISSIS-, si è costituita in giudizio chiedendo l’accoglimento del ricorso.
A loro volta, la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Trissino e A.Ri.C.A. – Aziende Riunite Collettore Acque, per i soggetti consorziati Viacqua S.p.a. (già Alto Vicentino Servizi S.p.a.), Acque del Chiampo S.p.a., e Medio Chiampo S.p.a., si sono costituiti in giudizio resistendo nel merito.
-OMISSIS-eccepisce l’improcedibilità del ricorso “ per quanto attiene [al] l’impugnazione del verbale della Conferenza di Servizi del 17.10.2019 e della diffida a partecipare alle attività di bonifica ” come già statuito dal Tribunale con sentenza n. 1902/2024.
Le parti hanno, quindi, depositato scritti difensivi.
Infine, all’esito dell’udienza straordinaria dell’11 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato in relazione a ciascuna delle censure (che saranno esaminate in ordine logico per gruppi omogenei) e va respinto in continuità con la giurisprudenza di questo Tribunale formatasi con riguardo all’annosa vicenda in esame e alla responsabilità dei soggetti che hanno ricoperto il ruolo di amministratori dell’impresa titolare dell’impianto (vd. da ultimo, T.A.R. Veneto, Sez. II, nn. 1902/2024 e 189/2025), potendosi prescindere, oltreché dai rilievi in rito, da ulteriori approfondimenti istruttori, essendo il quadro fattuale e normativo già compiutamente delineato dagli atti del procedimento e dalla documentazione in giudizio.
1. Quanto al primo ordine di censure (riferite alla pretesa illegittimità del richiamo ai pareri ISS e all’inesistenza di limiti per sostanze non tabellate), il Collegio ribadisce che il principio di precauzione, di derivazione europea (art. 191 TFUE), ha natura trasversale e vincolante per l’azione amministrativa e impone l’adozione di misure idonee a prevenire rischi per la salute e per l’ambiente anche in situazioni di incertezza scientifica o di ritardo del legislatore nel tipizzare integralmente i parametri di qualità. La mancata inclusione di una determinata sostanza nelle tabelle dell’allegato 5 al titolo V della parte IV del d.lgs. n. 152/2006 non preclude di ricavare valori di riferimento mediante il criterio dell’“affinità tossicologica” rispetto a sostanze normate, criterio dal quale la prassi tecnicoamministrativa può legittimamente muovere per definire standard cautelari, purché sorretti da idonea motivazione tecnicoscientifica.
Parimenti è legittimo l’utilizzo per relationem dei pareri dell’Istituto Superiore di Sanità, organo tecnico istituzionalmente competente in materia di rischio sanitarioambientale, quando, come nel caso di specie, essi sono richiamati quali fonti di conoscenza tecnicoscientifica a supporto della valutazione amministrativa e non quali atti normativi innovativi dell’ordinamento. Né può ravvisarsi violazione del principio di irretroattività: le misure di messa in sicurezza e bonifica hanno natura ripristinatoria e si innestano su una situazione di pericolo o danno ambientale attuale, indipendentemente dal momento iniziale della condotta che ha generato la contaminazione.
La Provincia ha dunque correttamente fatto applicazione del principio di precauzione e del criterio dell’affinità tossicologica, valorizzando i pareri ISS del 2015 e 2018 quali strumenti tecnici idonei a definire soglie operative per sostanze non tabellate, con finalità preventive e di tutela immediata. Il primo motivo va respinto.
2. Venendo all’asserito difetto di istruttoria, all’uso di atti redatti dalla Polizia Giudiziaria e al contraddittorio, risulta che la Provincia ha assolto puntualmente all’onere accertativo impostole dagli artt. 242 e 244 del d.lgs. n. 152/2006, avvalendosi delle competenze di ARPAV, acquisendo la relazione del N.O.E. di Treviso, svolgendo interlocuzioni con il Comune di Trissino e convocando plurime conferenze di servizi, nelle quali sono stati esaminati i profili tecnici e le misure di messa in sicurezza emergenziale e operativa.
La valorizzazione della relazione del N.O.E. è pienamente legittima, atteso che il Nucleo, oltre ad operare in funzione di polizia giudiziaria, esplica funzioni di collaborazione amministrativa in materia ambientale, sicché le relative risultanze costituiscono fonti utilizzabili nel procedimento amministrativo.
Peraltro, la motivazione per relationem mediante al rinvio a studi tecnici di parte e a pareri specialistici è consentita, quando l’Amministrazione ne faccia proprie le conclusioni con autonoma valutazione, come in effetti avvenuto. Quanto al contraddittorio, risulta la comunicazione di avvio del procedimento di individuazione dei responsabili, nella quale il ricorrente viene specificamente menzionato, con conseguente possibilità di interloquire; la durata del procedimento è giustificata dall’eccezionale complessità delle verifiche richieste da un sito chimico storico, con variabilità di produzioni e stratificazioni proprietarie.
3. Venendo al nesso di causalità, contestato in particolare rispetto alla regola probatoria applicabile e alla dedetta responsabilità delle persone fisiche che rivestono posizioni apicali, si deve ricordare che nel settore degli illeciti ambientali, con riguardo ad attività intrinsecamente pericolose come la produzione chimica, il nesso eziologico tra condotte dell’operatore e contaminazione può essere accertato secondo la regola del “più probabile che non”, anche attraverso presunzioni semplici, gravanti, precise e concordanti, valorizzando indizi quali la vicinitas , la corrispondenza tra le sostanze riscontrate e quelle impiegate, la sequenza temporale dei superamenti e gli esiti dei monitoraggi. L’Autorità amministrativa gode, nella selezione delle fonti tecniche, di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli limiti dell’abnormità o della manifesta illogicità.
