TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 325
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Decreto presidenziale 23 maggio 2024
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Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del principio "chi inquina paga" e degli artt. 242 e ss. del d.lgs. n. 152/2006

    Il Collegio ribadisce che il principio di precauzione, di derivazione europea, è trasversale e vincolante per l'azione amministrativa, imponendo misure idonee a prevenire rischi anche in situazioni di incertezza scientifica. La mancata inclusione di una sostanza nelle tabelle non preclude la definizione di valori di riferimento mediante il criterio dell'"affinità tossicologica". L'utilizzo per relationem dei pareri dell'ISS è legittimo. Le misure di messa in sicurezza e bonifica hanno natura ripristinatoria e si innestano su una situazione di pericolo attuale, indipendentemente dal momento iniziale della condotta. La Provincia ha correttamente applicato il principio di precauzione e il criterio dell'affinità tossicologica, valorizzando i pareri ISS.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e travisamento

    La Provincia ha assolto all'onere accertativo avvalendosi di ARPAV, acquisendo la relazione del N.O.E. di Treviso, svolgendo interlocuzioni con il Comune di Trissino e convocando conferenze di servizi. La valorizzazione della relazione del N.O.E. è legittima. La motivazione per relationem mediante rinvio a studi tecnici e pareri specialistici è consentita se l'Amministrazione ne fa proprie le conclusioni con autonoma valutazione. La comunicazione di avvio del procedimento ha garantito il contraddittorio. La durata del procedimento è giustificata dalla complessità del sito.

  • Rigettato
    Indeterminatezza e ineseguibilità dell'ordine

    Il provvedimento di diffida non introduce un obbligo nuovo ma presidia la continuità delle attività di messa in sicurezza e bonifica già delineate. L'individuazione del responsabile e l'intimazione a "provvedere" rinviano a un contenuto legale tipizzato. La circostanza che il ricorrente non disponga del sito non vale a rendere ineseguibile l'ordine, potendo l'adempimento avvenire tramite cooperazione e coordinamento con gli altri obbligati, o tramite i poteri riconosciuti all'ordinamento per l'interesse pubblico alla bonifica.

  • Rigettato
    Mancata considerazione delle gestioni pregresse e della storicità dell'inquinamento

    Il carattere storico dell'inquinamento non esclude l'attualità dell'obbligo di impedire la prosecuzione o l'aggravamento del danno ambientale, né esonera i soggetti che nel corso del tempo abbiano continuato l'attività o avuto poteri di intervento. Le indagini documentano la persistenza di superamenti e la necessità di misure di contenimento. Il ricorrente non ha dimostrato di aver attivato tutte le iniziative idonee ad evitare l'aggravamento del rischio.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di legalità, irretroattività e del contraddittorio

    Le misure di messa in sicurezza e bonifica hanno natura ripristinatoria e si innestano su una situazione di pericolo o danno ambientale attuale, indipendentemente dal momento iniziale della condotta che ha generato la contaminazione, pertanto non vi è violazione del principio di irretroattività. La comunicazione di avvio del procedimento ha garantito il contraddittorio.

  • Rigettato
    Erronea applicazione del criterio probatorio del "più probabile che non"

    Nel settore degli illeciti ambientali, il nesso eziologico può essere accertato secondo la regola del "più probabile che non", anche attraverso presunzioni semplici, gravanti, precise e concordanti. L'Amministrazione gode di ampia discrezionalità tecnica nella selezione delle fonti tecniche. Non è richiesto l'accertamento del dolo o della colpa, essendo sufficiente la riferibilità oggettiva del fatto all'operatore.

  • Rigettato
    Mancata quantificazione delle quote di responsabilità

    L'azione di bonifica di un sito unitario con danno ambientale non frazionabile esige interventi tecnici unici e integrati. La giurisprudenza esclude che l'Amministrazione debba procedere alla quantificazione delle "quote" di responsabilità in sede provvedimentale, ammettendo la solidarietà esterna degli obblighi ripristinatori, con salvezza dei rapporti interni di rivalsa tra coobbligati. Diversamente opinando, risulterebbe paralizzata la tutela ambientale.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    La richiesta di risarcimento non è sorretta dalla prova del pregiudizio ingiusto concretamente patito, né dell'elemento soggettivo dell'illecito in capo all'Amministrazione. La durata del procedimento è giustificata dall'eccezionale complessità delle indagini imposte da un sito chimico storicizzato, dalla variabilità produttiva e dai molteplici mutamenti dell'assetto proprietario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 325
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 325
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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