Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 09/12/2025, n. 7963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7963 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07963/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01510/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2025, proposto da
VI CC, rappresentata e difesa dagli avvocati Assunta Di Stefano e Riccardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alba Di Lascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione del giudice del lavoro n. 1732 del 30 marzo 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AV RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato il 20 marzo e depositato il 25 marzo 2025, la ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 1732 del 30 marzo 2022 del Tribunale di Napoli, nel presupposto del suo passaggio in giudicato.
In particolare - premesso che con tale sentenza la regione Campania è stata condannata al pagamento a suo favore della somma di euro 816.550, a titolo di differenza retributive tra il trattamento economico dirigenziale spettante e quanto di fatto corrisposto, oltre interessi come per legge - la ricorrente denuncia che l’amministrazione le ha corrisposto nel settembre 2022 la somma di euro 192.442,45 ma non ha mai versato la somma rimanente; ella quindi conclude chiedendo che la sezione ordini alla regione Campania di versarle quanto ancora dovuto (che ella quantifica nella complessiva somma di 957.431,75 euro) nel termine di trenta giorni; in caso di ulteriore inerzia, la ricorrente chiede che la sezione provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’amministrazione.
La regione si è costituita in giudizio.
Il ricorso era quindi fissato alla camera di consiglio del 9 settembre 2025 ed era rinviato alla camera di consiglio del 21 ottobre 2025, avendo la regione documentato di aver quantificato le somme ancora dovute alla ricorrente (733.211,64 euro a titolo di differenze retributive e 133.610,34 a titolo di interessi legali).
Nelle more la regione Campania documentava di aver proceduto all’emissione di mandato di pagamento a favore della ricorrente per le somme sopra indicate e chiedeva quindi che fosse dichiarata la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2025 ila trattazione era nuovamente rinviata su concorde richiesta delle parti, affinché la ricorrente potesse verificare la esattezza dell’adempimento.
Il ricorso era quindi fissato alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025 non è comparso alcun difensore e la causa è stata trattenuta in decisione.
Va premesso che con il ricorso la ricorrente sosteneva di essere ancora creditrice nei confronti della regione della somma di euro 957.431,75 (di cui 733.211,64 a titolo di capitale e 224.220,11 a titolo di interessi maturati sino al marzo 2025); la regione Campania ha quantificato il proprio debito (al lordo delle trattenute di legge) in euro 733.211,64 a titolo di capitale e euro 133,610,34 a titolo di interessi maturati (sino al settembre 2025).
Come si vede, quindi, tra la somma richiesta con il ricorso e quella pagata vi è una differenza di euro 90.609,77 (interamente imputabile a un diverso computo degli interessi legali).
Questa significativa differenza va ascritta alla circostanza che la regione – come chiarito in memoria e documentato coi relativi prospetti - ha quantificato il proprio debito per interessi computando questi ultimi sulle differenze retributive al netto della ritenute fiscali, mentre nei calcoli della ricorrente (che non ha specificato il metodo utilizzato) gli interessi legali sono stati computati sulle differenze retributive lorde (come si può verificare confrontando le retribuzioni impiegate in tali calcoli con le tabelle retributive allegate ai C.C.N.L. dei dirigenti enti locali che si sono succeduti nel periodo di riferimento).
Considerato quindi che la ricorrente non ha puntualmente contestato il calcolo della regione (non avendo compiuto alcuna attività difensiva in vista della camera di consiglio del 2 dicembre 2025 alla quale non è comparso il suo difensore) e che la quantificazione della regione – a differenza di quella proposta in ricorso – risulta basata su una metodologia corrispondente a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2, D.M. 1 settembre 1998, n. 352 (secondo cui “ gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali ”), può accogliersi l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse della regione.
Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AV RI, Presidente FF, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AV RI |
IL SEGRETARIO