In tale quadro, non è richiesto l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, essendo sufficiente la riferibilità oggettiva del fatto all’operatore, restando a carico di quest’ultimo la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure esigibili per prevenire l’evento o impedirne l’aggravamento, secondo la logica dell’art. 2050 c.c.
L’Amministrazione ha ragionevolmente desunto, dal compendio istruttorio, la continuità della contaminazione nel tempo e la sua coerenza tipologica con i cicli produttivi del sito, ravvisando un contributo causale ascrivibile ai soggetti che hanno esercitato poteri di direzione, gestione o controllo nello specifico arco temporale.
Il ricorrente, investito di posizione apicale nel periodo 2003–2006, non ha offerto elementi idonei a integrare la prova liberatoria circa l’adozione di tutte le misure necessarie ed esigibili in relazione ai rischi ambientali già allora noti o ragionevolmente prevedibili, anche alla luce delle indagini e dei monitoraggi condotti nel sito e delle raccomandazioni tecniche che suggerivano interventi di contenimento e potenziamento dei presidi. Ne discende l’infondatezza delle censure che postulano l’impossibilità di imputare responsabilità a persone fisiche per il tramite dello “schermo” societario: la nozione di “operatore” accolta dall’art. 302, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 ricomprende, oltre alle persone giuridiche, i soggetti che, per ruolo e poteri, hanno inciso in concreto sulle scelte tecniche e finanziarie rilevanti in materia ambientale.
4. Quanto alla dedotta anteriorità della contaminazione e all’asserita estraneità causale del ricorrente, osserva il Collegio che il carattere storico dell’inquinamento non esclude l’attualità dell’obbligo di impedire la prosecuzione o l’aggravamento del danno ambientale, né vale a esonerare i soggetti che, nel corso del tempo, abbiano continuato l’attività o abbiano avuto poteri di intervento.
Le indagini ambientali i documentano, per il periodo di interesse, la persistenza di superamenti e la necessità di misure di contenimento; il ricorrente non ha però dimostrato di avere attivato, nei limiti dei propri poteri, tutte le iniziative idonee a evitare l’aggravamento del rischio, né ha indicato, con concretezza e puntuale riferibilità temporale, fattori esogeni idonei a interrompere il nesso causale. Anche tale gruppo di doglianze non può trovare accoglimento.
5. Per ciò che poi attiene alla lamentata asserita indeterminatezza e ovvero all’ineseguibilità della diffida, va considerato che tale provvedimento non introduce un obbligo nuovo e indeterminato, ma si atteggia a presidio di continuità delle attività di messa in sicurezza operativa e bonifica già delineate dagli strumenti tecnicoamministrativi adottati in sede procedimentale, conformemente al modello legale degli artt. 242 e 244 d.lgs. n. 152/2006.
Entro tale schema, l’individuazione del responsabile e l’intimazione a “provvedere” rinviano a un contenuto legale tipizzato, che trova concreta specificazione nella progettazione e nei piani operativi, ferma la facoltà dell’Amministrazione di modulare e coordinare gli adempimenti in relazione all’evoluzione delle attività sul campo.
La circostanza che il ricorrente non disponga del sito non vale, di per sé, a rendere ineseguibile l’ordine, posto che l’adempimento può avvenire mediante le forme di cooperazione e il coordinamento con gli altri obbligati individuati, nonché attraverso i poteri che l’ordinamento riconosce in funzione dell’interesse pubblico alla bonifica, salva la ripartizione interna dei costi.
6. Al che deve poi aggiungersi che l’azione di bonifica di un sito unitario, caratterizzato da un danno ambientale non frazionabile in autonome porzioni materialmente distinguibili, esige interventi tecnici unici e integrati. In tali ipotesi, la giurisprudenza esclude che l’Amministrazione debba procedere, in sede provvedimentale, alla quantificazione delle “quote” di responsabilità, ammettendo la solidarietà esterna degli obblighi ripristinatori, con salvezza dei rapporti interni di rivalsa tra coobbligati secondo i contributi causali. Diversamente opinando, risulterebbe paralizzata la tutela ambientale, imponendo alla P.A. un’impossibile scomposizione del dannoconseguenza. Le censure che invocano la parziarietà ex lege sono, pertanto, infondate.
7. Parimenti infondata è la domanda risarcitoria.
La richiesta di risarcimento del danno da ritardo non è sorretta dalla prova del pregiudizio ingiusto concretamente patito, né dell’elemento soggettivo dell’illecito in capo all’Amministrazione. In ogni caso, la durata del procedimento risulta giustificata dall’eccezionale complessità delle indagini imposte da un sito chimico storicizzato, dalla variabilità produttiva e dai molteplici mutamenti dell’assetto proprietario, come puntualmente documentato negli atti. La domanda va respinta.
8. Alla luce delle suesposte considerazioni, tutte le censure formulate dal ricorrente, come sopra esaminate, risultano infondate.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
Le spese vanno compensate, considerata la particolarità delle questioni e del contesto esaminati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT Di IO, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
LA NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NO | RT Di IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.