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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3531/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice CE NN, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 3531/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. (Avv. Parte_1 P.IVA_1
CORTI NEDO)
Parte attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,C.F. Controparte_1 P.IVA_2
(Avv. GUELI ALFONSA)
Parte convenuta
Oggetto: condannatorio
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 28.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio il per chiedere la sua condanna al pagamento della somma di Controparte_1 euro 93.147,17 a titolo di saldo di fatture non pagate relative al servizio idrico. Assumeva a tal fine di avere acquistato, in virtù di contratto cessione dei crediti in notar Persona_1 del 25/06/2018 rep. n. 281740, racc. n. 31391 stipulata con i crediti che Controparte_2
1 quest'ultima vantava nei confronti del per il servizio di fornitura di Controparte_1 acqua.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva l'inefficacia nei suoi confronti Controparte_1 della cessione in quanto detto ente, nei termini previsti dall'art.106, comma 13, del D.lgs. n.
50/2016, aveva rifiutato la cessione sopra indicata con nota prot. n. 62299 del 7 agosto 2018.
Così brevemente delineata la res litigiosa, va innanzitutto evidenziato che l'eccezione di parte attrice secondo cui la pec del 7 agosto 2018 contenente il rifiuto non sarebbe pervenuta e inoltre non corrisponderebbe a quella indicata nell'atto di cessione al punto 5 “comunicazioni”
( è infondata. Email_1
Risulta dagli atti che il ha trasmesso la nota contenente il rifiuto all'indirizzo CP_1
di posta certificata ovvero , risultante dal portale INI PEC. Email_2
Non è contestato che tale indirizzo si riferisca alla cessionaria e sia quello rinvenibile nel registro pubblico indicato nella relata di notifica.
Ciò che l'attrice contesta è che il avrebbe dovuto effettuare la comunicazione al CP_1 diverso indirizzo indicato nell'atto di cessione.
Tale assunto tuttavia non è fondato in quanto l'indicazione di tale diverso indirizzo di posta può assumere rilievo tra le parti del contratto di cessione e non già nei riguardi del Comune terzo ceduto, il quale ha legittimamente effettuato la comunicazione all'indirizzo mail risultante dai pubblici registri.
L'eccezione di inopponibilità della cessione formulata dal è fondata. CP_1
L'art 106 del Codice dei pubblici contratti al comma 13 prevede che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”
Assume la convenuta che il non potrebbe invocate l'inopponibilità di cui alla predetta CP_1 norma in quanto i contratti erano scaduti il 31-7-2018, data in cui i contratti erano stati oggetto di
2 rinnovo e che il rifiuto della cessione sarebbe stato inefficace in quanto lo stesso aveva avuto l'effetto di condizionare l'efficacia della cessione solo sino a quando la fornitura non era stata conclusa. A sostegno di tale deduzione ha citato delle pronunce secondo le quali il diniego avrebbe una efficacia solo temporanea.
Tale assunto non è condivisibile.
Deve notarsi che le fatture per le quali l'attrice ha chiesto il pagamento si riferiscono al servizio di erogazione dell'acqua dal mese di febbraio a giugno 2018.
Parte attrice ha prodotto diversi contratti datati 31.7.2018 nei quali si legge che CP_3 era subentrata al precedente gestore “continuando l'erogazione del servizio idrico integrato senza soluzione di continuità..Il cliente dichiara e di conoscere e di accettare tutte le parti del presente contratto con il quale si regolarizza e ratifica il rapporto in atto di fornitura iniziato in data 25.3.2008 con il subentro della nella precedente gestione comunale…” CP_3
Dalla lettura del contratto suddetto emerge chiaramente che le parti hanno regolarizzato un rapporto nato a [...] 2008 e che nel luglio 2018 continuava ad essere in atto.
È pertanto priva di pregio l'assunto secondo cui le fatture si riferirebbero a un contratto concluso trattandosi invece di un contratto che perdurava a far data dal 2008 e ancora in corso sia nel momento della intervenuta cessione che nel momento in cui il aveva opposto il CP_1 suo rifiuto.
La domande deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva sulla scorta di un valore ricompreso tra i minimi e medi tabellari di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta la domanda attorea;
3 condanna parte attrice al rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge.
Agrigento, 11.12.2025
Il Giudice
CE NN
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice CE NN, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 3531/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. (Avv. Parte_1 P.IVA_1
CORTI NEDO)
Parte attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,C.F. Controparte_1 P.IVA_2
(Avv. GUELI ALFONSA)
Parte convenuta
Oggetto: condannatorio
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 28.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio il per chiedere la sua condanna al pagamento della somma di Controparte_1 euro 93.147,17 a titolo di saldo di fatture non pagate relative al servizio idrico. Assumeva a tal fine di avere acquistato, in virtù di contratto cessione dei crediti in notar Persona_1 del 25/06/2018 rep. n. 281740, racc. n. 31391 stipulata con i crediti che Controparte_2
1 quest'ultima vantava nei confronti del per il servizio di fornitura di Controparte_1 acqua.
Si costituiva in giudizio il che eccepiva l'inefficacia nei suoi confronti Controparte_1 della cessione in quanto detto ente, nei termini previsti dall'art.106, comma 13, del D.lgs. n.
50/2016, aveva rifiutato la cessione sopra indicata con nota prot. n. 62299 del 7 agosto 2018.
Così brevemente delineata la res litigiosa, va innanzitutto evidenziato che l'eccezione di parte attrice secondo cui la pec del 7 agosto 2018 contenente il rifiuto non sarebbe pervenuta e inoltre non corrisponderebbe a quella indicata nell'atto di cessione al punto 5 “comunicazioni”
( è infondata. Email_1
Risulta dagli atti che il ha trasmesso la nota contenente il rifiuto all'indirizzo CP_1
di posta certificata ovvero , risultante dal portale INI PEC. Email_2
Non è contestato che tale indirizzo si riferisca alla cessionaria e sia quello rinvenibile nel registro pubblico indicato nella relata di notifica.
Ciò che l'attrice contesta è che il avrebbe dovuto effettuare la comunicazione al CP_1 diverso indirizzo indicato nell'atto di cessione.
Tale assunto tuttavia non è fondato in quanto l'indicazione di tale diverso indirizzo di posta può assumere rilievo tra le parti del contratto di cessione e non già nei riguardi del Comune terzo ceduto, il quale ha legittimamente effettuato la comunicazione all'indirizzo mail risultante dai pubblici registri.
L'eccezione di inopponibilità della cessione formulata dal è fondata. CP_1
L'art 106 del Codice dei pubblici contratti al comma 13 prevede che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”
Assume la convenuta che il non potrebbe invocate l'inopponibilità di cui alla predetta CP_1 norma in quanto i contratti erano scaduti il 31-7-2018, data in cui i contratti erano stati oggetto di
2 rinnovo e che il rifiuto della cessione sarebbe stato inefficace in quanto lo stesso aveva avuto l'effetto di condizionare l'efficacia della cessione solo sino a quando la fornitura non era stata conclusa. A sostegno di tale deduzione ha citato delle pronunce secondo le quali il diniego avrebbe una efficacia solo temporanea.
Tale assunto non è condivisibile.
Deve notarsi che le fatture per le quali l'attrice ha chiesto il pagamento si riferiscono al servizio di erogazione dell'acqua dal mese di febbraio a giugno 2018.
Parte attrice ha prodotto diversi contratti datati 31.7.2018 nei quali si legge che CP_3 era subentrata al precedente gestore “continuando l'erogazione del servizio idrico integrato senza soluzione di continuità..Il cliente dichiara e di conoscere e di accettare tutte le parti del presente contratto con il quale si regolarizza e ratifica il rapporto in atto di fornitura iniziato in data 25.3.2008 con il subentro della nella precedente gestione comunale…” CP_3
Dalla lettura del contratto suddetto emerge chiaramente che le parti hanno regolarizzato un rapporto nato a [...] 2008 e che nel luglio 2018 continuava ad essere in atto.
È pertanto priva di pregio l'assunto secondo cui le fatture si riferirebbero a un contratto concluso trattandosi invece di un contratto che perdurava a far data dal 2008 e ancora in corso sia nel momento della intervenuta cessione che nel momento in cui il aveva opposto il CP_1 suo rifiuto.
La domande deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva sulla scorta di un valore ricompreso tra i minimi e medi tabellari di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta la domanda attorea;
3 condanna parte attrice al rimborso in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge.
Agrigento, 11.12.2025
Il Giudice
CE NN
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